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Pubbl. Ven, 18 Ott 2024

Il Tribunale di Roma non convalida il trattenimento dei migranti in Albania

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Il Tribunale di Roma non ha convalidato il provvedimento di trattenimento dei migranti in Albania adducendo l´applicazione dei principi, vincolanti per i giudici nazionali e per la stessa Amministrazione, enunciati dalla recente pronuncia della CGUE del 4 ottobre 2024 a seguito del rinvio pregiudiziale proposto dal giudice della Repubblica ceca.


Nell'ambito della vicenda riguardante il trattenimento dei migranti nel nuovo centro in Albania, la questura di Roma aveva emesso, il 17 ottobre scorso, un provvedimento di trattenimento per dodici cittadini stranieri. Questi fanno parte di un gruppo di 16 migranti (10 provenienti dal Bangladesh e 6 dall'Egitto), trasferiti in Albania dalla nave Libra della Marina Militare Italiana e detenuti presso il centro italiano di permanenza per il rimpatrio situato a Gjader.

Gli altri quattro migranti sono stati già riportati in Italia: due di essi si sono dichiarati minorenni e, pertanto, non sarebbero soggetti all'accordo tra Roma e Tirana, che prevede la procedura di trattenimento solo per maschi adulti; altri due hanno dichiarato di avere problemi di salute.

Il Tribunale di Roma non ha convalidato il provvedimento di trattenimento dei migranti in Albania, facendo riferimento ai principi enunciati nella recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 4 ottobre 2024. Tali principi, vincolanti per i giudici nazionali e per l'amministrazione, sono stati affermati in risposta a un rinvio pregiudiziale avanzato da un giudice della Repubblica Ceca.

Pubblichiamo il comunicato:

"Si comunica che in data odierna i giudici della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma hanno esaminato le richieste di convalida dei trattenimenti disposti dalla Questura di Roma ai sensi del Protocollo Italia-Albania.
Considerata l'attenzione riservata al Protocollo dagli organi di informazione, si ritiene opportuno rappresentare che i provvedimenti adottati dalla sezione specializzata hanno analizzato la specificità di ciascuna richiesta, tenuto conto delle previsioni del Protocollo e della sua legge di ratifica.
I trattenimenti non sono stati convalidati in applicazione dei principi, vincolanti per i giudici nazionali e per la stessa Amministrazione, enunciati dalla recente pronuncia della CGUE del 4 ottobre 2024 a seguito del rinvio pregiudiziale proposto dal giudice della Repubblica ceca.
Il diniego della convalida dei trattenimenti nelle strutture ed aree albanesi equiparate alle zone di frontiera o di transito italiane è dovuto all' impossibilità di riconoscere come "paesi sicuri" gli Stati di provenienza delle persone trattenute, con la conseguenza dell'inapplicabilità della procedura di frontiera e, come previsto dal Protocollo, del trasferimento al di fuori del territorio albanese delle persone migranti, che hanno quindi diritto ad essere condotte in Italia".


Note e riferimenti bibliografici