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Il rinvio della Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia dell´Unione Europea sulla derogabilità del foro del consumatore
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Pubbl. Gio, 9 Apr 2026

Il rinvio della Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia dell´Unione Europea sulla derogabilità del foro del consumatore

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Daniela Ferro
Dottorando di ricercaUniversità telematica Pegaso



Con l´ordinanza n. 261 del 05 gennaio 2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto di dover sottoporre all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla derogabilità del foro del consumatore, da parte del consumatore stesso in ragione di quanto disposto dall’articolo l´art. 18, paragrafo 1, reg. Ue n. 1215/2012, in ragione della scelta del foro di esecuzione della prestazione. La questione devoluta all’attenzione della Corte di Cassazione attiene il risarcimento danni da vacanza rovinata richiesto da una famiglia irlandese alla compagnia di crociera con cui avevano effettuato una vacanza partendo dall’Italia.


ENG

The Court of Cassation´s referral to the Court of Justice of the European Union on the derogability of the consumer forum

With ruling no. 261 of January 5, 2026, the Joint Sections of the Court of Cassation deemed it necessary to submit to the Court of Justice of the European Union the question of whether the consumer may derogate from the consumer´s jurisdiction pursuant to Article 18, paragraph 1, of EU Regulation no. 1215/2012, based on the choice of jurisdiction for performance of the service. The matter referred to the Court of Cassation concerns compensation for damages for a ruined holiday claimed by an Irish family from the cruise company with which they had taken a holiday departing from Italy.

Sommario: 1. Il foro del consumatore nella disciplina comunitaria; 2. Il caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione; 3. Il rinvio alla CGUE; 4. Conclusioni.

1. Il foro del consumatore nella disciplina comunitaria

La disciplina comunitaria ha cercato, nel tempo, di tipizzare un insieme di norme che fosse in grado di tutelare il consumatore anche a livello transnazionale per ottenere agevole tutela anche quando lo stesso avesse la necessità di interfacciarsi con un soggetto giuridico, professionale, stabilito anche in uno Stato membro differente.

Il fondamento normativo nasce dall’esigenza di riequilibrare la posizione di colui che viene qualificato come consumatore rispetto alla posizione del professionista, in ragione principalmente di quelle che sono le dinamiche di potere contrattuale che si ricollegano al tema dell’asimmetria informativa[1].

In tal senso si deve leggere la disciplina di cui all’art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1215/2012[2].

Il consumatore, pertanto, può adire i Tribunali del proprio Stato di residenza anche quando il contratto è stato concluso con un professionista stabilito in un altro Stato membro.

Attraverso questa disciplina si riconosce, quindi, una protezione rafforzata rispetto al principio generale della libertà contrattuale, mettendo in condizione il consumatore di agire nel foro più favorevole e riducendo gli ostacoli derivanti dalla distanza geografica o dalle difficoltà procedurali.

Non è difficile, infatti, comprendere quanto possa essere complesso per un consumatore sostenere la tutela dei propri diritti in un contesto giuridico differente, distante e, presumibilmente, con un idioma differente o, finanche, con un diverso sistema giuridico. Si tratta della generalità delle ipotesi più diffuse che, come si può osservare, è anche quella giunta all’attenzione della Cassazione nella fattispecie attenzionata.

L’obiettivo della norma è quello di garantire effettività dei diritti e accesso alla giustizia, evitando che il consumatore sia costretto a difendersi in Tribunali esteri, dove potrebbe trovarsi in una posizione di svantaggio, andando, di fatto, a minimizzare il vantaggio che, differentemente, gli viene offerto dalla tutela consumieristica.

Questo principio si inserisce nel più ampio quadro comunitario di tutela del consumatore, volto a promuovere la fiducia nel mercato interno europeo.

Con la sensibilità attuale è difficile percepire la rivoluzione apportata dalla disciplina consumieristica poiché è difficile avere la percezione di quanto fosse, in precedenza, svilita la posizione del soggetto consumatore.

La tematica che attiene la qualificazione del foro del consumatore, inoltre, trova il suo fondamento, con una adeguata rielaborazione, nella Convenzione di Roma del 1980[3] che, all’articolo 5 qualificava il foro del consumatore come il foro di residenza dello stesso a condizione che il professionista convenuto avesse una sede nello stato di riferimento[4].

Il richiamo normativo in questione oltre ad avere una rilevanza internazionale nella sua applicazione, fornisce una indicazione interpretativa molto significativa anche per quella che sarebbe stata la tipizzazione normativa comunitaria.

Dall’interpretazione, infatti, è emerso che luoghi di soggiorno soltanto temporaneo, siano essi per una vacanza o per un evento anche lavorativo, non possono essere considerati alla stregua della residenza abituale del consumatore e non possono essere presi in considerazione ai fini dell’individuazione della legge applicabile ai contratti conclusi dai consumatori[5].

Accanto a questo gli interpreti hanno attribuito maggiore rilevanza alla disposizione in parola nella misura in cui la legge del paese di residenza abituale del consumatore stabilisce lo standard minimo di protezione al di sotto del quale non si può scendere[6].

Sostanzialmente la norma di diritto internazionale nonché la successiva norma comunitaria intendono accordare la tutela massima al consumatore stabilendo non un limite massimo di tutela ma un limite minimo sotto il quale non è possibile scendere, salvo specifica deroga di carattere convenzionale che deve sottostare, in ogni caso, a specifiche garanzie di tutela.

2. Il caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione

La questione sottoposta all’attenzione della Cassazione trae origine dal giudizio iniziato nel 2017 da due coniugi residenti in Irlanda, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità sui tre figli minori, nei confronti di una importantissima compagnia di crociera, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non, subito durante una crociera organizzata dalla compagnia e svoltasi nel giugno del 2014.

Gli attori avevano dedotto, nell’atto introduttivo del giudizio, di aver acquistato, tramite internet, un pacchetto crociera per tutti i componenti della famiglia con imbarco presso il porto di Venezia e sbarco, a termine della crociera, sempre nel medesimo porto.

Durante la vacanza uno dei figli degli attori aveva riportato lividi a seguito di immobilizzazione all'interno di una culla da parte di una componente dell’equipaggio, con competenze specifiche nella gestione dei bambini, cui era stato affidato e, unitamente a questo gravoso episodio, si erano verificati ulteriori gravi condotte, in base a quanto da loro riportato, di pressioni psicologiche perpetrate da parte del personale di bordo, in particolar modo, nei confronti dei figli minori.

La convenuta compagnia di crociera, nel costituirsi in giudizio, aveva preliminarmente eccepito il difetto di competenza territoriale dell'autorità giudiziaria italiana e, in subordine, aveva chiesto l'integrale rigetto delle domande proposte dai ricorrenti.

Il merito della questione, nello specifico, veniva assorbito dal fatto che il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell'eccezione della convenuta, aveva dichiarato la carenza di competenza del giudice italiano argomentando come gli attori avessero acquistato dalla convenuta un "pacchetto", cioè un servizio tutto compreso, nel corso del quale erano offerti servizi ulteriori (ristorazione alloggio, intrattenimento, escursioni) oltre al trasporto che assumeva quindi carattere accessorio e che non poteva essere considerato l’elemento sul quale incardinare la presunta competenza per territorio.

Inoltre, in ragione della qualificazione del contratto in questo modo, gli attori erano da intendersi come consumatori, in virtù di quanto tassativamente tipizzato dalla normativa di riferimento a livello nazionale[7] e comunitario[8].

Questo rendeva accoglibile l’eccezione della convenuta in ordine al difetto di competenza territoriale poiché gli attori, non residenti in Italia, non avrebbero dovuto adire la Corte italiana, indipendentemente dal fatto che la vacanza, ovvero la prestazione, fosse iniziata e poi successivamente conclusa in Italia.

È importante osservare come la disciplina precisi che la qualifica di consumatore, ai fini della applicazione delle norme in parola, implichi che il contratto concluso abbia una finalità estranea ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali eventualmente svolte dal presunto consumatore.

La sentenza di primo grado, in ogni caso, veniva impugnata dagli attori ma la Corte di Appello di Venezia rigettava l’appello precisando come gli attori dovessero essere qualificati come consumatori e questo rendeva necessario applicare le disposizioni relative al corretto foro del consumatore.

Tra gli altri aspetti, infatti, gli attori avevano sostenuto di non dover essere qualificati come consumatori poiché il pacchetto era stato acquistato dall’attore, il padre, utilizzando la sua qualifica professionale, di agente della medesima compagna di crociera, ed il sito apposito della sua agenzia.

La decisione trova il suo fondamento, inoltre, nel consolidato orientamento giurisprudenziale in ragione del quale la qualifica di consumatore prescinde dal fatto che il soggetto rivesta la qualità di imprenditore o di professionista in generale ma si incentra sullo scopo che lo stesso intende perseguire con la stipula del contratto oggetto di attenzione[9].

Gli attori hanno, a quel punto, ritenuto necessario, presentare ricorso in Cassazione riportando le considerazioni precedentemente svolte e, in particolare soffermandosi sul tema della qualifica di consumatore e sulla derogabilità della disciplina relativa al foro applicabile.

L’affermazione della competenza giurisdizionale del giudice italiano, secondo gli attori, avrebbe trovato il suo fondamento in riferimento al foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, considerando che gli stessi non si assumevano come consumatori.

A fondamento della richiesta di non qualificarsi come consumatori, gli attori avevano argomentato come la norma precisasse (per quanto abrogata all’epoca del giudizio) come il consumatore di pacchetti turistici acquisti il pacchetto senza percepire remunerazione che, invece, nel caso di specie era endogena al lavoro svolto dall’attore/acquirente[10].

Nell’ipotesi in cui, però, questa ricostruzione non avrebbe potuto essere accolta, gli attori avevano sottoposto all’attenzione della Cassazione il tema della inderogabilità del foro del consumatore, censurandone la legittimità.

3. Il rinvio alla CGUE

La Cassazione ha, in primo luogo, statuito circa la tematica relativa alla qualificazione di consumatore.

Per la Cassazione, infatti, la nozione di consumatore, che trova il suo fondamento nel diritto dell'Unione Europea e conferma anche nei pronunciamenti della Corte di Giustizia, presuppone che il soggetto, come abbiamo avuto modo di dire, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla propria sfera professionale ovvero concluda il contratto per la necessità di soddisfare esigenze di consumo privato[11].

In ragione di questo viene ad essere irrilevante l'eventuale possesso di specifiche competenze e conoscenze nel settore di riferimento o addirittura di essere nello stesso impiegato lavorativamente[12].

È il giudice di merito, infatti, a dover valutare se, nel caso concreto, si sia perseguita una duplice finalità nella conclusione del contratto, ovvero valutare, ai fini dell’applicabilità della disciplina consumieristica, l’incidenza della finalità professionale rispetto a quella tipica del consumatore[13].

Accanto a questa considerazione, per quanto attiene il caso di specie, la Cassazione ritiene si debba considerare anche la natura del contratto e le prestazioni in esso dedotte che, nell’ipotesi di un contratto di viaggio compreso di trasporto come quello oggetto di causa non prestano il fianco a poter trovare risvolti associabili ad uno scopo professionale.

Alla luce di tutto questo, ovvero avendo statuito circa la qualità di consumatori dei ricorrenti, la Cassazione ha ritenuto di dover procedere con il rinvio alla Corte di Giustizia sulla questione della derogabilità del foro del consumatore, ritenendo la stessa una questione di tipo pregiudiziale.

In modo analitico, inoltre, la Cassazione fa riferimento ai due orientamenti, ovvero a quello per il quale il foro del consumatore possa considerarsi derogabile e quello per cui l’inderogabilità deve continuare a rappresentare un cardine imprescindibile.

Si deve osservare come la Corte di Giustizia stessa, infatti, nel tempo, abbia avuto modo di ribadire l’inderogabilità del foro del consumatore argomentando come lo stesso costituisse già una deroga sia rispetto alle regole sul foro generale che rispetto a quelle su un eventuale foro speciale[14].

Questo orientamento farebbe ritenere improbabile una inversione di tendenza rispetto ad un approccio che sembra ormai consolidato.

A far propendere, inoltre, per questo approccio restrittivo ci sarebbe il richiamo alle scelte terminologiche adottate dal legislatore che parla di derogabilità del foro del consumatore “solo” in presenza di un accordo di natura convenzionale, successivo all’insorgere della controversia, che attribuisca la competenza all'autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale, sia il consumatore, che la controparte, sono domiciliati o residenti, al momento della conclusione del contratto.

Tutto questo fa comprendere ancora di più quanto l’approccio comunitario, in particolar modo, sia di tipo garantisca nei confronti del consumatore e, dopo tutto, questo appare essere comprensibile visto quanto sia stata complessa la genesi di un quadro normativo che lo tutelasse nel complesso.

L’argomentazione che potrebbe generare una inversione di tendenza si basa, come osserva la Cassazione nel rinvio effettuato alla Corte di Giusizia, sempre su una scelta terminologica ovvero sul fatto che nel citato articolo 18 si utilizzi il termine “può”, andando ad indicare nella scelta del foro competente una facoltà attribuita al consumatore di andare a scegliere più in generale uno dei diversi fori contemplati nel regolamento e, quindi, anche in virtù dell'oggetto dell'obbligazione sottesa al rapporto negoziale.

Il paradosso risiede nel fatto che questa interpretazione troverebbe riscontro anche in alcuni pronunciamenti sempre della Corte di Giustizia in ragione dei quali l'attribuzione al consumatore della scelta del foro applicabile soddisfarebbe l'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale che rappresenta la finalità primaria della disciplina[15].

In quest’ottica si incardina anche la Cassazione limitatamente al fatto che, in un orientamento che pare abbastanza consolidato, la stessa ha argomentato come il consumatore può rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile previsto nel D.Lgs. n. 206/2005, ovvero nel Codice di Consumo, ogni volta che agisce nella qualità di attore, assumendo l'iniziativa giudiziale di adire un giudice diverso, in ragione della considerazione che la disposizione sulla competenza è prevista per la sua tutela e, quindi, non gli può essere "precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi"[16].

4. Conclusioni

L’intervento delle Sezioni Unite con il rinvio alla Corte di Giustizia sul tema della derogabilità del foro del consumatore evidenzia l’esistenza di persistenti incertezze interpretative e conferma la centralità del dialogo tra giudici nazionali ed europei nell’armonizzazione della disciplina afferente la tutela del consumatore. Non si tratta di una tematica di poco conto poiché la revisione di aspetti che sembrano capisaldi della normativa potrebbe comportare una sua complessa revisione di cui è difficile prevedere la direzione. La rimessione pregiudiziale nasce dall’esigenza di chiarire i limiti entro cui l’autonomia contrattuale delle parti possa incidere sulla competenza territoriale prevista a favore del consumatore, alla luce del diritto dell’Unione e dei principi di effettività e protezione della parte debole.

La Cassazione stessa, infatti, nel testo del provvedimento, analizza in modo preciso i diversi orientamenti proprio per sottolineare come la questione, al di là delle scelte terminologiche, non abbia una interpretazione così scontata.

Dopotutto se la norma ha l’obiettivo di favorire la tutela effettiva del consumatore non ha senso precludergli la possibilità di scegliere un foro che possa risultargli più gradito per ragioni di comodità che, non necessariamente, possono essere aprioristicamente evidenziate.

Argomentando differentemente, però, si potrebbe argomentare che una tale apertura potrebbe mettere l’attore di scegliere il foro che le stesso, basandosi sull’analisi di precedenti analoghi o similari, possa risultargli più vantaggioso.


Note e riferimenti bibliografici

[1] F. Ferrari , L’applicabilità della disciplina internazional privatistica relativa ai contratti del consumatore (art. 5 Conv. Roma del 1980), in Obbl. e contr., 2007, p. 681 ss.

[2] Art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1215/2012:1. L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore. 2. L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all’autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.

[3]  Sostituito dal Regolamento Roma I (CE n. 593/2008)

[4] Art. 5 Convenzione di Roma: 1. Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura. 2. In deroga all'art. 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente: - se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o - se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o - se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita. 3. In deroga all'art. 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell'art. 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Il presente articolo non si applica: a) al contratto di trasporto; b) al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente. 5. In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio.

[5] U. Villani, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti, 2a ed., Bari, 2000, p. 138

[6] F. Ferrari, op.cit. p. 690

[7] Art 3 Codice del Consumo: 1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis e nell'articolo 128, comma 2, lettera d), il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

[8] Codice del Consumo e dell'art. 2 della direttiva 85/577/CEE: Ai fini della presente direttiva si intende per:- «consumatore», la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale;-«commerciante», la persona fisica o giuridica che, nel concludere la transazione in questione, agisce nell'ambito della propria attività commerciale o professionale, o la persona che agisce a nome o per conto di un commerciante.

[9] Ex multis Cass. Civ., sez. III, n.6578 del 10 marzo 2021, in Norme e Tributi Plus, Il sole24ore, 26.03.2021: "non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale".

[10] art. 83 del D.Lgs. n. 206/2005: Ai fini del presente capo si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario; c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

[11] A.R. Perticaro, La nozione di consumatore nei contratti a duplice scopo, commento, ne Il Foto Italiano, 12.06.2023

[12] CGUE, Sez. IX,  9 marzo 2023 (causa C-177/22 JA c. Wurth Automotive GmbH – ECLI:EU:C:2023:185), in Aldicrus Giustizia, 16.03.2023

[13] Osserva la Corte: la qualità di consumatore dipende dalla finalità professionale o privata perseguita con la conclusione del contratto di cui trattasi. Infatti, una persona che ha concluso un contratto dev'essere qualificata come consumatore se la conclusione di tale contratto non rientra nella sua attività professionale o, in caso di contratto con duplice finalità, in parte professionale e in parte privata, se l'uso professionale è trascurabile nel contesto dell'operazione considerata nel suo complesso. Invece, la natura dell'attività professionale esercitata dalla persona che invoca la qualità di consumatore non è pertinente ai fini di una qualificazione siffatta.

[14] "costituiscono una deroga tanto alla regola generale dicompetenza fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce lacompetenza ai giudici dello Stato membro nel territorio del quale il convenuto è domiciliato,quanto alla regola di competenza speciale in materia di contratti, dettata dall'articolo 5, punto 1,del medesimo regolamento (Reg. CE n. 44/2001), secondo cui il giudice competente è quellodel luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio. Pertanto, talinorme devono necessariamente essere oggetto di un'interpretazione restrittiva" ex multis entenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 25 gennaio 2018, causa C-498/16 (Maximillian Schrems / Facebook Ireland Limited)

[15] Ex multis, CGUE Europea, Sez. III,  29 ottobre 2009, Causa Virginie Pontin contro T-Comalux SA, ECLI:EU:C:2009:666 (in Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-10467 Eur-lex)

[16] Ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 20 aprile 2022, n. 12541, in Diritto del Risparmio, 2022.