Pubbl. Ven, 12 Dic 2025
La Cassazione conferma la piena validità del mutuo solutorio
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Giuseppe Anfuso

L’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione I civile, 9 ottobre 2025, n. 27077, conferma la piena validità del mutuo solutorio e collega il perfezionamento del contratto all’accredito delle somme sul conto corrente intestato al mutuatario, momento in cui le somme diventano giuridicamente disponibili, anche se immediatamente utilizzate per estinguere debiti pregressi. La funzione solutoria è qualificata come interesse ulteriore, che sorregge un atto distinto e successivo rispetto al mutuo, privo di autonomia causale e con valore meramente descrittivo di una particolare modalità di impiego del mutuo tipico.
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The order of the Italian Court of cassation, I civil division, no. 27077 of 9 october 2025, confirms the full validity of the mutuo solutorio and states that the loan contract is perfected when the sums are credited to the borrower’s current account, at which point they become legally available, even if they are immediately used to repay pre-existing debts. The solutory function is considered as a further interest, supporting a distinct and subsequent act with no autonomous contractual cause and merely describing a specific way of using the typical loan.Sommario: 1. Introduzione: inquadramento del mutuo solutorio. 2. La vicenda decisa e i principi affermati da Cass. civ., ord. n. 27077/2025. 3. Perfezionamento del mutuo tra traditio materiale e disponibilità giuridica. 4. Natura giuridica del mutuo solutorio e tipicità causale del contratto. 5. Il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale. 6. Profili di invalidità e di inefficacia: piano interno e piano esterno del rapporto. 7. Considerazioni conclusive.
1. Introduzione: inquadramento del mutuo solutorio
Il mutuo solutorio è uno schema contrattuale largmanete utilizzato nella prassi bancaria, in cui le somme erogate dalla banca sono immediatamente destinate al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie del mutuatario verso lo stesso istituto di credito.
Per lungo tempo, dottrina e giurisprudenza hanno discusso se tale operazione fosse compatibile con la struttura causale del mutuo, ritenuto contratto a struttura reale, e se la mancata "materiale" disponibilità delle somme in capo al mutuatario potesse tradursi in un difetto di causa in concreto.
Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza 5 marzo 2025, n. 5841, che ha ricondotto il mutuo solutorio nell'ambito dello schema tipico delineato dall'art. 1813 c.c. e ha individuato nella disponibilità giuridica delle somme - e non nella mera materuale consegna - il momento perfezionativo del contratto. Tale impostazione è stata ripresa e sviluppata dalla Prima Sezione civile con l'ordinanza 9 ottobre 2025, n. 270771.
La natura reale del mutuo, tradizionalmente affermata dalla dottrina civilistica, [8] viene così reinterpretata alla luce delle modalità operative del sistema bancario contemporaneo, segnato dalla dematerializzazione dei flussi finanziari e dall'uso generalizzato di strumenti elettronici.
2. La vicenda decisa e i principi affermati da Cass. civ., ord. n. 27077/2025
Nel caso esaminato dalla Corte, una società mutuataria aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario; le somme erogate erano state utilizzate per estinguere un debito pregresso di un terzo e per costituire ulteriori garanzie reali e personali in favore della banca.
I ricorrenti avevano dedotto la simulazione del contratto e, in subordine, la nullità per mancaza di causa, sostenendo che la somma mutuata non fosse mai entrata nella reale disponibilità patrimoniale della mutuataria, essendo stata immediatamente "assorbita" dall'operazione solutoria.
La Corte di cassazione ha responto tali censure e ha affermato che il mutuo solutorio "è perfettamente concluso con l'accredito delle somme sul conto corrente", poiché tale accredito determina la disponibilità giuridica delle somme in capo al mutuatario.
Il Collegio ha inoltre precisato che la destinazione delle somme all'estinzione di debiti pregressi costituisce "manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché dipendente dal primo", in quanto reso possibile proprio dal contratto di mutuo. In tal modo la Corte separa il momento genetico del contratto (attribuzione della somma e nascita dell'obbligo di restituzione) dalla asuccessiva destinazione solutoria, collocata su un piano distinto2.
3. Perfezionamento del mutuo tra traditio materiale e disponibilità giuridica
Il nucleo dell'ordinanza riguarda la definizione della traditio rei richiesta dall'art. 1813 c.c. per il perfezionamento del mutuo3.
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente abbandonato un'impostazione ancorata alla consegna materiale del denaro, riconoscendo che la datio rei può realizzarsi anche mediante l'accredito della somma su un conto corrente intestato al mutuatario, purché l'accredito gli attribuisca un effettivo potere di disposizione giuridicamente rilevante.
Le Sezioni Unite hanno già affermato che l'obbligo di restituzione nasce nel momento in cui la somma mutuata, pur non essendo consegnata fisicamente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario tramite accredito su conto corrente.
L'ordinanza n. 27077/2025 ribadisce tale principio, richiamando una successiva pronuncia della Prima Sezione, l'ordinanza 4 novembre 2025, n. 291084, secondo cui l'accredito produce un effetto non solo contabile, ma anche economico e giuridico: la somma accreditata diviene posta attiva del patrimonio del titolare del conto, incidendo sulla complessiva posizione debitoria e creditoria.
La Corte precisa che la destinazione delle somme accreditate all'estinzione di una pregressa esposizione debitoria presuppone proprio l'avvenuta acquisizioe della disponibilità giuridica delle somme stesse [4], e non la sostitusce. Ciò vale anche quando l'accredito avvenga su un conto già in passivo: è la nuova disponibilità a consentire la riduzione o l'azzeramento del saldo debitore.
In questa prospettiva, la traditio viene letta in chiave funzionale, come attribuzione di un potere di disposizione economicamente apprezzabile, in linea con l'evoluzione del sistema bancario e con l'interpretazione dottrinale più attenta alla realtà dei traffici5.
4. Natura giuridica del mutuo solutorio e tipicità causale del contratto
L'ordinanza in commento chiarisce che il sintagma "mutuo solutorio" non individua una nuova figura contrattuale, ma ha funzione esclusivamente descrittiva.
La Corte esclude, in primo luogo, che lo schema in esame possa dar luogo a un contratto atipico: la causa del negozio resta quella tipica del mutuo, consistente nell'attribuzione di una somma di denaro contro l'obbligo di restituzione entro termini predeterminati. L'operazione solutoria incide sull'utilizzo delle somme, non sulla funzione causale del contratto.
In secondo luogo, la Cassazione esclude che il mutuo solutorio possa essere qualificato come pactum de non petendo: non si è in presenza di un accordo volto a escludere la pretesa creditoria della banca, bensì di un' operazione che presuppone un effettivo spostamento patrimoniale, realizzato mediante l'accredito e l'immeditata imputazione delle somme all'estinzione del debito pregresso.
La Corte distingue inoltre il mutuo solutorio dal mutuo di scopo. Nel mutuo di scopo, la destinazione della somma entra nella causa concreta del contratto e può assumere rilievo sul piano della validità; nel mutuo solutorio, invece, l'impiego per finalità solutoria è elemento logicamente successivo e si colloca su un piano ulteriore rispetto alla causa del mutuo6.
Con riferimento al mutuo fondiario, la giurisprudenza di legittimità ribadisce che lo scopo del finanziamento è estraneo alla causa del contratto, identificata nell'immediata disponibilità di liquidità a fronte di garanzia ipotecaria e nell'obbligo di restituzione della somma erogata, secondo un'impostazione condivisa anche da autorevole dottrina7.
5. Il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale
L'ordinanza n. 27077/2025 si colloca in un percorso interpretativo ormai coerente.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025, hanno enunciato il principio secondo cui il perfezionamento del contratto di mutuo avviene quando la somma mutuata viene posta nella disponibilità giuridica del mutuatario tramite accredito, anche in assenza di materiale consegna.
Tale principio è stato recepito dalla giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 797 del 17 aprile 2025, ha riconosciuto che il mutuo destinato al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie verso la stessa banca costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c, in quanto il contratto si perfeziona con l'accredito e genera un autonomo obbligo di restituzione.
La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza n. 349 del 18 marzo 20258, ha qualificato l'accredito come traditio rei in senso giuridico, sottolineando che esso incide sulla composizione del patrimonio del mutuatario e rende il contratto di mutuo "perfettamente concluso".
La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1077 del 19 luglio 20259, ha ribadito questa impostazione, valorizzando il collegamento tra accredito, incremento della disponibilità giuridica e successiva operazione solutoria.
L'ordinanza n. 29108 del 4 novembre 2025, infine, ha precisato che l'eventuale destinazione delle somme all'estinzione di debiti pregressi non incide sulla perfezione del mutuo, ma può rilevare ai soli fini dell'eventuale tutela dei credito pregiudicati, attraverso gli strumenti dell'inefficacia.
Il quadro che emerge è quello di un orientamento giurisprudenziale consolidato, nel quale l'operazione solutoria è sistematicamente ricondotta al piano dell'utliizzo delle somme, senza alterare la tipicità del contratto di mutuo, in coerenza con le ricostruzioni dogmatiche più recenti10.
6. Profili di invalidità e di inefficacia: piano interno e piano esterno del rapporto
Un profilo centrale dell'ordinanza n .27077/2025 concerne la delimitazione degli spazi della nullità e dell'inefficacia.
La Corte afferma che la destinazione, anche immediata, delle somme mutuate all'estinzione di esposizioni pregresse non presenta, di per sé, alcun carattere di intrinseca illegittimità. L'operazione non viola norme imperative e non determina un difetto di causa del contratto, trattandosi di un uso consentito dello schema del mutuo, diffeso nella prassi bancaria.
L'eventuale finalizzazione del mutuo solutorio al pregiudizio delle ragioni dei terzi creditori può rilevare sotto il profilo dell'inefficacia, non della invalidità. In tal caso, i creditori pregiudicati potranno esperire l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. o gli strumenti revocatori previsti dalla disciplina concorsuale, per ottenere una declaratoria di inefficacia relativa degli atti posti in essere dal debitore.
Con specifico riferimento al mutuo fondiario, la giurisprudenza chiarisce che la finalizzazione delle somme al ripianamento di debiti pregressi non costituisce causa di nullità per mancaza di causa, proprio perché lo scopo del finanziamento è estraneo alla causa del contratto: ciò che rileva è l'attribuzione della somma e l'assunzione dell'obbligo di restituzione, non la concreta modalità di impiego della provvista.
La netta distinzione tra validità del rapporto interno tra mutuante e mutuatario, da un lato, e inefficacia degli atti dispositivi nei confronti dei terzi, dall'altro, è in line con l'impostazione sistematica che separa il piano causale del contratto dal piano delle garanzie patrimoniali e delle tutele esecutive, evitando di "spostare" nel terreno della nullità ciò che l'ordinamento presidia con rimedi tipici di inefficacia11.
7. Considerazioni conclusive
L'ordinanza della Corte di cassazione n. 27077/2025 rappresenta un passaggio rilevante nella stabilizzazione del regime giuridico del mutuo solutorio.
Tra profili appaiono particolarmente significativi:
I. Chiarezza sul momento perfezionativo del contratto
Il perfezionamento del mutuo è ancorato all'accredito delle somme sul conto corrente del mutuatario, quale forma di traditio idonea ad attribuire disponibilità giuridica delle somme. La qualificazione dell'accredito come datio rei giuridica consente di adeguare lo schema codicistico alle esigenze del traffico bancario contemporaneo.
II. Neutralità causale della destinazione solutoria
La funzione solutoria è ricondotta a un atto successivo e distinto rispetto al contratto, privo di autonomia causale e con mera valenza descrittiva. Il mutuo rimane un contratto tipico, e l'espressione "mutuo solutorio" indica soltanto una specifica modalità di utilizzo della provvista.
III. Distinzione tra invalidità e inefficacia
Gli eventuali usi distorti dello schema solutorio, in funzione pregiudizievole per i creditori, non travolgono la validità del contratto, ma sono affrontati attraverso i rimedi dell'inefficacia relativa (revocatoria ordinaria o fallimentare). In tal modo la Corte tutela, al contempo, la stabilità dei rapporti contrattuali e le ragioni dei terzi.
La ricostruzione offerta dall'ordinanza, in continuità con le Sezioni Unite del 2025 e con la giurisprudenza di merito successiva, offre agli operatori bancari e agli interpreti un quadro sistematico coerente, capace di coniugare certezza del diritto, tutela dell'affidamento e adeguamento dello schema del mutuo alla realtà delle operazioni di rifinanziamento del debito.
1. Cass., Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841.
2. Cass., Sez. I, ord., 9 ottobre 2025, n. 27077.
3. Art. 1813 c.c.
4. Cass., Sez. I, ord., 4 novembre 2025, n. 29108.
5. TORRENTE A. – SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, Milano, 2022, p. 445; TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, Padova, 2021.
6. LUMINOSO A., I contratti tipici e atipici, in RESCIGNO (a cura di), Trattato di diritto privato, Torino, 2020, p. 567; ROPPO V., Il contratto, Milano, 2021.
7. FRAGALI M., Del mutuo, in SCIALOJA – BRANCA (a cura di), Commentario del Codice civile, Bologna–Roma, 2019, p. 123; MIRABELLI G., Dei singoli contratti, in Commentario del Codice civile, Torino, 2020.
8. App. L’Aquila, 18 marzo 2025, n. 349.
9. App. Catania, 19 luglio 2025, n. 1077.
10. RESCIGNO P., Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 2021, p. 567; SANTORO PASSARELLI F., Istituzioni di diritto civile, Napoli, 2020.
11. LUMINOSO A., I contratti tipici e atipici, in RESCIGNO (a cura di), Trattato di diritto privato, Torino, 2020, p. 567; ROPPO V., Il contratto, Milano, 2021.