La Corte Costituzionale, con la pronuncia numero 5 del 18 gennaio 2024, ha dichiarato l'illegititmità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., primo comma, in tema di adozione di maggiorenni, nella parte in cui non consentiva al giudice di valutare la possibilità di ridurre il limite minimo di differenza di età tra adottante e adottato.
In particolare la Corte, ha rilevato come "L'esigenza della temperata derogabilità dei limiti di età nell'adozione ha già trovato ripetuta affermazione nella giurisprudenza di questa Corte (vedi supra, punto 5.4.1.1). L'ordinario divario di età tra adottante e adottato mantiene intatta, del resto, la sua valenza. È la assoluta inderogabilità di esso che entra in frizione con i richiamati principi costituzionali. Il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art. 297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua.
Non è necessario che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l'indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato".
In conclusione la Corte Costituzionale ha statuito che
L'art. 291, primo comma, cod. civ. deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando
