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Pubbl. Ven, 11 Nov 2022

Falso innocuo: imprescindibilità del giudizio sulla rilevanza della funzione documentale dell´atto

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Annamaria Di Clemente



Con recentissima sentenza del 26 settembre 2022 n. 36184, la Cassazione penale, ha riaffermato, circoscrivendone puntualmente il campo applicativo, il principio di diritto secondo cui nei casi di infedele attestazione, nel falso ideologico, ovvero di compiuta alterazione, nel falso materiale, la valutazione ai fini della ricorrenza dell’innocuità dell’atto deve essere svolta con riguardo agli effetti sulla sua funzione documentale, vale a dire all´idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica piuttosto che all´uso fattone.


ENG

False harmless: unavoidable judgment on the relevance of the documentary function of the deed

With the very recent sentence of 26 September 2022 n. 36184, the Criminal Cassation, reaffirmed, promptly circumscribing the field of application, the principle of law according to which in cases of unfaithful attestation, in the false ideological, or of complete alteration, in the false material, the evaluation for the purposes of the recurrence of the harmlessness of ´act must be carried out with regard to the effects on its documentary function, that is, its suitability to deceive public faith rather than to the use made.

Sommario: 1. Profili introduttivi; 2. Breve disamina del "falso innocuo" e delle figure affini alla luce dei contributi offerti dalla più recente giurisprudenza di legittimità; 3. La recentissima sentenza della Cassazione, 26 settembre 2022, n. 36184; 4. Conclusioni.

1. Profili introduttivi

I reati di falso sono previsti e disciplinati dagli artt. 476 ss. del codice penale, reati, questi, caratterizzati, in quanto genus, benché declinati in svariate e molteplici fattispecie, dalla presenza dell'offesa alla fede pubblica nel suo significato proprio.

Invero, tradizionalmente la fede pubblica riguarda la fiducia che i consociati ripongono in un determinato e preciso documento, nel senso della sua certezza ed affidabilità, quale fondamento della sua libera circolazione nei rapporti giuridici ed economici tra gli stessi consociati, vale a dire in ciò che viene, solitamente e più sinteticamente, definito come “traffico giuridico"1 .  

Tuttavia, non si è mancato di osservare come il concetto di fede pubblica non esaurisca in ciò solo la sua funzione atteso il suo carattere plurioffensivo, laddove il documento che risulti essere falso oltre ad offendere la fede pubblica, intesa come bene giuridico collettivo, offende anche il bene giuridico di rilievo individuale, incorporato in un determinato documento 2.

Il dibattito in dottrina e giurisprudenza è a tutt’oggi non ancora sopito e, quindi, ancora molto attuale anche in considerazione della multiforme casistica offerta dalla prassi applicativa che ha dato vita alla tipizzazione dei c.d. falsi tollerabili, i quali, se pur formalmente riconducibili alla fattispecie astratta del reato di falso, si presentano sul piano concreto del tutto inoffensivi.
Il riferimento è, quindi, alle tre diverse e distinte ipotesi di “falso grossolano”, “falso inutile” e “falso innocuo”, di cui al successivo paragrafo, che assumono particolare importanza proprio in riferimento alla perimetrazione del campo di indagine di riferimento ai fini della ravvisabilità del carattere inoffensivo del falso, con i suoi effetti conseguenziali.

2. Breve disamina del "falso innocuo" e delle figure affini alla luce dei contributi offerti dalla più recente giurisprudenza di legittimità

Preliminarmente, è opportuno fare il distinguo tra i reati di falsità materiale e quelli di falsità ideologica, precisando, sin d’ora, che le rispettive definizioni legali, nel silenzio della legge, sono frutto di una ricostruzione interpretativa offerta dalla copiosa giurisprudenza di legittimità sul tema 3.

Ebbene, su tale premessa, il falso materiale è rappresentato, in primis, dal caso di cosiddetta contraffazione di provenienza che ricorre quando un atto è redatto o, più genericamente, creato da un soggetto, l’autore del reato, privo, tuttavia, del relativo potere, quindi, non legittimato in tal senso; la discordanza tra l’autore reale e l’autore apparente, pertanto, non fa altro che generare un inganno sull'identità.

La contraffazione ricorre, tuttavia, anche nei casi in cui, pur in assenza di divergenza tra autore apparente ed autore reale, la falsità investa l'atto intero nella sua realtà fenomenica, facendosi apparire esistente un atto in realtà mai formato, benché materialmente genuino perché proveniente  da un soggetto legittimato. 

Inoltre, il falso materiale è ravvisabile nei diversi casi di alterazione di un atto preesistente ed originariamente genuino, laddove l’autore vi apporti modifiche in vario modo, in virtù, ad esempio, di cancellature, aggiunte ovvero sostituzioni, manipolandone, quindi, i contenuti.

Al contrario, il falso ideologico ricorre nei casi in cui il soggetto, per quanto legittimato, attesti fatti non corrispondenti al vero, cioè mai avvenuti oppure non avvenuti come rappresentati; in altri termini, l’atto è, in tal modo, falsificato nei suoi contenuti.

A ciò aggiungasi che, ancora in linea di premessa, i reati di falso, con le corrispondenti e rispettive pene previste, si distinguono a seconda dell’autore, del tipo di documento falsificato nonché della modalità secondo cui il reato si compie. 

Le fattispecie, infatti, spaziano dal reato di falsità materiale previsto, ad esempio, dall’art. 476 c.p. integrato dalla condotta del pubblico ufficiale che alteri il contenuto di un atto pubblico, al reato di  falso materiale commesso dal privato, previsto dall’art. 482 c.p.; dal reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, previsto dall’art. 480 c.p., al reato di falsità ideologica commessa dal privato che rende false dichiarazioni destinate ad essere attestate in un atto pubblico, come previsto dall’art. 483 c.p.; da altre ad altre fattispecie ancora, alla cui rispettiva disciplina si rinvia.

Svolte tali brevi premesse, si procede alla disamina dei c.d. falsi tollerabili, innanzi anticipati, nel cui ambito ricorre, appunto, il “falso innocuo”, tema della recentissima pronuncia oggetto della presente nota.

Ebbene, il  falso innocuo è ravvisabile tutte le volte in cui la falsità, nelle sue svariate declinazioni, sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio, non esplicando, questo il dato di maggiore portata, effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo, quindi, l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, laddove ciò che rileva, ed è al tempo stesso sufficiente, è il dolo generico non potendo, diversamente, assumere il motivo della falsità qualsivoglia rilevanza 4.  

Il falso grossolano si presenta inidoneo ad ingannare la collettività per essere la sua macroscopica inoffensività riconoscibile ictu oculi dalla generalità delle persone, senza che occorra, quindi,  possedere particolari cognizioni tecniche, ovvero essere particolarmente diligenti 5

Più precisamente, tale assoluta inidoneità rappresenta il frutto di una valutazione, riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, da compiersi ex ante in considerazione delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, a prescindere dai risultati, e, quindi, non ex post.

Infine, il falso inutile ricorre quando il risultato perseguito non è ad esso esclusivamente riconducibile, laddove avrebbe potuto essere conseguito pur in assenza della falsificazione, non incidendo, quindi, in modo assoluto né sull'esistenza, né sull'efficacia di un determinato atto, per la cui formazione non è previsto, infatti, da alcuna disposizione normativa 6

3. La recentissima sentenza della Cassazione, 26 settembre 2022, n. 36184

Il caso deciso con la pronuncia in esame trae origine dal ricorso per cassazione proposto dall’interessato avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma, di conferma di quella pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 483 c.p. sull’accertata falsa attestazione, in ordine al conseguimento di titolo studio, nella specie laurea in giurisprudenza, resa nella dichiarazione sostitutiva di certificazione indirizzata ad un ente pubblico, ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro, con l’assunzione di un determinato incarico professionale.

Il ricorrente affidava a due motivi principali l’impugnazione in sede di legittimità.

Con il primo motivo, deduceva il difetto di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 49 e 483 c.p. atteso il carattere inoffensivo della falsa attestazione per essere il titolo di studio, rappresentato dalla laurea, requisito non necessario per il conferimento dell’incarico in questione.

Più precisamente, deduceva la ricorrenza, nel caso de quo, della fattispecie di “falso innocuo” in considerazione dell’irrilevanza penale della falsa attestazione da cui non sarebbe derivato alcun evento dannoso e pericoloso.  

Con il secondo motivo, deduceva, altresì, il difetto di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione alla sussistenza del dolo, non ricorrendo, diversamente, l’intenzione di ingannare l’ente pubblico attesa la ritenuta irrilevanza della circostanza non veritiera, per quanto consapevolmente affermata.

Entrambi i motivi sono stati dichiarati manifestamente infondati dalla Cassazione alla luce delle seguenti e rispettive considerazioni in diritto.

In riferimento al primo motivo la Cassazione ha affermato come la Corte di Appello avesse “con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ritenuto che la dichiarazione fosse tutt'altro che irrilevante o innocua” per aver non soltanto tratto in inganno l’ente pubblico sulla falsa ricorrenza di un requisito personale del candidato, ma per essere stata, al contrario, rilevante ai fini proprio del conferimento dell’incarico nonché della relativa determinazione della retribuzione.

Sotto tale profilo, invero, la Cassazione, nel richiamare alcune sue precedenti pronunce in tema 7ha riaffermato il principio secondo cui il falso innocuo sussiste “quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica”.

Anche il secondo motivo è stato disatteso in conformità al pacifico orientamento della stessa Corte, puntualmente citato 8, che richiede quale elemento soggettivo, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 483 c.p., il dolo generico, vale a dire la volontarietà e la mera consapevolezza della falsità della attestazione in violazione del più generico dovere giuridico di dichiarare il vero.

Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

4. Conclusioni

La recentissima sentenza oggetto della presente nota, è di particolare interesse in quanto riafferma, così da rendere più che consolidato, il principio di imprescindibilità del giudizio sulla rilevanza della funzione documentale dell'atto ai fini della esclusione ovvero della ricorrenza del falso innocuo con ogni non trascurabile effetto conseguenziale.  


Note e riferimenti bibliografici

1. Sull’argomento, fra gli altri, Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte speciale, Bologna, 2021, 605 ss.; Manzini, Trattato di diritto penale italiano, V ed., VI, a cura di Pisapia, Torino, 1983, 503.

2. In tal senso, Antolisei, Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale, Milano, 2008, 71; Bricola, Il problema del falso consentito, in Arch. pen., 1959, I, 281.

3. per tutte, Cassazione Sezioni Unite, 7 agosto 2019, n. 35814; più di recente, Cassazione, sentenza 27 aprile 2022, n. 16235.

4. per tutte, Cassazione, 17 ottobre 2013, n. 2809; più di recente, Cassazione, 28 giugno 2022, n. 24880.

5. in termini, ex plurimis, Cassazione, Sezioni Unite, 18 dicembre 2007, n. 46982; Cassazione, 15 maggio 2013, n. 36631; Cassazione, 29 aprile 2015, n. 18015; più di recente, Cassazione, 20 settembre 2022, n. 34730.

6.  per tutte, Cassazione 23 settembre 2022, n. 36001.

7.  per tutte, Cassazione, 29 ottobre 2020, n. 5896.

8. per tutte, Cassazione, 15 febbraio 2021, n. 15901.