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Pubbl. Ven, 17 Giu 2022

Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio: una prima pronuncia di illegittimità costituzionale

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



La Corte costituzionale, con la sentenza del 16 giugno 2022, n. 149 ha stabilito che non può essere cominciato o proseguito un processo penale a carico di una persona che sia già stata sanzionata in via amministrativa per la medesima violazione dei diritti d’autore; dichiarando di conseguenza l’illegittimità costituzionale dell’articolo 649 c.p.p. là dove non prevede che il giudice pronunci il proscioglimento o il non luogo a procedere nei confronti di un imputato per un delitto in materia di diritto d’autore che, in relazione allo stesso fatto, sia già stato sottoposto a un procedimento amministrativo di carattere punitivo, ormai definitivamente concluso.


La Corte costituzionale, con la sentenza del 16 giugno 2022, n. 149, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 649 c.p.p. là dove non prevede che il giudice pronunci il proscioglimento o il non luogo a procedere nei confronti di un imputato per un delitto in materia di diritto d’autore che, in relazione allo stesso fatto, sia già stato sottoposto a un procedimento amministrativo di carattere punitivo, ormai definitivamente concluso.

Si riporta il comunicato del 16 giugno 2022 in merito al deposito della sentenza citata. 

Non può essere cominciato o proseguito un processo penale a carico di una persona che sia già stata sanzionata in via amministrativa per la medesima violazione dei diritti d’autore. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n.149, depositata oggi (redattore Francesco Viganò), accogliendo, per la prima volta, una questione sollevata dal Tribunale di Verona sull’articolo 649 del codice di procedura penale, sotto il profilo del suo contrasto con il diritto al ne bis in idem così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Nella fattispecie, il titolare di una copisteria era già stato sanzionato dal Prefetto al pagamento di una sanzione pecuniaria di quasi 6.000 euro per avere fotocopiato abusivamente dei libri di testo.

Dal momento che per lo stesso fatto la legge n. 633 del 1941 prevede anche una pena detentiva e una multa, l’interessato era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale. Il Tribunale aveva osservato che l’articolo 649 Cpp vieta di sottoporre a un secondo giudizio un imputato già assolto o condannato in un altro processo penale, ma non esclude che l’imputato possa essere giudicato penalmente per un fatto per cui sia già stato sanzionato in via amministrativa. Tuttavia, il giudice aveva inviato gli atti alla Consulta, chiedendole di verificare se, in questo caso, la sottoposizione a un processo violasse comunque il diritto al ne bis in idem, sancito dal Protocollo n. 7 alla Convenzione europea.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 649 Cpp là dove non prevede che il giudice pronunci il proscioglimento o il non luogo a procedere nei confronti di un imputato per un delitto in materia di diritto d’autore che, in relazione allo stesso fatto, sia già stato sottoposto a un procedimento amministrativo di carattere punitivo, ormai definitivamente concluso. La Consulta ha affermato che il diritto al ne bis in idem mira anzitutto a tutelare la persona contro le sofferenze e i costi di un secondo procedimento.

Ha quindi riconosciuto carattere punitivo alle sanzioni pecuniarie previste in materia di diritto d’autore e ha escluso che tra queste sanzioni e le pene previste per gli stessi fatti esista una connessione sufficientemente stretta da far apparire le due risposte sanzionatorie come una risposta coerente e sostanzialmente unitaria a questa tipologia di illeciti. Pertanto, la duplicazione di sanzioni – e prima ancora di procedimenti – per la medesima violazione determina sofferenze e costi ingiustificati per la persona interessata; per evitarli, è necessario che il procedimento penale si concluda non appena la sanzione amministrativa già irrogata nei suoi confronti diventi definitiva.

La Corte ha peraltro sottolineato che il rimedio così introdotto, pur necessario per evitare la violazione del diritto fondamentale dell’imputato, non basta a rendere razionale il sistema, che consente comunque l’apertura di due procedimenti e il loro svolgimento parallelo. Ha dunque invitato il legislatore a eliminare questa disarmonia, nel quadro di un’auspicabile rimeditazione complessiva dei sistemi di doppio binario sanzionatorio ancora vigenti.


Note e riferimenti bibliografici