Criptovalute e successione ereditaria: questioni aperte tra ordinamento italiano e disciplina europea
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Giovanni Li Causi

Il presente contributo analizza le criticità tecnico-giuridiche della trasmissione mortis causa delle criptovalute. Dopo un inquadramento normativo europeo (Regolamento MiCA) e nazionale, lo studio esamina le problematiche pratiche di accesso ai portafogli crittografici (wallet custodial e non custodial). La trattazione si concentra poi sugli strumenti civilistici di pianificazione successoria (testamento, legato atipico di password, relatio, mandato post mortem ed esecutore testamentario), valutandone la compatibilità con il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.). Infine, lo scritto delinea i profili di diritto internazionale privato (Regolamento UE 650/2012) e la disciplina fiscale applicabile ai fini dell´imposta sulle successioni e del monitoraggio tributario (Quadro RW).
ENG
Cryptocurrencies and Inheritance: Open Issues between the Italian Legal System and European Regulation.
This paper analyzes the technical and legal issues related to the mortis causa transmission of cryptocurrencies. After outlining the European (MiCA Regulation) and national regulatory framework, the study examines the practical challenges of accessing cryptographic wallets (custodial and non-custodial). The analysis then focuses on civil law instruments for estate planning (wills, atypical password legacies, relatio, post mortem mandates, and testamentary executors), assessing their strict compliance with the prohibition of succession agreements (Art. 458 of the Italian Civil Code). Finally, the paper outlines the relevant private international law profiles (EU Regulation 650/2012) and the applicable tax framework regarding inheritance tax and fiscal monitoring obligations (RW Form).Sommario: 1. Il patrimonio digitale in generale. 2. Inquadramento giuridico e architettura tecnica delle criptovalute nel contesto europeo e nazionale. 2.1. La classificazione dei token nel Regolamento MiCA. 2.2. Qualificazione giuridica: beni immateriali e applicabilità dell'art. 1153 c.c. 2.3. Modelli di custodia: Hardware, Software e Web Wallet e le implicazioni sulla titolarità. 3. Accesso e rintracciabilità dei wallet: le criticità materiali della successione digitale. 4. La disciplina contrattuale degli Exchange e i profili di diritto internazionale privato. 4.1. Il Regolamento (UE) 650/2012 e l'esercizio dei poteri dell'esecutore testamentario. 5. Strumenti civilistici per la disposizione mortis causa dei crypto-assets. 5.1. I limiti della scheda testamentaria e le esigenze di segretezza. 5.2. Il legato atipico di password e la tecnica della relatio formale. 5.3. L'istituzione dell'esecutore testamentario per la gestione materiale delle credenziali. 5.4. Il mandato post mortem exequendum e il confine con il divieto dei patti successori. 6. Profili fiscali: determinazione della base imponibile e obblighi di monitoraggio.
1. Il patrimonio digitale in generale
L'evoluzione tecnologica ha determinato la nascita del cosiddetto patrimonio digitale. Il nostro ordinamento non fornisce una definizione normativa unitaria di tale concetto. La dottrina inquadra il patrimonio digitale come “locuzione di sintesi destinata ad individuare un insieme eterogeneo di rapporti giuridici e situazioni soggettive giuridicamente rilevanti, che si traducono in entità di varia natura a colorazione patrimoniale, non patrimoniale o ibrida”. (1)
Sotto il profilo successorio, occorre tracciare una netta distinzione basata sulla natura dei beni. Una prima categoria comprende i beni digitali a carattere strettamente personale. Si tratta di profili social, corrispondenza elettronica, fotografie e documenti privati. La trasmissione di tali beni solleva problematiche collegate alla tutela della riservatezza e al diritto alla protezione dei dati personali post-mortem (tutelato ex art. 2-terdecies del Codice della Privacy).
Una seconda categoria è composta dai beni digitali di natura patrimoniale. Essi possiedono un autonomo e oggettivo valore economico. Rientrano in questo ambito i nomi a dominio, gli account monetizzati, i token non fungibili (NFT) e le valute virtuali.
La successione mortis causa nei beni digitali patrimoniali presenta ostacoli tecnici e giuridici inediti. La dematerializzazione dei beni e l'utilizzo di sistemi crittografici rendono inefficaci le tradizionali forme di apprensione materiale. Ne consegue la necessità di adattare gli istituti civilistici classici per garantire l'effettiva trasmissione della ricchezza digitale agli eredi, evitando la dispersione del valore economico a seguito del decesso del titolare.
2. Inquadramento giuridico e architettura tecnica delle criptovalute nel contesto europeo e nazionale
Tra i beni digitali patrimoniali, le valute virtuali pongono interrogativi complessi, sia in ambito successorio che in sede di esecuzione forzata, a causa della loro peculiare natura dematerializzata, decentralizzata e pseudonima.
A livello europeo, il legislatore è intervenuto in modo sistematico con il Regolamento (UE) 2023/1114 (noto come MiCA - Markets in Crypto-Assets), fornendo all'art. 3, paragrafo 1, punto 5, una definizione normativa di crypto-attività, categoria macroscopica in cui rientrano le criptovalute. Esse sono qualificate come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che può essere trasferita e memorizzata elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga» (2). Questo intervento ha il pregio di armonizzare il mercato interno, superando la frammentazione normativa previgente.
Nel contesto civilistico italiano, come anticipato, il nostro ordinamento ha introdotto una definizione normativa di "valuta virtuale" con il D.lgs. n. 90/2017 (in attuazione della c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) (3), successivamente modificato dal D.lgs. n. 125/2019 (4). A tale riguardo, la Banca d’Italia (5) ha precisato che le valute virtuali «non rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso legale (euro, dollaro, ecc.); non sono emesse o garantite da una banca centrale o da un’autorità pubblica e generalmente non sono regolamentate. Le valute virtuali non hanno corso legale e pertanto non devono per legge essere obbligatoriamente accettate per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie, ma possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad accettarle».
2.1. La classificazione dei token nel Regolamento MiCA
Per una corretta qualificazione degli asset caduti in successione, è indispensabile richiamare la tripartizione introdotta dal Regolamento MiCA, che distingue le crypto-attività in base alla loro funzione economica e ai diritti incorporati:
- Asset-referenced tokens (ART): crypto-attività che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di più valute fiduciarie aventi corso legale, a una o più merci o a una o più crypto-attività, oppure a una combinazione di tali elementi.
- E-money tokens (EMT): crypto-attività il cui scopo principale è fungere da mezzo di scambio e che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una sola valuta fiduciaria avente corso legale.
- Utility tokens: crypto-attività destinate a fornire l'accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibili sulla DLT, e che sono accettate solo dall'emittente di tale token.
2.2. Qualificazione giuridica: beni immateriali e applicabilità dell'art. 1153 c.c.
Indagando la qualificazione giuridica di tali asset, appare utile un preliminare sguardo comparatistico. A livello globale, la maggior parte degli ordinamenti considera le criptovalute come una forma di proprietà, inquadrandole nella categoria dei beni immateriali; altri le classificano come strumenti finanziari, mentre una netta minoranza attribuisce loro lo status di moneta a corso legale (6).
Nel nostro sistema giuridico, la dottrina prevalente esclude che le criptovalute possano farsi rientrare nella nozione di "strumento finanziario", stante la natura tassativa dell'elencazione contenuta nell’art. 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza (T.U.F.). Di converso, la giurisprudenza amministrativa di primo grado, con una prima e rilevante pronuncia in materia (7), le ha qualificate espressamente quali beni immateriali. Tale impostazione si riflette in modo diretto sulla loro commerciabilità: la cessione di criptovalute va ricondotta allo schema contrattuale della permuta (uno "scambio" di utilità) e non a quello della compravendita, difettando il concetto tecnico di "prezzo” (8). Questa lettura è, peraltro, condivisa dalla prassi bancaria e trova conforto nei principi dell'Unione Europea, ove l’euro costituisce l’unica moneta avente corso legale. Le valute virtuali, di conseguenza, devono considerarsi alla stregua di meri mezzi di scambio e non di mezzi di pagamento in senso stretto.
Sebbene la prassi conosca tre differenti modalità di circolazione tecnologica delle criptovalute (9), da un punto di vista strettamente giuridico l'oggetto del rapporto rimane costantemente il medesimo: un bene immateriale. La principale caratteristica delle criptovalute va individuata nella pseudonimia dei titolari dei vari conti. In considerazione di ciò, il Consiglio Nazionale del Notariato (10) ha ritenuto che, riconducendo le criptovalute nell’ambito dei beni mobili, sarà possibile applicare il principio sancito dall’articolo 1153 c.c., in virtù del quale il possesso vale titolo.
2.3. Modelli di custodia: Hardware, Software e Web Wallet e le implicazioni sulla titolarità
Dal punto di vista dell'infrastruttura tecnologica, il funzionamento delle criptovalute si fonda su protocolli di crittografia asimmetrica, caratterizzati da una coppia di chiavi collegate matematicamente: una chiave pubblica (assimilabile a un codice IBAN, utile per la ricezione dei fondi) e una chiave privata (assimilabile a un PIN dispositivo, indispensabile per disporre dei fondi e firmare le transazioni). I portafogli digitali generano inoltre una seed phrase (frase seme), una sequenza che consente di rigenerare le chiavi private.
Una volta affrontato il tema della natura giuridica, occorre a questo punto passare ad occuparsi delle modalità di conservazione delle stesse. Le cripto-attività sono conservate in wallet, di cui si distinguono tre diversi tipi: a) hardware wallet; b) software wallet; c) web wallet.
La differenza del web wallet (modello di custodia custodial) rispetto agli altri due modelli deve individuarsi nella necessaria presenza di un soggetto terzo, il provider (intermediario). In questa configurazione, l'utente non detiene materialmente il controllo crittografico dell'asset. Giuridicamente, egli vanta un diritto di credito o un diritto di natura contrattuale nei confronti della piattaforma alla restituzione dell'equivalente, operando attraverso semplici credenziali di accesso web. Al momento dell'apertura della successione, gli eredi subentrano nella posizione contrattuale del defunto e devono fornire all'intermediario la documentazione necessaria per ottenere la liquidazione.
Di contro, nel modello non custodial (hardware wallet e software wallet), la custodia della chiave privata fa capo esclusivamente all'utente, senza l'intervento di terzi fiduciari. Da un punto di vista operativo e investigativo, l'individuazione del titolare del wallet (e, conseguentemente, delle criptovalute ivi allocate) risulta particolarmente ostica in queste prime due ipotesi, trattandosi di strumenti di self-custody. Al contrario, la presenza dell'intermediario nel web wallet rende la ricerca dei capitali assai più agevole. L'esame analitico delle modalità di conservazione e delle tipologie di wallet assume un rilievo nevralgico, poiché è proprio dall'architettura tecnica del portafoglio che dipenderà la scelta della specifica forma espropriativa da impiegare, nonché l'effettiva possibilità di apprensione materiale in sede di successione ereditaria.
3. Accesso e rintracciabilità dei wallet: le criticità materiali della successione digitale
L'apertura della successione impone agli eredi, o all'eventuale esecutore testamentario, l'onere primario di procedere all'esatta individuazione degli asset che compongono l'asse ereditario. Mentre nel caso di rapporti bancari tradizionali è sufficiente un'indagine presso gli istituti di credito territoriali o l'accesso all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, nel dominio crittografico l'assenza di un registro centrale nominativo rende l'operazione complessa.
Se il de cuius operava in regime non custodial e non ha lasciato istruzioni esplicite, i beni cadono giuridicamente in successione ma risultano di fatto intangibili. Gli eredi possono unicamente affidarsi ad attività di digital forensics, disponendo perizie informatiche sui dispositivi hardware del defunto nel tentativo di rinvenire tracce dei file wallet o documenti di testo contenenti le seed phrase. Tale procedura evidenzia i limiti fattuali dell'ordinamento giuridico: nessuna pronuncia giudiziale può forzare un protocollo crittografico a decifrare una chiave privata in assenza della password corretta.
4. La disciplina contrattuale degli Exchange e i profili di diritto internazionale privato
Nelle ipotesi di criptovalute detenute tramite exchange, la devoluzione ereditaria soggiace alle condizioni generali di contratto (Terms of Service) predisposte unilateralmente dalle piattaforme (11). La criticità principale risiede nella frequente lacunosità di tali testi contrattuali in materia di successione mortis causa, che lascia spazio a prassi operative interne opache e disomogenee.
Gli eredi, subentrando nella medesima posizione giuridica del de cuius ex art. 1146 c.c., sono legittimati a richiedere l'accesso ai fondi. Tuttavia, qualora la piattaforma opponga un diniego, l'azione giudiziale sconta notevoli ostacoli derivanti dalla localizzazione extra-europea di molti operatori.
Sotto il profilo della giurisdizione, trova applicazione il Regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I bis), ai sensi del quale la competenza spetta in via generale al giudice del domicilio del convenuto. Tale criterio incardina fisiologicamente la controversia dinanzi ad autorità giurisdizionali straniere, imponendo agli eredi oneri processuali ed economici spesso sproporzionati rispetto alle tempistiche di recupero del patrimonio digitale.
4.1. Il Regolamento (UE) 650/2012 e l'esercizio dei poteri dell'esecutore testamentario.
L'individuazione della legge sostanziale applicabile alla successione è governata dal Regolamento (UE) 650/2012 (12). L'art. 21 stabilisce quale criterio di collegamento generale la legge dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.
Di particolare rilievo tecnico-giuridico è il riconoscimento transfrontaliero dei poteri dell'esecutore testamentario per il recupero dei crypto-assets. Tale riconoscimento è disciplinato dalle disposizioni relative al Certificato Successorio Europeo (CSE), contenute nel Capo VI (artt. 62-73) del Regolamento. Attraverso il CSE, l'esecutore testamentario nominato in Italia è legittimato a dimostrare la propria qualifica e a esercitare i propri poteri in tutti gli Stati membri, ivi inclusa la richiesta di blocco e trasferimento delle criptovalute detenute presso un exchange europeo, senza la necessità di attivare procedimenti speciali.
La circolazione internazionale di tali poteri non rinviene, diversamente, la propria disciplina generale nell'art. 29 del medesimo Regolamento (13). Tale norma regola piuttosto l'ipotesi specifica in cui la legge del foro renda obbligatoria la nomina di un amministratore dell'eredità, laddove la successione sia regolata da una legge straniera. In questo contesto, il paragrafo 3 dell'art. 29 si limita ad attribuire all'amministratore i poteri previsti dal diritto dello Stato membro di nomina, esclusivamente nel caso in cui la legge applicabile alla successione sia quella di uno Stato terzo.
Infine, nell'ipotesi in cui l'exchange sia localizzato al di fuori dell'Unione Europea, gli strumenti di mutuo riconoscimento previsti dal Regolamento 650/2012 non trovano applicazione diretta, imponendo agli eredi o all'esecutore il ricorso alle ordinarie procedure di diritto internazionale privato del Paese estero.
5. Strumenti civilistici per la disposizione mortis causa dei crypto-assets
Per prevenire la dispersione del patrimonio digitale, risulta indefettibile una tempestiva e strutturata pianificazione successoria. Essa richiede un'accurata ricognizione degli asset e la predisposizione di un'infrastruttura di conservazione sicura che garantisca la segretezza assoluta delle credenziali in vita e la reperibilità delle stesse post mortem.
L'ordinamento italiano offre istituti civilistici tradizionali che consentono di regolamentare efficacemente la successione nei crypto-assets, nel rigoroso rispetto dei principi di tipicità dei negozi mortis causa e di inderogabilità dei diritti dei legittimari.
5.1. I limiti della scheda testamentaria e le esigenze di segretezza
Il testamento (art. 587 c.c.) è l'unico atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. L'inserimento diretto della seed phrase o delle chiavi private all'interno della scheda testamentaria sconta un limite funzionale gravissimo: i meccanismi pubblicitari imposti dal codice. Al momento dell'apertura della successione, la pubblicazione del testamento olografo o segreto (artt. 620 e 621 c.c.) renderebbe le credenziali conoscibili a terzi, compromettendo la sicurezza dei fondi.
5.2. Il legato atipico di password e la tecnica della relatio formale
Per superare tale ostacolo, si individua nel legato a contenuto atipico lo strumento civilistico d'elezione. Se l'attribuzione delle credenziali ha natura meramente attributiva e persegue lo scopo di arricchire patrimonialmente il beneficiario, si configura un legato di password. Trattasi di un legato a struttura complessa: il lascito ha per oggetto immediato le credenziali informatiche, che costituiscono il mezzo materiale per acquisire la titolarità dell'oggetto mediato, ovvero il portafoglio di criptovalute.
Al fine di preservare la segretezza, la tecnica redazionale impone l'utilizzo della relatio formale (art. 655 c.c., legato di cosa da prendersi da certo luogo) (14). Il testatore omette l'indicazione in chiaro della seed phrase, limitandosi a specificare il luogo fisico o il supporto informatico in cui essa è segregata. In tal modo, la determinazione esatta dell'oggetto materiale è rinviata a un dato esterno e oggettivo, sottratto alla conoscibilità pubblica dell'atto notarile di pubblicazione.
5.3. L'istituzione dell'esecutore testamentario per la gestione materiale delle credenziali
Qualora il de cuius intenda separare l'individuazione dei beneficiari dalla materiale esecuzione delle operazioni informatiche, risulta indicata la nomina di un esecutore testamentario (art. 700 c.c. e ss.). Il testatore può conferire all'esecutore l'incarico fiduciario di curare l'esatta esecuzione delle ultime volontà, dotandolo degli strumenti materiali per accedere ai wallet.
L'esecutore testamentario agisce quale titolare di un ufficio di diritto privato. I suoi poteri consistono nell'amministrare la massa ereditaria e nell'adottare tutti i provvedimenti conservativi necessari. Egli provvederà al materiale trasferimento dei crypto-assets verso i wallet personali degli eredi istituiti.
5.4. Il mandato post mortem exequendum e il confine con il divieto dei patti successori
In alternativa, è riconosciuta la liceità del mandato post mortem exequendum (15). Si tratta di un negozio giuridico inter vivos concluso tra il mandante e un mandatario, la cui esecuzione è differita al momento successivo alla morte del mandante.
L'ammissibilità di tale figura è subordinata al rigoroso rispetto del divieto dei patti successori (art. 458 c.c.). Per non incorrere nella nullità assoluta, il mandato deve avere ad oggetto il compimento di attività di natura meramente materiale e fattuale, prive di qualsiasi finalità attributiva di diritti patrimoniali. È valido il mandato con il quale si incarica un soggetto di fiducia di consegnare fisicamente un hardware wallet all'erede designato in un parallelo testamento. Saremmo invece in presenza di un illecito mandato mortis causa qualora il mandante incaricasse il mandatario di trasferire, post mortem, la titolarità delle criptovalute a un terzo.
6. Profili fiscali: determinazione della base imponibile e obblighi di monitoraggio
Sotto il profilo tributario, l'inclusione delle criptovalute nel compendio ereditario determina la loro soggezione all'imposta sulle successioni e donazioni (disciplinata dal D.lgs. n. 346/1990). Il nodo centrale ai fini impositivi risiede nella corretta valorizzazione degli asset virtuali per la determinazione della base imponibile.
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire indicazioni operative con la Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 (16). Il documento chiarisce che la base imponibile deve corrispondere al valore puntualmente rilevato, alla data di apertura della successione, presso la specifica piattaforma di exchange utilizzata dal de cuius per l'acquisto delle attività stesse. Qualora il de cuius operasse in regime di self-custody, occorre fare riferimento alla piattaforma ove è stata effettuata la maggior parte delle operazioni o a una piattaforma analoga.
Inoltre, occorre coordinare tali disposizioni con gli obblighi dichiarativi. I possessori di criptovalute residenti in Italia sono tenuti alla compilazione del Quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche ai fini del monitoraggio fiscale, nonché al versamento della relativa imposta di bollo o imposta sul valore delle cripto-attività (IC). L'omessa dichiarazione in vita da parte del de cuius espone l'eredità a recuperi impositivi (imposte evase e interessi, che si trasmettono integralmente agli eredi), ma non alle relative sanzioni amministrative, stante il principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi sancito dall'art. 8 del D.lgs. 472/1997 (17).
(1) Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1/2023 DI, Eredità digitale: inquadramento generale, approvato dalla Commissione Informatica il 19 ottobre 2023, cit., p. 7
(2) Cfr. art. 3, paragrafo 1, punto 5, Regolamento (UE) 2023/1114 (c.d. MiCA).
(3) Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1781/2006), nel modificare il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 1, ha definito la «valuta virtuale» (concetto più ampio rispetto a quello di «cripto-valuta», atteso che quella, diversamente da questa, può non fondarsi su un sistema crittografico) come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi, trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente» (cfr. art. 1, comma 2˚, lett. q), d.lgs. n. 231/2017), disponibile su https://www.normattiva.it.
(4) Recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. (19G00131). Ha definito la valuta virtuale quale “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
(5) Avvertenza della Banca d’Italia sull'utilizzo delle cosiddette "valute virtuali" del 30 gennaio 2015, disponibile su https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/index.html
(6) L. Genghini, T. Campanile, F. Crivellari, I diritti reali, in Manuali notarili, Padova, Cedam, 2024, cit., p. 14.
(7) T.A.R. Lazio Roma, 27 gennaio 2020, n. 1077: «Le valute virtuali devono qualificarsi come "beni" immateriali, non svolgendo le funzioni tipiche della moneta, benché convenzionale, di unità di conto e riserva di valore, per via dell'estrema volatilità, nonché della mancanza di potere liberatorio nei pagamenti».
(8) V. Genghini, Campanile, Crivellari, I diritti reali, cit., p. 17.
(9) Ufficio Studi C.N.N., Risposta a Quesito n. 10-2022/DI e 15-2022/B del 20 luglio 2022, Conferimento di criptovaluta in trust, cit.: «le modalità attraverso cui è possibile realizzare un trasferimento di criptovalute sono tipicamente tre: (1) trasferire la criptovaluta vera e propria' (cioè solo una certa' quantità' informatica di valore che verrebbe quindi spostata dal 'conto' del trasferente a quello del ricevente). (2) trasferire solo la c.d. 'chiave privata' (ossia quel codice segreto che consente al suo titolare di disporre della quantità informatica di valore associata alla corrispondente chiave pubblica). (3) trasferire un intero 'wallet' mediante consegna del dispositivo vero e proprio (se fisico) o delle credenziali di accesso (se digitale). Ora, la prima cosa da notare è che solo nel caso (1) la criptovaluta effettivamente transiterà da un 'conto' (rectius indirizzo') ad un altro, segnando nel contempo una corrispondente transazione nel registro informatico della blockchain, mentre nei casi (2) e (3) la criptovaluta (oggetto di trasferimento 'indiretto') rimarrà ferma nel medesimo indirizzo in cui essa si trova, mentre ad essere materialmente trasferite saranno solo le 'credenziali' (di primo o secondo livello) che consentono di disporre di tale "bene"».
(10) Ufficio Studi C.N.N., Risposta a Quesito n. 10-2022/DI e 15-2022/B del 20 luglio 2022.
(11) V. Terms of service dei principali providers: Coinbase, How to access a deceased user's account, disponibile su https://help.coinbase.com/en/coinbase/managing-my-account/other/how-do-i-gain-access-to-a-deceased-family-members-coinbase-account
Binance, Deceased user account process, disponibile su https://support.binance.us/en/articles/10395308-collecting-funds-from-a-deceased-user-s-account
Kraken, Deceased account process, disponibile su https://support.kraken.com/it/articles/deceased-client-account-claims
(12) Cfr. Regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di successioni.
(13) Sull'esercizio dei poteri dell'esecutore testamentario in ambito europeo, si veda l'art. 29 del Regolamento (UE) n. 650/2012.
(14) L. Di Lorenzo, L’eredità digitale, in Notariato, n. 2, 1° marzo 2021, p. 138, ss.
(15) Cass. Civ. Sent. n. 11763/2018 secondo cui: “è valido ed efficace nel nostro ordinamento, un mandato post mortem exequendum conferito ed accettato durante la vita del mandante ed avente per oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante e per conto di questo”.
(16) Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, in materia di imposta sulle successioni.
(17) Sull'intrasmissibilità delle sanzioni amministrative tributarie (Quadro RW) agli eredi, si richiama l'art. 8 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.