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Pubbl. Ven, 12 Feb 2016

La depenalizzazione del delitto di “atti osceni”

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Fabio Zambuto


A seguito del recente intervento di depenalizzazione, il reato di cui all’art. 527 c.p. è stato degradato ad illecito amministrativo, con ciò rendendo lecite, dal punto di vista penale, condotte precedentemente ritenute penalmente rilevanti, come ad esempio compiere atti di natura sessuale in automobile.


Sommario: 1. Premessa: intrattenere rapporti di natura sessuale in automobile non è (più) reato – 2. Il delitto di “atti osceni” – 3. Casi particolari di “atti osceni in luogo pubblico” – 4. Quale sanzione adesso?

1. Premessa: intrattenere rapporti di natura sessuale in automobile non è (più) reato

Alla luce del nuovo intervento di depenalizzazione, appare interessante affrontare una di quelle che, nel 2016, promette essere una felice novità per le coppie di giovani (e non solo) fidanzati.

Il delitto di atti osceni di cui all’art. 527 c.p. è difatti stato recentemente depenalizzato[1] (eccezion fatta per il secondo comma della citata disposizione).

Si badi bene, ciò non significa che adesso sarà possibile intrattenere determinate tipologie di rapporti in piena libertà in quanto la fattispecie de qua è adesso stata “degradata” ad illecito amministrativo per il quale è adesso prevista una sanzione di natura pecuniaria (incredibilmente elevata, come si vedrà). Ma cosa prevede(va) questa fattispecie delittuosa di reato?

2. Il delitto di “atti osceni”

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”. Così esordisce il primo comma dell’art. 527 del codice penale[2].

Essere colti in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza aver predisposto le misure idonee per evitare lo scandalo e l’offesa al pudore comporta, adesso, una sanzione pecuniaria, eccetto per i casi in cui (secondo comma) il fatto venga commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

In ordine alla natura giuridica il reato di atti osceni si configura come reato di pericolo, con la conseguenza che la visibilità da parte di terzi degli atti posti in essere deve essere valutata “ex ante”, in relazione al luogo e all’ora in cui la condotta antigiuridica viene posta in essere[3].

Ma cosa si intende per atti osceni?

A fornire un aiuto, seppur insufficiente, per determinare il significato della nozione di atti osceni, interviene l’art. 529 c.p. per il quale “agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore”.

La norma in oggetto tende a chiarire la correlatività delle nozioni di osceno e di pudore. A tale osservazione va premesso come il pudore cui fa riferimento l’articolo in esame è pudore sessuale; che tale pudore sessuale rileva in quanto sentimento pubblico, e dunque espressione del sentire comune della collettività.

Quanto al concetto di atti osceni, la giurisprudenza intende qualsiasi manifestazione di concupiscenza, di sensualità, di inverecondia sessuale che offenda così intensamente il sentimento della moralità sessuale ed il pudore da destare, in chi vi assiste, disgusto e repulsione.

3. Casi particolari di “atti osceni in luogo pubblico”

Il reato previsto dall'art. 527 c.p., è integrato anche quando la condotta è commessa all'interno di un'autovettura parcheggiata in orario notturno lungo una strada secondaria o anche buia, in quanto tali circostanze non eliminano in modo assoluto l'eventualità che i comportamenti osceni possano essere percepiti da occasionali passanti[4]. Fattispecie nella quale è stata ritenuta penalmente rilevante la commissione di atti osceni in un luogo attraversato da pedoni per la presenza di un supermercato.

In altri termini, è osceno ciò che, avendo connotazione sessuale, tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell’attuale momento storico, suscita nell’osservatore rappresentazioni e desideri erotici ovvero cagiona una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali che, per continuità pedagogica e stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell’intimità e nel riserbo.

Ad esempio, è stato affermato che il carattere osceno del toccamento delle parti anatomiche del corpo altrui dipende dal contesto in cui avviene il contatto fisico, tale che ne va accertata caso per caso la potenziale lesione per il pudore, tenendo conto della situazione complessiva e delle modalità con le quali il comportamento si sia estrinsecato tra la coppia.

Integra il delitto di cui all'art. 527 cod. pen. il toccamento lascivo di parti intime del corpo, sia pure al di sopra degli abiti, in quanto la nozione di atti osceni non si limita alla sola rappresentazione di un atto sessuale, comprendendo anche l'oscenità insita in azioni e comportamenti che richiamino tale atto, come nel caso di atteggiamenti licenziosi che offendono ugualmente in modo grave il senso di riservatezza che deve presiedere alle manifestazioni in luogo pubblico (fattispecie di abbassamento della chiusura lampo dei pantaloni e di toccamento dei genitali dall'esterno)[5].

Mostrare il proprio organo genitale in pubblico abbassandosi i pantaloni può integrare la fattispecie di atti osceni in luogo pubblico o quella di atti contrari alla pubblica decenza, e, decisivo, per l’integrazione dell’uno o dell’altro reato, è accertare il contesto nel quale si è verificato l’atto[6].

Nel caso di specie, trattandosi di un uomo che aveva inseguito in più occasioni una ragazza minorenne e che in una di queste le aveva detto di andare in bagno con lui, l’atto di mostrare i genitali in strada non può che integrare il reato di atti osceni in luogo pubblico.

Ad ogni modo, la nozione de qua non è stata sempre oggetto di univoco apprezzamento. Ad una considerazione più estensiva della nozione, quale attività in grado di offendere il sentimento della morale sessuale e del pudore così da destare in chi possa assistervi disgusto e repulsione, fa riscontro una visione restrittiva che considera offensiva del pudore sessuale solo quell’attività che di per se stessa ne sia gravemente lesiva.

A prescindere dalla nozione accolta, la giurisprudenza concordemente ha ritenuto che non sussiste in ogni caso alcuna lesione di tale bene giuridico (con ciò affermandosi l’insussistenza di tale delitto) allorché l’oscenità sia posta in essere nell’ambito di uno spettacolo destinato alla visione di persone adulte che abbiano richiesto di assistervi previa conoscenza della natura dello spettacolo, in locale pubblico destinato allo svolgimento di tale tipo di esibizione ed al quale si accede previo pagamento di un biglietto di ingresso.

4. Quale sanzione adesso?

Orbene, nulla (o quasi) di tutto ciò assume più rilevanza dal punto di vista penale.

Una delle domande che sorge spontanea all’interprete, certamente, è quella relativa alla natura della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 527 c.p. che, per espressa previsione, rimane cogente. Essendo venuta meno la natura penale della fattispecie criminosa, la circostanza aggravante di cui al secondo comma pare essere divenuta un vero e proprio reato autonomo.

Il citato intervento di depenalizzazione[7], ad ogni modo, ha “colpito” certamente il primo comma dell’art. 527, essendo oggi prevista la “mera” sanzione amministrativa in luogo di quella penale.

Ciò che comunque desta non poche perplessità, è l’ammontare della sanzione suddetta: le nuove sanzioni amministrative partono da un minimo di 5.000 euro ed arrivano a un massimo di 50.000 euro.

Ed invero, a giovarne maggiormente potrebbero essere a questo punto i gestori di strutture recettizie, gli albergatori e gli affittacamere. Non v’è chi non pensa infatti che a questo prezzo è meglio affittare una stanza d’albergo piuttosto che rischiare di pagare una sanzione così salata.

 

Note e riferimenti bibliografici

[1] Cfr. A. Inchingolo, Depenalizzazioni: cosa cambia con le nuove sanzioni?, in Riv. CamminoDiritto, 21 Gennaio 2016, http://www.camminodiritto.it/articolosingolo.asp?indexpage=1095

[2] E. Mazzanti, La giurisprudenza sugli atti osceni, tra tensioni interpretative ed esigenze di riforma, in Cass. Pen. 2012, 7-8, 2751 b.

[3] Cass. Pen. 14 luglio 2011 n.30242, in R. Garofoli, Codice penale e delle leggi penali speciali annotato con la giurisprudenza, , sub art. 527, p.1755; Cfr. anche Cass. Pen., 24 ottobre 2012 n. 44214. http://www.camminodiritto.it/ebook/shop_single.asp?codex=77

[4] Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 16456 del 17/10/2012 Ud.  (dep. 11/04/2013 ) Rv. 255283, in www.italgiure.it.

[5] Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 19178 del 13/01/2015 Ud.  (dep. 08/05/2015 ) Rv. 263374, in www.italgiure.it.

[6] Ufficio Gip Rovereto, del 18 ottobre 2013, in R. Garofoli, Codice penale e delle leggi penali speciali annotato con la giurisprudenza, , sub art. 527, p.1756. http://www.camminodiritto.it/ebook/shop_single.asp?codex=77

[7] A. Inchingolo, Depenalizzazioni: cosa cambia con le nuove sanzioni?, cit.