Sommario: 1. Inquadramento funzionale e strutturale della fattispecie; 2. La natura giuridica del patto di famiglia; 3. Conclusioni.
1. Inquadramento funzionale e strutturale della fattispecie
La risoluzione della vexata quaestio afferente alla natura giuridica del patto di famiglia[1] necessita di un previo inquadramento dei tratti funzionali e strutturali di tale fattispecie negoziale.
La definizione del patto di famiglia[2] è fornita dall'art. 768 bis c.c., ove è stabilito che "E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti".
Dal tenore letterale di tale norma si può inferire che dal punto di vista dell’oggetto il patto di famiglia può involgere esclusivamente l'azienda o le partecipazioni sociali[3] dell'imprenditore, con esclusione delle altre voci che concorrono a formare il futuro relictum del disponente, come ad esempio il denaro, i crediti, gli immobili[4]. Strutturalmente tale fattispecie negoziale è dunque modulata sul trasferimento di un’azienda o di partecipazioni sociali cui si correla, come si avrà modo di precisare, un obbligo legale gravante sugli assegnatari, consistente nella liquidazione di un dato valore economico a favore dei partecipanti al patto non assegnatari.
In ordine alla ratio, vi è da rilevare che il patto di famiglia è finalizzato a consentire il passaggio generazionale dell'azienda o delle partecipazioni sociali dell'imprenditore, prevenendo, nel contempo, future liti divisionali o azioni di riduzione tra coeredi. In sostanza tramite tale fattispecie negoziale si vuole evitare che, al momento della morte dell’imprenditore, l'azienda o le partecipazioni al capitale della società cadano nella comunione ereditaria, con il rischio di frazionamento in conseguenza della divisione[5].
Per quanto attiene ai destinatari dell'attribuzione, l'art. 768 bis c.c., prevede espressamente che possono essere tali soltanto i discendenti[6]. Con l’ovvia conseguenza che né il coniuge[7] né gli ascendenti né tantomeno estranei alla famiglia possono subentrare al disponente attraverso il patto di famiglia.
Dal punto di vista soggettivo al contratto devono partecipare[8] il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari, ove nel momento della stipula si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore[9]. Trattasi di una partecipazione necessaria[10], e non già facoltativa, funzionale non solo a rendere opponibile il patto a tutti i partecipanti ma anche a consentire nei confronti di questi ultimi l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge a carico del beneficiario del trasferimento. Ed infatti, come dianzi rilevato, ai sensi dell'art. 768 quater c.c., comma 2, "gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dall'art. 536 e ss."[11]. La formulazione letterale della norma consente di ritenere che in virtù del patto, la quota di legittima è, ex lege, convertita in un diritto di credito immediatamente esigibile[12].
Il destinatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali deve, dunque, provvedere alla tacitazione dei non assegnatari[13] mediante la corresponsione di un valore economico che, si badi bene, non soddisfa l'intera legittima, ma solo la porzione di essa che a ciascun legittimario spetterebbe sul singolo bene o sul complesso di beni oggetto di trasferimento[14]. Estranei al contratto e dunque terzi, come si desume anche dalla rubrica dell'art. 768 sexies, sono invece i legittimari “sopravvenuti”[15], ossia quei legittimari che hanno acquisito tale qualità in un momento successivo alla formazione del patto di famiglia. Agli stessi la legge riconosce, al momento dell'apertura della successione dell'imprenditore, un diritto di credito nei confronti dei partecipanti al patto assegnatari. Credito il cui valore corrisponde alla somma (aumentata degli interessi legali), che sarebbe spettata loro se avessero potuto partecipare al contratto[16].
Per quanto concerne la disciplina del patto di famiglia, vi è da rilevare innanzitutto che lo stesso è soggetto, ai sensi dell’art. 768ter, alla forma dell’atto pubblico pena nullità[17], prevista a garanzia dei molteplici interessi[18] coinvolti nella fattispecie negoziale in analisi.
In secondo luogo, ai sensi del c. 4 art. 768quater "quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione[19] o a riduzione[20]". La ratio della previsione risiede nell'esigenza di assicurare la definitività e la stabilità[21] degli effetti dell'attribuzione patrimoniale attuata attraverso il patto di famiglia[22]. In ordine all’ambito applicativo della disposizione, vi è da rilevare che la medesima involge sia il trasferimento in favore del beneficiario, sia la liquidazione in favore dei legittimari non assegnatari. Nondimeno, riduzione e collazione non sono interamente precluse. Ed infatti tali rimedi non operano relativamente ai beni oggetto del patto di famiglia, nei limiti di valore di tali beni e con riguardo alle persone intervenute. Con la conseguenza che, al di fuori di tale perimetro, all'apertura della successione ciascuno dei legittimari conserva la possibilità di esperire l'azione di riduzione sul restante patrimonio del de cuius.
2. La natura giuridica del patto di famiglia
Così perimetrati i tratti strutturali e funzionali del patto di famiglia, conviene spostare il baricentro dell'analisi sulla vexata quaestio afferente alla natura di tale fattispecie negoziale. Muovendo dalla clausola derogatoria ex art. 458 c.c.[23], si potrebbe ritenere che il patto di famiglia costituisca un patto successorio[24]. Ma tale conclusione interpretativa risulta smentita non solo dalla immediata efficacia traslativa della fattispecie negoziale in analisi[25], ma anche e soprattutto alla luce di ulteriori rilievi, che consentono di tener distinte tali fattispecie. Innanzitutto, il patto di famiglia non è assimilabile ad un patto successorio istitutivo, in quanto costituisce negozio inter vivos e non già mortis causa[26]. In secondo luogo, non coglie nel segno la riconduzione del patto di famiglia ai patti successori dispositivi o rinunziativi, non realizzandosi attraverso il patto di famiglia alcuna disposizione della quota ereditaria o di singoli beni da parte dei legittimari intervenuti al patto né una rinunzia agli stessi[27].
Per tali ragioni una prima corrente ermeneutica ha ricondotto il patto di famiglia ad una donazione[28] con onere imposto dalla legge[29]. Tale conclusione interpretativa sembrerebbe suffragata dalle norme che richiedono per lo stesso la forma pubblica e che apprestano strumenti di tutela in favore dei legittimari, sancendo poi l'esenzione da riduzione e collazione, istituti, tutti, tipicamente legati alla disciplina[30] delle donazioni, tenuta in considerazione, anche solo per derogarvi[31]. Il patto di famiglia, tuttavia, sembra divergere da una donazione modale atteso che in tale fattispecie negoziale l'obbligo di liquidazione non ha fonte negoziale, ma legale, e che lo stesso non costituisce un elemento accidentale dell'attribuzione, ma un elemento necessario, imposto dalla legge. Pertanto, il patto di famiglia è riconducibile ad una donazione modale solo da un punto di vista effettuale.
Una seconda prospettazione invece rileva la natura divisoria[32] del patto di famiglia attesa la funzione attributiva sottesa a tale fattispecie negoziale[33]. Un avallo a tale conclusione interpretativa è costituito dalla collocazione sistematica dell'istituto nel titolo dedicato alla divisione (ereditaria). Come osserva parte della dottrina[34] la funzione divisoria non vale tuttavia a qualificare il patto di famiglia quale divisione convenzionale atteso che "la divisione convenzionale interviene tra gli eredi e ha per oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria".
Una terza corrente interpretativa riconduce il patto di famiglia al contratto a favore di terzi[35], ove lo stipulante è l'imprenditore, interessato alla stipulazione al fine di consentire la prosecuzione dell'impresa, promittente è il beneficiario e terzi sono i futuri legittimari.
Una quarta impostazione ermeneutica invece rileva che il patto sia un contratto a causa complessa[36], in quanto strutturalmente modulato su una duplice componente, ed in particolare su una componente reale di natura negoziale, che involge il trasferimento delle partecipazioni sociali o dell'azienda dal disponente ai discendenti assegnatari, cui si correla una componente obbligatoria di natura legale, che si concreta nell'obbligo, gravante sugli assegnatari, di liquidare gli altri legittimari non assegnatari[37].
La giurisprudenza di legittimità più recente[38] invece, muovendo dall’intenzione del legislatore desumibile dall'esame dei lavori preparatori, rileva che “appare vano cercare di ricondurre l'istituto in esame a figure già presenti nel nostro ordinamento, essendo un contratto tutto nuovo, che il legislatore ha voluto inserire tra i patti in deroga al divieto dei patti successori”.
3. Conclusioni
La pluralità di soluzioni interpretative prospettate in ordine alla vexata quaestio afferente alla natura giuridica del patto di famiglia sottende l’intrinseca e perenne problematicità dell’istituto che, per le ragioni dianzi esposte, lungi dal costituire una deroga ex lege al divieto di patti successori o una fattispecie assimilabile ad una donazione modale, sembra riconducibile, a parere di chi scrive, alla categoria dei contratti a causa complessa. Tale inquadramento risulta preferibile anche rispetto alla ricostruzione in termini divisori della fattispecie negoziale in analisi, in quanto consente una piena “messa a fuoco” della peculiare articolazione strutturale e funzionale della medesima, modulata non solo su una componente reale (attributiva) ma anche su una componente propriamente obbligatoria.
