• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mer, 24 Mag 2023

Le norme applicabili all´opposizione a decreto ingiuntivo dopo la riforma Cartabia

Modifica pagina

Editoriale a cura di Matteo Bottino



L´opposizione a un decreto ingiuntivo notificato prima dell´entrata in vigore della riforma Cartabia, soggiace alle regole processuali vigenti prima del 28 febbraio, essendo rilevante ai fini della pendenza della lite il momento della notifica del decreto monitorio e non quello della relativa opposizione


ENG

The rules applicable to the opposition to the injunction after the Cartabia reform

Opposition to an injunction notified before the entry into force of the Cartabia reform is subject to the procedural rules in force before February 28th, the moment of notification of the monitory decree being relevant for the purposes of the pending dispute and not that of the relative opposition

Il Tribunale di Savona, con provvedimento del 16 maggio 2023, disponeva il rinvio della prima udienza di comparizione in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e assegnando nuovo termine alla difesa della società opposta per l'espletamento della propria difesa, in ragione del fatto che l'atto di citazione in opposizione era stato redatto dalla controparte con le modalità previste dal rito introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

In particolare il Tribunale rilevava come 

"nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 13.2.2023 e, pertanto, la controversia resta soggetta al rito in vigore in detto momento;
rilevato che, tuttavia, l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato da [...], è stato redatto secondo le modalità previste dal rito introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, tuttavia applicabile solo ai procedimenti introdotti a decorrere dal 1° marzo 2023;
ritenuto, pertanto, che l’atto di citazione notificato risulta affetto da nullità, ai sensi dell’art. 164 co. 1 c.p.c., in quanto non è conforme al modello previsto dal vecchio rito, in relazione al contenuto, agli avvisi previsti dall’art. 163 c.p.c., e ai termini a comparire garantiti dall’art. 166 c.p.c.;

[...]

fissa nuova udienza per gli incombenti di cui all’art. 183 c.p.c. in data [...], assegnando a parte convenuta termine per integrare eventualmente le proprie difese fino a venti giorni prima dell’udienza, ex art. 166 c.p.c."

Il Tribunale di Savona accoglieva dunque l'eccezione di parte convenuta, la quale aveva rilevato la nullità della citazione per la violazione dell’art. 163 co. II n. 7 c.p.c., per aver controparte indicato un termine a comparire pari a “70 giorni” prima dell’udienza fissata, in luogo del termine di giorni venti previsti dal suddetto articolo ratione temporis applicabile, nonché la erronea introduzione del giudizio di opposizione con le modalità previste dalla riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, posto che le stesse risultavano applicabili a decorrere dal 28 febbraio 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 e dall’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Come noto, infatti, nel caso di procedimento per decreto ingiuntivo la litispendenza si individua con il deposito del ricorso e la successiva opposizione non instaura un nuovo giudizio autonomo, alla luce di quanto ricordato dalle Sezioni Unite, secondo le quali “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13/01/2022, n. 927 (rv. 663586-02)).

In ragione di quanto sopra, il Tribunale di Savona ha correttamento rilevato la nullità della citazione, disponendo il rinvio della prima udienza di comparizione e concedendo nuovo termine per la difesa della parte opposta al fine di integrare - eventualmente - le proprie difese nel merito della vicenda.


Note e riferimenti bibliografici