Pubbl. Mer, 23 Dic 2015
L´assegnazione del minore: e se il genitore affidatario è in attesa di un figlio dalla nuova relazione?
Modifica paginaChe cosa accade quando il genitore, a cui è stato affidato un minore, è in attesa di un figlio da un nuovo partner? La soluzione prospettata dalla Corte di Cassazione è nel senso di garantire la stabilità di attenzioni che inevitabilmente il genitore riverserebbe sul nascituro.
Come ormai noto ai miei venticinque lettori, allo scrivente piace partire dalla massima. La sentenza di riferimento è, nel caso di cui ci si occupa, la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 18817/15 del 23.09.2015, la quale ha affermato il principio di diritto secondo il quale la decisione del Tribunale riguardo all'assegnazione del minore dopo la separazione dei genitori non deve ritenersi in alcun caso definitiva e immutabile. Qualora sopravvengano, infatti, circostanze nuove, tali da far ritenere più rispondente al benessere del figlio che egli abiti in modo prevalente con l’altro genitore, il giudice può legittimamente disporre un’inversione del collocamento. Ciò può avvenire, ad esempio, quando il genitore affidatario del minore, avendo intrapreso una nuova convivenza, sia in attesa di un altro figlio da tale relazione.
Per meglio comprendere le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte giova fare riferimento al caso di specie, certamente non avulso da una realtà che vede sempre più spesso nascere nuovi nuclei familiari in seguito alla rottura delle precedenti relazione.
Nel caso de quo, il giudice del divorzio, pur confermando il regime di affido condiviso di un minore ad entrambi i genitori, ne aveva disposto la collocazione presso il padre a seguito del trasferimento dell’ex coniuge in un’altra città, dando incarico ai servizi sociali di coordinare la gestione e la programmazione delle visite del figlio con la madre. La donna formulava appello avverso la sentenza del Giudice di prime cure, chiedendo che il minore tronasse a vivere con lei, considerato che l’uomo fosse in attesa di un altro figlio dalla nuova compagna con la quale aveva iniziato a convivere; tale doglianza veniva accolta dai Giudici d’appello.
La Cassazione confermava la suddetta pronuncia, accedendo alla tesi secondo la quale, in un periodo di particolare importanza per il minore, quale quello dell’avvio alla frequentazione scolastica, costituisse fattore di maggiore tranquillità per quest’ultimo la permanenza stabile presso la famiglia della madre; in tale nucleo, infatti, il minore avrebbe costituito “l’unico centro di attenzione”, mentre, dall'altro lato, all'interno del nucleo familiare paterno, le attenzioni si sarebbero inevitabilmente riversate sul figlio in arrivo. Ed invero, quand'anche facessero parte del nucleo materno anche due figli nati da un precedente matrimonio, essi avevano comunque raggiunto la maggiore età, non essendo, pertanto, bisognosi di tutte le attenzioni che devono essere tributate ad un minorenne che intraprende il percorso di scolarizzazione.
La sentenza emessa dai Giudici della Corte incentra la propria motivazione sulla comparazione tra le caratteristiche dei due nuclei familiari (uno, quello materno, costituito da altri due figli in età ormai adulta e l’altro, quello paterno, in attesa della nascita di un altro bambino) attribuendo un ruolo decisivo alle maggiori attenzioni di cui il minore avrebbe potuto costituire oggetto nell’ambiente materno, in un momento estremamente delicato per la sua crescita.
Ed invero la pronuncia chiarisce che il genitore affidatario va individuato sulla base di un giudizio circa la capacità dello stesso di crescere ed educare il figlio (ed in queste parole può cogliersi un chiaro riferimento all'art. 30 Cost.) nella nuova situazione venutasi a creare dopo la fine del matrimonio. Tale giudizio va formulato sulla base di elementi concreti, quali:
– le concrete modalità di svolgimento dei compiti svolti da ciascun genitore;
– la rispettiva capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di disponibilità ad un rapporto assiduo col figlio;
– la personalità del genitore;
– le sue consuetudini di vita;
– l’ambiente socio- familiare che egli può offrire al minore.
In ultimo i Giudici della Corte – richiamandosi ad alcune precedenti pronunce (ex plurimis Cass. sent. n. 14840/06 e n. 6312/99 ) – ricordano che, nell’adozione di provvedimenti riguardanti i minori, il magistrato deve aver riguardo all’esclusivo interesse morale e materiale dei figli che impone di privilegiare, tra le eventuali soluzioni praticabili, quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del bambino, statuendo un principio in materia di assegnazione del figlio minore utile anche per il futuro.