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Pubbl. Mer, 24 Apr 2024

Environment Social Governance (ESG): sustainable business e impatto sui Modelli 231

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Marco Taffarello
Praticante AvvocatoUniversità degli Studi di Torino



I nuovi obblighi ed il crescente ruolo dei criteri ESG (Environment, Social e Governance) nel contesto aziendale contemporaneo. Riflessioni sullo sviluppo del c.d. sustainable business attraverso il ripensamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01


ENG

Environment Social Governance (ESG): sustainable business and effect on 231 Models

New requirements and the increased role of ESG (Environmental, Social and Governance) criteria in the contemporary business context. Considerations on the development of sustainable business through the redesign of Organization, Management and Control Models ex. Legislative Decree 231/01

Sommario: 1. Non-Financial Reporting Directive; 1.1. Soggetti obbligati alla redazione della Dichiarazione; 1.2. Tipologie di informazioni da comunicare; 1.3. Redazione e controllo; 2. Corporate Sustainability Reporting Directive; 2.1. Soggetti obbligati alla redazione dell'Informativa; 2.2. Tipologie di informazioni da comunicare; 2.3. Modalità di redazione: i c.d. ESRS; 2.4. Redazione, collocazione e controllo; 3. Il MOG231  e i criteri ESG; 3.1. Gli indicatori ESG e il D.lgs. 231/01; 3.2 Conclusioni.

1. Non Financial-Reporting Directive

La Non-Financial Reporting Directive (Direttiva UE 2014/95)[1] ha introdotto l'obbligo per alcune Società di grandi dimensioni di includere nella relazione sulla gestione o in un documento distinto[2] una c.d. "Dichiarazione di carettere non-finanziario". Il 30 dicembre 2016, la Direttiva UE 95/2014 è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso il D.lgs. 254/2016 in materia di "Comunicazione di carattere non finanziario e di informazione sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni". Il D.lgs. 254/2016 è entrato in vigore il 25 gennaio 2017 e le disposizioni ivi contenute si applicano ai bilanci con inizio di esercizio dal 1° gennaio 2017.

1.1. Soggetti obbligati alla redazione della Dichiarazione

Ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 254/2016 sono obbligati alla c.d. rendicontazione di sostenibilità gli Enti di interesse pubblico[3], che, alla data di chiusura del bilancio abbiano un numero di dipendenti occupati nel corso dell'esercizio finanziario, in media, superiore a 500 ed abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: i) totale dello stato patrimoniale - € 20.000.000, ii) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni - € 40.000.00. Trattasi in questo caso di c.d. Dichiarazione individuale di carattere non finanziario ex art. 3 D.lgs. 254/2016.

Medesimo obbligo è previsto per le Società madri, aventi la qualifica di enti di interesse pubblico, di un Gruppo che, abbia complessivamente, un numero di dipendenti occupati nel corso dell'esercizio finanziario, in media, superiore a 500 ed abbia un bilancio consolidato in cui sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: i) totale dello stato patrimoniale - € 20.000.000, ii) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni - € 40.000.000. Trattasi in questo secondo caso di c.d. Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex art. 4 D.lgs. 254/2016. Documentazione, in altre parole, comprendente sia i dati della Società madre sia quelli riguardanti le proprie Società figlie.

Coerentemente con la disciplina descritta, il successivo art. 6 D.lgs. 254/2016 prevede, poi, l'esonero dall'obbligo redazionale per gli enti nel caso in cui essi risultino compresi nella rendicontazione consolidata redatta da un'altra Società.

Ad ogni modo, con chiare finalità di incentivo[4], il testo normativo prevede la facoltà per i soggetti non obbligati, di redigere una c.d. Dichiarazione "conforme" al Decreto. Si parla in questo caso di Dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ex art. 7 D.lgs. 254/2016[5].

1.2. Tipologie di informazioni da comunicare

I contenuti della Dichiarazione di carattere non finanziario sono dettati dagli artt. 3 e 4 D.lgs. 254/2016. Questa, deve contenere informazioni: i) di carattere ambientale - analisi in termini di impiego di risorse energetiche e idriche, emissioni di gas ad effetto serra e/o inquinanti, impatto presente e presumibile dei fattori di rischio ambientali e sanitari che contraddistinguono l’attività dell’impresa/Gruppo -; ii) di carattere sociale - analisi del modus operandi aziendale in materia di salute e sicurezza -; iii) inerenti la gestione del personale - analisi relativa alle azioni avviate per assicurare la parità di genere, contrastare lo sfruttamento del lavoro minorile e del caporalato -; iv) inerenti la tutela dei diritti umani - analisi delle misure intraprese per evitare violazioni dei diritti umani o eventuali condotte discriminatorie -; v) riguardanti la lotta contro la corruzione[6]

Il Decreto legislativo prevede, inoltre, la possibilità di non fornire informazioni circa uno o più aspetti qualora l’impresa/Gruppo non pratichi politiche in tale ambito. In questo caso, però, l’ente è tenuto ad indicare le ragioni esimenti.

Le suddette notizie devono essere rendicontate descrivendo almeno: i) il modello aziendale di gestione, organizzazione e controllo dell’impresa/Gruppo, ivi compreso l’eventuale MOG231 con riferimento ai temi di cui al D.lgs. 256/2016; ii) le politiche praticate dall’impresa/Gruppo, i risultati conseguiti e i fondamentali indicatori di prestazione di carattere non finanziario; iii) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi oggetto del decreto e connessi all’attività dell’impresa/Gruppo.

1.3. Redazione e controllo

Secondo l’art. 3 co. X D.lgs. 254/2016 la Dichiarazione di carattere non finanziario deve essere redatta e pubblicata – a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione o nel registro delle imprese, congiuntamente alla relazione sulla gestione - dagli Amministratori della Società.

Ai sensi dell’art. 3 co. III D.lgs. 254/2016 la redazione deve avvenire sulla base di uno standard di rendicontazione nazionale, unionale o internazionale riconosciuto. A tal proposito, il successivo comma IV, prevede la possibilità di adottare un’autonoma metodologia di stesura, fermo restando l’onere di riportare una descrizione della metodologia stessa nonché dei motivi della sua adozione. 

Il D.lgs. 254/2016 prevede, infine, due diverse tipologie di controllo: i) sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal Decreto, in capo all'organo di controllo; ii) sull’avvenuta predisposizione nonché sulle modalità di redazione e sui contenuti della Dichiarazione, ricadente sul soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio d’esercizio, il quale è poi obbligato ad esprimere le proprie conclusioni in merito alla conformità della stessa alle previsioni del Decreto[7].

2. Corporate Sustainability Reporting Directive

Il 16 dicembre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva UE 2464/202[8] (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD) sul Reporting di sostenibilità delle imprese, che modifica la Direttiva UE 95/2014. La Direttiva UE 2464/2022 dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 6 luglio 2024. 

La CSRD sostituisce il termine “Dichiarazione di carattere non finanziario”, usato dalla previgente normativa, con quello di “Informazioni sulla sostenibilità”. La modifica non è solo terminologica ma sottende l’idea secondo la quale le informazioni sulla sostenibilità non sono più qualificabili come “non finanziarie” ma anzi, hanno un forte impatto anche sul piano economico delle imprese. 

Obiettivo della Direttiva è infatti quello di perseguire obiettivi di sostenibilità nella finanza e, più in generale, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, migliorando l’informativa di sostenibilità e valorizzando la connessione tra i fattori ESG e quelli riportati nel bilancio civilistico[9]

2.1. Soggetti obbligati alla redazione dell'Informativa

La Direttiva UE 2464/2022, continuando a riconoscere le forme di redazione nelle modalità individuale e consolidata, amplia notevolmente e progressivamente - secondo un calendario con partenza dal gennaio 2024 e sino al gennaio 2028 - il perimetro delle imprese obbligate alla redazione dell’Informativa di sostenibilità.

Soggetti obbligati con scadenza a partire dal 1° gennaio 2024 sono: grandi imprese[10] aventi la qualifica di enti di interesse pubblico, che, alla data di chiusura del bilancio abbiano un numero di dipendenti occupati nel corso dell'esercizio finanziario, in media, superiore a 500 ed abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: i) totale dello stato patrimoniale - € 25.000.000, ii) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni - € 50.000.00. Medesima scadenza per grandi imprese aventi la qualifica di enti di interesse pubblico che sono Società madri di un Gruppo che abbia complessivamente, un numero di dipendenti occupati nel corso dell'esercizio finanziario, in media, superiore a 500 ed abbia un bilancio consolidato in cui sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: i) totale dello stato patrimoniale - € 25.000.000, ii) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni - € 50.000.000. Si tratta, in questo caso, delle stesse Società già soggette all’obbligo di rendicontazione previsto dal D.lgs. 254/2016.

La normativa, poi, riduce il numero di dipendenti richiesto da 500 a 250 per le Società che non possiedono la qualifica di enti di interesse pubblico, imponendo loro un obbligo redazionale a partire dal 1° gennaio 2025.

Proseguendo con il calendario, soggetti obbligati con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026 sono: piccole imprese[11] aventi la qualifica di enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio non rientrano nella categoria delle micro-imprese[12] e non superano due dei tre seguenti limiti dimensionali: i) numero di dipendenti, occupati nel corso dell'esercizio finanziario - 50; ii) totale dello stato patrimoniale - € 5.000.000; iii) totale dei ricavi della vendite e delle prestazioni - € 10.000.000. Medesima scadenza per medie imprese[13] aventi la qualifica di enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio non rientrano nella categoria delle piccole imprese e non superano due dei tre seguenti limiti dimensionali: i) numero di dipendenti, occupati nel corso dell'esercizio finanziario - 250; ii) totale dello stato patrimoniale - € 25.000.000; iii) totale dei ricavi netti delle vendite e prestazioni - € 50.000.000.

A chiudere il calendario, a partire dal 1° gennaio 2028, Società holding residenti in Paesi Extra-UE, facenti parte di un Gruppo operante sul territorio europeo che: i) abbia generato ricavi netti superiori a € 150.000.000; ii) abbia un'impresa figlia che soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD ovvero una succursale che abbia generato ricavi netti superiori ad € 40.000.000[14].

In linea di continuità con la normativa previgente l’art. 1 punto 4) n. 9) e punto 7) n. 8) prevede l’esonero dall’obbligo redazionale per gli enti  inseriti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta da una Società madre.

2.2. Tipologie di indormazioni da comunicare

Le aziende dovranno presentare la rendicontazione annuale di sostenibilità, secondo un approccio c.d. di doppia materialità (o doppia rilevanza), riferendo sia in merito all’impatto delle proprie attività sulla società e sull’ambiente (approccio outside-in), sia in merito al modo in cui i fattori di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla situazione economico-finanziaria oltre che sulla struttura del modello di business (approccio inside-out). L’approccio della doppia rilevanza porta con sé, pertanto, due dimensioni strettamente connesse: la rilevanza d’impatto e la rilevanza finanziaria[15].

Per espressa previsione normativa, le Società, nel rendicontare l’Informativa di sostenibilità, dovranno prendere in considerazione e riferire in merito agli impatti, rischi e opportunità ESG connessi all’intera catena del valore.

Le tematiche oggetto di rendicontazione includono (v. art. 1 punti 4 e 7): i) il business model e la strategia dell’impresa/Gruppo - indicando la resilienza ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità, le modalità di attuazione delle strategie connesse alle questioni di sostenibilità nonché i piani, inclusi quelli finanziari e di investimento, atti a garantire la compatibilità dell’impresa/Gruppo con un’economia sostenibile; ii) le opportunità, gli obiettivi e le politiche di sostenibilità e del progresso nel loro raggiungimento (c.d. transition plan); iii) i principali rischi ed impatti negativi, effettivi e potenziali, legati all’attività dell’impresa/Gruppo, nonché le azioni intraprese per identificarli, monitorarli, prevenirli e gestirli; iv) le procedure di due diligence applicate in relazione alle questioni di sostenibilità. Rilevante in termini di Reporting  sarà, inoltre, la descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo in merito ai fattori ESG e l’eventuale concessione, agli stessi, di incentivi connessi ai temi ESG[16].

Ai sensi dell’art. 1 punto 4) n. 6), le informazioni che le PMI devono fornire sono meno dettagliate e possono limitarsi alla descrizione della strategia e delle politiche aziendali in relazione alle questioni di sostenibilità, all’indicazione dei principali impatti negativi e delle eventuali azioni intraprese per far fronte ai medesimi nonché l’indicazione dei principali rischi per l’impresa e la relativa gestione.

L’art. 1 punto 4) n. 7) prevede la possibilità per le PMI aventi la qualifica di enti di interesse pubblico (il cui inizio di esercizio precede il 1° gennaio 2028) di non includere nella loro relazione sulla gestione le informazioni in merito ad uno o più aspetti tra quelli sopra elencati. In questo caso, però, l’ente è tenuto ad indicare le ragioni esimenti.

2.3. Modalità di redazione: i c.d. ESRS

Ai sensi del D.lgs. 254/2016 la Dichiarazione di carattere non finanziario poteva essere redatta sulla base di uno standard di rendicontazione riconosciuto ovvero utilizzando una metodologia di rendicontazione autonoma. La Direttiva UE 2464/2022, percorrendo una strada diversa, prescrive che l’Informativa di sostenibilità venga redatta secondo uno standard unico europeo (c.d. European Sustainability Reporting Stardand o ESRS) in elaborazione dall’European Financial Reporting Advisory Gruop. A tal riguardo, possono distinguersi, all’interno dello standard unico europeo, tre categorie di ESRS: a) Cross Cutting Standars; b) Topical Standards e c) Sector-specific Standards.

I principi trasversali e quelli tematici sono intersettoriali, ossia si applicano a tutte le imprese indipendentemente dal settore in cui operano. I principi settoriali, viceversa, trovano applicazione con riguardo alle imprese operanti nello specifo settore settore preso in considerazione dallo standard stesso. Considerato che, ad oggi, non risultano ancora elaborati i Sector-specific Standard, può ipotizzarsi che questi andranno a ricoprire questioni non coperte o non sufficientemente coperte dai Topical Standards[17].

Il primo set – adottato il 31 luglio 2023 con il Regolamento Delegato UE 2772/2023[18], in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 –, di cui seguirà una breve esposizione, è composto da 12 Standard: due Cross-Cutting Standards (standard generali che non riguardano temi specifici di sostenibilità) e dieci Topical Standard (standard che si riferiscono alle tre aree ESG: ambiente, sociale e Governance).

Cross-Cutting Standard: si applicano a tutti gli ambiti di rendicontazione e riguardano i principi e i requisiti generali di informativa.

Standard ambientali: riguardanti i cambiamenti climatici, l’inquinamento, le acque e le risorse marine, la biodiversità e gli ecosistemi nonché l’economia circolare (ad es. adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici; prevenzione e controllo dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, ecc.; uso sostenibile e protezione delle risorse idriche; fattori di impatto diretto sulla biodiversità e sugli ecosistemi; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; transizione verso una forma di economia circolare). 

Standard sociali: riguardanti la forza lavoro nonché i consumatori e utilizzatori finali (ad es. condizioni di lavoro riguardanti l’occupazione sicura, gli orari di lavoro, i salari adeguati, la salute e la sicurezza, il dialogo sociale, la libertà di associazione, ecc.; parità di trattamento e di opportunità; misure contro le molestie sul luogo di lavoro; diritti culturali; contrasto allo sfruttamento del lavoro minorile e al caporalato).

Standard di Governance: riguardanti le condotte e le politiche aziendale (ad es. cultura dell’impresa; gestione dei rapporti con i fornitori; impegno politico e attività di lobbying; contrasto alla corruzione).

L’emanazione del secondo set di ESRS, specifici di settore, è prevista per il 30 giugno 2024[19].

2.4. Redazione, collocazione e controllo

La direttiva elimina la possibilità di pubblicare la rendicontazione in oggetto in una relazione separata rispetto alla relazione sulla gestione. La Direttiva UE 2464/2022 prescrive ora la pubblicazione delle Informazioni di sostenibilità in un’apposita sezione della relazione sulla gestione (v. art. 1 punto 4) n. 1))[20].

Le imprese soggette all’obbligo di rendicontazione di sostenibilità saranno tenute a redigerla in un formato elettronico unico leggibile da dispositivi automatici e marcata ai sensi del Regolamento ESEF (v. art. 1 punto 9)).

La Direttiva prevede, infine, che la rendicontazione di sostenibilità sia assoggettata ad un sistema di monitoraggio ad opera di revisori legali e società di revisione contabile, i quali sono tenuti ad esprimere le proprie conclusioni in merito all’attendibilità delle informazioni in riportate. Sul punto, si evidenza come il legislatore italiano, in realtà, abbia già anticipato questa scelta all’atto di recepimento della NFRD, prevedendo nel D.lgs. 254/2016 l’attività di assurance sulla Dichiarazione di carattere non finanziario.

3. IL MOG231 e i criteri ESG

Nell’attuale contesto storico, si assiste ad un processo sempre più intenso di responsabilizzazione delle imprese, tenute non più unicamente a massimizzare i profitti e ridurre i costi, ma anche a farsi garanti di alcuni valori ed interessi generali.

Considerata la forte sollecitazione per un rinnovamento del sistema economico-produttivo nell’ottica della sostenibilità, le imprese sono oggi tenute ad operare un ripensamento del loro modello di business verso quello che viene definito un business sostenibile. Tali spinte implicano l’integrazione dei temi di sostenibilità nelle strategie e negli obiettivi aziendali. A livello applicato i principali strumenti per operare in questo senso sono senza dubbio la governance e la compliance.

A tal riguardo, sono molteplici le convergenze tra logiche del D.lgs. 231/01, ispirate dalla prospettiva di prevenzione dei reati presupposto e l’adozione di modelli di business ESG oriented[21].

3.1. Gli indicatori ESG e il D.lgs. 231/01

La disciplina di cui al D.lgs. 231/01 è stata tra le prime ad aver impegnato le imprese ad autoregolamentarsi tramite la predisposizione di strumenti che avessero come obiettivo principale quello di contenere il rischio di commissione di taluni reati nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Tuttavia, oggi, alle Società è richiesto qualcosa in più: la cultura della legalità ha bisogno di essere integrata con la cultura della sostenibilità.

In questa direzione e nei seguenti termini il tema ESG è intrinsecamente connesso al D.lgs. 231/01.

L'ampliamento del catalogo dei reati presupposto ha attratto nella competenza del Decreto Legislativo 231 tematiche che presentano profili di connessione con i fattori ESG: i) Environment: - reati ambientali; ii) Social - delitti contro la personalità individuale (es. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; iii) Governance: reati societari, reati di riciclaggio e autoriciclaggio, reati tributari. Alla funzione difensiva tipica del Modello di organizzazione, gestione e controllo potrà, quindi, accompagnarsi una funzione proattiva rispetto ai fattori di sostenibilità[22]. Il sistema di controllo interno implementato con il MOG231 in funzione di presidio della responsabilità penale-amministrativa derivante da reato, impattando anche sul fronte ESG, può, infatti, contribuire efficacemente al perseguimento di molti tra gli obiettivi di sostenibilità comunitari ed internazionali[23].

Il Codice Etico dell’ente – componente essenziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo – quale documento contenente specifici principi di comportamento cui tutta la popolazione aziendale deve attenersi, può reputarsi un utile strumento ai fini della promozione di una sana cultura aziendale non dal punto di vista etico ma soprattutto capace di orientare e accompagnare l’impresa nella transizione verso la sostenibilità dell’intera organizzazione.

La rilevanza del MOG231 nella prospettiva della sostenibilità è, inoltre, confermata da un dato normativo inequivocabile. Il D.lgs. 254/2016, in merito alle informazioni riportate all’interno della Dichiarazione di carattere non finanziario richiede che queste siano rendicontate descrivendo, tra gli altri, il Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D.lgs. 231/01[24].

3.2. Conclusioni

Alla luce del nuovo scenario di sostenibilità, le imprese dovranno valutare la necessità di aggiornare i propri Modelli 231. La considerazione dei principi ESG all’interno dei suddetti può, infatti, risultare altamente proficua sotto due punti di vista.

In primis, il MOG231, nell’ottica di strumento di compliance capace di supportare l’implementazione di prassi aziendali virtuose nella prospettiva ESG, può essere sfruttato e utilizzato quale mezzo per il raggiungimento degli obiettivi ulteriori di sostenibilità. Le tipiche misure di presidio della responsabilità penale-amministrativa in capo agli enti possono essere infatti utilizzate e valorizzate anche come strumento di gestione dei rischi di sostenibilità tramite l’implementazione di un modello integrato di compliance.

In secondo luogo, introdurre criteri ESG nel MOG231 e nel Codice Etico non solo ne rafforza l’efficacia, ma dimostra un impegno concreto nella promozione di detti valori.


Note e riferimenti bibliografici

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095

[2] cfr. art. 5 D.lgs. 254/2016

[3] Sono enti di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 2, punto 1 della Direttiva 2013/34/UE: i) Società quotate su mercati regolamentari italiani e dell'UE; ii) Enti creditizi; iii) Compagnie di assicurazioni; iv) Società considerate tali dalla legislazione nazionale in ragione della propria natura, attività, dimensione

[4] La DNF non è solo un obbligo di legge per molti soggetti, ma anche uno strumento di marketing per il miglioramento dell'immagine aziendale e della brand reputation volto ad influenzare positivamente le scelte degli investitori

[5] ADAMS, C., & LARRINAGA, C., Progress: Engaging with organisations in pursuit of improved sustainability accounting and performance, in Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2367–2394, 2019

[6] BREIJER, R., & ORIJ, R. P., The Comparability of Non-Financial Information: An Exploration of the Impact of the Non-Financial Reporting Directive (NFRD, 2014/95/EU), in Accounting in Europe, 332–361, 2002

[7] AURELI, S., DEL BALDO, M., LOMBARDI, R., & NAPPO, Non financial reporting regulation and challenges in sustainability disclosure and corporate governance practices, in Business Strategy and the Environment, 2392–2403, 2020

[8] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464

[9] DI SARLI M., European Commission proposal for a directive on Corporate Sustainability Reporting, 1562, 2021

[10] Sono grandi imprese ai sensi dell'art. 3 Direttiva 2013/34/UE, le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almento due dei tre criteri seguenti: i) totale dello stato patrimoniale - € 25.000.000; ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni - € 50.000.000; iii) numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio - 250

[11] Sono piccole imprese, ai sensi dell’art. 3 Direttiva 2013/34/UE, le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: i) totale dello stato patrimoniale - € 5.000.000; ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni - € 10.000.000; iii) numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio - 50

[12]  Sono micro-imprese, ai sensi dell’art. 3 Direttiva 2013/34/UE, le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: i) totale dello stato patrimoniale - € 450.000; ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni - € 900.000; iii) numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio - 10

[13] Sono medie imprese, ai sensi dell’art. 3 Direttiva 2013/34/UE, le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: i) totale dello stato patrimoniale - € 25.000.000; ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni - € 50.000.000; iii) numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio -250

[14] POULLE, J., KANNAN, A., SPITZ, N., KAHN, S., & SOTIROPOULOU, A, Corporate Sustainability Reporting Directive, in EU Banking and Financial Regulation, 648 653, 2024

[15] MAZZALLI N., Direttiva 2022/2464, la rendicontazione di sostenibilità dievnta parte integrante della relazione finanziari annuale, in NT+Diritto, 2022

[16] DI SARLI M., European Commission proposal for a directive on Corporate Sustainability Reporting, 1564, 2021

[17] MOSCO G.D., FELICETTI R., Prime riflessioni sulla proposta di direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due Diligence, in Analisi Giuridica dell'Economia, Studi e discussioni sul diritto dell'impresa, 185-211, 2022

[18] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302772

[19] CORVESE CIRO G., La sostenibilità ambientale e sociale delle società nella proposta di Corporate Sustainability Due Diligence Directive (dalla «insostenibile leggerezza» dello scopo sociale alla «obbligatoria sostenibilità» della due diligence), in Banca Impresa Società, Rivista quadrimestrale, 391-432, 2022

[20] SAVIOLI S., Le novità della corporate sustainability reporting directive,in Risk & Compliance, 2023

[21] VERNERO P., ARTUSI M.F. E PARENA B., Environmental Social Governance (ESG): impatto sui Modelli 231, in Rivista 231, 2024

[22] LEGNARO A., ESG e modello 231. uno strumento "etico" al servizio della sostenibilità, in Risk & Compliance, 2023

[23] Ci si riferisce, in tal senso, al D.lgs. 254/2016, alla successiva Direttiva UE 2464/2022 nonché ai Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite che prevede traguardi come: 6.3. “Entro il 2030, migliorare la qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento, eliminando le pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale”; 6.6. “Entro il 2030, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all’acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi”; 9.4. “Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell’ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i Paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità

[24] MICOCCI A., La sinergia tra ESG e modello 231, in Risk & Compliance, 2024