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Pubbl. Gio, 26 Mag 2022

Corte costituzionale: la quarantena dei contagiati non limita la loro libertà personale

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



La Corte costituzionale, con la sentenza del 26 maggio 2022, n. 127, ha affermato che la quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), e non quella personale (articolo 13).


Vista l'importanza mediatica segnaliamo il deposito della sentenza della Corte costituzionale del 26 maggio 2022, n. 127 con la quale la Corte ha stabilito che la quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), e non quella personale (articolo 13). 

Si riporta il comunicato integrale:

La quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), e non quella personale (articolo 13). Essa infatti non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice. Né l’applicazione della misura obbligatoria dell’isolamento, o il suo mantenimento, permette l’uso della coercizione fisica, perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente.

È un passaggio della motivazione della sentenza n. 127 depositata oggi (redattore Augusto Barbera) con cui la Corte costituzionale ha escluso che violi la libertà personale l’incriminazione di chi esca di casa, dopo un provvedimento dell’autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al virus Sars-Cov-19 (si veda il comunicato stampa dell’8 aprile 2022) Il Tribunale di Reggio Calabria riteneva costituzionalmente illegittima la norma penale (articolo1, sesto comma, e 2, terzo comma, del dl n. 33 del 2020, convertito nella legge n. 74 del 2020), perché non prevede che il provvedimento dell’autorità sanitaria sia convalidato entro 48 ore dal giudice, come stabilisce l’articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale, in applicazione della cd riserva di giurisdizione. La censura non è stata accolta.

La Corte ha anche escluso che la misura dell’isolamento sia in alcun modo paragonabile a quelle degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, richiamate dal Tribunale di Reggio Calabria. Entrambe, infatti, sono instaurate, o ripristinate, anche con l’impiego della forza fisica, e appartengono alla sfera del diritto penale, mentre la circostanza di avere contratto il virus Sars-Cov-19 non comporta valutazioni sulla responsabilità personale.

Pertanto, il fatto che la norma incriminatrice stabilisca che l’isolamento consegue a un provvedimento dell’autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale che tale provvedimento sia convalidato dal giudice ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione.

Anzi. Poiché siamo nelcampo dellalibertà dicircolazione, secondo la Corte la norma penale avrebbe anche potuto introdurre un reato che consiste nel circolare, benché consapevoli di essere positivi al virus Sars-Cov-19, senza necessità che l’obbligo dell’isolamento sia prescritto da un apposito provvedimento amministrativo.


Note e riferimenti bibliografici