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Pubbl. Mar, 15 Dic 2015

La Corte Costituzionale limita il risarcimento nei sinistri stradali

Giovanni Mascolo


Esclusione del risarcimento per danno biologico permanente in caso di lesioni non suscettibili di accertamento clinico strumentale o visivo.


La Corte Costituzionale mediante ordinanza 242/2015 dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia del combinato disposto degli articoli 139 comma 2, ultimo periodo della disposizione del d.lgs. n. 209/2005, come modificata dal d.l. n. 1/2012 e dell’art. 32 comma 3-quater del d.l. n. 1/2012 conv. con mod. dalla l. n. 27/2012 in contrasto con gli artt. 3(1), 24(2) e 32(3) Cost.

La Corte Costituzionale mediante ordinanza 242/2015 dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia del combinato disposto degli articoli 139 comma 2, ultimo periodo della disposizione del d.lgs. n. 209/2005, come modificata dal d.l. n. 1/2012 e dell’art. 32 comma 3-quater del d.l. n. 1/2012 conv. con mod. dalla l. n. 27/2012 in contrasto con gli artt. 3(1), 24(2) e 32(3) Cost.

Si dirà addio quindi ai risarcimenti per danno biologico permanente dei colpi di frusta, dei capogiri e di nausea derivanti da sinistri stradali e per tutte le lesioni di lieve entità “che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo” e “riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente non accertata l’esistenza della lesione”. (in riferimento agli artt. 139.2 del d.lgs 209/2005 e 32.3quater del d.l 1/2012)

La pronuncia della Corte conferma quanto già detto nella sentenza 235/2014 in riferimento all’esclusione della necessità del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo che, ai sensi del comma 3-quater del citato art. 32, può quindi, essere anche solo «visivamente», accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria ed ha, per altro verso, ritenuto non censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno “permanente” alle microlesioni di che trattasi.

Questo significa che la lesione di un sinistro stradale, che grava sulle società assicurative, non sarà sempre risarcita, poiché avremo bisogno di lesioni (anche lievi) suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo e che il danno, cioè l’esistenza della lesione alla persona, risulti “visivamente o strumentalmente” accertato dal medico legale.

Ci ritroviamo quindi davanti ad interessi contrapposti: da una parte quello del danneggiato e dall’altra quello della compagnia assicuratrice. La contrapposizione dunque, tra una lecita richiesta da parte di un danneggiato a vedere risarcito un fatto che ha leso la sua persona e un lecito interesse delle compagnie assicuratrici a non dover gravare la loro economia interna con conseguenze indirette anche per gli assicurati. In base ai criteri di ragionevolezza e di bilanciamento degli interessi, “in un sistema, come quello vigente di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici” si deve condividere la ratio della Corte a non includere all’interno del risarcimento danni quelli di lieve entità, nei limiti esposti sopra, con conseguente rigetto della questione di legittimità costituzionale data l'assenza di contrasto con gli articoli della Costituzione citati.

Le conseguenze di una ratio diversa potrebbero portare all’aumento vertiginoso delle richieste di risarcimento di sinistri di lieve entità (nei limiti visti sopra) e di conseguenza un aumento dei premi assicurativi con un aggravio sul consumatore finale e cioè dell’assicurato.
Questo porterebbe ad un presumibile aumento dei veicoli non in regola con evidenti conseguenze sia in riferimento all’ordine pubblico, al diritto alla salute ed integrità fisica e sia in riferimento all’economia di mercato il tutto in contrapposizione alla L. 27/2012 (Cresci Italia); oppure al contrario ad una diminuzione dei veicoli presenti con una dimunuzione scontata dei sinistri, ma anche dell'economia.

La Corte Costituzionale dunque non elimina, ma al contrario rafforza, le conseguenze giuridiche della legge CRESCI ITALIA (L. 27/2012) che rilancia la politica di liberalizzazione delle attività economiche in una fase in cui la crisi economica potrebbe alimentare spinte alla conservazione. L’obiettivo di rafforzare mercati aperti e concorrenziali è posto al centro dell’agenda pubblica.
La sua piena concretizzazione richiederà ulteriori sforzi e dovremmo attendere ancora altro tempo per vedere il nostro Paese totalmente fuori dalla famigerata crisi.

 

Note e riferimenti bibliografici

(1) L’articolo 3 della Costituzione enuncia il principio di uguaglianza che deve essere posto in essere anche nei confronti non solo di persone fisiche ma anche di persone giuridiche(quali potrebbero essere le società assicurative)

(2) L’art. 24 Cost. fa riferimento al diritto alla tutela giurisdizionale la quale deve però basarsi non soltanto sul diritto ad “iniziare” l’azione da parte dell’attore (danneggiato) ma anche di difendersi da parte del convenuto (società assicuratrice)

(3) L’art. 32 che fa riferimento al bene della vita leso quindi alla presenza di un danno.

Cft. anche il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), art. 139, comma 2, ultimo periodo, come modificato dall´art. 32, comma 3-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita´), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, art. 32, comma 3-quater.