Sommario: 1. Il caso; 2. La decisione della Corte d’Appello. Gli elementi caratterizzanti del trust autodichiarato; 3. Conclusioni
1. Il caso
Con atto di citazione del 3 aprile 2017, il Fall. C.B. S.r.l. esercitava – innanzi al Tribunale di Milano – l’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. nei confronti di C.B., socio unico e amministratore della società C.B. S.r.l. alla data di accertamento del fallimento di quest’ultima (29 novembre 2013).
La domanda era volta a ottenere l’accertamento della condotta «negligente e distrattiva» tenuta dallo stesso a partire dal 2012 e a far pronunciare condanna al pagamento del risarcimento del danno subìto dalla società. Il fallimento, inoltre, chiedeva al Tribunale meneghino di accertare la nullità dell’atto costitutivo del trust denominato “C.B. Trust” – istituito dal convenuto in data 30 novembre 2010 – nonché la nullità derivata degli atti modificativi e integrativi del medesimo.
Con sentenza n. 1409 del 14 gennaio 2021 il Tribunale di Milano – inter alia – accoglieva (parzialmente) la domanda risarcitoria e quella volta a far accertare la nullità dell’atto istitutivo del predetto trust. Con riferimento alla validità dell’atto istitutivo del trust, in particolare, il Tribunale osservava come il C.B. Trust si caratterizzasse per la contestuale compresenza di C.B. quale disponente, trustee e beneficiario, situazione da ritenersi incompatibile con l’«effettivo affidamento intersoggettivo di beni» che dovrebbe caratterizzare la costituzione di un trust.
Avverso la sentenza di prime cure C.B. proponeva appello, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecutività. Oltre a impugnare il capo della sentenza che lo condannava al pagamento del risarcimento del danno, C.B. si doleva della declaratoria di nullità comminata all’atto istitutivo del predetto C.B. Trust.
Osservava l’appellante, infatti, che il trust c.d. autodichiarato – costituito, cioè, da un disponente che assume anche la veste di trustee – deve ritenersi valido ai sensi dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con l. n. 364 del 16 ottobre 1989[1]: la disposizione in discorso, secondo la tesi di C.B., non opera infatti alcun riferimento ai casi di eventuale coincidenza fra disponente e trustee.
L’appellante proseguiva notando – per altro verso – che gli artt. 6 e 8 della predetta Convenzione impongono di apprezzare la validità del trust ai sensi della legge regolatrice scelta dal disponente: nel caso di specie, la Trust (Jersey) Law 1984, ai sensi della quale i trust autodichiarati devono ritenersi validi ed efficaci.
Da ultimo, l’appellante osservava che la validità di un trust deve valutarsi avuto riguardo alla “causa in concreto” che tale negozio persegue, e non facendo genericamente riferimento alla validità dei trusts autodichiarati in sé.
Con la sentenza che si annota, tuttavia, la Corte d’Appello di Milano rigettava le pretese dell’appellante e confermava la decisione del Tribunale locale. In particolare, la Corte – riprendendo l’orientamento già espresso dal Tribunale meneghino – osservava che il C.B. Trust si presenta come privo di uno dei suoi elementi essenziali, ovverosia «l’affidamento a soggetti diversi dal disponente dei beni oggetto del trust».
2. La decisione della Corte d’Appello. Gli elementi caratterizzanti del trust autodichiarato
Nel giungere agli esiti di cui si è brevemente detto, la Corte ha preso le mosse proprio dal predetto art. 2 della Convenzione dell’Aja, confermando alcuni approdi della nostra giurisprudenza di legittimità in materia di trust[2]. Il negozio in discorso, secondo l’insegnamento costante delle nostre corti, «non costituisce un soggetto giuridico autonomo dotato di una propria personalità, ma un patrimonio separato destinato al perseguimento di specifici interessi»[3].
La “separazione patrimoniale” di cui si parla[4] – e, con essa, l’indisponibilità per il soddisfacimento dei creditori personali – dev’essere peraltro riferita tanto al patrimonio personale del disponente quanto a quello del trustee[5]. Benché i beni conferiti nel trust fund siano definitivamente fuoriusciti dal patrimonio personale del settlor, questi non sono mai entrati in quello personale del trustee: essi sono, per così dire, collocati a latere di tale patrimonio, e ne compongono uno ulteriore di cui il trustee è gestore[6].
Dalla circostanza per cui il trust si caratterizza per essere un mero patrimonio consegue, coerentemente, che il trustee non agisce, nei rapporti con i terzi, quale legale rappresentante del trust medesimo[7]. Egli, piuttosto, si rapporta con i terzi quale vero e proprio titolare dei diritti e degli obblighi conferiti nel trust fund, stipulando contratti che hanno a oggetto tali posizioni giuridiche e agendo in giudizio per la tutela delle medesime. Se ne deve inferire che il trustee si atteggia, com’è stato correttamente osservato[8], quale «unico vero centro di imputazione cui riferire tutte le vicende giuridiche che afferiscono il negozio fiduciario».
Negli ordinamenti anglosassoni, da cui l’istituto origina, il rapporto che il trustee e i beneficiari intrattengono con i beni conferiti nel trust fund è ben descritto dal concetto di “trust property”. Tale categoria implica una duplice forma di proprietà sui beni apportati al trust fund: da una parte, la legal ownership del trustee, ovverosia una forma di proprietà le cui potestà dominicali debbono esercitarsi nell’esclusivo interesse dei beneficiarî[9]; dall’altra parte, la beneficial ownership che questi ultimi esercitano su tali beni, e che si traduce in una forma di aspettativa[10].
Il nostro diritto civile, con tutta evidenza, non conosce simili categorie: pare allora corretto ritenere che il trustee si trovi, nei confronti dei beni in trust fund, in un rapporto di piena titolarità (e, nella maggior parte dei casi, di proprietà) dei medesimi, dovendosi tuttavia percisare che i beneficiarî saranno titolari di una posizione giuridica «analoga a quella che compete al creditore di una prestazione dovuta dal debitore in un rapporto giuridico di natura obbligatoria»[11].
Nella sentenza in commento la Corte ripercorre – seppure in maniera più sintetica – tutti i passaggi preliminari di cui si è dato atto, giungendo poi a concludere che i trusts caratterizzati dalla coincidenza di disponente, trustee e beneficiario debbono ritenersi nulli per violazione dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja, la quale postula, ai fini della validità di tali negozî, la necessaria esistenza di tre «centri di imputazione», per tali intendendosi il disponente, il trustee e uno o più beneficiarî[12]. All’interno di un simile schema plurisoggettivo, prosegue la Corte, pur potendosi ammettere che il disponente mantenga alcune prerogative sulla gesione dei beni conferiti in trust, non vi è spazio per una completa coincidenza fra disponente, trustee e beneficiario.
L’argomento sviluppato dalla Corte deve ritenersi senz’altro condivisibile (con riferimento tanto all’iter logico seguito, quanto all’approdo raggiunto): che un trust in cui disponente, trustee e beneficiario coincidono vada qualificato come sham trust – e, in quanto tale, ritenuto nullo – è peraltro insegnamento costante della nostra giurisprudenza[13].
Ciò che della sentenza in esame non convince, invero, è una conclusione ulteriore raggiunta dai giudici meneghini, peraltro scarsamente argomentata.
Nella decisione che si annota, infatti, premesso che la validità di un trust dev’essere valutata avuto riguardo alla legge regolatrice scelta dal disponente[14], la Corte si spinge a osservare che la citata Trust (Jersey) Law 1984 non consente di sostenere l’ammissibilità nel nostro ordinamento dei trusts autodichiarati. In particolare, l’art. 9A della legge in discorso (rubricato «Powers reserved by settlor»), nella lettura dei giudici di Appello, non consentirebbe al disponente di gestire direttamente i beni oggetto di conferimento nel trust fund.
È questo l’argomento che non convince. Deve osservarsi, infatti, che un conto è dichiarare la nullità dei trust in cui tutti e tre i soggetti caratterizzanti il negozio coincidono; un altro conto è estendere tale sanzione a tutti i trust autodichiarati[15], ovverosia i trust in cui vi è identità soggettiva unicamente fra disponente e trustee, mentre il beneficiario rimane un soggetto autonomo. E ciò non serve a negare, peraltro, che un trust autodichiarato possa perseguire intenti fraudolenti, animati dalla volontà di rendere inaggredibile un certo novero di beni del disponente[16]; ciò che si sostiene, per contro, è unicamente la necessità di non confondere il piano della patologia con quello della validità del negozio in quanto tale.
L’astratta ammissibilità dei trusts autodichiarati, infatti, sembra potersi sostenere tanto argomentando dal disposto della Convenzione dell’Aja del 1985, quanto sul piano del nostro diritto civile.
Sotto il primo profilo, l’art. 2, comma 1, della Convenzione, contrariamente a quanto sostenuto da parte della giurisprudenza[17], non pare affatto richiedere un necessario dualismo soggettivo fra disponente e trustee: ciò che la disposizione sembra postulare, piuttosto, è che il negozio si caratterizzi per la soggezione al controllo del trustee dei beni apportati al trust fund, che dovranno essere amministrati nel rispetto dei vincoli di cui si è detto supra.
Sotto tale profilo, è di tutta evidenza come i anche trusts autodichiarati conseguano, al pari di quelli istituiti secondo lo schema “tradizionale”, il risultato di segregare una parte del patrimonio del disponente, destinandola al soddisfacimento dei bisogni dei beneficiarî. Il disponente-trustee, infatti:
(i) nella sua qualità di disponente perde la possibilità di esercitare «in modo pieno ed esclusivo» il suo diritto di proprietà sui beni conferiti nel trust fund;
(ii) nella sua qualità di trustee è assoggettato agli obblighi che caratterizzano tale ufficio, al pari di un qualsiasi potenziale trustee “terzo”[18].
La circostanza di aver conferito beni di propria titolarità nel trust fund, e averne (ri)assunto la titolarità in altra veste, non gli è dunque indifferente. Salvo obiettivi di natura fraudolenta, una simile operazione ben si presta a essere inquadrata negli schemi dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja.
Venendo alla compatibilità del trust autodichiarato con il diritto italiano, poi, è emblematico che il nostro diritto civile già conosca fattispecie di destinazione della proprietà nelle quali non vi è una completa fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente: il riferimento, in particolare, è al fondo patrimoniale con riserva di proprietà[19], ai patrimoni destinati a uno specifico affare (in cui i beni destinati allo “specifico affare” sono anzi vincolati al patrimonio della società)[20], nonché al vincolo di destinazione ex art. 2465 ter c.c.[21]. Ciò consente, come autorevolmente rilevato[22], di negare che tale negozio possa considerarsi nullo per contrarietà all’ordine pubblico, e – per contro – di affermarne l’astratta compatibilità con il nostro ordinamento[23].
3. Conclusioni
La sentenza annotata, in definitiva, si caratterizza per il pregio di giungere a una conclusione condivisibile con riferimento al caso di specie – ovverosia la comminatoria di nullità di un trust in cui disponente, trustee e beneficiario coincidono.
Il medesimo provvedimento, d’altra parte, si spinge a conclusioni che prestano il fianco a più di una critica. La possibilità di comminare la sanzione della nullità a tutti i trusts autodichiarati in quanto tali, infatti, non pare una soluzione coerente con l’impianto della Convenzione dell’Aja e con il nostro diritto civile. Tali negozî devono – per contro – ritenersi astrattamente validi, ed eventuali comminatorie di invalidità potranno trovare cittadinanza unicamente ove si dimostri l’intento fraudolento che il disponente abbia perseguito nell’istituzione del trust, ovvero nei casi in cui – come quello in discorso – il disponente-trustee assuma altresì le vesti di beneficiario.
