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La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge regionale della Toscana sul salario minimo
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Pubbl. Sab, 2 Mag 2026

La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge regionale della Toscana sul salario minimo

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il criterio premiale stabilito dalla Regione Toscana per le aziende che applicano un salario minimo di 9 euro lordi ai propri lavoratori, qualora impiegati in appalti ad alta intensità di manodopera. I motivi riguardano le competenze di Stato e Regioni: secondo la Corte costituzionale, la gestione e disciplina dei criteri di aggiudicazione negli appalti pubblici è di competenza esclusiva dello Stato in quanto rientra nella materia di tutela della concorrenza. 


La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il criterio premiale stabilito dalla Regione Toscana per le aziende che applicano un salario minimo di 9 euro lordi ai propri lavoratori, qualora impiegati in appalti ad alta intensità di manodopera.

La Corte costituzionale, con la sentenza 60/2026, depositata il 30 aprile 2026, ha dichiarato  illegittimo l’articolo 1 della legge 30/2025 della Regione Toscana.  I motivi riguardano le competenze di Stato e Regioni: secondo la Corte costituzionale, la gestione e disciplina dei criteri di aggiudicazione negli appalti pubblici è di competenza esclusiva dello Stato in quanto rientra nella materia di tutela della concorrenza. 

In termini più semplici, l’art. 1 della legge reg. Toscana n. 30 del 2025 ha introdotto l’obbligo di inserire nei bandi della Regione e dei suoi enti strumentali un criterio qualitativo premiale consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi ai lavoratori impiegati nell’appalto pubblico o concessione. Trattandosi di un criterio premiale, esso non delimita direttamente i requisiti di accesso alla gara, ma opera nella fase di valutazione delle offerte.

Secondo la difesa della Regione Toscana, in osservanza della giurisprudenza unionale e amministrativa, "le stazioni appaltanti potrebbero discrezionalmente introdurre criteri premiali ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge, purché non contravvengano ai principi unionali e nazionali e siano coerenti con l’oggetto dell’appalto, proporzionati, ragionevoli e trasparenti. Il criterio premiale relativo alla soglia salariale, inoltre, non introdurrebbe alcuna discriminazione territoriale e non altererebbe le condizioni di accesso alla gara. Atteso che la materia della concorrenza sarebbe riservata allo Stato dall’art. 117 Cost. in ragione della riserva all’Unione operata dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la disciplina toscana, non essendo lesiva della concorrenza unionale, non si porrebbe in contrasto neppure con la legislazione statale".

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la disposizione regionale, introducendo un criterio premiale nelle procedure di evidenza pubblica bandite dalla Regione e dai suoi enti strumentali, dovrebbe essere ricondotta alla nozione di concorrenza per il mercato, la cui disciplina spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quindi violando le competenze statali.

La Corte costituzionale ha accolto proprio questo punto, sostenendo che la nozione di concorrenza comprende  "sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza “nel mercato”), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per il mercato”)".

Ecco il comunicato:

"Con la sentenza numero 60, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1 della legge della Regione Toscana numero 30 del 2025, che prevede l’introduzione nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali di un criterio premiale consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

Pur riconoscendo che la tutela della concorrenza non può essere considerata un passpartout che giustifichi l’attrazione indiscriminata di ogni intervento legislativo alla competenza esclusiva statale, escludendo a priori le competenze legislative regionali, la Corte ha tuttavia ritenuto che, nello specifico ambito dei contratti pubblici, l’uniformità di disciplina rappresenta, in quanto tale, un criterio da osservare, perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali.

E se è vero che la disciplina dei contratti pubblici interseca molteplici interessi, tra cui obiettivi di protezione sociale, di tutela dei lavoratori, di sostenibilità ambientale, è vero altresì che spetta al legislatore statale definire il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e gli altri interessi pubblici meritevoli di protezione.

La Corte ha quindi ritenuto che il modello del rinvio, anche per gli appalti di servizi, alla contrattazione qualificata – delineato dall’articolo 11 del codice dei contratti pubblici – pur non esaurendo il novero delle soluzioni possibili per dare attuazione ai principi del trattamento retributivo proporzionato e sufficiente, rappresenti, sotto il profilo del riparto della competenza legislativa, il punto di equilibrio attualmente configurato dal legislatore statale. Il criterio premiale introdotto dalla Regione Toscana, in quanto idoneo a produrre effetti diretti sull’esito delle gare e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici di parteciparvi, si discosta dall’indicato punto di equilibrio e incide sulla concorrenzialità del mercato, ponendosi così in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione"


Note e riferimenti bibliografici