Sommario. 1. Premessa; 2. La trasmissibilità mortis causa del patrimonio digitale offline; 2.1 Il patrimonio digitale online; 3. Le condizioni generali di contratto dei big internet service providers; 4. La casistica giurisprudenziale italiana alla luce delle recenti pronunce; 5. Sulle nuove regole predisposte da Apple; 6. Conclusioni.
1. Premessa
L’impatto delle nuove tecnologie, l’ampia diffusione dei canali d’accesso all’informazione e la proliferazione dei vari prodotti digitali hanno inciso su tutta una serie di cambiamenti sociali, economici e politici.
Orbene, una consistente parte della vita personale ed economica di una persona viene collocata nel mondo digitale.
Successione nei rapporti digitali, patrimonio digitale, eredità digitale[1] sono alcune delle espressioni più eloquenti rimarcate dai giuristi quando si affronta il fenomeno successorio dei digital assets[2].
La dottrina, anche internazionale, nel tentativo di colmare l’assenza di disposizioni legislative e di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha cercato di definire la nozione di patrimonio digitale[3].
È possibile individuare una definizione comune della dottrina prevalente: un insieme di dati e di informazioni concernenti la vita di una persona affidati allo spazio elettronico nelle sue svariate modalità di utilizzo: mail, profili media, file di testo, chat, tweet[4].
Il patrimonio digitale, così difforme nelle sue componenti, solleva evidentemente molteplici interrogativi.
L’eterogeneità dei beni e delle situazioni giuridiche che lo compongono ha portato ad una distinzione tra beni digitali contenuti su dispostivi materiali (cosiddetto patrimonio digitale offline), e beni che trovano collocazione nella rete (cosiddetto patrimonio online), spesso protetti da credenziali d’accesso ma non consegnati a supporti fisici quali chiavette Usb, Pc, Smartphone [5].
Si è assistito ad una classificazione tra beni a contenuto personale, che rispondono a interessi familiari, affettivi o sociali (mail, scritti personali, referti sanitari) e beni suscettibili di valutazione economica, come le foto digitali d’autore, le criptovalute, i collezionabili virtuali[6].
Ciò premesso, segnatamente che si tratti di beni materiali o immateriali, conservati o meno su supporti fisici, questi rientrano nella previsione dell’art. 810 c.c. e formano oggetto di diritto[7].
Sebbene non sembri sussistere alcun ostacolo giuridico ad ammettere che siano idonei a soddisfare interessi meritevoli di tutela, appare doverosa una precisazione sulla peculiarità che li contraddistingue.
Si tratta, infatti, di res che si collocano nella realtà virtuale, i cosiddetti virtual goods, capaci di conservarsi nel tempo anche dopo la morte dell’utente.
È quindi imprescindibile indagare l’applicabilità della disciplina successoria nell’ambito dei virtual goods, anche in considerazione del fatto che il numero di utenti “morti” nei social network sia destinato a superare quello dei “vivi”, trasformandoli in un vero e proprio cimitero digitale[8].
2. La trasmissibilità mortis causa del patrimonio digitale offline
Secondo le regole generali del diritto successorio costituiscono oggetto di trasferimento mortis causa l’insieme dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius.
Sicché, sono trasferibili agli eredi tutti i diritti assoluti per i quali non sia predicabile un legame stretto con la persona del defunto e tutti i rapporti contrattuali, salvo quelli personali e fiduciari, dal lato attivo e dal lato passivo, di cui il de cuius era parte[9].
Ciò premesso, occorre chiedersi se anche per i beni digitali si applichino o meno le suddette regole generali.
Alquanto più agevole risulta l’analisi circa la trasmissibilità per causa di morte dei beni che compongono il cosiddetto patrimonio digitale offline.
In tal caso qualora il de cuius vanti un diritto reale sui supporti materiali fisici, questi dispositivi e i relativi contenuti si trasmetteranno secondo le regole codicistiche ordinarie della successione mortis causa.
Tuttavia, ove i suddetti contenuti digitali presentino natura esclusivamente personale (si pensi alle foto e ai video di famiglia, alle memorie personali avente carattere confidenziale), appare opportuno un richiamo alla normativa in materia di diritto d’autore (ex art. 93, L. n. 633/1941)[10]. Alla morte di un soggetto si assisterebbe alla devoluzione non tanto in favore degli eredi quanto, piuttosto, dei prossimi congiunti, quali portatori dell’interesse meritevole o comunque più meritevole di tutela[11], determinando una vocazione anomala sotto il profilo soggettivo[12].
Tale soluzione, d’altronde, potrebbe, di fatto, conciliarsi con una più apprezzabile salvaguardia dell’identità digitale del defunto.
Analoghe considerazioni vengono mosse con riguardo ai beni digitali del cosiddetto patrimonio offline che si configurano come opere dell’ingegno del de cuius (si pensi ad una composizione musicale o ad un’opera d’arte), frutto dell’opera creativa di quest’ultimo.
Anche in tali ipotesi, larga parte della dottrina sostiene doversi applicare la specifica disciplina dettata dalla legge sul diritto d’autore, ove ai sensi dell’art. 23, L. n.633/1941 i legittimati sarebbero i prossimi congiunti, iure proprio e non in virtù della loro eventuale posizione ereditaria[13].
2.1 Il patrimonio digitale online.
Il nucleo più rilevante della successione del patrimonio digitale è costituito dalla sorte dei beni del patrimonio digitale online: nello specifico, le delicate e complesse questioni che discendono dai contratti conclusi con i vari internet service providers.
Al riguardo, può adoperarsi una ripartizione attinente alle seguenti fattispecie contrattuali: a) gli account funzionali all’acquisto di beni e servizi (Ebay, Amazon); b) gli account dei social network, che consentono agli utenti di connettersi tra loro, creare una community e di condividere contenuti digitali (Tik Tok, Facebook, Instagram) c) gli account di posta elettronica, con i quali ogni utente può inviare e ricevere messaggi attraverso un proprio account di posta registrato presso un fornitore del servizio (Yahoo, Gmail)[14].
Nelle suddette fattispecie l’utente accede ad un’area riservata di un sito web gestito dal provider attraverso l’inserimento di precise credenziali, vale a dire un nome utente o una mail ed un codice o una password.
Al fine di una corretta ed esaustiva analisi risulta necessaria una riflessione sulla distinzione tra l’account e i contenuti digitali.
Un account può essere definito come un profilo personale di un utente all’interno di un determinato sistema digitale attraverso il quale è possibile accedere ad un servizio. Da ciò deriverebbe che l’account non è un bene digitale in senso proprio ma costituisce una relazione contrattuale tra il fornitore del servizio e colui che ne usufruisce[15].
Sulla base di tali considerazioni la successione per causa di morte dell’account deve essere intesa lato sensu, nella duplice prospettiva di trasmissione del rapporto contrattuale e dei dati digitali che ne derivano[16].
Per la parte che qui rileva, in linea di principio dovrebbe ammettersi la trasmissibilità agli eredi delle posizioni contrattuali sopraindicate, in ossequio alle regole generali del nostro ordinamento giuridico. Pertanto, in conformità con il principio di universalità della successione, si assisterebbe al subentro degli eredi nell’insieme dei rapporti contrattuali facenti capo al de cuius.
Tale considerazione impone, al tempo stesso, di precisare che i contratti cd. intuitus personae non sono idonei a formare oggetto di successione. Tali rapporti, proprio perché fondati su un elemento di fiducia personale, sono intrasmissibili e si estinguono con la morte di una delle parti, salva diversa disposizione di legge.
La questione resta piuttosto dibattuta.[17]
A ciò si aggiungano tutta una serie di rapporti per i quali la circolazione è impedita dalla legge o dalle parti; quanto a quest’ultimo, il riferimento è alle clausole negoziali sottoscritte dall’utente al momento della conclusione del contratto di utilizzazione del servizio con il provider.
Partendo da tale considerazione, per una analisi approfondita sulla trasmissibilità dell’account e dei dati digitali che ne derivano, in assenza di specifiche norme, occorre porre l’attenzione al contenuto delle singole clausole predisposte dai principali providers.
3. Le condizioni generali di contratto dei Big Internet service providers
I contratti stipulati dall’utente e gli internet service providers assumono rilevanza in ambito successorio in quanto contengono condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente dai providers, che talvolta prevedono espressamente l’intrasmissibilità degli eredi nella posizione contrattuale del de cuius e, in subordine, la distruzione dell’account così come tutto il suo contenuto al momento del decesso dell’utente.
Non è possibile riferire in questa sede delle annose dispute imperniate sulla validità di tali clausole; tuttavia, può accennarsi la circostanza che la migliore dottrina, in ossequio alle regole generali del nostro ordinamento, concorda oggi nell’affermazione che qualora l’utente sia anche un consumatore potrebbe riconoscersi la tutela del Codice del consumo[18].
In particolare, ex art. 33 Codice del consumo si evince la nullità delle clausole che determinano uno squilibrio contrattuale particolarmente significativo e tali potrebbero essere reputate quelle che escludono, limitano, la successione nel patrimonio digitale.[19]
Qualora l’utente agisca nell’esercizio della propria attività imprenditoriale e venga qualificato, dunque, come professionista, troverà invece applicazione l’art. 1341 c.c., che determina «l’inefficacia delle clausole, se non specificamente approvate per iscritto dall’aderente, che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, facoltà di recedere dal contratto».
Sulla base di tali premesse, preme riportare il contenuto delle clausole predisposte da alcuni providers.
Facebook dispone la facoltà per l’utente di cancellare il proprio account per il tempo in cui avrà cessato di vivere, oppure di nominare un soggetto (cosiddetto contatto erede)[20], da scegliersi tra gli amici, a cui affidare la gestione del profilo, divenuto commemorativo.
Tale designazione implica che “l’amico” potrà conoscere la mail e la password, necessarie per effettuare il login alla piattaforma, soltanto in un momento successivo alla morte dell’utente titolare dell’account[21].
Ciò premesso, il contatto erede potrà gestire il profilo del defunto esclusivamente per aggiornare la foto del profilo, rispondere ad eventuali richieste di amicizia, mettere in evidenza un post sulla timeline e, previa autorizzazione del provider, potrà effettuare il download di tutti i post, video e foto condivisi dall’utente deceduto, ad eccezione delle chat.
Lo stesso può, dunque, amministrare il profilo commemorativo del defunto, ma non gli è consentito cancellare post e messaggi pubblicati in un momento antecedente alla morte del titolare dell’account.
Sulla base di tali considerazioni parte della dottrina ritiene che la nomina di un contatto erede non possa considerarsi quale strumento idoneo ad offrire una valida tutela del patrimonio digitale post mortem[22].
Nelle condizioni d’uso di Instagram, servizio di rete statunitense che permette agli utenti di scattare foto e condividerle sul web, in caso di morte dell’utente, non è prevista alcuna trasmissione del rapporto contrattuale agli eredi.
In particolare, l’utente non potrà trasferire i diritti e gli obblighi inclusi nel contratto senza il consenso del provider. La segnalazione di avvenuto decesso dell’utente consente di disporre la cancellazione dell’account oppure di renderlo commemorativo.[23
Quanto al secondo caso, nessuno potrà accedervi e tanto meno modificarne il contenuto, ovvero aggiungere nuovi follower o apporre nuove attività di posting.
Nelle condizioni generali di contratto di Twitter[24], invece, non è presente alcuna opzione per la gestione del profilo post mortem dell’utente, ma è consentito unicamente la rimozione dell’account del defunto.
In particolare, le stesse prevedono quanto segue: «possiamo sospendere o risolvere il tuo account o cessare la fornitura dei Servizi, o in parte, in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo, o senza alcun motivo, incluso, ma non limitativo, il caso in cui ritenessimo ragionevolmente che: il tuo account deve essere rimosso a causa di inattività prolungata»[25].
Infine, le condizioni d’uso di Linkedin, social network dedicato ai rapporti professionali, predispongono che in caso di decesso dell’utente titolare dell’account solo chi dispone di un’autorizzazione può richiedere di rendere il profilo commemorativo o di chiudere l’account[26].
Alla luce dell’approccio comparatistico su esposto, si evince l’assenza di una regolamentazione omogenea in materia.
In particolare, salvo il caso di Facebook, nessuno dei provider di cui sopra consente agli eredi di succedere nel rapporto contrattuale del de cuius, ma unicamente di predisporre un profilo commemorativo e/o la cancellazione dell’account e dei dati digitali ad esso connessi.
Diverso ordine di riflessione va posto per i rapporti contrattuali di cui al punto a) par. 2.2, ovvero per i contratti funzionali all’acquisto di beni e servizi (Ebay, Amazon). Sul punto, condivisibile dottrina, considerata la natura patrimoniale dei rapporti in questione, ritiene, ormai pacificamente, che non può essere negato l’accesso ai contenuti del profilo agli eredi dell’utente[27].
Pertanto, quest’ultimi hanno diritto ad ottenere le credenziali dal provider ed amministrare il profilo del de cuius.
4. La casistica giurisprudenziale italiana alla luce delle recenti pronunce
Nei primi studi in materia di trasmissione mortis causa di beni digitali si è assistito a richiami riguardanti episodi giurisprudenziali esclusivamente di altri Paesi.
Nel panorama giurisprudenziale transnazionale è presente un’ampia casistica di fattispecie in cui è emerso il problema del diritto di accesso degli eredi ai dati digitali del de cuius[28].
In tempi recenti hanno arricchito la casistica in materia anche alcune significative pronunce italiane. Il riferimento è alle ordinanze del Tribunale di Milano[29], sezione prima, 9 febbraio 2021, leading case italiano in materia, del Tribunale di Bologna[30], 25 novembre 2021 e del Tribunale di Roma, sezione ottava, 10 febbraio 2022[31].
Giova ricordare come convenuta in tutti e tre i giudizi sia la multinazionale Apple, a fronte della richiesta di accesso ai dati contenuti nell’account iCloud degli utenti deceduti. Le pronunce vertono su casi analoghi e pertanto si possono rinvenire notevoli affinità nell’argomentazione dei giudici.
In particolare, le parti ricorrenti in tutti i procedimenti sopraindicati, con ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., chiedevano in via cautelare ai tribunali aditi di ordinare al colosso statunitense di fornire assistenza nel recupero dei dati personali degli account dei defunti.
Nello specifico, i ricorrenti evidenziavano la sussistenza del fumus boni iuris invocando l’art 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, come riformato a seguito dell’entrata in vigore del Reg. 2016/679 (“GDPR”)[32].
L'art. 2-terdecies prevede che i diritti riconosciuti agli articoli da 15 a 22 del Regolamento all'interessato (tra cui il diritto di accesso) possano essere esercitati in relazione ai dati personali relativi a persone decedute da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Invece, il periculum in mora veniva individuato nel rischio che il mancato utilizzo di un account Apple per un periodo prolungato comportasse la disattivazione dei server e, in subordine, di tutti i dati ad essi riconducibili.
I tribunali di Milano, Bologna e Roma ritenevano ammissibili le domande cautelari ed accoglievano i rispettivi ricorsi. Nello specifico, i giudici, in tutti i procedimenti, rinvenivano la legittimazione dei ricorrenti all’esercizio post mortem dei diritti dei defunti nella sussistenza di «ragioni familiari meritevoli di protezione», che giustificano l’accesso ai beni digitali dopo la morte del titolare[33].
Giova precisare come, nonostante le analogie tra le ordinanze suindicate, si possano riscontrare alcune difformità nelle argomentazioni del colosso di Cupertino. In particolare, mentre nei processi radicati presso i tribunali di Milano e Bologna Apple non si opponeva all’emissione di un ordine da parte dei giudici[34], nel giudizio dinanzi al Tribunale capitolino la multinazionale sosteneva l’impossibilità di garantire automaticamente l’accesso ai contenuti archiviati su iCloud del defunto, non potendo contravvenire alle condizioni contrattuali che regolavano il rapporto con il cliente.
Il Tribunale romano, tuttavia, ha ritenuto ammissibile la domanda cautelare proposta, ribadendo come «l’art. 2 terdecies del codice della privacy, comma 3, prevede che la volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti digitali e l’accesso ad essi dopo il suo decesso deve essere espressa in maniera libera, informata e specifica e che possa sempre essere revocata o modificata»[35].
Da ciò deriva che la mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore nella materia de qua non appare soddisfare i requisiti sostanziali e formali espressi dalla norma richiamata, tenuto conto che "le pratiche negoziali dei gestori in cui le condizioni generali di contratto si radicano non valorizzano l’autonomia delle scelte dei destinatari[36]".
In conclusione, proprio la comparazione tra le pronunce di cui sopra permette di constatare come nel nostro ordinamento si sia affermato un orientamento giurisprudenziale di merito in ossequio alla disciplina del Codice della privacy, che legittima determinati soggetti all’esercizio post mortem dei diritti dei defunti e, nello specifico, all’accesso ai beni digitali di quest’ultimi in virtù di ragioni familiari meritevoli di protezione.
Dunque, la regola generale che si evince è la sopravvivenza dei diritti dell’interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di determinati soggetti legittimati all’esercizio dei diritti stessi.
5. Sulle nuove regole predisposte da Apple
Come è noto, riprendendo quanto sopra in parte accennato, parte convenuta nei giudizi suindicati è la multinazionale Apple.
Giova ricordare che anche il colosso di Cupertino, con la presentazione della versione del sistema operativo per iPhone (iOS 15.2), ha individuato nuove soluzioni in grado di offrire all’utente una regolamentazione per il tempo successivo alla propria morte.
Ogni utente Apple potrà nominare fino a cinque contatti legacy a cui lasciare la propria identità digitale in caso di decesso.
Nello specifico Digital Legacy, la nuova funzione presente nella seconda beta di iOS 15.2, consente ai contatti designati di accedere all’account iCloud dell’utente, presentando il certificato di morte o, se in possesso, la chiave di accesso personale, generata durante il processo di “nomina” del contatto erede.
Dunque, i nuovi termini di servizio prevedono quanto segue: «Tramite la funzione Eredità digitale, è possibile scegliere di aggiungere una o più persone tra i contatti che potranno accedere a, e scaricare, determinati dati dell’account in caso di decesso dell’Utente. Presentando il certificato di morte ad Apple e se in possesso della chiave di recupero richiesta, i contatti designati potranno accedere automaticamente a determinati dati dell’account, mentre il blocco di attivazione verrà rimosso da tutti i dispositivi dell’Utente[37]».
È responsabilità dell’Utente tenere aggiornati i propri contatti di Eredità digitale[38]. In particolare, al contatto erede è attribuita la facoltà di scaricare foto di iCloud, note, mail, contatti, messaggi su iCloud, files archiviati in iCloud drive, dati sanitari, cronologia delle chiamate.
Tuttavia, è stabilito che non potrà accedere ai file multimediali concessi in licenza (si pensi a film, musica e libri acquistati dal titolare dell'account), agli acquisti in-app (per esempio upgrade, abbonamenti, valuta di gioco o altri contenuti acquistati all'interno di un'applicazione) e a tutti quei dati che racchiudono informazioni di pagamento (si pensi alle informazioni di pagamento dell'ID Apple o le carte salvate per l'uso con Apple Pay)
Viene precisato inoltre che il contatto erede non potrà detenere un controllo illimitato dell’account iCloud del defunto: infatti, Apple ha stabilito un tempo limite entro il quale si potrà disporre dei contenuti, allo scadere del quale l’account verrà automaticamente cancellato da tutti i server.
È bene ricordare che fino a questo momento Apple non consentiva in alcun modo l’accesso all’account iCloud di una persona deceduta[39], salvo come nei giudizi di cui sopra in presenza di un ordine del Tribunale contraddistinto da determinati requisiti.
6. Conclusioni
Le nuove tecnologie hanno cambiato radicalmente la modalità di espressione della società: i social networks, blog ed account di posta elettronica hanno assunto, in tale direzione, un ruolo di primaria importanza.
L’utilizzo dei nuovi strumenti digitali e dei nuovi canali di comunicazione è andato via via diffondendosi, ampliando sempre di più il bisogno e la necessità di una regolamentazione sistematica idonea a disciplinare gli interessi degli utenti per il tempo successivo alla loro morte.
Dall’analisi effettuata nel presente lavoro è emerso come non sussistano particolari problematicità circa la trasmissibilità post mortem dei beni digitali offline, in quanto oggetto di applicazione della disciplina successoria codicistica.
Il nodo gordiano della questione è costituito dalla sorte dei beni del patrimonio digitale online.
Appurato che per i contratti onerosi aventi contenuto patrimoniale è alquanto improbabile escludere il subentro degli eredi, il problema della sorte dei dati personali si pone principalmente per i contratti aventi contenuto non patrimoniale ed in relazione alle clausole contrattuale predisposte dai vari providers.
In tal senso emerge una difficoltà intrinseca nel trovare un punto di equilibrio tra il diritto alla privacy cui è titolare ogni utente dei web service e il diritto da parte dei legittimati ad accedere ai dati digitali dopo la morte di quest’ultimo.
Tale esigenza di mediazione ha assunto rilevanza giuridica nel nostro Paese in relazione alle vicende su esposte che hanno coinvolto Apple.
È bene ricordare tutti gli sforzi profusi sino ad oggi da quest’ultima, animati dalla volontà di preservare la privacy degli utenti.
Difatti, la società di Cupertino risulta l’unica tra le big tech company della Silicon Valley a non attuare alcuna monetizzazione dei dati personali. È uso comune per società come Google e Facebook basare le politiche aziendali sulla raccolta dei dati personali in virtù del loro enorme valore economico e sociale, incentrando il proprio core business sulla vendita ad inserzionisti di terze parti per fini pubblicitari.
Apple invece ha puntato ad incrementare i propri margini di guadagno solo attraverso le vendite hardware and software. Ciò rientra nel novero di una politica del trattamento dei dati personali estremamente polarizzata alla tutela dei propri utenti: da ciò si intuiscono i motivi circa la posizione processuale assunta nei procedimenti ove è stata coinvolta.
Alla luce di tali considerazioni la Digital legacy di Apple va esaminata con particolare riguardo in virtù del fatto che ad oggi solo gli Stati Uniti hanno aderito a tale funzione e non è dato sapersi quando sarà pienamente esecutiva anche nell’Unione Europea. Inoltre, anche qualora la stessa trovasse applicazione nel nostro Paese numerosi dubbi permangono in merito all’ipotesi in cui il de cuius non indichi un contatto erede.
In assenza di disposizioni, il ricorso alla giustizia ordinaria è diventato e diventerà una prassi, dispendiosa e dalla durata incerta, ma che ha finora avvalorato le pretese dei richiedenti. Infatti, dalle motivazioni del tribunale di Roma, su esposte, si evince che per precludere ai soggetti legittimati di accedere all’archivio digitale occorre che tale volontà sia stata manifestata in maniera inequivocabile, magari attraverso la sottoscrizione di una clausola specifica, non essendo sufficiente quanto contenuto nelle condizioni generali di contratto.
Tale soluzione risponde senz'altro ad un interesse meritorio di tutela dei familiari ma, allo stesso tempo, non può che palesare un tallone d’Achille nel sistema di protezione post mortem dei dati contenuti nell’account.
Ben si comprende, allora che le soluzioni messe a punto dai big providers, nello specifico la Digital Legacy di Apple oppure il contatto erede di Facebook, per quanto possano concedere ai propri utenti una regolamentazione, o per meglio dire, una gestione dell’account per il tempo successivo alla morte, non sono in grado di colmare le lacune normative che caratterizzano tali fattispecie.
Pertanto, è auspicabile una disciplina della materia che, in maniera organica, individui le modalità più congrue per garantire la privacy agli utenti e al tempo stesso rappresenti un valido strumento per evitare di ostruire ancora di più la macchina giudiziale.
Ravvisata l’assenza di una regolamentazione omogenea degli Stati membri in materia, stante le difformità delle pronunce giurisprudenziali delle Corti europee, su richiamate, ed esaminata l’importanza degli interessi, anche e soprattutto economici, sottesi a tali fattispecie, sarebbe forse più appropriato un intervento del legislatore europeo volto a regolare la successione nel patrimonio digitale, anche alla luce di un’ingiustificabile ritrosia del legislatore nazionale.
