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Pubbl. Mar, 23 Gen 2024

L´informazione provvisoria delle Sezioni Unite sul saluto romano

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Editoriale a cura di Giuseppe Ferlisi



Secondo l´informazione provvisoria delle Sezioni Unite la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel c.d. “saluto romano”, rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall’art. 5 della legge 20 giugno 1952 n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.


Dopo i fatti di Acca Laurentia, nel mondo del Diritto italiano si è aperto un dibattito in merito alla penale rilevanza del saluto romano, eseguito all’interno di una commemorazione, al fine di valutare se anche in tale caso si possa essere puniti secondo la cd. legge “Mancino”.

Ebbene, proprio in questi giorni veniva resa l’informazione provvisoria n. 1/2024 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

Difatti era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se la condotta consistente nel protendere in avanti il braccio nel c.d. “saluto romano” e nel rispondere “presente” alla chiamata, evocativa della gestualità tipica del disciolto partito fascista, tenuta nel corso di manifestazione pubblica alla presenza di circa 1200 persone radunatesi per commemorare soggetti deceduti, uno dei quali militante in formazioni politiche conservatrici, gli altri due già esponenti della Repubblica Sociale Italiana, senza previa identificazione della partecipazione di esponenti di una associazione esistente oggi che propugni i medesimi ideali del predetto partito fascista, integri la fattispecie di reato di cui all’art. 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, oppure quella prevista dalla legge 30 giugno 1952, n. 645, art. 5; se entrambe le disposizioni normative configurino un reato di pericolo di natura concreta oppure astratta e se le medesime siano tra loro in rapporto di specialità, oppure possano concorrere”.

All’esito dell’udienza, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: “La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel c.d. “saluto romano”, rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall’art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. A determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dall’art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità e possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge”.

Di tal che, laddove il saluto romano fosse non rievocativo del disciolto partito fascista, ma semplicemente parte di una commemorazione o di un semplice richiamo evocativo e simbolico, non ci possa essere rilevanza penale, in quanto mancherebbe il concreto pericolo della riorganizzazione del partito ritenuto illecito.


Note e riferimenti bibliografici