Pubbl. Ven, 26 Gen 2024
Adozione di maggiorenni: incostituzionale l´inderogabilità assoluta della differenza di età tra adottante e adottando
Modifica paginaEditoriale a cura di Matteo Bottino
Con Corte cost., Sent., ud. 23/11/2023, dep. 18/01/2024, n. 5 è stata dichiarata icostituzionale la previsione di cui all´art. 291 c.c. nella parte in cui, per l´adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre l´intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando
La Corte Costituzionale, con la pronuncia numero 5 del 18 gennaio 2024, ha dichiarato l'illegititmità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., primo comma, in tema di adozione di maggiorenni, nella parte in cui non consentiva al giudice di valutare la possibilità di ridurre il limite minimo di differenza di età tra adottante e adottato.
In particolare la Corte, ha rilevato come "L'esigenza della temperata derogabilità dei limiti di età nell'adozione ha già trovato ripetuta affermazione nella giurisprudenza di questa Corte (vedi supra, punto 5.4.1.1). L'ordinario divario di età tra adottante e adottato mantiene intatta, del resto, la sua valenza. È la assoluta inderogabilità di esso che entra in frizione con i richiamati principi costituzionali. Il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art. 297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua.
Non è necessario che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l'indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato".
In conclusione la Corte Costituzionale ha statuito che
L'art. 291, primo comma, cod. civ. deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando
1. "Il successivo e fondamentale snodo lungo il percorso di progressivo affrancamento dell'adozione dei minorenni da quella ordinaria si ebbe quindi con la L. n. 184 del 1983, con la quale la disciplina dell'adozione dei soggetti minori di età venne interamente trasferita al di fuori del codice civile.
5.4.1.- Con tale intervento normativo l'adozione del minore, quale nuova figura generale, diviene funzionale alla creazione di una famiglia per il fanciullo che ne sia privo. L'adozione determina la cessazione dei rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine e l'acquisizione, in capo a lui, del nuovo status di figlio degli adottanti, i quali debbono essere tra loro coniugati da almeno tre anni, fermo il rispetto del divario di età con l'adottando di almeno diciotto anni e di non oltre quaranta. Si realizza così un duplice effetto sullo status dell'adottato, costitutivo ed estintivo, che "si collega al presupposto stesso dell'adozione: la dichiarazione di adottabilità fondata sullo stato di abbandono [...] (art. 8, comma 1, della L. n. 184 del 1983)" (sentenza n. 183 del 2023, punto 8.1. del Considerato in diritto).
I predetti limiti di età sono stati incisi da ripetuti interventi di questa Corte (sentenze n. 283 del 1999, n. 349 del 1998, n. 303 del 1996 e n. 148 del 1992), che ne hanno in vario modo temperato la rigidità, al fine di scongiurare che dalla mancata adozione potesse derivare un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore, fermo restando che la differenza di età dovesse restare compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli. Il divario massimo di età è poi stato innalzato a quarantacinque anni dalla L. 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), che ha previsto la generale derogabilità dei limiti di età, qualora il tribunale per i minorenni accerti appunto che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
La L. n. 184 del 1983 ha regolato, all'art. 44, "casi particolari" di adozione di minori, che non versino in stato di abbandono e che non siano stati previamente dichiarati in stato di adottabilità. In tutti questi casi è stabilito che l'adottante superi di almeno diciotto anni l'età di colui che intenda adottare. Quest'ultima previsione, relativamente al caso dell'adozione pronunciata rispetto a minore che sia già figlio, anche adottivo, del coniuge dell'adottante (art. 44, comma 1, lettera b), è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza di questa Corte n. 44 del 1990, nella parte in cui non consentiva al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni. Il legislatore si è conformato alla indicata pronuncia all'atto della riforma attuata con la L. n. 149 del 2001."