Pubbl. Mer, 20 Mag 2026
Le Associazioni sportive dilettantistiche e i profili di responsabilità ex articolo 2049 c.c.
Modifica paginaautori Daniela Ferro ,

Questo articolo intende analizzare il tema della responsabilità civile delle Associazioni Sportive Dilettantistiche con un focus specifico su un recente caso devoluto alla Cassazione in relazione alla responsabilità per i danni cagionati dall’atleta di una ASD affiliata alla Federazione Italiana Rugby nei confronti di un atleta avversario. Alla Cassazione è stato chiesto di valutare se la disciplina dell’art. 2049 c.c. possa estendersi alle ASD. Secondo la Cassazione (sent. 12258/26) esiste un rischio specifico da parte dei sodalizi sportivi: il preposto non deve necessariamente essere parte dell’organizzazione né l’incarico deve avere il carattere della continuità. Secondo la Cassazione non è neppure necessario che tra l’utilizzatore ed il soggetto terzo intercorra un rapporto economico.
ENG
Amateur sports associations and liability profiles pursuant to Article 2049 of the Civil Code
This article analyzes the civil liability of amateur sports associations, with a special focus on a recent case before the Italian Supreme Cassation Court regarding liability for damages caused by an athlete from an ASD affiliated with the Italian Rugby Federation (ASD) to an opposing athlete. The Supreme Court was asked to assess whether the provisions of Article 2049 of the Italian Civil Code can be extended to ASD., sports associations have a specific risk: the agent does not necessarily have to be part of the organization, nor does the assignment need to be ongoing. According to the Supreme Court nor does it require a financial relationship between the user and the third party.Sommario: 1. Introduzione; 2. Il ruolo dei soggetti terzi nelle Associazioni sportive dilettantistiche; 3. La questione devoluta alla Cassazione; 4. La responsabilità ex art. 2049 c.c.; 5. La Cassazione sull’articolo 2049 c.c.;6. La decisione della Cassazione; 7. Conclusioni.
1. Introduzione
La crescente popolarità del diritto sportivo è un riflesso della sua capillare diffusione e della rilevanza sociale dei rapporti da esso oggi regolati. Negli ultimi anni ha raggiunto piena dignità scientifica, diventando oggetto di studio accademico e di specializzazione forense; sempre più attenzione viene rivolta ai contratti di lavoro sportivo, a quelli di comunicazione e di sfruttamento dell’immagine e il rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo ha sempre più rilievo nel panorama contemporaneo.
Al di là della autonomia dell’ordinamento sportivo quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale (facente capo al Comitato Olimpico Internazionale ex art.1, comma 1, D.L. 17 ottobre 2003, n.220, convertito in L. 17 ottobre 2003 n.280), infatti, restano in capo all’ordinamento giuridico della Repubblica le situazioni giuridiche ritenute rilevanti per quest’ultimo, seppur connesse con l’ordinamento sportivo. E nello studio dell’illecito sportivo un’importanza particolare riveste il regime di responsabilità oggettiva in capo alle società ed associazioni sportive.
Da qualche anno la giustizia sportiva sembra orientata ad una interpretazione della questione che tiene conto del legame effettivamente esistente tra l’illecito e le responsabilità specifiche della società sportiva.
Recentemente, la Corte di Cassazione, a seguito di due pronunce rispettivamente del Tribunale di Vicenza e della Corte d’Appello di Venezia, è stata chiamata a dirimere la questione generata dalle lesioni occorse alla querelante a causa delle azioni del capitano della squadra dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Vicenza Rugby. In primo e secondo grado, pur venendo riconosciuta la responsabilità penale dell’imputato, veniva esclusa la responsabilità civile dell’ASD ex art. 2049 c.c.
2. Il ruolo dei soggetti terzi nelle Associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono enti non commerciali di natura associativa, costituiti per il perseguimento di finalità sportive, senza scopo di lucro e caratterizzati da una struttura democratica basata sull'assemblea degli associati e sul comune vincolo di scopo[1].
Il carattere dilettantistico, originariamente desunto dalla sola denominazione, oggi, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.36 del 28.2.2021 (c.d. Riforma dello Sport)[2], è sancito da precise indicazioni sul contenuto degli Statuti ed è certificato dall'ottenimento dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) tenuto dal Dipartimento per lo Sport[3].
È fondamentale operare una preventiva distinzione, quindi, tra l'accezione comune del termine dilettante e quella formale, sancita dall'ordinamento. Dilettantistico, infatti, non indica un livello tecnico modesto: una ASD può annoverare atleti di altissimo livello agonistico che competono in campionati nazionali o anche internazionali, bensì definisce una precisa configurazione giuridica e fiscale.
Il primo criterio indicativo è l’assenza della finalità di lucro soggettivo: l'ente, infatti, non può generare ricchezza distribuibile tra i soci o gli associati, ma solo destinata alla gestione dell’associazione stessa. L’eventuale disavanzo va integralmente reinvestito nell’attività istituzionale; è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione durante la vita dell'associazione e, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altre finalità sportive o di utilità sociale.
Il secondo criterio distintivo è la finalità educativa, pedagogica e sociale: lo scopo primario dell’associazione deve essere insegnare, praticare e promuovere l'attività sportiva ed i valori che la contraddistinguono.
Il terzo requisito richiesto è la democraticità: l’ordinamento interno deve garantire l'effettività del rapporto associativo e la partecipazione dei soci alla vita dell'associazione.
L’ultimo requisito, possibile solo alla presenza di tutti i precedenti, è il riconoscimento istituzionale mediante la regolare iscrizione al RASD.
Dal punto di vista tecnico, invece, la linea di demarcazione tra dilettantismo e professionismo non risiede nell'abilità degli atleti e allenatori ingaggiati, ma nel tipo di rapporto di lavoro e nel riconoscimento della disciplina applicabile.
Il professionismo sportivo, originariamente disciplinato dalla L. n.91 del 23 marzo 1981 e successive modifiche, è oggi definito dalla lettura combinata degli artt. 25, 26, 27 e 38 della Riforma dello Sport che descrivono lo “sportivo professionista” come il tesserato che svolge la prestazione in favore di una Federazione Sportiva Nazionale (FSN) che contempla il settore professionistico (e non sono molte)[4]. Gli atleti professionisti svolgono tale prestazione come occupazione prevalente ed in virtù di contratti di lavoro, subordinato o autonomo, tendenzialmente a titolo oneroso[5].
Il dilettantismo è tutto ciò che rientra nella categoria residuale: dilettante è ogni atleta o tecnico non qualificato come professionista dalla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza. Infatti, anche se il D. Lgs. 36/2021 ha introdotto la figura del lavoratore sportivo, l’espressione lavoratore non trasforma automaticamente un tesserato in professionista. Il lavoratore sportivo dilettante percepisce compensi in regime di co.co.co. o lavoro sportivo autonomo, ma rimane nell’ambito del dilettantismo.
Le ASD, poi, si avvalgono di una platea variegata di soggetti tesserati e non tesserati, che insieme ai lavoratori sportivi rappresentano il fulcro dell'associazionismo dilettantistico e le cui prestazioni, generalmente gratuite, sono essenziali per il perseguimento dei fini statutari. Queste figure, soprattutto atleti minorenni e volontari, pur non essendo formalmente dipendenti dell'ASD agiscono all'interno di una cornice organizzativa strutturata dall'ente e sotto il vessillo di quest’ultimo. Tale impalcatura, quindi, si fonda su una rete eterogenea di ruoli e, sebbene negli statuti siano ben definite alcune funzioni, nella prassi operativa il confine tra dipendenti, lavoratori sportivi e collaboratori volontari risulta meno netto. Le sole figure che il legislatore ha tipizzato sono quelle più marcatamente dedite allo sport in senso stretto (atleti, allenatori, preparatori atletici, direttori tecnici e sportivi) contemplate dal “Mansionario dei lavoratori sportivi” emanato ed aggiornato dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri[6].
Il problema della qualificazione del terzo, di conseguenza, assume particolare rilievo alla luce della complessità della struttura delle ASD. Il legislatore sportivo, non avendo collocato tutte queste figure entro schemi tipici, ha dato vita ad uno spazio nel quale il confine tra ausiliario del committente e semplice associato risulta quasi impercettibile.
L'ASD ha potere di direzione e organizzazione sulle attività e sugli eventi sportivi ed ha facoltà di controllo su chiunque operi in suo nome e per suo conto. Quindi un soggetto terzo, allenatore, accompagnatore, collaboratore volontario o atleta, nel momento in cui si inserisce nella dinamica associativa diventa strumento attraverso cui l'ente persegue i propri fini istituzionali e statutari.
3. La questione devoluta alla Cassazione
La questione giunge alla Corte di Cassazione a seguito di una controversia che ha investito il Tribunale di Vicenza, nell’ambito della quale il Giudice Penale è stato chiamato a pronunciarsi circa le lesioni occorse alla querelante causate da un soggetto, capitano della squadra dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Vicenza Rugby.
Pur venendo riconosciuta sia in primo grado che dalla Corte di Appello di Venezia la responsabilità penale dell’imputato, in entrambi i gradi di giudizio veniva esclusa la responsabilità civile dell’ASD ex art. 2049 c.c. che diveniva oggetto di ricorso in Cassazione da parte della parte lesa.
A fondamento del ricorso, infatti, veniva argomentato come la responsabilità ex articolo 2049 c.c. estrinsechi il proprio carattere di responsabilità oggettiva, con quello che consegue per quanto attiene soprattutto l’onere della prova, nella correlazione, anche solo occasionale, tra l’agente (in questo caso il capitano della squadra di rugby) e il responsabile oggettivo, ovvero l’ASD, anche laddove il rapporto tra le parti dovesse prescindere dal carattere oneroso dello stesso e della prestazione.
Unitamente a questo nel ricorso veniva argomentato ancora come l'imputato fosse, all’epoca dei fatti, un tesserato della Federazione Italiana Rugby, oltre ad essere capitano della squadra dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Vicenza Rugby, e questo rendeva il soggetto sottoposto all’impianto normativo e disciplinare di riferimento, tanto è vero che lo stesso, nell’ambito dell’ordinamento sportivo e delle sue regole, era stato sottoposto a sanzioni disciplinari per le condotte tenute nei confronti della parte lesa, ovvero la ricorrente.
In estrema sintesi, nel ricorso, veniva chiesto alla Cassazione di pronunciarsi circa l’applicabilità, nel caso di specie, dell’articolo 2049 c.c., relativamente alla responsabilità civile, e quindi circa la responsabilità dell’ASD nella qualità di responsabile oggettivo, in presenza delle condizioni specifiche che, quanto meno apparentemente, esulerebbero il quadro letterale della norma.
4. La responsabilità ex art. 2049 c.c.
Particolari problemi pone la questione della responsabilità ex art. 2049 c.c. L’appartenenza di un atleta ad un sodalizio sportivo comporta certamente la possibilità che quest’ultimo risulti responsabile per i danni cagionati dai propri tesserati nei confronti di terzi.
Ma l’applicabilità dell’art. 2049 c.c. alle varie fattispecie possibili non è sempre pacifica. L’estensione dell’operatività dell’art. 2049 c.c. a soggetti che, pur legati all'ente, non sono sottoposti a vincolo di subordinazione è stato, infatti, guardato con perplessità dalla dottrina e dalla giurisprudenza. L’imputazione della responsabilità civile a queste figure potrebbe dar vita ad una sorta di responsabilità oggettiva automatica in capo alle ASD, con un conseguente peso economico eccessivo nell’ipotesi di illeciti commessi da persone sulle quali l'ente ha solo un controllo parziale o addirittura meramente formale.
Nelle società professionistiche che, diversamente dalle ASD, sono enti commerciali che operano secondo logiche di mercato (trasferimenti di atleti, diritti televisivi, sponsorizzazioni), la responsabilità ex art. 2049 c.c. è assorbita dal rapporto di lavoro subordinato (atleta e allenatore professionista). Il nesso di causalità tra l'attività dell'ente e l'illecito commesso dal professionista è facile da provare, essendoci alla base un contratto di lavoro tipico e un potere direttivo espresso.
Nelle ASD il problema interpretativo deriva dalla mancanza della tipicità del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza più risalente, relativamente alla questione dei danni cagionati da atleti, escludeva la possibilità di ravvisare tale tipo di responsabilità a carico dell’ente sportivo dilettantistico, dal momento che nel corso dell’incontro un giocatore “esercita un’attività agonistica (…) nell’interesse del proprio prestigio”, al punto da affievolire il carattere di dipendenza con la società tesserante[7].
Parte della dottrina condivideva questa impostazione affermando che non sussiste la responsabilità delle società quando “le prestazioni dell’atleta hanno una estrinsecazione individuale (ricerca dell’affermazione) che non è in rapporto causale con l’attività”[8].
A tale impostazione si contrapponeva altra parte della dottrina, facendo leva sulla giurisprudenza che riconosceva in capo al sodalizio sportivo la responsabilità dell’operato del proprio tesserato (atleta) per una condotta lesiva posta in essere a carico di un avversario[9].
D’altronde, sottoscrivendo il tesseramento ci si lega contrattualmente all’ente sportivo e se ne accettano le clausole statutarie ed i regolamenti della federazione di appartenenza[10], le quali prevedono un potere di direzione del sodalizio, a cui corrisponde un dovere di obbedienza da parte dell’atleta[11].
Sebbene manchi il vincolo di subordinazione in senso stretto, è certo che l'ASD abbia potere di direzione di fatto sull'attività svolta da queste figure poiché ne indirizza l’operato che viene proiettato all'esterno: l'atleta che gareggia, l'allenatore che gestisce allenamenti e partite o il dirigente che pianifica trasferte ed eventi agiscono in uno spazio operativo messo a punto dall’ASD che stabilisce orari, sedi, metodi di lavoro e obiettivi. Sicché, ad un potere di direzione si ritiene debba corrispondere anche un dovere di sorveglianza nei confronti del tesserato, tanto in ambito professionistico quanto dilettantistico[12].
Per poter interpretare l'art. 2049 c.c. alla luce dell’impianto del settore sportivo attuale, quindi, bisogna superare la rigidità della visione lavoristica e comprendere che la responsabilità del committente non discende esclusivamente da un contratto di lavoro subordinato, bensì dall’inserimento pratico del collaboratore nell'organizzazione dell'ente ai fine dell’utilità che l’ASD ricava dall'attività del soggetto.
La mera occasionalità dell’attività rappresenta un limite all'operatività dell’art. 2049 c.c. e quindi della responsabilità. L'illecito non deve essere, insomma, un atto estemporaneo o estraneo alle funzioni affidate al collaboratore in oggetto, ma tra l'attività dell'ASD e l'illecito commesso deve esserci un nesso di occasionalità necessaria. E se l’atleta, l’allenatore o il dirigente tesserato dall’ASD compie un atto violento durante una partita, l'illecito è inevitabilmente occasionato dall'attività che l'associazione ha promosso e organizzato[13].
La responsabilità delle ASD rispetto all’operato dei terzi, in sostanza, si colloca nello spazio ibrido tra subordinazione formale e mero impegno funzionale. Il fulcro della questione, quindi, si sposta sulla gestione del rischio. L'ASD, promotrice dell'attività sportiva, assume su di sé i rischi derivanti dalla propria organizzazione. Del resto, sarebbe inammissibile che l'associazione potesse beneficiare dell'attività svolta dai propri tesserati senza farsi carico delle proiezioni esterne, anche quelle negative, causate da costoro. Il terzo allora non è più soggetto autonomo, ma estensione dell'ASD, a prescindere dalla natura del compenso erogato o non erogato e dalla forma contrattuale sottostante[14].
5. La Cassazione sull’articolo 2049 c.c.
La Cassazione, nella sua decisione, ha, quindi, dovuto valutare se la disciplina di cui all’art. 2049 c.c. possa considerarsi o meno estensibile alle ASD.
Il punto di partenza del ragionamento portato avanti dalla Corte muove dai precedenti pronunciamenti giurisprudenziali della medesima Cassazione che, con la sentenza a Sezioni Unite n 4298/2019, ha precisato come nelle ipotesi in cui un soggetto, nell'espletamento della propria attività, faccia ricorso all’opera di terzi, lo stesso si assume il rischio che si trova insito all’utilizzo di questi soggetti terzi[15].
Da questo, pertanto, discende che l’utilizzatore risponde direttamente di tutte le ipotesi dannose, dolose o colpose, determinate da questi soggetti terzi che si ricollegano alle attività svolte in ragione della posizione conferita.
Secondo la Cassazione siamo in presenza di un rischio specifico che l’utilizzatore si assume.
Sempre nell’argomentazione della Cassazione emerge come, in ragione di quanto già precisato dalla stessa Corte in precedenza, per verificarsi questa ipotesi, non sia neppure necessario che tra l’utilizzatore ed il soggetto terzo intercorra un rapporto economico, ovvero che la prestazione del terzo sia di carattere economico[16].
Un altro aspetto evidenziato dalla Cassazione è legato al fatto che il preposto, ovvero il soggetto terzo che agisce, non deve necessariamente essere parte integrante dell’organizzazione del preponente né l’incarico affidatogli deve avere il carattere della continuità.
La mancanza di un vincolo così diretto tra le parti, si evidenzia anche nel fatto che la Cassazione, già in precedenza, aveva avuto modo di precisare come la responsabilità ex art. 2049 c.c. possa sussistere anche quando il soggetto agente sia effettivamente alle dipendenze di altri, escludendo completamente la centralità del possibile vincolo di subordinazione[17].
Infatti, l’art. 2049 c.c., equiparando la posizione del “padrone” a quella del “committente” e accomunandoli, in forza della presunzione di colpa in eligendo o in vigilando, nella responsabilità per il danno arrecato dal domestico o dal commesso nell’esercizio delle incombenze loro affidate, prescinde sia dalla continuità dell’incarico sia dalla sua formalizzazione mediante contratti di lavoro, di collaborazione o analoghi rapporti.
È invece sufficiente che la condotta illecita sia stata resa possibile, o comunque agevolata, dall’attività svolta oppure anche dal solo atto demandato e successivamente compiuto sotto il potere di controllo del delegante.
Da questo deriva che deve configurarsi la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza svolta del soggetto agente abbia determinato una situazione idonea ad agevolare o a rendere possibile il fatto illecito e il conseguente evento dannoso.
Questo nesso di occasionalità necessaria, pur presupponendo che la condotta costituisca il normale sviluppo dell’esercizio delle mansioni affidate dal preponente, non viene meno in presenza di una degenerazione o di un eccesso nell’esercizio delle stesse.
Una simile ipotesi si verifica anche quando queste condotte possano scaturire dall’abuso della posizione ricoperta, dalla violazione delle modalità di svolgimento dell’incarico o dei compiti assegnati, ovvero dall’inosservanza delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute.
6. La decisione della Cassazione
L’aspetto interessante della decisione alla nostra attenzione è quello mediante il quale si giunge a ricollegare l’applicazione dell’articolo 2049 c.c. alle ASD.
Si tratta di un passaggio non automatico ma che la Corte chiarisce perfettamente, argomentando come la norma in questione possa essere applicata anche alle ASD pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente anche a titolo oneroso tra preponente e preposto, nelle ipotesi in cui sia accertato un nesso di occasionalità necessaria, cui abbiamo avuto modo di fare riferimento già in precedenza, tra l'attività del preposto e l'illecito.
Con la sentenza, pertanto, la Cassazione ha annullato la pronuncia di appello limitatamente agli effetti civili connessi al responsabile civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
7. Conclusioni
La pronuncia alla nostra attenzione determina una estensione interpretativa non di poco conto poiché le dinamiche all’interno delle quali si muovono le ASD possono, frequentemente, venire a trovarsi a contatto con ipotesi come quella dedotta dinanzi alla Cassazione.
Pur considerando che la chiamata alla responsabilità sia relativa solo alla responsabilità civile, ovvero solo alla imputabilità del risarcimento del danno, è presumibile che gli scenari possano essere controversi, ovvero la qualificazione della responsabilità oggettiva dell’ASD, sotto il profilo applicativo, può generare un ulteriore dibattito interpretativo.
Pensando a quella che è la realtà, in concreto, delle ASD, quanto meno nella maggioranza delle ipotesi, esiste il rischio caratterizzato dalla trasposizione in modo eccessivamente automatico di una regola nata per rapporti caratterizzati da un effettivo potere organizzativo e direttivo in un contesto, quello dilettantistico, spesso fondato su strutture leggere, collaborazione volontaria e assetti organizzativi meno gerarchici. Applicare la responsabilità per fatto dell’ausiliario anche in assenza di un vero rapporto di subordinazione può finire per attribuire all’associazione un rischio quasi oggettivo, non sempre coerente con la concreta capacità di controllo sui soggetti che operano nell’attività sportiva.
Da questo può discendere una possibile tensione con il principio di personalità della responsabilità civile, perché il semplice collegamento funzionale tra attività dell’autore materiale e finalità associativa rischia di diventare, di fatto, sufficiente a fondare l’addebito.
Ci si potrebbe, a questo punto, interrogare sul se sarebbe preferibile un accertamento particolarmente rigoroso dell’“occasionalità necessaria”, così da evitare che la finalità di tutela del danneggiato si traduca in un’eccessiva penalizzazione di enti spesso privi di reale capacità preventiva e di adeguata struttura patrimoniale.
[1] G. Liotta L. Santoro – Lezioni di diritto sportivo, Giuffrè (2023) pg 42 e ss.
[2] Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86), recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Entrato in vigore il 2.4.2021
[3] M. Vigna, G. Soccimarro – Il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche in G. Toscano (a cura di), La riforma dello sport, I, pg 89 ss.
[4] Legge 23 marzo 1981, n. 91 norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. La legge è stata in gran parte abrogata e sostituita dal D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021
[5] E. Battelli (a cura di) – Diritto privato dello sport, Terza edizione, Giappichelli 2024 pg 97
[6] E. Battelli (a cura di) – Diritto privato dello sport, Terza edizione, Giappichelli 2024 pg 95
[7] Trib. Bari, 10 giugno 1960, in Dir. giur., 1963, p.81 ss
[8] G. Giannini – La responsabilità civile degli organizzatori di manifstazini sportive, in Riv. Dir. Sport., 1986, p. 279
[9] Trib. Monza, 5 giugno 1997, in Riv. Dir. Sport., 1997, p. 758 e ss.
[10] R. Carmina – Valutazioji dottrinali in materia di responsabilità dei sodalizi sportivi dilettantistici, in Riv. Civ. prev., 2016, p. 1382
[11] Cass., Sez. Lav., 1 agosto 2003, n. 11751, in Dir. e giust., 34, 2003, pg 103
[12] B. Bertini – La responsabilità sportiva, Giuffrè, 2002, p. 200 e ss.
[13] E. Battelli (a cura di) – Diritto privato dello sport, Terza edizione, Giappichelli 2024 pg 293
[14] P. Moro – Natura e limiti del vincolo sportivo, in Riv. Dir. Econ. Sport, 2002, p. 69
[15] Cassazione Civile, Sezioni Unite, 13246/19 in Diritto & Giustizia 17.05.2019
[16] Cassazione Civile - Sezione III, sentenza n. 21685/05 in Diritto e Giustizia, 01.04.2026
[17] Cassazione Civile, Sezione I, n. 6233/99 in Ilcaso.it 01/2007