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I presupposti dell´azione surrogatoria: profili ricostruttivi in attesa delle Sezioni Unite
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Pubbl. Mar, 12 Mag 2026

I presupposti dell´azione surrogatoria: profili ricostruttivi in attesa delle Sezioni Unite

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Alessandro Bongiorno
Laurea in GiurisprudenzaUniversità degli Studi di Catania



Il contributo analizza il requisito dell’inerzia del debitore nell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., oggetto di recente rimessione alle Sezioni Unite ( Cass. Civ., Sez. II, ord. interl. 2 gennaio 2025 n. 23). Dopo aver ricostruito il contrasto tra gli orientamenti che valorizzano, rispettivamente, l’inattività del debitore e la sua attività qualitativamente insufficiente, si propone una lettura restrittiva, limitata al comportamento omissivo. Tale soluzione appare coerente con la funzione conservativa dell’istituto e con la struttura del rapporto obbligatorio, evitando indebite compressioni dell’autonomia privata del debitore


ENG

Conditions of subrogation: reconstructive perspectives pending the decision of the Court of Cassation in Joint Session

The paper examines the requirement of the debtor’s inertia in the azione surrogatoria under article 2900 of the Italian Civil Code, recently referred to the Sezioni Unite of the Corte di Cassazione( Cass. Civ., Sez. II, interlocutory order of the 2nd January 2025 n. 23). After reconstructing the conflict between the interpretation focusing on the debtor’s mere inactivity and that extending inertia to qualitatively inadequate conduct, the paper argues for a restrictive approach, limited to strictly omissive behaviour. Such an interpretation is consistent with the conservative function of the remedy and with the structure of the obligation, avoiding undue interference with the debtor’s autonomy

Sommario: 1. Premessa; 2. La funzione dell’azione surrogatoria nel sistema della responsabilità patrimoniale; 3. I presupposti del’azione surrogatoria; 3.1. Il contrasto giurisprudenziale sul concetto di inerzia del debitore; 4. Profili ricostruttivi dell’inerzia del debitore; 5. Conclusioni.

Premessa

Il presente contributo si propone di ricostruire l’istituto dell’azione surrogatoria, con particolare riguardo ai suoi presupposti applicativi. Invero, tale questione assume oggi particolare rilevanza in quanto recentemente la seconda sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 23/2025 ha rimesso alle Sezioni Unite due questioni.

La prima questione riguarda l’esperibilità, in via surrogatoria, dell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso.

La seconda questione, su cui verterà il presente contributo, è relativa all’ammissibilità dell’azione surrogatoria anche in caso di trascuratezza nell’esercizio del diritto, e non solo in presenza della mera inerzia del debitore.

Al fine di affrontare la questione relativa al presupposto applicativo, appare necessario ricostruire l’istituto partendo innanzitutto dalla funzione che assolve nel sistema della garanzia patrimoniale.

2. La funzione dell’azione surrogatoria nel sistema della responsabilità patrimoniale

In generale, la responsabilità patrimoniale è la garanzia legale del diritto di credito, che si sostanzia nel principio sancito dalla legge per cui il debitore risponde dell’inadempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.)[1].

Pertanto, la responsabilità è strettamente connessa al rapporto obbligatorio, in quanto tutela il creditore consentendogli di aggredire esecutivamente i beni del debitore per soddisfarsi.

Da qui l’affermazione che, in tanto vi è un diritto di credito, in quanto vi è la garanzia patrimoniale[2]. Invero, la responsabilità costituisce il presupposto per la stessa configurabilità di un vincolo giuridico. Infatti, come si è affermato, un rapporto obbligatorio senza “sanzioni” per la sua inattuazione sarebbe una semplice obbligazione naturale, cioè un vincolo non giuridico[3]. Da queste considerazioni emerge un interesse del creditore diverso e autonomo da quello all’adempimento: l’interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale prevista dalla legge.

A tale interesse il codice civile dedica gli articoli gli articoli 2900-2906, collocati all’interno del Capo V emblematicamente rubricato «Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale».

In particolare, l’art. 2900 c.c. disciplina le condizioni, le modalità e gli effetti dell’azione surrogatoria[4], che può essere definita come l’azione con la quale il creditore surrogante esercita i diritti che il debitore surrogato non fa valere nei confronti di terzi. Come si è detto, l’azione surrogatoria ha la funzione generale di conservazione della garanzia patrimoniale.

In particolare, con la surrogatoria il creditore esercita in via giudiziale o stragiudiziale i diritti avente contenuto patrimoniale del debitore, al fine di acquisire utilità economicamente vantaggiose. Invero, i diritti del debitore verso terzi costituiscono comunque delle entità patrimoniale aggredibili dal creditore in sede di esecuzione forzata; tuttavia, con la loro realizzazione la garanzia patrimoniale del creditore diviene più stabile in quanto consente di evitare, ad esempio, che il credito si estingua per prescrizione. Da questa prima ricostruzione si ricava la possibilità di inquadrare l’azione surrogatoria nei c.d. diritti potestativi sostitutivi[5], e ciò in quanto la situazione giuridica soggettiva del creditore consiste in un potere che gli consente di “sostituirsi” al debitore, azionabile in presenza di certi presupposti (v. infra par. 3).

Tuttavia, è controverso in dottrina e in giurisprudenza se il diritto realizzato con l’azione surrogatoria entri nel patrimonio del debitore ovvero in quello del creditore surrogante. La risoluzione di tale questione, che riguarda la funzione stessa dell’istituto, è dirimente per affrontare l’ulteriore questione, oggetto del presente studio, relativa al presupposto dell’inerzia del debitore.

All’interno del dibattito è possibile individuare due orientamenti contrapposti.

Secondo una prima tesi, presente in alcune pronunce della Corte di Cassazione[6], attraverso l’esperimento dell’azione surrogatoria il creditore acquisisce direttamente al suo patrimonio il bene della vita oggetto del diritto non esercitato dal debitore. Questa ricostruzione è stata utilizzata, in particolare, per spiegare l’ipotesi in cui il promissario acquirente esercita l’azione surrogatoria per far valere il diritto che il promittente venditore ha nei confronti del suo dante causa. In tale ipotesi, il promissario acquirente conseguirebbe, per effetto dell’azione surrogatoria non avrebbe la necessità di aggredire il patrimonio del promittente venditore, in quanto l’effetto acquisitivo di produrrebbe direttamente nella sfera giuridica del promissario acquirente[7]. Questa soluzione deriva da una ricostruzione dell’azione surrogatoria quale momento preliminare[8] ed accessorio della tutela esecutiva, avente funzione satisfattiva, e non meramente conservativa della garanzia patrimoniale.

Questa concezione era invalsa soprattutto durante la vigenza del codice del 1865, il quale all’art. 1234 prevedeva il potere del creditore di esercitare i diritti del debitore «per il conseguimento di quanto è loro dovuto».

Tuttavia, alla luce della formulazione dell’art. 2900 del codice vigente, questa tesi non è condivisibile. Infatti, l’art. 2900 c.c., nel riferirsi al debitore utilizza il termine «titolare»; da ciò si ricava che, a fronte della legittimazione ad esercitare il diritto, la titolarità di esso resta in campo al debitore, nel cui patrimonio confluiscono, pertanto, le utilità realizzate con l’azione surrogatoria[9]. Invero dalla stessa Relazione al codice civile si ricava che attraverso la previsione dell’azione il legislatore ha inteso dotare il creditore di uno strumento idoneo a contrastare comportamenti omissivi del debitori che possano pregiudicare il suo patrimonio e, quindi, la garanzia del creditore[10]. Inoltre, è necessario distinguere l’azione surrogatoria dalle c.d. azioni dirette. Invero, attraverso l’esercizio dell’azione surrogatoria il creditore esercita un diritto altrui al fine di accrescere il patrimonio del debitore; diversamente, con l’azione diretta il creditore esercita un diritto “proprio”[11] nei confronti del debitor debitoris al fine di accrescere il proprio patrimonio.

Da questi rilievi è possibile affermare che la funzione conservativa della garanzia costituisce un aspetto essenziale di questo istituto, il quale è previsto con riferimento ad un diritto che continua ad appartenere alla sfera giuridica patrimoniale di un altro soggetto. La funzione conservativa e il carattere di altruità del diritto esercitato in surrogatoria rappresentano le coordinate fondamentali con cui affrontare anche il tema dei presupposti dell’azione surrogatoria.

3. I presupposti dell’azione surrogatoria

Dalla lettura dell’art. 2900 c.c. possono ricavarsi due presupposti applicativi: Il credito del surrogante e l’inerzia del debitore. La dottrina annovera tra i presupposti anche il pericolo d’insolvenza derivante dall’inerzia del debitore (c.d. eventus damni).

Per quanto riguarda il credito del surrogante, è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che esso può anche essere illiquido e condizionale[12], mentre vi è contrasto sulla rilevanza del credito che potrebbe sorgere da una fattispecie non ancora perfezionata[13]. La tesi che lo ammette fa riferimento in modo particolare alla legittima aspettativa del titolare potenziale di un diritto di regresso[14].

Per quanto riguarda l’eventus damni, non vi è contrasto sulla necessità che vi sia un interesse attuale del creditore che lo legittimi a sostituirsi al debitore, realizzando un’ingerenza nella sua sfera giuridica[15]: questo interesse, in particolare, sussiste qualora dall’inerzia derivi il pericolo d’insolvenza del debitore, tale da pregiudicare le ragioni creditorie.

Tuttavia, l’inerzia del debitore rappresenta un presupposto altamente controverso sia in dottrina sia in giurisprudenza. Ad evidenza di ciò, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha recentemente rimesso la questione alle Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto diacronico esistente nella giurisprudenza[16].

Nel proseguo del contributo si intende ricostruire il dibattito al fine di pervenire ad una nozione che sia coerente con la funzione conservatrice dell’azione surrogatoria.

 3.1 Il contrasto giurisprudenziale sul concetto di inerzia del debitore

Innanzitutto, dall’ordinanza interlocutoria è possibile ricavare due filoni interpretativi principali che corrispondono anche alle tesi presenti nella dottrina, seppur con sfumature diverse.

Secondo il primo orientamento, non sarebbe necessaria la mera inerzia del debitore, ma, piuttosto, sarebbe sufficiente anche la trascuratezza nell’esercitare i diritti.

A sostegno di questa tesi viene addotto, innanzitutto, un argomento letterale. Infatti, l’art. 2900 c.c., nell’aggiungere un elemento non presente nel codice civile del 1865, usa il termine «trascura». Pertanto, dalla lettera della norma si ricava che il legislatore non intendeva porre a fondamento dell’azione surrogatoria il mero comportamento omissivo del debitore, ma un criterio qualitativo riferito al grado di diligenza con cui il debitore esercita il diritto nei confronti del terzo[17]. Quindi, il terzo, in via stragiudiziale, o il giudice, in via giudiziale, potrebbero sindacare nel merito le scelte gestionali del debitore.

A sostegno di questa tesi si afferma ulteriormente che la stessa Relazione al codice civile evidenzia la rilevanza dell’attività non diligente del debitore nella realizzazione dei suoi diritti.

Tuttavia, all’interno di questo orientamento è presente in giurisprudenza una tesi intermedia ove, da un lato, si afferma che «che l'azione surrogatoria può essere esperita dal creditore anche nel caso in cui l'attività del debitore sia qualitativamente o quantitativamente insufficiente per la tutela della situazione giuridica del debitore stesso all'interno del rapporto con il terzo»; dall’altro lato, si precisa che « il principio non può, tuttavia, essere esteso al punto da consentire l'interferenza del creditore anche rispetto a quelle attività del debitore che si risolvano in atti di disposizione del diritto stesso, in quanto questo è e rimane nella piena disponibilità del suo titolare a disporne»[18] .

In definitiva, questa tesi prescinde dalla distinzione tra comportamento omissivo e attivo, individuando il fulcro del presupposto sulla qualità dell’esercizio del diritto del debitore, con il limite dell’intangibilità dei suoi poteri dispositivi. Si tratta di un’interpretazione che è possibile far risalire ai primi commentatori del codice. Invero, autorevole dottrina, pur utilizzando il termine “inerzia”, affermava che «l’inerzia può risultare da un’attività qualitativamente […] insufficiente, come ad esempio nel caso in cui il titolare […] trascuri di far valere nel processo difese ed eccezioni che sarebbero idonee a paralizzare in tutto o in parte le pretese dell’altra parte»[19].

L’orientamento opposto, condiviso anche dalla seconda sezione della Corte di Cassazione[20], individua il presupposto applicativo dell’azione surrogatoria nella mera inerzia del debitore. Quindi, non rilevano i comportamenti attivi che siano qualitativamente insufficienti, ma, diversamente, rilevano i comportamenti omissivi del debitore, «per cui il creditore non può chiedere di sostituirsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica».

La Corte, in realtà, assume la rilevanza anche dei comportamenti insufficientemente attivi, ma questa locuzione si riferisce a quelle ipotesi in cui il debitore, per incompletezza dell’azione, agisca parzialmente: si pensi, ad esempio, al caso in cui il debitore decida di chiamare in giudizio solo alcuni dei soggetti coobbligati. In questa ipotesi, è possibile osservare un comportamento omissivo del debitore con riferimento ai soggetti non chiamati in giudizio, al di fuori di ogni valutazione qualitativa del comportamento attivo del debitore, ma quale espressione di una inerzia parziale oggettivamente individuabile.

Questo orientamento è sostenuto anche da una parte della dottrina. In particolare, si afferma che, ammettendo un concetto di inerzia del debitore esteso ai comportamenti attivi che non raggiungano determinate soglie qualitative, si arriverebbe a dotare il creditore di «un mezzo di controllo dell’efficienza dell’attività del debitore»; e ciò si risolverebbe in un ingiustificato sacrificio dell’autonomia privata del debitore surrogato[21].

Si osserva, inoltre, che un concetto restrittivo di inerzia appare coerente con la funzione stessa dell’azione surrogatoria, la quale si limita a tutelare il pericolo d’insolvenza, e non il pericolo derivante da scelte qualitativamente inappropriate del debitore, la titolarità del diritto essendo in capo al debitore-creditore.

4. Profili ricostruttivi dell’inerzia del debitore

In attesa che sul punto si pronuncino le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare a chi scrive più condivisibile la tesi che restringe l’ambito applicativo dell’azione surrogatoria alle sole ipotesi in cui sia ravvisabile un comportamento omissivo del debitore, e ciò anche alla luce di ragioni sistematiche. Invero, attribuire rilevanza alla diligenza con cui il debitore agisce per realizzare i propri diritti appare inammissibile, innanzitutto, alla luce delle situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo. Il debitore, infatti, ha il dovere di usare la dovuta  diligenza nei confronti del creditore solo in riferimento all’esecuzione dell’obbligazione[22].

Diversamente, il diritto che vanta nei confronti di soggetti terzi non entra nel contenuto obbligatorio, ma assume rilevanza sotto il profilo della responsabilità patrimoniale che, tuttavia,  costituisce un accessorio del rapporto obbligatorio: il diritto del creditore non ha ad oggetto la possibilità di aggredire esecutivamente i beni patrimoniali del debitori[23], ma, piuttosto, la prestazione dovuta. Inoltre, la doverosità di un comportamento diligente siffatto non è ravvisabile neppure alla luce del principio di buona fede (art. 1175 c.c.).

Invero, secondo autorevole dottrina, la buona fede nell’esecuzione del rapporto obbligatorio si specifica in un dovere di salvaguardia che impone a ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio[24]. Pertanto, al debitore che agisca per realizzare un proprio diritto non può essere imposta una gestione che si conformi a determinati standard qualitativi, in quanto ciò implica scelte di ordine economico che non possono essere imposte al debitore.

Infatti, l’art. 2900 c.c. ha la funzione di conferire al creditore una legittimazione che altrimenti non avrebbe alla luce del sistema del rapporto obbligatorio. In particolare, la disposizione mira  a tutelare l’interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale attraverso un potere di ingerenza che, in assenza della norma, costituirebbe una illegittima ingerenza nella sfera giuridica del debitore, in quanto un siffatto potere non è ricavabile dalle norme che disciplinano l’obbligazione in generale. Pertanto, la disposizione opera un contemperamento tra contrapposti interessi: l’interesse del debitore a non subire ingerenze nella propria sfera giuridica e l’interesse del creditore a non subire il pericolo d’insolvenza del debitore.

Tale bilanciamento non può tuttavia sacrificare l’interesse del debitore al punto da conferire al creditore un sindacato delle sue scelte gestionali: il risultato sarebbe un irragionevole pregiudizio dell’autonomia privata del debitore, non conforme con i principi generali del nostro ordinamento. Una ulteriore conferma deriva, a nostro parere, dal profilo processuale dell’azione surrogatoria. Invero, l’inerzia deve protrarsi per l’intero arco temporale in cui il creditore decide di intervenire ed esercitare il diritto in surrogatoria: il successivo attivarsi del debitore blocca la legittimazione del creditore, il quale verrebbe estromesso dal processo[25].

Quindi, se il comportamento attivo susseguente del debitore fa venir meno la legittimazione del creditore, a fortiori l’iniziale comportamento attivo del debitore non fa sorgere la legittimazione del creditore. A tal fine, il criterio oggettivo della mera inerzia appare maggiormente ragionevole in vista di un bilanciamento degli interessi proporzionale ed equo. Si consideri, inoltre, che un criterio qualitativo porterebbe con sé anche l’ulteriore inconveniente di creare incertezza nell’applicazione della norma, che sarebbe soggetta ad una interpretazione caso per caso foriera di distorsioni applicative. Alla luce delle considerazioni svolte, l’inerzia rilevante ai fini dell’art. 2900 c.c. può essere intesa in senso strettamente omissivo, quale mancato esercizio del diritto da parte del debitore, restando irrilevante ogni valutazione in ordine alla qualità o all’opportunità dell’attività eventualmente posta in essere.

5. Conclusioni

Il contrasto interpretativo sul requisito dell’inerzia del debitore richiede, a parere di chi scrive, una soluzione coerente con la funzione dell’azione surrogatoria nel sistema della responsabilità patrimoniale. In tale prospettiva, l’estensione della nozione di inerzia a valutazioni qualitative sull’attività del debitore risulta difficilmente compatibile non solo con la struttura dell’istituto, ma anche con quella del rapporto obbligatorio, nel quale il dovere di diligenza del debitore è funzionalmente riferito all’adempimento della prestazione dovuta. L’azione surrogatoria è chiamata, infatti, a operare come strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, senza tradursi in un sindacato sulle scelte gestionali del debitore. In definitiva, l’inerzia rilevante può essere ricondotta al mancato esercizio del diritto, in coerenza con i principi generali dell’ordinamento.


Note e riferimenti bibliografici

[1] C. M. BIANCA, L’obbligazione, Milano, 2019, p. 25; Sul punto v. anche GIORGIANNI, L’obbligazione, Milano, 1951, p. 157, ove l’Autore afferma che «il debitore soggiace a due tipi di responsabilità: l’uno (art. 1218) costituito dall’obbligo del risarcimento del danno arrecato a causa dell’inadempimento, l’altro, (artt. 2740-41) costituito dalla soggezione dei suoi beni […] all’azione del creditore».

[2] V., in particolare, CICU, L’obbligazione nel patrimonio del debitore, Milano, 1948, p. 228, secondo il quale «il credito è un bene giuridico in quanto garantito dai beni del debitore […] si ha debito quando vi è responsabilità, e correlativamente si ha credito quando v’è la garanzia patrimoniale».

[3] C. M. BIANCA, L’obbligazione, cit., p. 26. Muovendo da tale connessione, la dottrina tedesca di inizio novecento ha elaborato la c.d. teoria del debito e responsabilità, la cui maggiore elaborazione si deve a O. GIERKE, Schuld und Haftung im alteren deutschen Recht – insbesondere die Form der Schuld-und Haftungs-geschafte, Breslau, 1910, p. 7. Secondo tale teoria il diritto di credito consisterebbe nel diritto sui beni del debitore, mentre la pretesa all’adempimento sarebbe ridotta ad una aspettativa puramente nominale. Tuttavia, tale teoria è da considerarsi oggi recessiva, e ciò in quanto, ferma restando il carattere di stressa accessorietà della responsabilità patrimoniale con l’obbligazione, quest’ultima si declina nella pretesa del creditore all’adempimento del debitore; il potere del creditore di aggredire esecutivamente i beni del debitore sorge solo con l’inadempimento di quest’ultimo. Sul carattere recessivo della teoria del debito e responsabilità v. C.M. BIANCA, L’obbligazione, cit. p. 28; Per uno studio che, diversamente, aderisce alla teoria del debito e responsabilità v. PACCHIONI, Trattato delle obbligazioni, p. 9.

[4] Tra i principali studi sull’azione surrogatoria si segnalano, in particolare, R. NICOLÒ, Azione surrogatoria e azione revocatoria, in Raccolta di scritti, I, Milano, 1980; M. DE CRISTOFARO, sub art. 2900, in Commentario Cian e Trabucchi, 3671; S. PATTI, L’azione surrogatoria, in Trattato Rescigno, Torino, 1998, p. 119 e ss.; GIAMPICCOLO, Azione surrogatoria, in Enc, dir., IV, Milano, 1959, p.950; MONTELEONE, Profili sostanziali e processuali dell’azione surrogatoria, Milano, 1975; C.M. BIANCA, La responsabilità, Milano, 2021, p. 417 e ss.; U. NATOLI, L. BIGLIAZZI GERI, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (le azioni surrogatoria e revocatoria), Milano, 1974; R. SACCO, Il potere di procedere in via surrogatoria, Torino, 1955; CICU, L’obbligazione nel patrimonio del debitore, cit.

[5] Cfr., M. DE CRISTOFARO, sub. Art. 2900, cit., secondo cui sarebbe ravvisabile un mero potere di sostituzione processuale, non essendo configurabile un diritto ulteriore in capo al creditore.

[6] V., in particolare, Corte di Cassazione, 11 maggio 2009, n. 10744, ove si osserva che «l’azione surrogatoria non ha funzione meramente conservativa ma funzione principalmente satisfattiva, intesa a fr conseguire all’attore proprio il bene della vita cui ha diritto».

[7] Per una analisi critica di questa ricostruzione v. C.M. BIANCA, La responsabilità, cit., ove si afferma che in questa particolare ipotesi il bene della vita confluirebbe comunque nel patrimonio del promittente venditore; al promissario acquirente, diversamente, compete la proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art 2932 c.c., al fine di conseguire il bene della vita.

[8] Cfr. F. FERRARA, Natura giuridica dell’azione surrogatoria, in Scritti giuridici (già in FI 1904), Milano, 1954, p. 139, ove l’Autore afferma che l’azione surrogatoria «è un’azione preparatoria dell’esecuzione»

[9] Sul punto v., in particolare, U. NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, II, Il comportamento del debitore, in Trattato Cicu Messineo, Milano, 1984, p. 131 e ss., ove si rileva che per poter attribuire una funzione esecutiva all’azione surrogatoria bisognerebbe ammettere che il creditore possa chiedere e ottenere dal giudice una condanna del terzo a proprio favore; diversamente, come rileva L. BIGLIAZZI GERI, Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, (artt. 2900-2906), in Commentario UTET, VI, 1980, p. 10 e ss., il creditore che agisce in surrogatoria potrebbe chiedere al giudice la condanna del terzo in favore del debitore. Aderisce a tale ricostruzione anche P. RESCIGNO, Manuale del diritto privato, Napoli, 1973, p. 567, il quale afferma che «per effetto dell’azione la sfera patrimoniale del debitore si accresce, o se ne impedisce la diminuzione».

[10] Cfr. la Relazione al codice civile (n. 1181), ove si afferma che «l’art. 2900 pone in rilievo la finalità eminentemente conservativa dell’azione surrogatoria». Dalla Relazione al c.c. si deduce pertanto la volontà del legislatore di discostarsi dalla interpretazione dominante durante la vigenza del codice del 1865.

[11] V., tra gli altri, VECCHI, L’azione diretta, Padova, 1990.

[12] Cfr., la Relazione al codice civile (n. 1181): «Anche se il credito è soggetto a condizione sospensiva non può essere precluso al creditore di avvalersi dell’azione surrogatoria, dato che il codice (art. 1356) riconosce in genere al titolare di un diritto sottoposto a condizione la facoltà di porre in essere le opportune misure conservative per assicurare la realizzazione delle sue aspettative».

[13] Per un’opinione contraria v. C.M. BIANCA, La responsabilità, cit., 424.

[14] R. NICOLÒ, Azione surrogatoria, cit., afferma che anche ai creditori eventuali potrebbe riconoscersi l’esperimento della surrogatoria quando sussista qualche elemento di fatto che renda probabile e prevedibile il completamento della fattispecie generativa dell’obbligazione. Una fattispecie che ricade in tale inquadramento è, appunto, il diritto di regresso del coobbligato in solido.

[15]Cfr. F. GALGANO, Trattato di diritto civile, Volume terzo, Padova, 2015, p. 392, secondo cui l’eventus damni costituisce presupposto imprescindibile dell’azione surrogatoria, in quanto necessario per legittimare il creditore a porre in essere un’ingerenza nella sfera giuridica del debitore; v. anche L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA. F. D. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile, Obbligazione e contratti, Torino, 1989, p. 118, ove si osserva che non si richiede un’effettiva diminuzione del patrimonio del debitore, ma il “pericolo” della sua diminuzione.

[16] Il riferimento è a Corte di Cassazione, ordinanza, 23 gennaio 2025, n. 23.

[17] Aderisce a tale orientamento anche Cass. 11 maggio 2009 n. 10744; Cass. 4 agosto 1997 n. 7187; Cass. 28 maggio 1988 n. 3665. Per una pronuncia più risalente v. Cass. 16 febbraio 1966, n. 484, nella quale si sostiene che «l’inerzia del debitore che consente al creditore di agire in via sostitutiva mediante azione surrogatoria, riguarda, oltre che il comportamento assolutamente omissivo, anche quello che si concreta in una attività qualitativamente o quantitativamente insufficiente per l’esercizio del diritto».

[18] Cass. civ., sez. III, sent., 22 novembre 2022, n. 34297.

[19] R. NICOLÒ, Azione surrogatoria, cit., p. 818. Questa tesi trae fondamento, in particolare, da un passo della Relazione al codice civile, ove si afferma: «anziché far riferimento […] all’inerzia, ho creduto  preferibile far riferimento alla trascuranza del debitore […] al fine di chiarire che l’azione è esperibile anche nei casi in cui il debitore, pur non rimanendo inattivo nella tutela dei suoi diritti, tuttavia non esplichi in questa tutela la dovuta diligenza».

[20] Per altre pronunce conformi v. Cass. 2 febbraio 2016 n. 1996; Cass. 12 aprile 2012 n. 5805; Cass., 10 febbraio 2000, n. 1867, ove si afferma che «il creditore non può pretendere di sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di gestire la propria situazione giuridica»; Cass. 4 agosto 1997 n. 7187; Cass. 28 maggio 1988 n. 3665; Cass., 26 giugno 1971, n. 2017.

[21] C. M. BIANCA, La responsabilità, cit., p. 425; F. GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., p. 392, nota n. 71.

[22] In argomento è fondamentale la definizione di C.M. BIANCA, L’obbligazione, cit., p.90, ove l’Autore chiarisce che la diligenza dovuta dal debitore è «l’impiego normalmente adeguato delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell’interesse del creditore». Quindi, da un lato, l’Autore definisce la diligenza dovuta secondo un canone di normalità, dall’altro, essa è finalisticamente orientata al soddisfacimento dell’interesse creditorio, che riguarda la prestazione dovuta.

[23] Questa concezione risale, invero, alla tesi del debito e responsabilità che, come si è visto, non è più ammissibile nell’ordinamento vigente (v. supra alla nota n.3)

[24] C.M. BIANCA, Il contratto, Milano, 2019, p. 456; in giurisprudenza v. Cass., 4 maggio 2009, n. 10182, in cui si sottolinea che l’impegno solidaristico scaturente dal principio di buona fede trova il suo limite «nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendono necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico».

[25] L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. D. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile, cit., p. 118.