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Pubbl. Mer, 6 Gen 2016

Il verbale è legittimo quando contiene solo errori materiali

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Gianandrea Serafin


Può l’errore materiale nella stesura del verbale di contestazione per la violazione delle norme del Codice della Strada inficiarne il valore? Pare di no, almeno secondo quanto stabilito dal Giudice di Pace di Padova con la sentenza n. 895 del 28 maggio 2015. Giudice di Pace di Padova, sentenza 28.05.2015 n. 895, depositata il 07.07.2015 (Dott.ssa Raudino).


Il caso di specie vedeva coinvolta F.C. una automobilista che, sanzionata per la violazione dell’art. 191 commi 1 e 4 del Codice della Strada poiché coinvolta in incidente stradale “…non si fermava davanti al pedone che transitava sull’attraversamento pedonale, investendolo”, presentava opposizione alla sanzione amministrativa, impugnando il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale del Comune di Vigonza (PD) davanti al Giudice di Pace di Padova.

Nelle doglianze la ricorrente lamentava l’illegittimità dell’accertamento de quo poiché a suo dire la contestazione presentava degli evidenti vizi di forma: in specie la data della effettiva violazione era erroneamente riportata nel verbale impugnato. Eccepiva, inoltre, che anche il numero della patente riportato non era corretto, così come inesatto era il modello del veicolo.

Si costituiva parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma integrale del provvedimento. Nello specifico veniva, infatti, evidenziato come la targa del veicolo, così come la marca, fossero corrette; quanto al modello, invece, si trattava sic et simpliciter di un nome di natura prettamente commerciale, e quindi privo di importanza ai fini della bontà della contestazione essendo, invero, solo la targa specifico elemento di individuazione del veicolo.

Inoltre veniva rappresentato come la violazione era emersa in relazione ad un incidente stradale, quindi la contestazione era riferita ad uno specifico fatto oggettivo, ben definito nelle circostanze di tempus et locus, così come evidenziato anche dal Rapporto di incidente stradale redatto dall’organo accertatore.

Infine, nulla quaestio, veniva rilevato come l’erronea trascrizione nel verbale dell’ultimo numero della patente di guida della conducente era di scarsa rilevanza, trattandosi orbene di un mero errore di copiatura (da S a 5) tale da non inficiare l’individuazione del trasgressore[1], considerando ad ogni buon fine come per definizione l’ultimo numero delle patenti di guida sia sempre una lettera.

Secondo la norma contenuta nel Titolo V del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 c.d. Nuovo Codice della strada, ed in particolare all’art. 191 comma 1 rubricato appunto “Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni”, si evince come ogni qual volta il traffico[2] non viene regolato dagli agenti di polizia stradale[3] o dai semafori, quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali i conducenti devono fermarsi. Essi devono, altresì, dare la precedenza, rallentare e all’occorrenza fermarsi, quando vi sono i pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali.

Inoltre lo stesso obbligo sussiste anche per i conducenti che effettuano manovra di svolta per immettersi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando però ai pedoni non sia vietato il passaggio.

Sul punto si precisa che resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4[4] secondo cui “è vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni”. Ad ogni buon fine la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00, e della decurtazione di punti otto dalla patente di guida.

Sul punto il Giudice adito ha rilevato, in via preliminare, come la violazione delle norme del C.d.S. debba ritenersi, ad probationem, valida sulla base della stessa verbalizzazione operata dagli stessi agenti accertatori[5], sempre che il verbale presenti tutti quegli elementi formali e sostanziali[6] (quali ad esempio: “l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”) previsti dalla norma di cui all’art. 383, co. 1, Reg. Esec. e Att. C.d.S.

Relativamente alla questione de qua, infatti, le contestazioni mosse dalla ricorrente evidenziano come si sia trattato, infatti, solo di meri errori materiali nella compilazione dell’atto, che non ne inficiano il valore né tantomeno la difesa dell’opponente. Nulla questio, infatti, veniva eccepita in sede di contenzioso circa la discordanza tra due date (delle quali solo una era correttamente riferita al giorno dell'incidente stradale), né il verificarsi del fatto stesso veniva contestato.

Il Giudice di Pace, quindi, respingeva l’opposizione formulata dalla ricorrente, ritenendola infondata in fatto ed in diritto, e confermava integralmente il verbale nel minimo edittale compensando integralmente le spese tra le parti.

 

Note e riferimenti bibliografici

[1] Cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. VI, ord. 20.12.2013, n. 28516.

[2] Leggasi la circolazione stradale in senso ampio.

[3] Ex art. 12 C.d.S. “Espletamento dei servizi di polizia stradale”.

[4] Comma modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002.

[5] Ex art. 2700 C.C.

[6] D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495, G.U. 28/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada”.