Sommario: 1. Introduzione. 2. L’origine romana comune ad entrambi i processi. 3. L’importanza dell’ADR. 4. La fase del pretrial. 5. Il trial. 6. La Cassazione. 7. Quale sistema è migliore?
1. Introduzione
Non è facile rispondere con un sì o un no alla domanda se il processo civile inglese sia molto diverso da quello celebrato nella maggior parte degli altri paesi europei. Dall’esterno, sembra molto diverso, poiché il processo in Inghilterra e in Galles, e anche negli altri ordinamenti di common law, ha una pre-fase ipertrofica, praticamente inesistente nei processi continentali.
In effetti, in Inghilterra e in Galles è frequente che – in due o anche in sei anni[1]– la fase del pretrial non si sia conclusa, mentre in Spagna, ad esempio, è perfettamente possibile che a quel punto sia già stata emessa una sentenza di secondo grado e, se parliamo di sei anni, che la sentenza sia già stata resa dalla Corte Suprema di Cassazione. Un’altra differenza notevole è che questa lunghissima fase preliminare, unitamente ai suoi enormi rischi e costi, incoraggia le parti in causa a rifugiarsi nell’uso dell’ADR, che, in generale, è marginale nei paesi continentali, seppur con alcune eccezioni[2]. D’altra parte, il processo inglese ha una pratica della prova molto estesa, soprattutto a causa dell’enorme durata degli interrogatori, insolita in Europa al di fuori delle isole britanniche, rafforzati anche dall’esistenza del perjury, che influisce sulla veridicità delle dichiarazioni delle parti e dei loro avvocati[3] e che costituisce un’altra notevole differenza tra i due mondi. Infine, la considerazione che i costi del processo inglese sono notevolmete superiori a quelli dei paesi continentali[4].
Guardando questi dettagli dall’esterno, sembrerebbe che il processo inglese non ha nulla a che fare con il resto degli europei. Tuttavia, nell’essenza, le differenze non sono così insormontabili come appare, tanto più che, come vedremo, lo schema da cui partono entrambi i processi è quasi esattamente lo stesso.
Storicamente, le differenze hanno avuto origine da due fattori principali. In primo luogo, la fase del pretrial, così caratteristica dei sistemi di common law, esisteva anche nel continente e proveniva dalla fase in iure dei processi romani, che risaliva all’antichissimo processo delle legis actiones[5]: tuttavia, finì per essere integrata come una parte più inosservata del processo in quei sistemi dell’Europa continentale, abbandonando le vecchie positiones e responsiones della vecchia litis contestatio del diritto romano e, naturalmente[6], dello ius commune, soprattutto a seguito di un’importante riforma avvenuta in Austria nel 1895[7] che introdusse un’udienza preliminare a quella per l’assunzione della prova. Questa riforma ha avuto un’enorme influenza non solo in Europa, ma anche in America Latina.
Il secondo fattore è estremamente interessante: nei procedimenti civili inglesi c’era un’istituzione[8] – quasi – mai presente nel resto dei paesi europei: la giuria.
Ebbene, l’esistenza delle giurie nei procedimenti civili inglesi, certamente fino al 1854[9] – con il precedente del 1846[10], anche se, in realtà, fino quasi alla metà del Novecento –, determinò che il trial (cioè l’assunzione delle prove) fosse completamente diverso in entrambi i mondi, nonostante le norme processuali vigenti fossero, in sostanza, molto simili. Tuttavia, nell’Europa continentale c’era una tendenza alla scrittura a causa dell’influenza del diritto canonico[11], mentre nel processo inglese, pur essendo influenzato anche dalla Court of Chancery – soprattutto per la formazione richiesta ai suoi giudici[12] – la giuria ha fatto sì che si radicasse il procedimento orale, che si è mantenuto anche dopo la graduale, e quasi totale, scomparsa delle giurie nei processi civili di oggi[13].
Questi due fattori hanno lasciato un’immagine di enormi differenze tra i due sistemi procedurali che non rispecchia la realtà: la verità è che entrambi i mondi si sono influenzati a vicenda molto più di quanto si creda, soprattutto ultimamente; ciò ha fatto sì che a poco a poco si sia potuto parlare di una lenta confluenza o ricongiungimento di entrambi i sistemi che, un giorno, in modo più o meno ambiguo, potrebbe avvenire[14]. Una cosa è certa: oggi, i pregiudizi di un passato tradizionalista non esistono più: scientificamente, è solo l’efficienza che conta, ed è ciò che i processualisti di ogni paese hanno come obiettivo.
Questo è il motivo per cui, ad esempio, dal 1998 in Inghilterra e Galles esistono Civil Procedure Rules[15], che somigliano sempre più ai codici di procedura europei, seppur ancora lontane da quel modello. D’altra parte, le udienze probatorie si tengono anche nei tribunali europei, cosa insolita fino a pochi decenni fa, pur se incomparabili con le lunghe hearings del processo inglese.
2. L’origine romana comune ad entrambi i processi
Uno dei punti forse meno noti della procedura civile inglese[16], a differenza del resto d’Europa, è che proviene anch’essa dal diritto romano, sia pure con alcuni accadimenti storici che l’hanno caratterizzata per notevoli differenze: ciò, comunque, ci consente di individuarne la fonte[17].
Oltre la fine dell’occupazione romana, l’origine del processo civile inglese è sconosciuta: ci sono dati oggettivi, invece, per suggerire una continuità, dopo l’anno 410, con qualcosa di molto simile al processo civile romano[18]. Apparentemente, si è continuato a praticare un procedimento formale con due caratteristiche essenziali del vecchio processo ispirato alle legis actiones[19], ovvero la limitazione del tipo di domande – actiones – che potevano essere portate dinanzi al giudice, nonché la divisione del processo in due fasi, in iure e apud iudicem, sostanzialmente identiche alle successive fasi del pretrial e del trial.
È anche documentato che questi processi, principalmente su questioni relative alla proprietà, erano decisi da giurie, proprio come ai tempi dei romani[20]. Queste caratteristiche, infatti, costituiscono il processo di common law esistente nell’XI secolo, che sarebbe entrato in concorrenza con la curia regis normanna dopo il 1066, e che avrebbe dato origine poco dopo alla Court of Chancery, un tribunale che poteva discostarsi dalle leggi prenormanne e che, quindi, con la scusa di pronunciarsi in equità, dava al re la possibilità di cambiare l’ordinamento giuridico.
In sostanza, si trattava di un recupero dell’antico modello greco di giudici che decidevano in diritto e arbitri che lo facevano in equità, e che era conosciuto nell’Europa medievale grazie all’opera di Aristotele[21], le cui notizie, grazie allo studio arabo, risalgono al IX secolo, cioè all’Alto Medioevo, quando passa alla scolastica.
A questo punto, si aprono non una, ma due vie per penetrare le fonti romane: la prima, quella del diritto consuetudinario, evidentemente già spiegata; la seconda derivava non tanto dalla volontà dei re, ma dalla formazione giuridica dei giuristi che prestavano servizio nella Corte di Cancelleria, chierici formati al diritto canonico[22], un corpo di diritto profondamente influenzato, come è noto, dal diritto romano.
Ciò dimostra che la base giuridica della procedura civile inglese è storicamente romana.
Come in ogni altro luogo d’Europa, essa acquisì influenze dal diritto portato dagli invasori che si succedettero in Inghilterra: Angli, Sassoni – con il Sachsensiegel[23] – e Juti; nel territorio dell’attuale Spagna: Visigoti[24], Arabi e, in parte, Franchi[25]; o nei domini dell’attuale Italia: Longobardi e Burgundi[26].
Ognuno di questi popoli ha lasciato il segno, certo, ma non sono bastati a sostituire lo schema procedurale romano nelle due fasi in iure e apud iudicem, così come molte altre sue caratteristiche: ecco perché gli attuali processi europei, compresi quelli inglesi, sono sostanzialmente simili.
3. L’importanza dell’ADR
Tuttavia, se c’è una cosa che attualmente caratterizza il processo in Inghilterra e Galles, è proprio la rinuncia ad esso attraverso vari meccanismi ADR, in particolare la mediazione: la valutazione rapida da parte di un osservatore indipendente (Faster evaluation of small-value disturbance disputes); il parere di un esperto indipendente (Independent Exper); una valutazione neutrale preliminare dei punti di forza e di debolezza delle posizioni di entrambe le parti (Early Neutral Evaluation)[27].
Nonostante i tentativi di semplificare e ridurre i costi delle Civil Procedure Rules del 1998, la realtà è che i costi del processo sono ancora sproporzionati, per non parlare della durata media della fase del pretrial, che può protrarsi fino a due anni, e fino a sei, come documentato dal già citato Andrews[28].
Nel continente, comunque, non è che i processi non costino denaro; non hanno una durata eccessiva, anzi hanno il vantaggio che gli onorari degli avvocati sono sostanzialmente più economici; la fase pre-processuale, invece, semplicemente non esiste. Questo potrebbe spiegare perché le ADR sono utilizzate così raramente. Chiaramente, la popolazione preferisce il processo giudiziario come mezzo per risolvere i conflitti, perché alla fine si ottiene almeno una risposta definitiva e c’è sempre l’aspettativa di vincere il processo senza ulteriori costi aggiuntivi, o senza che questi siano sproporzionati, tenendo presente che, anche in caso di sconfitta, l’importo della condanna alle spese non può nemmeno essere paragonato agli onorari di un barrister inglese.
Le statistiche confermano questa realtà: nell’ambito del diritto dei consumatori, anche se la maggior parte degli esercenti (76%) non è legata al sistema di arbitrato dei consumatori[29], è interessante notare che le statistiche sulla soddisfazione dei consumatori sono elevate con gli ADR, anche se un po’ meno che con i tribunali[30]. Va aggiunto che l’83%[31] dei casi si conclude con una transazione, una cifra semplicemente incredibile in qualsiasi altro paese europeo.
Tuttavia, in Spagna, nel contenzioso giuslavoristico – dove l’uso dell’ADR è più intenso – il tasso di riconciliazione si aggira intorno al 30%[32]. In ambito familiare, il tasso di successo della mediazione, in particolare, scende a circa il 10%[33]. In ogni caso, l'uso di questi mezzi è davvero marginale ed è ancora visto con assoluto scetticismo, se non disprezzo, dagli operatori del diritto.
Non è possibile sapere come si evolveranno queste fasi: sebbene il ricorso ad essi sia più frequenti nel Regno Unito, non sono comunque diventati un’alternativa veramente efficace alla giurisdizione, con accordi transattivi che sembrano diventare più appetibili, soprattutto a causa dello sfiancamento per la durata e i costi del pretrial[34]. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che il momento dell’esplosione dell’ADR, a seguito della Pound Conference dell’agosto ‘77[35], è già avvenuto, e non sembra che ci sia stata, nonostante tutto, un’attivazione decisiva di questi strumenti.
Forse l’opinione pubblica è più consapevole dei politici che si tratta, in realtà, di antichissimi mezzi di risoluzione dei conflitti che hanno già dimostrato la loro inefficacia, lascianod, appunto, il posto al processo giudiziario.
Quest'ultimo, è chiaro, necessita di cambiamenti drastici, ma, alla luce di quanto è accaduto, potrebbe non essere definitivamente sostituito dall'ADR.
4. La fase del pretrial
Indubbiamente, ciò che più caratterizza la procedura civile inglese è l’interessante fase del pretrial in cui si decide d’ufficio la procedura da seguire; essa consiste in qualcosa che, oggi, si chiama disclosure (anticamente discovery[36] – così conosciuto, ancora oggi, negli Stati Uniti[37] –), attuata principalmente a seguito dell’introduzione del Federal Rules of Civil Procedure del 1938[38]. In realtà, non si tratta di una vera e propria fase preprocessuale, anche se spesso l’abbiamo definita tale per spiegarla meglio: piuttosto, può identificarsi in una fase intermedia tra le accuse e le prove.
Il procedimento viene avviato con una domanda (claim o application)[39] con il contenuto indicato nella parte 16 del CPR, a cui viene data risposta entro 14 giorni – a meno che il tribunale non proroghi il termine o le parti non lo accettino – con una difesa[40] a cui può essere aggiunta la domanda riconvenzionale (counterclaim)[41].
L’organo giurisdizionale gestisce d’ufficio il corso del procedimento. Ciò significa che il giudice dispone di una gamma molto ampia di poteri per adattare o addirittura modificare la procedura in ciascun caso. Si tratta del cosiddetto case management[42]: con esso si pianificano in particolare queste fasi iniziali e intermedie e, di solito, si apre con una case management conference[43], ovvero non altro che un’udienza[44], non obbligatoria per il giudice[45], che può essere tenuta anche solo telefonicamente e che si svolge in un periodo molto variabile (da alcune settimane a diversi mesi)[46], dopo il deposito della querela; se necessario, può tenersene più d’una, anche fino a qualche settimana prima dell’inizio del trial.
Inoltre, il case managementconsente al giudice, tra i molti altri poteri, di trasferire la propria competenza a un giudice di grado superiore (dalle County courts alla High Court o anche all’interno dello stesso tribunale)[47] o di scegliere la procedura con poteri d’ufficio molto ampi (Small Claims Track[48], Fast Track[49] e Multi-Track[50]), tutti basati soprattutto sulla complessità[51], la quantità o anche la specializzazione dei giudici.
È possibile anche respingere una causa e porvi fine se una parte non rispetta gli ordini del giudice[52].
Tra tutti questi poteri, senza dubbio i più temuti sono quelli contenuti nella Parte 3.4 (2) del CPR:
(2) L’organo giurisdizionale può cancellare una memoria se ritiene che:
a) che la memoria non rivela alcun motivo ragionevole per intentare o difendere la domanda;
(b) che la memoria costituisce un abuso del processo del tribunale o è altrimenti suscettibile di ostacolare l’equa trattazione del procedimento; o
(c) che vi sia stato un mancato rispetto di una norma, di una pratica o di un’ordinanza del tribunale.
Questo precetto è fondamentale per l’efficacia della disclosure, in quanto descrive la costante minaccia di chiudere prematuramente un caso. Con la disclosure sono richiesti tutti i tipi di documenti, comprese le dichiarazioni dei testimoni che devono essere giurate (statement of truth) per essere ammessi come prova[53].
Tuttavia, c’è una seconda minaccia, che è probabilmente la più famosa in questo contesto: la summary judgment [54], che consiste in una conclusione prematura e definitiva del processo nei seguenti casi:
24.2 Il tribunale può emettere un giudizio sommario nei confronti di un attore o di un convenuto sull’insieme di una domanda o su una questione particolare se:
a) ritiene che:
(i) l’attore non ha alcuna reale prospettiva di successo nella domanda o nella questione; o
(ii) che il convenuto non ha alcuna reale prospettiva di difendere con successo la domanda o la questione; e
(b) non vi è nessun’altra ragione convincente per cui il caso o la questione debba essere risolta nel processo dibattimentale.
Il summary judgment si formula a richiesta di una parte o si attiva ex officio. In entrambi i casi, si concluderanno con un’udienza in cui deciderà il giudice. Prima di tale udienza, le parti – almeno sette giorni prima della data dell’udienza o tre giorni nel caso di documenti in risposta a un altro documento presentato dalla controparte – possono presentare le prove su cui intendono basarsi[55].
Tutto ciò è inusuale nel diritto continentale, che stabilisce una procedura molto rigida proprio per non lasciare i giudici liberi di modificare la procedura in violazione del diritto di difesa di una delle parti.
Indubbiamente, si può concludere che i processi continentali si basano su una sfiducia nei confronti dei giudici, mentre nel Regno Unito si presume il principio opposto, che ricorda gli immensi poteri del praetor nella fase in iure del procedimento delle legis actiones e anche del fomulario, pur se la procedura inglese è chiaramente di origine molto più moderna[56].
I nostri sistemi sono spesso indicati come “inquisitori”; tuttavia, dopo aver contemplato tutto quanto sopra, si deve concludere che tutto ciò che è stato proposto è senza dubbio curioso[57], il che non significa necessariamente che sia negativo. Semplicemente, sebbene cerchino di favorire gli accordi tra le parti, le attribuzioni dell’autorità, cioè del giudice, lasciano pochissimo margine di libertà ai contendenti, eppure affidano il procedimento nelle mani del giudice.
Tutta questa fase preliminare può richiedere molto tempo: se non ci sono battute d’arresto, le small, multi e fast tracks sono fasi che durano tra le 51 e le 73 settimane, cioè, mediamente circa un anno[58], pur se tali cifre sono lievitate fino a 18 mesi a causa della pandemia[59].
5. Il trial
Analizzando i dati statistici, risulta che la celebrazione di trials nel Regno Unito è marginale: si verifica solo nel 3% dei casi[60], mentre l’83% di solito si conclude con una transazione. L’altro 14% di solito consiste in rinunce (abandonment).
La loro durata varia molto e dipende dalle prove ammesse, anche se ciò che più caratterizza queste udienze sono gli interrogatori molto lunghi, conseguenza dell’esistenza di giurie nei procedimenti civili fino alla metà del XX secolo[61], e che hanno mantenuto uno stile di celebrazione che oggi non è più scientificamente supportato[62], secondo i parametri della psicologia della testimonianza: è infatti molto radicata la convinzione secondo cui, soprattutto nella fase della cross examination, un avvocato esperto può ottenere la verità da un testimone attraverso il controinterrogatorio[63]. Ciò, però, semplicemente non è più vero: le condizioni di pressione psicologica in cui si svolgono gli interrogatori favoriscono un indebolimento della memoria da parte del testimone, nonché la sua vulnerabilità a farsi manipolare dall’avvocato interrogante.
In realtà, in queste udienze e con questi lunghissimi interrogatori, non si tratta di scoprire la verità, ma di creare un ambiente favorevole per l’accettazione o per il rigetto della domanda, a seconda dell’interesse di ciascuna parte in causa, ovviamente. Ma questa è solo una reminiscenza di ciò che erano i processi di una volta: semplici rappresentazioni teatrali tenute davanti alla comunità, o davanti a un giudice che doveva essere un oracolo, al fine di convincerlo, almeno istintivamente[64].
Al giorno d’oggi, è perfettamente logico che questa fase del processo non venga quasi mai raggiunta.
Le cose sono molto diverse nel continente, dove i processi si svolgono sempre anche oralmente nella fase processuale, curiosamente proprio a causa dell’influenza del common law, soprattutto negli Stati Uniti, grazie alla cinematografia, ma anche grazie a un’intensa promozione dell’oralità da parte di alcuni autori nel corso del XX secolo[65], seguendo gli esempi austriaci e tedeschi.
Il risultato, tuttavia, è ugualmente scarso: gli interrogatori sono sì molto più brevi, ma soprattutto perché i giudici non permettono che si protraggano, dato il grande arretrato. Alla fine, pur essendo pantomime identiche a quelle già citate, almeno durano meno tempo.
6. La Cassazione
Una curiosa influenza proveniente dall’Inghilterra, sconosciuta fino a poco tempo fa, è stata l’introduzione del ricorso per cassazione[66], che non esisteva né in Francia né altrove fino a quando non fu copiato direttamente dai giuristi francesi dell’appeal di fronte alla House of Lords, con variazioni relativamente modeste.
Si era ipotizzato, infatti, che questa risorsa fosse un istituto giuridico di originaria creazione francese[67], basato principalmente su una lettera che Gilbert de Voisins indirizzò al re nel 1767[68], e che contiene alcuni criteri di base per riformare il lavoro del Conseil de parties[69], e che sarebbero le caratteristiche di base di quello che poi divenne il pourvoi en cassation.
Si potrebbe pensare, infatti, che la fonte di questo scritto sia stato il genio dello stesso Gilbert de Voisins. Capita, però, che questa memoria sembri davvero essere un riassunto delle spiegazioni di Blackstone pubblicate nella sua nota opera[70], datata, non a caso, 1765, cioè prima della suddetta memoria. In effetti, l’opera di Blackstone fu tradotta in francese poco dopo, nel 1774[71]. Dalle spiegazioni di Blackstone emergono in particolare quattro punti che saranno essenziali per il futuro ricorso per cassazione [72]:
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la House of Lords aveva ammesso nei suoi appeals solo l’injustice o il mistake of the law, escludendo, cioè, gli errori di fatto;
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la House of Lords non poteva esaminare le prove[73];
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tutto ciò renderebbe quel giudice una distinct jurisdiction [74];
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l’appeal inglese era di competenza della camera alta di un parlamento[75], il che ricorda molto potentemente la definizione del posteriore Tribunal de Cassation francese con l’enigmatica frase auprès du corps legislatif[76], che è perfettamente comprensibile se si tiene conto del precedente inglese[77].
Calamandrei ha confermato che non si conosceva alcun ricorso del genere nella storia del diritto[78], se non per il fatto che l'autore italiano, per ragioni sconosciute in cui l'ideologia politica non può essere esclusa[79], aveva eccettuato il diritto inglese dalle sue considerazioni, pur disponendo di prove impossibili da confutare: gli stessi parlamentari francesi avevano riconosciuto direttamente questa influenza nei loro dibattiti in seno all’Assemblea[80].
Si tratta di un errore che ci ha fuorviato per più di cento anni, insieme a una concezione del ricorso e della sua funzione di ius constitutionis che non era esattamente l’originale del Tribunal de Cassation, e che ha alimentato ancora più dibattiti su di essa. È possibile che in futuro si debba sostituire lo studio della cassazione con un dibattito molto più ampio sull’attuale ruolo delle corti supreme[81], senza separare i sistemi di common law e di diritto continentale, e soprattutto senza condizioni dottrinali il cui fondamento è troppo controverso.
7. Quale sistema è migliore?
Si tratta certamente di una domanda scomoda, ma che deve essere risolta nell’interesse dell’efficienza dei sistemi procedurali. E soprattutto, senza pregiudizi. Entrambi i sistemi possono essere caratterizzati da errori. Si può dire che il sistema continentale è antiquato perché continua a dedicare poco sforzo alla pratica delle prove, che è tipica del disprezzo per la libera valutazione delle prove dal XII al XIX secolo circa[82].
Tuttavia, il sistema inglese continua a celebrare la fase antecedente al trial, cioè all’assunzione della prova, come se il sistema di valutazione delle prove fosse quello legale, e non quello libero, persistendo in una durata eccessiva di questa fase, la cosiddetta in iure negli antichi processi romani, trasformata nella praeparatoria iudicii[83] e soprattutto nell’onerosissima litis contestatio[84] del processo di ius commune: il solemnis ordo iudiciarius, che fu l’erede dell’ultimo sistema processuale romano, il cosiddetto “post-classico”.[85] In quella fase, si trattava principalmente di fornire documenti e testimoni, senza valutare l’uno o l’altro, perché i testimoni deponevano per iscritto e i documenti venivano letti raramente, piuttosto, si verificava solo se fossero pubblici o privati. Lo scopo era quello di coprire il cosiddetto “onere soggettivo della prova”, in modo che il giudice non potesse affermare che una delle parti non aveva ottemperato al proprio onere, perdendo così prematuramente il processo.
Questo ha delle somiglianze con l’attuale processo inglese? Più che di similitudine si potrebbe quasi parlare di identità, soprattutto se si pensa alla burden of production [86]. Come avrete intuito, il processo inglese, attraverso la Court of Chancery, ha probabilmente ripreso gli insegnamenti del diritto canonico, proprio quelli che sono stati appena spiegati, poiché, com’è noto, questo diritto è stato fortemente influenzato dal diritto romano.
La conclusione è che il processo inglese ha preservato la litis contestatio, mentre i processi continentali hanno fatto a meno della valutazione prematura dei documenti e dei testimoni – non ci sono affidavits nei processi del continente – e hanno spostato questa valutazione alla pratica della prova, cioè a quello che sarebbe il trial nella procedura civile inglese. In questo modo, il vecchio ruolo dell’onere soggettivo della prova è semplicemente scomparso dai nostri processi[87] – anche se la dottrina insiste incomprensibilmente su di esso – mentre nel processo inglese continua ad esistere[88].
La principale evoluzione del processo inglese, rispetto al precedente romano, è che il giudice ha acquisito immensi poteri di direzione che gli consentono di condurre questa fase, anche se non sempre vengono evitati i suoi abusi, in base all’usura della controparte, richiedendo sempre più documenti. D’altra parte, a seguito della persistenza della giuria – molto probabilmente romana, come si è già detto – si è conservata la preminenza della pratica della prova, del trial, completamente perduta durante il Medioevo nell’Europa continentale, molto probabilmente a causa della pigrizia dei giudici[89]. Tuttavia, come abbiamo visto, il trial si tiene in pochissime occasioni: come nel caso dell’Europa continentale, le cause si vincono o si perdono nella litis contestatio, cioè nella fase del pretrial.
E ora è pertinente riformulare la domanda: è meglio aver rinunciato alla litis contestatio, o sarebbe stato meglio mantenerla? Forse, conservandola, in quest’epoca saremmo riusciti a forzare un maggiore ricorso all’ADR per le parti in causa, indipendentemente dal fatto che tale esito sia positivo, negativo o addirittura veritiero. Sul versante continentale, è stato utile trasformare la pratica della prova in qualcosa di simile ai trials inglesi?
Alla luce degli insegnamenti della psicologia della testimonianza, già delineati, possono sorgere seri dubbi al riguardo: nessun giudice o giuria può scoprire la verità in un interrogatorio in termini scientifici minimamente seri.
Cosa fare, allora? È possibile che l’intero processo giudiziario sia in crisi, e che sia necessario recuperare lo spirito riparatore che, probabilmente, aveva millenni fa[90] e che, oggi, ha perso in larga misura. Forse, una migliore e più intensa istruzione dei giudici sulle capacità di persuasione potrebbe rendere la cosiddetta case management una porta verso il futuro in questo senso[91].
In ogni caso, è molto curioso constatare che c’è stato un periodo storico, precisamente fino al XIX secolo, in cui la fase precedente alla pratica della prova era molto simile in tutta Europa. In altre parole, c’è stato un tempo in cui i nostri mondi non erano così distanti. Tranne che per il trial.
