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Pubbl. Gio, 4 Ago 2022

Patto di famiglia: inquadramento della fattispecie e natura giuridica

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Cesare Valentino
Dottore di ricercaNessuna



Attraverso tale elaborato é offerta una ricognizione delle principali tesi sulla natura giuridica del patto di famiglia, che sin dalla sua introduzione nel sistema italiano ha posto problemi di qualificazione giuridica.


ENG

Family pact: classification of the case and legal nature

Through this paper an overview of the main theses on the legal nature of the family pact is offered, which since its introduction into the italian system has posed problems of legal qualification.

Sommario: 1. Inquadramento funzionale e strutturale della fattispecie; 2. La natura giuridica del patto di famiglia; 3. Conclusioni.

1. Inquadramento funzionale e strutturale della fattispecie

La risoluzione della vexata quaestio afferente alla natura giuridica del patto di famiglia[1] necessita di un previo inquadramento dei tratti funzionali e strutturali di tale fattispecie negoziale.

La definizione del patto di famiglia[2] è fornita dall'art. 768 bis c.c., ove è stabilito che "E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti".

Dal tenore letterale di tale norma si può inferire che dal punto di vista dell’oggetto il patto di famiglia può involgere esclusivamente l'azienda o le partecipazioni sociali[3] dell'imprenditore, con esclusione delle altre voci che concorrono a formare il futuro relictum del disponente, come ad esempio il denaro, i crediti, gli immobili[4]. Strutturalmente tale fattispecie negoziale è dunque modulata sul trasferimento di un’azienda o di partecipazioni sociali cui si correla, come si avrà modo di precisare, un obbligo legale gravante sugli assegnatari, consistente nella liquidazione di un dato valore economico a favore dei partecipanti al patto non assegnatari.

In ordine alla ratio, vi è da rilevare che il patto di famiglia è finalizzato a consentire il passaggio generazionale dell'azienda o delle partecipazioni sociali dell'imprenditore, prevenendo, nel contempo, future liti divisionali o azioni di riduzione tra coeredi. In sostanza tramite tale fattispecie negoziale si vuole evitare che, al momento della morte dell’imprenditore, l'azienda o le partecipazioni al capitale della società cadano nella comunione ereditaria, con il rischio di frazionamento in conseguenza della divisione[5].

Per quanto attiene ai destinatari dell'attribuzione, l'art. 768 bis c.c., prevede espressamente che possono essere tali soltanto i discendenti[6]. Con l’ovvia conseguenza che né il coniuge[7] né gli ascendenti né tantomeno estranei alla famiglia possono subentrare al disponente attraverso il patto di famiglia.

Dal punto di vista soggettivo al contratto devono partecipare[8] il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari, ove nel momento della stipula si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore[9]. Trattasi di una partecipazione necessaria[10], e non già facoltativa, funzionale non solo a rendere opponibile il patto a tutti i partecipanti ma anche a consentire nei confronti di questi ultimi l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge a carico del beneficiario del trasferimento. Ed infatti, come dianzi rilevato, ai sensi dell'art. 768 quater c.c., comma 2, "gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dall'art. 536 e ss."[11]. La formulazione letterale della norma consente di ritenere che in virtù del patto, la quota di legittima è, ex lege, convertita in un diritto di credito immediatamente esigibile[12].

Il destinatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali deve, dunque, provvedere alla tacitazione dei non assegnatari[13] mediante la corresponsione di un valore economico che, si badi bene, non soddisfa l'intera legittima, ma solo la porzione di essa che a ciascun legittimario spetterebbe sul singolo bene o sul complesso di beni oggetto di trasferimento[14]. Estranei al contratto e dunque terzi, come si desume anche dalla rubrica dell'art. 768 sexies, sono invece i legittimari “sopravvenuti”[15], ossia quei legittimari che hanno acquisito tale qualità in un momento successivo alla formazione del patto di famiglia. Agli stessi la legge riconosce, al momento dell'apertura della successione dell'imprenditore, un diritto di credito nei confronti dei partecipanti al patto assegnatari. Credito il cui valore corrisponde alla somma (aumentata degli interessi legali), che sarebbe spettata loro se avessero potuto partecipare al contratto[16].

Per quanto concerne la disciplina del patto di famiglia, vi è da rilevare innanzitutto che lo stesso è soggetto, ai sensi dell’art. 768ter, alla forma dell’atto pubblico pena nullità[17], prevista a garanzia dei molteplici interessi[18] coinvolti nella fattispecie negoziale in analisi.

In secondo luogo, ai sensi del c. 4 art. 768quater "quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione[19] o a riduzione[20]". La ratio della previsione risiede nell'esigenza di assicurare la definitività e la stabilità[21] degli effetti dell'attribuzione patrimoniale attuata attraverso il patto di famiglia[22]. In ordine all’ambito applicativo della disposizione, vi è da rilevare che la medesima involge sia il trasferimento in favore del beneficiario, sia la liquidazione in favore dei legittimari non assegnatari. Nondimeno, riduzione e collazione non sono interamente precluse. Ed infatti tali rimedi non operano relativamente ai beni oggetto del patto di famiglia, nei limiti di valore di tali beni e con riguardo alle persone intervenute. Con la conseguenza che, al di fuori di tale perimetro, all'apertura della successione ciascuno dei legittimari conserva la possibilità di esperire l'azione di riduzione sul restante patrimonio del de cuius.

2. La natura giuridica del patto di famiglia

Così perimetrati i tratti strutturali e funzionali del patto di famiglia, conviene spostare il baricentro dell'analisi sulla vexata quaestio afferente alla natura di tale fattispecie negoziale. Muovendo dalla clausola derogatoria ex art. 458 c.c.[23], si potrebbe ritenere che il patto di famiglia costituisca un patto successorio[24]. Ma tale conclusione interpretativa risulta smentita non solo dalla immediata efficacia traslativa della fattispecie negoziale in analisi[25], ma anche e soprattutto alla luce di ulteriori rilievi, che consentono di tener distinte tali fattispecie. Innanzitutto, il patto di famiglia non è assimilabile ad un patto successorio istitutivo, in quanto costituisce negozio inter vivos e non già mortis causa[26]. In secondo luogo, non coglie nel segno la riconduzione del patto di famiglia ai patti successori dispositivi o rinunziativi, non realizzandosi attraverso il patto di famiglia alcuna disposizione della quota ereditaria o di singoli beni da parte dei legittimari intervenuti al patto né una rinunzia agli stessi[27].

Per tali ragioni una prima corrente ermeneutica ha ricondotto il patto di famiglia ad una donazione[28] con onere imposto dalla legge[29]. Tale conclusione interpretativa sembrerebbe suffragata dalle norme che richiedono per lo stesso la forma pubblica e che apprestano strumenti di tutela in favore dei legittimari, sancendo poi l'esenzione da riduzione e collazione, istituti, tutti, tipicamente legati alla disciplina[30] delle donazioni, tenuta in considerazione, anche solo per derogarvi[31]. Il patto di famiglia, tuttavia, sembra divergere da una donazione modale atteso che in tale fattispecie negoziale l'obbligo di liquidazione non ha fonte negoziale, ma legale, e che lo stesso non costituisce un elemento accidentale dell'attribuzione, ma un elemento necessario, imposto dalla legge. Pertanto, il patto di famiglia è riconducibile ad una donazione modale solo da un punto di vista effettuale.

Una seconda prospettazione invece rileva la natura divisoria[32] del patto di famiglia attesa la funzione attributiva sottesa a tale fattispecie negoziale[33]. Un avallo a tale conclusione interpretativa è costituito dalla collocazione sistematica dell'istituto nel titolo dedicato alla divisione (ereditaria). Come osserva parte della dottrina[34] la funzione divisoria non vale tuttavia a qualificare il patto di famiglia quale divisione convenzionale atteso che "la divisione convenzionale interviene tra gli eredi e ha per oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria".

Una terza corrente interpretativa riconduce il patto di famiglia al contratto a favore di terzi[35], ove lo stipulante è l'imprenditore, interessato alla stipulazione al fine di consentire la prosecuzione dell'impresa, promittente è il beneficiario e terzi sono i futuri legittimari.

Una quarta impostazione ermeneutica invece rileva che il patto sia un contratto a causa complessa[36], in quanto strutturalmente modulato su una duplice componente, ed in particolare su una componente reale di natura negoziale, che involge il trasferimento delle partecipazioni sociali o dell'azienda dal disponente ai discendenti assegnatari, cui si correla una componente obbligatoria di natura legale, che si concreta nell'obbligo, gravante sugli assegnatari, di liquidare gli altri legittimari non assegnatari[37].

La giurisprudenza di legittimità più recente[38] invece, muovendo dall’intenzione del legislatore desumibile dall'esame dei lavori preparatori, rileva che “appare vano cercare di ricondurre l'istituto in esame a figure già presenti nel nostro ordinamento, essendo un contratto tutto nuovo, che il legislatore ha voluto inserire tra i patti in deroga al divieto dei patti successori”.

3. Conclusioni

La pluralità di soluzioni interpretative prospettate in ordine alla vexata quaestio afferente alla natura giuridica del patto di famiglia sottende l’intrinseca e perenne problematicità dell’istituto che, per le ragioni dianzi esposte, lungi dal costituire una deroga ex lege al divieto di patti successori o una fattispecie assimilabile ad una donazione modale, sembra riconducibile, a parere di chi scrive, alla categoria dei contratti a causa complessa. Tale inquadramento risulta preferibile anche rispetto alla ricostruzione in termini divisori della fattispecie negoziale in analisi, in quanto consente una piena “messa a fuoco” della peculiare articolazione strutturale e funzionale della medesima, modulata non solo su una componente reale (attributiva) ma anche su una componente propriamente obbligatoria.


Note e riferimenti bibliografici

[1] La letteratura in tema di patto di famiglia è particolarmente cospicua. Tra i contributi più rilevanti si segnalano, senza pretesa di esaustività: M. COCUCCIO, Divieto dei patti successori e patto di famiglia, Milano, 2016; A. BUSANI, Il patto di famiglia, Padova, 2019; G. AMADIO, Profili funzionali del patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2007, II, p. 345 e ss.; ID., Patto di famiglia e funzione divisionale, in Riv. not., 2006, p. 867 e ss.; ID., voce Contrattualita' successoria, Enc. dir., Contratto, Milano, 2021, p. 489 e ss.; G. PETRELLI, La nuova disciplina del patto di famiglia, in Riv. not., 2006, p. 401 e ss.; L. BALESTRA, Prime osservazioni sul patto di famiglia, in NGCC, 2006, II, p. 369 e ss.; P. VITUCCI, Ipotesi sul patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2006, I, p. 447 e ss.; A. ZOPPINI, Profili sistematici della successione anticipata (note sul patto di famiglia), in Riv. dir. civ., 2007, II, p. 273 e ss.; A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, (a cura di) A. Trabucchi, Padova, 2017, p. 653 e ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si praemoriar al patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2007, II, p. 303 e ss.; F. GAZZONI, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, in Giust. civ., 2006, II, 217 e ss.; ID., Manuale di diritto privato, Napoli, 2019, p. 492 e ss.; M. IEVA, voce Patto di famiglia, in Enc. dir., Annali, VI, Milano, 2013, p. 634 e ss.; E. BILOTTI, La Suprema Corte e la qualificazione del patto di famiglia. A proposito di Cass. n. 29506 del 2020, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2022, p. 121 e ss.; G. OBERTO, Il patto di famiglia, Padova, 2006; L. CAROTA, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, Padova, 2008; A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, (a cura di) F. Anelli e C. Granelli, Milano, 2021, p. 1390 e ss.; S. DELLE MONACHE, Divisione e patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2012, I, p. 767 e ss.; F. ALCARO, Diritto privato, Padova, 2017, p. 739 e ss.; U. LA PORTA, (a cura di) Il patto di famiglia, Torino, 2007; C.M. BIANCA, Le successioni, (a cura di) M. Bianca e P. Sirena, Milano, 2022, p. 51 e ss.

[2] L’introduzione nel sistema italiano del patto di famiglia si deve alla L. n. 55 del 2006, che ha introdotto un nuovo capo nel Titolo IV (divisione ereditaria) del libro II del codice civile (successioni). Sul punto si vd. A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, op.cit., p. 1390 e ss.

[3] Come rilevano A.TORRENTE-P.SCHLESINGER, op. cit., p. 1391, coerentemente con la ratio legis deve trattarsi di partecipazioni che attribuiscono al socio il potere di gestire l'impresa, e non già di partecipazioni detenute a scopo di investimento.

[4] Nondimeno, l'imprenditore può comunque disporre dei beni del suo patrimonio diversi dall'azienda o dalle partecipazioni societarie, ma l’atto dispositivo che dovesse avere ad oggetto tali beni non è soggetto alla disciplina propria del patto di famiglia.

[5] Riconosce al patto di famiglia una funzione di anticipazione della successione C.M. BIANCA, Le successioni, Milano, 2015, p. 60. Secondo M. IEVA, op. cit., p. 636, la ratio dell'istituto si ricollega all'esigenza di garantire la continuazione dell'attività di impresa esercitata dal disponente, "in funzione essenzialmente della sopravvivenza e dello sviluppo dell'impresa stessa". Nello stesso senso sembrano orientati A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, op. cit., p. 1390 e C.M. BIANCA, op. cit., p. 51.

[6] A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, op.cit., p. 1391; C.M. BIANCA, op. cit., p. 51.

[7] Come osserva M. IEVA, op. cit., p. 639, la scelta di escludere dal novero dei potenziali beneficiari del patto "appare consequenziale alla logica che assegna al patto di famiglia la funzione di strumento (eccezionale) per la trasmissione generazionale dei beni produttivi”.

[8] In forza di tanto parte della dottrina (A. TRABUCCHI, op. cit., p. 654, qualifica il patto di famiglia come contratto plurilaterale, contraddistinto dalla presenza di 3 possibili categorie di partecipanti: i) il disponente, ossia l'imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie; ii) gli assegnatari, ossia il discendente o i discendenti cui vengono trasferite l'azienda o le quote societarie; iii) i non assegnatari, ossia gli altri legittimari esistenti al momento in cui si conclude il contratto. Per un’approfondita disamina delle diverse tesi sulla struttura del patto di famiglia si consenta di rinviare a C.M. BIANCA, op. cit., p. 52 e ss.

[9] Come evidenziano A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, op. cit., p. 1391 e ss., discussa è la sorte del contratto stipulato senza la partecipazione di tutte le parti necessarie, che secondo taluni sarebbe nullo, mentre secondo altri sarebbe valido, essendo possibili adesioni successive dei legittimari pretermessi. Con la conseguenza che i legittimari che non abbiano partecipato né aderito manterrebbe il diritto di esperire l'azione di riduzione all'atto di apertura della successione del disponente. In tal modo però, come evidenziano i succitati Autori, verrebbero frustrate le finalità tipiche dell'istituto. Secondo C.M. BIANCA, op. cit., p. 54 e ss., sebbene il patto di famiglia può esser posto in essere senza la partecipazione di tutti i potenziali legittimari, un’interpretazione sistematica della fattispecie, alla luce del principio di relatività degli effetti contrattuali, porta a ritenere inopponibile il patto ai non partecipanti, che possono pertanto far valere la loro legittima nei confronti degli assegnatari dell’azienda. Tale conclusione interpretativa secondo l’A., non solo è in linea con il dato normativo, ma è anche idonea a contemperare i confliggenti interessi.

[10] La ratio della previsione si ricollega secondo M. IEVA, op. cit., p. 638, "all'esigenza del consenso di tutti coloro che potrebbero esser pregiudicati dall'abbandono delle regole generali del diritto successorio”. Ed infatti, come rileva lo stesso A. (p. 641 e ss.) il patto di famiglia comporta una deroga alle regole in tema di riduzione, collazione e tutela reale dei legittimari.

[11] Al riguardo non è superfluo rilevare che i contraenti possono anche prevedere che tale liquidazione avvenga in tutto o in parte in natura. Il tenore letterale della norma consente di ritenere ammissibile una rinunzia alla liquidazione. Sul punto si vd. A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, op.cit., p. 1391. Secondo C.M. BIANCA, op. cit., p. 56, la rinunzia non integra un patto successorio rinunziativo, atteso che la stessa ha ad oggetto non un credito ereditario, ma un credito attuale dei rinunzianti verso gli altri legittimari.

[12] Sul punto M. IEVA, op. cit., p. 636, secondo cui in tale ipotesi si attua “una conversione della tutela reale dei legittimari in tutela di un valore economico”.

[13] Secondo C.M. BIANCA, op. cit., p. 55 e ss., sebbene la liquidazione è dovuta per legge, la medesima può esser regolata dalle parti, che possono finanche prevedere che sia lo stesso imprenditore a tacitare i legittimari non assegnatari.

[14] Secondo il c. 4 art. 768quater l'assegnazione avverso i partecipanti non assegnatari può avvenire anche con un successivo contratto, ma alla duplice condizione che lo stesso sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché intervengano gli stessi soggetti che hanno partecipato al primo contratto. Sul punto si vd. anche A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, op.cit., p. 1392.

[15] Sul punto si vd. A. TRABUCCHI, op. cit., p. 654; M. IEVA, op. cit., p. 642; A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, op. cit., p. 1392; F. GAZZONI, op. cit., p. 492; C.M. BIANCA, op. cit., p. 57.

[16] In caso di inadempimento di tale obbligo, ai legittimari sopravvenuti è riconosciuta la possibilità di agire per l'annullamento del contratto, nonostante non abbiano partecipato allo stesso. Tale soluzione secondo A. TRABUCCHI, op. cit., p. 654, solleva dubbi di ordine sistematico.

[17] A. TORRENTE - A. SCHLESINGER, op. cit., p. 1391; A. TRABUCCHI, op. cit., p. 654; C.M. BIANCA, op. cit., p. 60.

[18] Trattasi dell’interesse dell’imprenditore non solo al passaggio generazionale dell'impresa, ma anche al rendere stabile l'attribuzione operata, mediante la liquidazione del conguaglio ai legittimari non assegnatari, e quello di questi ultimi ad ottenere da subito la loro quota di riserva su tale attribuzione, senza mettere più in discussione l'attribuzione operata.

[19] In ordine all'istituto della collazione si vd. F. ALCARO, op.cit., p. 743; A. TRABUCCHI, op.cit., p. 639 e ss.; A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, op. cit., p. 1426 e ss.; C.M. BIANCA, op. cit., p. 429 e ss. La collazione in generale va inquadrata come operazione preliminare alla divisione della comunione ereditaria e funzionale all'individuazione della massa ereditaria. In particolare la medesima si concreta nel conferimento (obbligato) alla massa ereditaria di beni ricevuti in donazione, in quanto considerati come una sorta di anticipo sulla successione. Sul piano funzionale l'istituto realizza una redistribuzione di valori sulla base di un principio di parità di trattamento dei coeredi. Dal punto di vista soggettivo, sono tenuti a tale conferimento i discendenti e il coniuge del defunto.  La collazione diverge dalla riunione fittizia quanto a funzione, in quanto a differenza di quest'ultima è operata non per valutare la sussistenza di un'eventuale lesione di legittima, ma per determinare e incrementare la massa ereditaria oggetto di divisione.

[20] Sulla riduzione si vd. A. TRABUCCHI, op.cit., p. 600 e ss.; A. TORRENTE - SCHLESINGER, op.cit., p. 1384 e ss.; F. GAZZONI, op.cit., p. 479 e ss.; C.M. BIANCA, op. cit., p. 224 e ss. Allorquando il legittimario sia pretermesso o leso è possibile per lo stesso l'attivazione di specifici rimedi, miranti alla reintegrazione della quota legittima, ossia: i) l'azione di riduzione; ii) l'azione di restituzione avverso i beneficiari delle disposizioni lesive; iii) l'azione di restituzione avverso i terzi aventi causa dai beneficiari delle disposizioni lesive. L'azione di riduzione costituisce un'azione costitutiva attivabile dal legittimario leso o pretermesso, funzionale alla dichiarazione di inefficacia (sopravvenuta) delle disposizioni lesive della quota legittima. Legittimato passivo rispetto all'azione de qua è il beneficiario delle disposizioni lesive. L'effetto derivante dall'accoglimento dell'azione di riduzione consiste nella dichiarazione di inefficacia (sopravvenuta) della disposizione lesiva della quota legittima. Tale rimedio risulta sufficiente allorquando la disposizione lesiva non involge beni determinati. Diversamente occorre esercitare l'azione di restituzione nei confronti del beneficiario della disposizione lesiva. Tale forma di azione è connotata da efficacia retroattiva reale atteso che il bene è recuperato libero da ogni peso o ipoteca. Nel caso in cui il beneficiario della disposizione lesiva della quota legittima ha alienato l'oggetto della stessa ad un terzo, è possibile un'azione di restituzione avverso lo stesso previa escussione del beneficiario della disposizione lesiva. Da tali premesse di carattere generale, è possibile innanzitutto inferire che la tutela del legittimario leso o pretermesso acquisterà carattere reale allorquando il medesimo agisca attraverso le azioni di restituzione rispettivamente nei confronti del beneficiario delle disposizioni lesive o nei confronti dei terzi aventi causa. In particolare mentre nel primo caso l'effetto reale discende dalla circostanza che il bene viene restituito libero da pesi o vincoli, nella seconda ipotesi invece l'effetto reale si ricollega alla possibilità di chiedere la restituzione del bene anche a terzi aventi causa dal beneficiario della disposizione lesiva. Viceversa la tutela del legittimario assume carattere meramente personale allorquando il medesimo si limiti all'attivazione della sola azione di riduzione, senza che alla medesima segua l'attivazione dell'azione di restituzione.

[21] In tal senso A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, op.cit., p. 1390.

[22] Sul punto anche A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, op. cit., p. 1392.

[23] Sul divieto dei patti successori si vd. A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, (a cura di) F. Anelli e C. Granelli, Milano, 2021, p. 1340 e ss.; C.M. BIANCA, op. cit., p. 32 e ss.; F. GAZZONI, op. ult. cit., p. 443; F. ALCARO, Diritto privato, Padova, 2017, p. 737 e ss.; L. BALESTRA- M. MARTINO, I patti successori, in Tratt. succ. don., (diretto da) G. Bonilini, Milano, 2009, p. 63 e ss. I patti successori sono contratti che involgono una successione non ancora aperta, soggetti a nullità testuale. Dal punto di vista tipologico si distinguono diverse forme di patti successori: i) istitutivi, che si concretano in una istituzione contrattuale di erede o legatario; ii) rinunziativi, con cui un soggetto rinunzia in tutto o in parte ai diritti spettanti su una successione non ancora aperta; iii) dispositivi, con cui un soggetto dispone in tutto o in parte di diritti spettanti su una successione non ancora aperta. Diversa è la struttura e il fondamento del divieto nelle diverse fattispecie. Mentre i patti istitutivi sono negozi mortis causa, quelli rinunziativi e dispositivi sono negozi inter vivos. La ragione del divieto dei patti istitutivi si ricollega all'esigenza di tutelare la libertà testamentaria, presidiata dalla possibilità di revoca. La ratio del divieto dei patti rinunziativi o abdicativi si correla invece alla necessità di tutelare i soggetti prodighi o inesperti.

[24] Al riguardo non può non citarsi un interessante pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 29506/2020) secondo cui “dal punto di vista funzionale, il patto di famiglia si colloca nell'ambito dei patti successori non tanto perchè con esso vengono trasferiti per spirito di liberalità determinati beni dell'imprenditore prima dell'apertura della successione (in vista del passaggio generazionale nella gestione dell'impresa), ma perchè, affianco a tale attribuzione, la legge prevede necessariamente la soddisfazione dei legittimari non assegnatari, mediante liquidazione di un conguaglio (anche in natura) da parte del beneficiario dell'attribuzione, anticipando gli effetti dell'apertura della successione tra legittimari ed anche della divisione ereditaria, limitatamente ai beni oggetto di trasferimento, tenendo conto delle quote di legittima, e rafforzando la definitività delle attribuzioni tutte con l'esclusione dalla collazione e dalla riduzione”. Ma la medesima Corte nello stesso pronunciamento rileva che nel patto di famiglia “la causa di liberalità senza dubbio persiste, ma ad essa si affianca, senza snaturarla, l'adempimento di un obbligo, imposto dalla legge, scaturente dalla necessità di liquidare i legittimari. Dal punto di vista degli effetti, la presenza di tale obbligo, si sostanzia in un peso gravante sull'attribuzione operata con il patto di famiglia, in tutto simile a quanto accade con il compimento di una liberalità gravata da un onere. L'assimilazione, si ribadisce, riguarda solo gli effetti giuridici della previsione contenuta nell'art. 768 quater c.c., essendovi differenze rilevanti tra essa e le donazioni modali, se si guarda il momento genetico dell'apposizione del modus. Nel patto di famiglia, infatti, l'onere non ha fonte negoziale, ma legale, e non costituisce un elemento accidentale dell'attribuzione (che il disponente può decidere di apporre, oppure no), ma un elemento necessario (che è imposto dalla legge). Tuttavia, dal punto di vista delle conseguenze giuridiche, la situazione è assimilabile, perchè all'attribuzione liberale si affianca l'obbligo per il beneficiario di adempiere ad una prestazione, che non costituisce il corrispettivo dell'attribuzione ricevuta, ma la ridimensiona, soddisfacendo altri interessi dello stesso disponente e dei terzi destinatari della prestazione”. Cioè in buona sostanza per la Suprema Corte il patto di famiglia, se letto in chiave funzionale, è equiparabile ad un patto successorio, mentre se analizzato in una prospettiva effettuale sembrerebbe riconducibile ad una donazione modale. In un altro passaggio della medesima sentenza invece il giudice della nomofilachia sostiene che l’operazione negoziale sottesa al patto di famiglia “è unica, anche se complessa”. Per un’approfondita disamina della sentenza si segnala E. BILOTTI, La Suprema Corte e la qualificazione del patto di famiglia. A proposito di Cass. n. 29506 del 2020, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2022, p. 121 e ss.

[25] Sul punto C.M. BIANCA, Le successioni, Milano, 2015, p. 60.

[26] Sul concetto di negozio mortis causa si vd. A. TORRENTE- P. SCHLESINGER, op.cit., p. 215, secondo cui è mortis causa il negozio i cui effetti presuppongono la morte di una persona; A. TRABUCCHI, op.cit., p. 107, secondo cui si configura un negozio mortis causa allorquando la morte è considerata presupposto necessario per l'efficacia dell'atto; F. ALCARO, op.cit., p. 738, secondo cui nel negozio mortis causa la morte funziona come causa dell'attribuzione. Secondo l'A. va distinto dal negozio mortis causa il negozio post mortem, che costituisce un negozio inter vivos nel quale l'evento morte assume il ruolo di termine (iniziale) di efficacia.

[27] Sul punto si vd. F. ALCARO, op.cit., Padova, 2017, p. 741.

[28] Ravvisa nel patto di famiglia una liberalità anche A. TRABUCCHI, op.cit., p. 654

[29] In dottrina riconduce il patto di famiglia alla donazione modale C. CACCAVALE, Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, in Notariato, 2006, n. 3, p. 304.

[30] In questo senso anche A. TRABUCCHI, op.cit., p. 654

[31] In tale quadro, il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del beneficiario si presenta, tuttavia, e per legge, necessariamente collegato alla dazione di una somma di denaro da parte di quest'ultimo ai legittimari non assegnatari, la quale, sempre per legge, corrisponde alla quota di legittima spettante a questi ultimi, computata, come dianzi rilevato, sul valore del solo trasferimento operato. In questo modo, non solo è operata una liberalità in favore degli assegnatari dell'azienda o delle quote sociali, a soddisfacimento delle intenzioni dell'imprenditore, ma viene anche soddisfatto il diritto alla quota di riserva del coniuge e dei discendenti, mediante conguaglio in denaro o eventualmente in natura, computato sul valore dell'attribuzione effettuata.

[32] In dottrina sostengono la natura divisoria del patto di famiglia: F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2019, p. 492; G. AMADIO, op. ult. cit., p. 871; P. VITUCCI, op. cit., p. 448; A. ZOPPINI, L'emersione della categoria della successione anticipata, p. 277; C.M. BIANCA, Le successioni, Milano, 2022, p. 59 e ss.

[33] A tale ricostruzione si potrebbe obiettare che non può configurarsi un fenomeno divisorio laddove non vi è un precedente stato di comunione da sciogliere. Al riguardo non è superfluo rilevare che l'art. 734 già prevede una fattispecie di divisione che non scioglie  una comunione, ma ne impedisce l'insorgenza. Sul punto M. IEVA, op. cit., p. 644; F. GAZZONI, op. ult. cit., p. 492.

[34] C.M. BIANCA, op. ult. cit., p. 59.

[35] In dottrina riconduce il patto di famiglia al contratto a favore di terzi U. LA PORTA, op. cit., p. 304. Non condivide tale impostazione G. AMADIO, Patto di famiglia e funzione divisionale, p. 868.

[36] Sembra propendere in tal senso C.M. BIANCA, Le successioni, Milano, 2022, p. 59, il quale rileva che tale fattispecie negoziale risulta strutturata su diverse componenti causali. Ed infatti, oltre all'innegabile funzione divisoria, nel patto di famiglia ricorre la causa donativa dell'assegnazione dell'azienda e la causa di tacitazione della legittima dei non assegnatari.

[37] A. TRABUCCHI, op.cit., p. 655.

[38] Il riferimento è alla già citata sentenza n. 29506 del 2020 Cass. civ. sez. trib.