Pubbl. Gio, 23 Nov 2023
Per il TAR Veneto è inammissibile il ricorso proposto direttamente avverso una legge provvedimento
Modifica paginaEditoriale a cura di Camilla Della Giustina
Con sentenza n. 1629/2023 il Tar Veneto, quarta sezione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto direttamente avverso una legge provvedimento regionale poiché solamente la Corte costituzionale può sindacare questa species di leggi.
Con sentenza n. 1629/2023 il Tar Veneto, quarta sezione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto direttamente avverso una legge provvedimento regionale poiché solamente la Corte costituzionale può sindacare questa species di leggi.
La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale prende le mosse dal ricorso proposto dal Comune di Rivoli avverso la legge regionale n. 2 del 28 gennaio 2022 per violazione degli articoli 3, 9, 24, 32, 41, 97, 103, 113 e 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione. Precisamente, il Comune lamenta l’esclusione dalla Zona Faunistica Alpina (ZFA).
Nel costituirsi in giudizio, la Regione Veneto ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo evidenziando come oggetto del ricorso sia la domanda di annullamento di una legge: la legge regionale n. 2/2022. Ciò, dunque, si pone in palese contrasto con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale. Richiamando precedenti sentenze del Consiglio di Stato (ad esempio, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2409; id. 18 marzo 2021, n. 2335; Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 4933) la difesa regionale ricorda che le leggi provvedimento possono essere sindacate esclusivamente nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale. In più, ciò è possibile solamente attraverso l’interpositio dell’impugnazione degli atti applicativi.
Di conseguenza, il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Rivoli avverso la legge regionale n. 2/2022. L’aspetto centrale della sentenza è dato proprio dall’affermazione secondo cui “le leggi provvedimento sono sindacabili solo nell’ambito del giudizio di costituzionalità, e possono essere oggetto di censura solamente attraverso l’interpositio dell’impugnazione degli atti applicativi”.