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Pubbl. Mar, 31 Gen 2023
Sottoposto a PEER REVIEW

La Ley Orgánica 3/2021: la disciplina spagnola dell´aiuto a morire

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Antonella Massaro



Con la Ley Orgánica 3/2021, l’ordinamento spagnolo si è dotato di una disciplina generale in materia di eutanasia, realizzando una svolta indubbiamente significativa, tanto a livello giuridico quanto sul piano più strettamente socioculturale. Il saggio si sofferma su alcune delle disposizioni più significative, le quali possono offrire spunti utili anche in un’ottica di comparazione con l’ordinamento italiano.


ENG

The Ley Orgánica 3/2021: the Spanish discipline of aid to die

With Ley Orgánica 3/2021, the Spanish legal system adopted a general discipline on euthanasia, achieving an undoubtedly significant turning point, both on a legal level and on a more strictly socio-cultural level. The essay focuses on some of the most significant provisions, which can offer useful insights also from a perspective of comparison with the Italian legal system.

Sommario: 1. Finalità dell’intervento legislativo; 2. Ambito applicativo e definizioni; 3. La procedura di aiuto a morire; 4. La modifica dell’art. 143 del codice penale.

1. Finalità dell’intervento legislativo

Nel Preambolo si legge[1] che l’obiettivo della legge è quello di offrire una risposta giuridica, sistematica, equilibrata e garantista in materia di eutanasia, a fronte di una richiesta in tal senso derivante dalla società. Il legislatore, quindi, assume l’esplicito impegno di colmare il potenziale scarto tra l’ordinamento giuridico e la percezione sociale dell’aiuto a morire.

Una disciplina giuridica dell’eutanasia, si precisa, deve necessariamente assicurare il rispetto di alcuni principi fondamentali, che sono alla base dei diritti delle persone e che sono riconosciuti dalla Costituzione spagnola: da un lato, i diritti fondamentali alla vita e all’integrità fisica e morale e, dall’altro lato, la dignità, la libertà o l’autonomia di volontà.

La Spagna, tra i diversi modelli praticabili, sceglie quello che potrebbe definirsi “procedurale”: l’eutanasia non è penalmente rilevante solo se vengono rispettate le condizioni individuare in astratto dal legislatore.

Di particolare interesse, sempre nel Preambolo della Ley Orgánica, è l’affermazione per cui esta Ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual como es la eutanasia. L’eutanasia, quindi, si trova qualificata come vero e proprio diritto fondamentale della persona umana, con tutte le conseguenze che da ciò derivano sul piano delle tutele.

2. Ambito applicativo e definizioni

Nell’art. 1 della legge scompare in riferimento terminologico all’eutanasia e compare il concetto, indubbiamente più adeguato da un punto di vista tecnico-giuridico, di aiuto a morire: «lo scopo di questa legge è quello di disciplinare il diritto che spetta ad ogni persona che soddisfi le condizioni richieste per chiedere e ricevere l’aiuto necessario a morire, la procedura che deve essere seguita e le garanzie che devono essere osservate».

Di particolare interesse, non solo da un punto di vista descrittivo-classificatorio, sono le definizioni offerte dall’art. 2. Agli effetti della legge devono intendersi per:

a) consenso informato: il consenso libero, volontario e consapevole del paziente, manifestato nel pieno esercizio delle sue facoltà dopo aver ricevuto idonea informativa, affinché, su sua richiesta, possa compiersi una delle azioni descritte alla lettera g).

b) condizione grave, cronica e invalidante: situazione che si riferisce a limitazioni che incidono direttamente sull'autonomia fisica e sulle attività della vita quotidiana, in modo da non consentire di provvedere a se stessi, nonché sulla capacità di espressione e relazione, e che sono associati a sofferenze fisiche o psichiche costanti e intollerabili per la persona che le subisce, sussistendo la certezza o la elevata probabilità che queste limitazioni persistano nel tempo senza possibilità di guarigione o apprezzabile miglioramento. In alcuni casi, tale situazione può comportare la dipendenza assoluta da strumenti tecnologici.

c) malattia grave e incurabile: quella che per sua natura provoca sofferenze fisiche o psichiche costanti e insopportabili senza possibilità di sollievo che la persona ritenga tollerabili, con un’aspettativa di vita limitata, in un contesto di progressiva fragilità.

d) medico Responsabile: medico incaricato di coordinare tutte le informazioni e l’assistenza sanitaria del paziente, con carattere di principale interlocutore del paziente in tutto ciò che riguarda la sua cura e informazione durante il processo assistenziale, e fermi restando gli obblighi di altri professionisti che partecipano alle attività sanitarie.

e) medico consulente: medico specializzato nel campo delle patologie sofferte dal paziente e che non appartiene alla stessa équipe del medico responsabile.

f) obiezione di coscienza sanitaria: diritto individuale degli operatori sanitari a non soddisfare quelle richieste di azione sanitaria disciplinate dalla presente Legge che siano incompatibili con le proprie convinzioni.

g) prestazione di aiuto a morire: azione derivante dal fornire i mezzi necessari a una persona che possiede i requisiti previsti dalla presente legge e che ha manifestato la volontà di morire. Questo vantaggio può essere prodotto in due modi:

1.a) La somministrazione diretta di una sostanza al paziente da parte del professionista sanitario competente.

2.a) La prescrizione o la fornitura al paziente da parte del professionista della salute di una sostanza, affinché questi possa somministrarsela autonomamente, fino a provocare la propria morte.

h) situazione di incapacità di fatto: situazione in cui il paziente manca di sufficiente comprensione e volontà di autogovernarsi in modo autonomo, pieno ed efficace, indipendentemente dal fatto che esistano o siano state adottate misure di sostegno per l'esercizio della propria capacità giuridica.

3. La procedura di aiuto a morire

Nell’ambito delle disposizioni che definiscono la procedura di aiuto a morire, risultano indubbiamente centrali quelle contenute nell’art. 5, rubricato Requisiti per ricevere la prestazione di aiuto a morire.

La Ley Orgánica, in particolare, richiede che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) possedere la cittadinanza spagnola o la residenza legale in Spagna o un certificato di registrazione comprovante un soggiorno nel territorio spagnolo superiore a dodici mesi, essere maggiorenne ed essere capace e consapevole al momento della domanda.

b) ricevere informazioni scritte sul proprio percorso medico, sulle diverse alternative e possibilità di azione, compreso l'accesso a cure palliative complete incluse nel portafoglio comune di servizi e le prestazioni a cui si ha diritto in conformità con le norme sulle cure per le persone non autosufficienti.

c) aver formulato due richieste volontariamente e per iscritto, o con altro mezzo che consenta la registrazione, e che non sia frutto di alcuna pressione esterna, lasciando tra loro un intervallo di almeno quindici giorni di calendario.

Qualora il medico responsabile ritenga imminente la perdita della capacità del richiedente di prestare il consenso informato, può accettare qualsiasi periodo più breve che ritenga opportuno in base alle circostanze cliniche concomitanti, che deve essere annotato in cartella clinica.

d) soffrire di una malattia grave e inguaribile o di una condizione grave, cronica e invalidante nei termini stabiliti dalla presente legge, certificata dal medico responsabile.

e) fornire il consenso informato prima di ricevere assistenza nella morte.

L’art. 8, poi, disciplina nel dettaglio i modi e i tempi del procedimento che il medico responsabile deve seguire una volta ricevuta la richiesta di aiuto a morire, mentre il precedente art. 7 individua le modalità attraverso cui il medico può rifiutarsi di praticare l’aiuto a morire.

4. La modifica dell’art. 143 del codice penale

La Ley Orgánica 3/2021 interviene anche sull’art. 143 del codice penale spagnolo, che comprende fattispecie incriminatrici diverse tra loro. Al primo comma si punisce l’istigazione al suicidio, più grave rispetto all’aiuto al suicidio di cui al secondo comma. Il terzo comma, poi, prevede una fattispecie pressoché equivalente all’omicidio del consenziente di cui all’art. 579 c.p., applicabile se la cooperazione diviene esecuzione rispetto alla morte (si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte). Il quarto comma, infine, prevedeva, prima della riforma, qualora le condotte di cui ai commi secondo e terzo fossero realizzate per espressa, grave ed inequivocabile richiesta della vittima, nel caso in cui soffrisse di una grave malattia che ne avrebbe necessariamente portato la morte, o che avesse prodotto gravi malattie permanenti difficilmente sopportabili.

La riforma del 2021, anzitutto, modifica il quarto comma, ora applicabile quando le condotte di aiuto al suicidio o di omicidio del consenziente siano poste in essere nei confronti di una persona che versi in una condizione grave, cronica e invalidante o affetta da una malattia grave e inguaribile, con sofferenze fisiche o psichiche costanti e insopportabili, su sua espressa, grave e inequivocabile richiesta. Scompare il riferimento alla “vittima” e compare quello alla “persona”.

La Ley Orgánica 3/202, poi, introduce un nuovo quinto comma nell’art. 143, il quale stabilisce che «non incorrerà in responsabilità penale chi causa o coopera attivamente alla morte di un’altra persona in conformità alle previsioni della legge organica che disciplina l’eutanasia». Il legislatore spagnolo, quindi, segue l’opzione di tecnica-legislativa consistente nel rinvio, da parte della norma incriminatrice, alla procedura extrapenale individuata nella legge di riferimento, evitando un inutile appesantimento descrittivo del codice penale e, al tempo stesso, assicurando il grado di dettaglio che solo una disciplina extra codicem à in grado di assicurare.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Il testo integrale della Ley Orgánica 3/2021 è disponibile su https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-4628-consolidado.pdf.