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Pubbl. Mar, 1 Dic 2015

Responsabilità civile e relazioni familiari.

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Emilia Senatore


L´evoluzione del diritto di famiglia. La responsabilità endofamiliare ed il riconoscimento del danno non patrimoniale tra le conseguenze dei rapporti familiari.


Il sistema della responsabilità civile è stato oggetto, negli ultimi anni, di un forte sviluppo, non tanto in senso quantitativo quanto “qualitativo.”

Invero, l’istituto della responsabilità civile è stato proiettato verso una più alta tutela dei diritti della persona, maggiormente aderente ai principi costituzionali. Si è assistito, pertanto, da parte della giurisprudenza, alla elaborazione di nuove fattispecie risarcibili, evidenziando una peculiare attenzione dell’ordinamento giuridico alla sfera personale, anche sotto il profilo della tutela in termini di riconoscimento del danno non patrimoniale.

La “vis espansiva” di tale filone giurisprudenziale si è cristallizzata nelle c.d. sentenze gemelle delle S.U. della Suprema Corte di Cassazione del 2008, più propriamente conosciute come le sentenze di San Martino[1]. Tali pronunce hanno previsto che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge, ed essi si dividono in due gruppi:

  • Danni, la cui risarcibilità è prevista direttamente dalla legge;
  • Danni, la cui risarcibilità, pur non essendo tipizzata dalla legge, è ammessa poiché si fa riferimento ad una “interpretazione costituzionalmente orientata” dall’art. 2059 c.c., in quanto, tale lesione riguarda il diritto della persona, ex art.2 Cost[2]. All’interno di questa seconda categoria viene allocato il c.d. illecito endofamiliare, ovvero l’illecito che si consuma nell’ambito delle mura domestiche.

Fino agli anni ’90, sia la giurisprudenza che la dottrina maggioritaria erano concordi nel non ammettere una tutela risarcitoria nell’ambito familiare, in quanto vi erano specifici istituti, sia di diritto civile[3] che di diritto penale[4], che tutelavano e “proteggevano” l’habitat familiare. Tuttavia, tali rimedi non erano idonei a soddisfare il coniuge o la prole, laddove, si verificavano violazioni di cui agli artt. 143 e 147 c.c.

Per avere, quindi, una maggiore tutela nell’ambito familiare bisogna attendere il 2005, quando per la prima volta la S.C. ha riconosciuto e creato il c.d. illecito endofamiliare

Si verifica la consumazione di un illecito endofamiliare allorquando un membro della famiglia lede col suo comportamento un altro membro della stessa. Un classico esempio è il caso della coniuge costretta a fare da badante alla suocera, la quale deve sopportare da quest’ultima, comportamenti che offendono la sua dignità ed il tradimento reiterato da parte del marito. Tuttavia, l’illecito endofamiliare non deve essere confuso con l’illecito esofamiliare. Quest’ ultimo, si realizza quando è un terzo soggetto a ledere i diritti di un membro della famiglia, basti pensare al caso di un Comune, che con il suo comportamento omissivo, non adotta provvedimenti che permettono ad un figlio disabile la possibilità di chiedere un’insegnante di sostegno a scuola. In questo caso, è da sempre stata riconosciuta la possibilità di esperire un’azione giudiziale per ottenere una tutela risarcitoria extracontrattuale.

In effetti, la responsabilità endofamiliare, si inserisce in contesto di continue trasformazioni ed evoluzioni del diritto di famiglia. Il concetto di famiglia è cambiato, cambia e sarà sempre in continua evoluzione. Mentre il codice civile del 1942 disciplinava una famiglia patriarcale, dove dominava la figura del pater familias, con la riforma del diritto di famiglia del 1975 si passa ad un concetto di famiglia-comunità, luogo di formazione e crescita della persona. Anche la podestà genitoriale non esiste più. Essa viene indicata come responsabilità genitoriale per imprimere un maggior dovere di cura dei genitori nei confronti dei figli oltre che i classici obblighi di educazione, di mantenimento e di istruzione. La famiglia diviene, pertanto, il luogo di formazione e di costruzione non del “familiare” ma della persona[5].  

Inoltre, viene meno l’unicità del modello familiare incentrato sul matrimonio. La famiglia è diventata “incerta” e può declinarsi in una molteplicità di modelli possibili, passando dall’“isola”  all’“arcipelago”. Famiglia di fatto. Famiglia arcobaleno. Famiglia ricomposta o step families (c.d. blended families). Le ultime riforme in merito sono intervenute con la L.219/2012 e il D.Lgs. 54/2014, che riguardano disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, nonché l’ultima riforma del 2015, con legge n. 55, che definisce disposizioni in materia di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Adeguandosi a tale dimensione, dottrina e giurisprudenza sviluppano un processo di valorizzazione della sfera individuale dei singoli componenti del nucleo familiare, dando vita alla c.d. privatizzazione della famiglia. In particolare, l’ irrompere del principio di uguaglianza e della regola dell’ accordo, su cui viene impostata la vita familiare, hanno profondamente modificato il volto della famiglia: non più “cittadella” separata dalla società civile e luogo di compressione e di modificazione dei diritti irrinunciabili, ma comunità sociale aperta alle regole del diritto comune, in contrapposizione all’ ottica pubblicistica, cui eravamo abituati fin ora, dove gli interessi familiari schiacciavano gli interessi del singolo[6].

Nonostante l’assenza della norma specifica all’interno del c.c. che sancisce la risarcibilità dell’illecito endofamiliare, ciò non deve essere ostativo agli interpreti ed agli esecutori del diritto, l’applicabilità di una norma a carattere generale. Tale regola generale viene individuata nell’art.2043 c.c. in combinato disposto con l’art.2059 c.c.

La lettura “costituzionalmente orientata” dell’art.2059 c.c. è stata resa dalla Suprema Corte di Cassazione a S. U. nel 2009[7]. A tal proposito, essa afferma che ai fini della risarcibilità dell’illecito endofamiliare è necessario che sussistano tutti i presupposti della fattispecie di cui all’art.2043 c.c., ovvero il danno ingiusto, l’evento lesivo, il nesso di causalità, oltre che l’esistenza di un pregiudizio arrecato alla persona di famiglia ai sensi degli artt. 2 – 29 – 30 della Costituzione. Quindi l’illecito endofamiliare si realizza sia con la lesione del rapporto tra i coniugi, ovvero del rapporto matrimoniale, sia se ad essere leso è il rapporto di filiazione.

La riforma del 2006 introduce l’art 709 ter del c.p.c. rubricato “Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempimenti o violazioni ”, il quale attribuisce al giudice, in caso di separazione, divorzio, annullamento, affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio, il potere di adottare provvedimenti sanzionatori in caso di anadempienze dei genitori[8]. L’ istituto in analisi ha una funzione punitiva e il risarcimento previsto deve essere inteso, pertanto, come la reazione punitiva al comportamento illecito del genitore laddove arreca un danno non patrimoniale sia al figlio che all’ altro genitore, alla luce dell’ art 30 Cost.[9]

Si realizzerà, quindi, l’illecito endofamiliare quando in una famiglia saranno commessi comportamenti lesivi dell’onore, della reputazione e dignità di un familiare, mobbing familiare, mancata assistenza familiare, lesione materiale della persona e della integrità psicofisica, comportamenti violenti, etc..[10]

Per quanto concerne il quantum da risarcire, una recente sentenza della Cassazione del 2015 sancisce che il c.d. danno da privazione del rapporto parentale deve essere calcolato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., in quanto il pregiudizio in questione sfugge a precise quantificazioni in moneta e deve essere calcolato dal giudice tenendo conto gli indici presuntivi e la comune esperienza. In concreto, possono costituire un valido parametro di riferimento le Tabelle sull’Osservatorio di Giustizia di Milano.

Ad oggi, quindi, si può affermare che la tutela dei diritti fondamentali della persona sono tutelati anche nell’ambito familiare. La famiglia non è più quel luogo chiuso, ovattato ed impenetrabile, teatro, talvolta, di violazione della persona umana, ma un contesto giuridicamente disciplinato per valorizzare e proteggere la persona in quanto tale, a prescindere dalla sua localizzazione all' interno di un nucleo familiare. Tuttavia, nonostante la tormentata evoluzione sociale delle vicende familiari, è bene ricordare che, oltre alla giuridicizzazione dei comportamenti posti in essere all'interno della stessa, come diceva Giuseppe Mazzini, “La famiglia è la patria del cuore”!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Cass. sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972, 26973, 26974 e 26975.

[2] F. Caringella, L. Buffoni, Manuale di Diritto Civile, V edizione, Dike Giuridica Edizione, 2015.

[3] Separazione giudiziale con addebito , ex art. 151 c.c.

[4] Delitti contro la famiglia, II libro c.p., art. 556-574 bis.

[5] A.Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile, Cedam Edizioni, 2009

[6] G.Facci, “Il Danno da adulterio”, in Famiglia e Responsabilità Civile, XXXI, 3, p. 547

[7] Cassazione civile, sez. un.  del 19/08/2009, n. 1835

[8] C. Mandrioli, A. Carratta, Corso di diritto processuale civile, Giappichelli Editore – Torino, 2013.

[9] M.L. Missiaggia, “Il danno da privazione del ruolo genitoriale” in Famiglia e Responsabilità Civile, XXXII, 10, p.587

[10] Affinché si configuri la lesione di un interesse a rilevanza costituzionale è necessaria la convivenza, da intendersi non necessariamente come coabitazione, ma come stabile legame tra due persone, connotata da durata e significativa comunanza di vita ed affetti. Cass. Civ. Sez.III, 21.03.2013, n. 7128