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Pubbl. Mer, 10 Feb 2016

Guida in stato di ebbrezza: riconosciuta la valenza generale della tenuità del fatto

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Giuseppe Ferlisi
AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno


ll conducente cui sia applicabile la sanzione penale può chiedere l’archiviazione del procedimento per “particolare tenuità del fatto”. Resta la sospensione della patente.


In un precedente articolo è stata affrontata la recente riforma in ambito di tenuità del fatto, intervenuta con il D. Lgs. 28/2015, il quale ha investito moltissimi reati fine del nostro ordinamento, con riflessi sia processuali che sostanziali nel nostro panorama giuridico.

Ebbene, recentemente, è stato oggetto di tale revisione anche la norma sulla guida in stato di ebbrezza.

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, infatti, ha precisato nella sentenza 44132/2015 (qui in allegato) che la causa di non punibilità prevista all'art. 131 bis c.p. può applicarsi anche al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della strada.

La pronuncia prende posizione decidendo favorevolmente sul ricorso di un automobilista  condannato alla pena, con l'aggravante di aver guidato tra le ore 22 e le ore 7.

Secondo gli Ermellini,  il legislatore ponendo l'istituto in parola nel contesto della parte generale del codice penale, ha dato ad esso una  valenza generale e non limitata solo ad alcune fattispecie di reato, dovendosi pertanto applicare a tutti i reati, compresi quelli tradizionalmente indicati come "senza offesa".
La stessa Cassazione, si ricorda in sentenza, ha richiamato la propria giurisprudenza costante in cui affermava che la particolare tenuità del fatto trovasse applicazione anche nei cosìdetti reati di pericolo astratto o presunto e segnatamente anche al reato di guida in stato di ebbrezza.
Per questi reati, secondo i massimi togati, occorre verificare se la manifestazione reale e concreta (ossia il fatto unico e irripetibile descritto dall'imputazione ) presenti un ridottissimo grado di offensività rispetto alla cornice astratta.
Non  solo: la previsione di "soglie" non è incompatibile con il giudizio di particolare tenuità, poichè "la soglia svolge le proprie funzioni sul piano della selezione categoriale, mentre la particolare tenuità conduce ad un vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale secondo il paradigma della sussidiarietà in concreto".
Ciò che deve essere indagato è quindi  l'entità dello stato di ebbrezza unitamente alle modalità della condotta, alla entità del pericolo ed al danno cagionato.

 Nel caso di specie, il tasso alcolemico dell'imputato è stato rilevato in 0.82 g/l alla prima prova e in 0.85 g/l alla seconda, valori estremante prossimi al limite inferiore del range normativo. A ciò si aggiungono le attenuanti generiche riconosciute all'uomo.
Ricordiamo infatti che:

– da 0,51 a 0,8 g/l (grammi di alcol per litro di sangue) non ci sono sanzioni penali ma solo di carattere amministrativo (sanzione pecuniaria di 531 euro oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente, con sospensione della stessa patente da 3 a 6 mesi);

– da 0,81 a 1,5 g/l si passa al penale, ma la sanzione è più lieve: ammenda da 800 a 3.200 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 mesi a un anno;

– da 1,5 g/l in su scatta la sanzione penale più severa: ammenda da 1.500 a 6mila euro, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente da 1 a 2 anni, confisca dell’auto.  

Paradossalmente, il beneficio della non punibilità per “tenuità” del fatto non si applica all’ipotesi più lieve, quella cioè colpita solo da sanzioni amministrative, atteso che la nuova norma, riguarda solo le ipotesi in cui si configuri un reato.
Ciò comporta che la condotta più grave, quella penale, lascerebbe il colpevole privo di pena, mentre chi resta colpito dalla sola sanzione amministrativa incorre in sanzioni.
Una situazione del tutto anomala, che tuttavia, secondo la Cassazione, è del tutto lecita e giustificata dalla autonomia delle violazioni amministrative da quelle penali, smentendo sul nascere ogni profilo di irragionevolezza, prosegue la sentenza.

Ad ogni modo, si evidenzia, il beneficio della "non punibilità" non scatta in automatico, ma viene sempre rimesso alla valutazione del giudice che deve accertarsi dei tre diversi profili su esposti.

Ciò, in linea teorica,  potrebbe addirittura implicare la possibilità di applicare il beneficio della “particolare tenuità” anche in presenza di tassi alcolemici più alti, ossia quelli rientranti nella terza e più grave soglia (da 1,5 g/l in su).
Si pensi, prosegue la decisione, “al reato che si sia concretizzato nel guidare per pochi metri in stato di ebbrezza, con valore superiore a 1,5 g/I, una bicicletta in una strada poco o nulla interessata dal traffico”.

Tuttavia, nonostante l'applicazione della causa di non punibilità, il giudice deve ugualmente comminare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, disponendola direttamente.