Pubbl. Gio, 13 Nov 2025
La Corte di giustizia UE interviene sul meccanismo di incentivazione negativo dell´energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico
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Giuseppe Anfuso

La Corte di giustizia, nella causa C-514/23 (Tiberis Holding), afferma che il giudice nazionale non può valutare la conformità agli artt. 3 dir. 2009/28/CE e 4 dir. (UE) 2018/2001 del meccanismo di “incentivo negativo” applicato alle rinnovabili non fotovoltaiche, poiché tale meccanismo è indissolubilmente legato al funzionamento di un regime di aiuti già dichiarato compatibile dalla Commissione (decisione SA.43756). Il controllo giurisdizionale è limitato allo standstill, al recupero e alla corretta attuazione, ma non anche alla rivalutazione della compatibilità. Si chiarisce, inoltre, che modifiche al “negativo” possono integrare alterazioni dell’aiuto esistente e richiedere notifica come “nuovo aiuto”.
ENG
In case C-514/23 (Tiberis Holding), the Court of Justice holds that national courts may not assess whether the “negative incentive” mechanism complies with Article 3 of Directive 2009/28/EC or Article 4 of Directive (EU) 2018/2001, because the mechanism is inextricably linked to a State aid scheme already found compatible by the Commission (decision SA.43756). National judicial review is confined to standstill, recovery and proper implementation, not to compatibility reassessment. The Court also clarifies that changes to the mechanism may amount to alterations of existing aid and thus require notification as “new aid”.Sommario: 1. La sentenza della Corte di Giustizia. La massima e la sua portata; 2. Quadro normativo: direttive FER, d.m. 23 giugno 2016 e decisione SA.43756; 3. Perché il “negativo” è inscindibile dallo schema di aiuto; 4. Riparto di competenze: cosa può (e non può) fare il giudice nazionale; 5. Aiuto esistente, CEEAG 2022 e rischio di “nuovo aiuto”; 6. Implicazioni operative per amministrazioni e operatori; 7. Il circuito dell'art. 108 TFUE è coerente.
1. La sentenza della Corte di Giustizia. La massima e la sua portata
La pronuncia Tiberis Holding si segnala per la nettezza con cui ri-disegna i confini del contenzioso interno in materia di incentivi alle fonti di energia rinnovabili (FER). Con formula chiara, la Corte afferma che il diritto dell’Unione Europea osta a che il giudice nazionale valuti la conformità del meccanismo di "incentivo negativo” agli artt. 3 dir. 2009/28 e 4 dir. 2018/2001, poiché esso è inscindibilmente connesso allo schema di aiuti di Stato approvato con decisione SA.43756 dalla Commissione; l’esito è, quindi, l’inammissibilità del sindacato richiesto, perché l’interpretazione non incide sul decisum del giudizio interno¹.
La massima ha una portata che trascende il caso specifico: quando la Commissione ha riconosciuto la proporzionalità di un regime anche in ragione di specifiche modalità operative, il giudice nazionale non può sindacare la legittimità di quella decisione, invocando, incidenter tantum, disposizioni settoriali.
2. Quadro normativo: direttive FER, d.m. 23 giugno 2016 e decisione SA.43756
L'atto normativo di riferimento è il d.m. 23 giugno 2016: il decreto introduce registri e aste, distingue tra selezione competitiva e iscrizione da registro, e prevede, per le casistiche fuori gara, un correttivo ex post (“incentivo negativo”) volto a sterilizzare la sovra-remunerazione quando il prezzo di mercato supera il riferimento incentivante, così da ridurre gli extraprofitti e mantenere l’aiuto entro un intorno proporzionato al costo efficiente².
Il decreto si colloca nel solco degli obiettivi vincolanti della dir. 2009/28/CE (art. 3), che legittimano misure nazionali di promozione purché rispettose dell’assetto del mercato e del diritto primario e derivato.³ In chiave evolutiva, l’art. 4 della dir. 2018/2001 impone criteri di orientamento al mercato (competitività, minimizzazione delle distorsioni), rinforzando l’idea che i sostegni non debbano sfalsare prezzi e segnali concorrenziali⁴.
Sul versante concorrenziale, la Commissione ha autorizzato lo schema con la decisione SA.43756, valorizzando proprio il correttivo come elemento cruciale che ex post garantisce la proporzionalità in assenza di gara; l’architettura dello schema, ivi inclusa la diversa logica tra asta e registro, è stata considerata nella sua unità funzionale.⁵
3. Perché il “negativo” è inscindibile dallo schema di aiuto
La Corte spiega che il “negativo” non è un dettaglio contabile, ma una modalità operativa decisiva che “in definitiva determina l’importo dell’aiuto individuale” per i progetti ammessi da registro. La sua rimozione o attenuazione, disposta in sede giurisdizionale nazionale, scardinerebbe il punto di equilibrio su cui si regge il via libera della Commissione, generando un aiuto di fatto più intenso rispetto a quello autorizzato⁶.
Il ragionamento è lineare: se una condizione (qui: il correttivo) è servita a rendere compatibile il regime, quella condizione fa corpo con il regime stesso e non può essere rivalutata isolatamente alla luce delle direttive FER; altrimenti il giudice interno sostituirebbe la propria valutazione alla competenza esclusiva della Commissione sul merito di compatibilità⁷.
4. Riparto di competenze: cosa può (e non può) fare il giudice nazionale
Il sistema dell’art. 108 TFUE presuppone ruoli complementari ma separati: alla Commissione spetta la valutazione di compatibilità (con controllo del giudice UE), ai giudici nazionali la garanzia dello standstill, il recupero degli aiuti illegali e la corretta attuazione delle decisioni autorizzative. Questo quadro si salda con i doveri di tutela effettiva e di disapplicazione del diritto interno incompatibile, come ribadito — in diverso contesto — anche dalla giurisprudenza BAJI Trans sulla immediata operatività delle garanzie della Carta⁸.
Ne deriva, per il giudice amministrativo, un criterio di condotta: questi può verificare che l’amministrazione applichi lo schema così come autorizzato (compreso il “negativo”), ma non può ricalibrarne intensità o parametri per ragioni di opportunità energetica o di efficienza economica.
5. Aiuto esistente, CEEAG 2022 e rischio di “nuovo aiuto”
Una volta autorizzato, lo schema rientra nella nozione di aiuto esistente ai sensi del reg. 2015/1589; ogni alterazione sostanziale (platea, durata, intensità o modalità di calcolo) non è più coperta dal via libera originario, integra nuovo aiuto e impone notifica⁹.
La Commissione, con la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia ("disciplina CEEAG" 2022), ha invitato gli Stati membri ad adottare misure appropriate per riallineare i regimi agli obiettivi climatici e alla nuova razionalità pro-mercato, prevedendo finestre temporali e percorsi di adeguamento: fino ad accettazione o nuova decisione, la situazione giuridica non muta e la compatibilità resta affidata alla decisione autorizzativa vigente¹⁰.
In questa cornice, “alleggerire” il negativo per attenuare la pressione su talune tecnologie significherebbe, in concreto, aumentare l’intensità di aiuto e incidere sulla proporzionalità complessiva: è la stessa Tiberis a richiamare l’obbligo di notifica quando l’assetto operativo che garantisce la compatibilità viene alterato¹¹.
6. Implicazioni operative per amministrazioni e operatori
Per le amministrazioni, la lezione è duplice. In primis, occorre replicare fedelmente le condizioni poste in sede di autorizzazione (platea, criteri di selezione, formule di calcolo, negativo per i registri) in modo da evitare scostamenti applicativi che, sommati, producano un aiuto diverso. In secundis, gli eventuali aggiustamenti strutturali vanno gestiti ex ante tramite notifica o nel quadro delle misure appropriate: ogni scorciatoia “interpretativa” in sede interna rischia di creare un cortocircuito con l’art. 108 TFUE.
Per gli operatori, la sentenza suggerisce una strategia processuale più mirata: le censure “pro-green” fondate sulle direttive FER non sono lo strumento adatto a scardinare il correttivo; le vie corrette restano l’interlocuzione con la Commissione (denuncia, revisione dell’aiuto esistente), la contestazione delle eventuali difformità applicative rispetto allo schema approvato e, se del caso, l’impugnazione UE della decisione di compatibilità.
7. Il circuito dell'art. 108 TFUE è coerente
La sentenza Tiberis Holding mette in chiaro che, quando la proporzionalità di uno schema è garantita da un correttivo approvato in sede di aiuti, quel correttivo fa corpo con il regime e non può essere neutralizzato tramite le direttive rinnovabili. Ciò garantisce la coerenza del circuito con l’art. 108 TFUE: obiettivi energetici e disciplina concorrenziale si tengono insieme, preservando l’uniformità del controllo sulla compatibilità, che resta prerogativa della Commissione e del giudice dell’Unione.
1. CGUE, sez. IV, 1 agosto 2025, C-514/23, Tiberis Holding Srl, dispositivo e parr. essenziali sulla “inscindibilità” del meccanismo.
2. Commissione europea, Decisione C(2016) 2726 final, caso SA.43756 – Support to electricity from renewable sources in Italy.
3. D.M. 23 giugno 2016, Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (G.U. n. 150/2016).
4. Direttiva 2009/28/CE, art. 3 (obiettivi nazionali e misure di promozione).
5. Direttiva (UE) 2018/2001, art. 4 (regimi di sostegno; versione consolidata).
6. Tiberis Holding, passaggi sulla funzione del correttivo e sulla determinazione dell’importo dell’aiuto per i progetti da registro.
7. Tiberis Holding, richiami al riparto di competenze: esclusività della Commissione sulla compatibilità e limiti del sindacato nazionale.
8. CGUE, Grande Sezione, 1 agosto 2025, C-544/23, BAJI Trans, sul primato, l’effetto diretto e il dovere di disapplicazione.
9. Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, artt. 1(b)–1(c), 2–3 (nozione di aiuto esistente/nuovo aiuto e obbligo di notifica).
10. CEEAG 2022 – Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy (GU C 80, 18.2.2022), capitoli su misure appropriate e aggiornamento dei regimi.