Pubbl. Gio, 26 Mag 2022
Fattura elettronica forfettari: dal 1 luglio e-fattura con obbligo del nuovo esterometro
Modifica paginaEditoriale a cura di Fabrizio Gritta
Il Decreto PNRR 2, entrato in vigore con la pubblicazione in G.U. n. 100 del 30/04/2022, contiene una modifica delle situazioni di esonero dall’obbligo di adozione della fattura elettronica. In particolare, dal 1 luglio 2022 scatterà l’obbligo di fattura elettronica per i contribuenti forfettari, comportando la conseguente decadenza del regime premiale e l’obbligo dell’esterometro.
Con la pubblicazione in G.U. n. 100 del 30/04/2022 è entrato in vigore il D.L. n. 36/2022 (cd. “Decreto PNRR 2”), recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Decreto, articolato in 9 Capi, all’articolo 18, commi 2 e 3, prevede una modifica delle situazioni di esonero dall’obbligo di adozione della fattura in formato elettronico, tra cui troviamo l’introduzione dal 1° luglio 2022 della e-fattura per i contribuenti in regime forfettario, con scadenze differenziate a tutela delle realtà minori.
In questo intervento cercheremo di ripercorrere un breve excursus normativo, propedeutico all’analisi dell’argomento, per poi focalizzarci sul nuovo obbligo in vigore dal 1° luglio, andando ad individuare i soggetti interessati e a commentare le implicazioni che riguardano la sfera fiscale.
Nel nostro Paese, il documento digitale è obbligatorio dal 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, e dal 31 marzo 2015 per tutti i restanti enti ed organismi della Pubblica Amministrazione. Con la legge di bilancio 2018 l’obbligo di fattura elettronica è stato esteso a tutti gli operatori economici a partire dal 2019, ad esclusione di specifiche fattispecie individuate dall’art. 1, comma 3, D.lgs. n. 127/2015.
Nello specifico, i titolari di partita Iva esonerati dall’adozione dalla e-fattura, richiamati dal D.lgs. n. 127/2015, erano stati individuati nei seguenti soggetti passivi, al fine di procedere con gradualità l’applicazione del procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni in formato elettronico:
- i contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014) e coloro che rientravano nel regime dei minimi (D.L. 98/2011). L’introduzione del regime forfettario, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha causato l'abrogazione di tutti i regimi agevolati che esistevano in precedenza, pur mantenendo il regime di vantaggio, o dei vecchi minimi, per il periodo di durata dei 5 anni dal periodo d'imposta di inizio dell'attività e, per i contribuenti sotto i 35 anni di età, fino al compimento del 35esimo anno;
- uno specifico esonero è stato introdotto per quegli Enti che hanno optato per il regime fiscale di cui alla legge 398/91 e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000,00. Il regime in parola prevede delle agevolazioni fiscali che possiamo raggruppare in tre categorie: determinazione forfettaria del reddito imponibile, determinazione forfettaria dell’Iva, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili;
- operatori sanitari, che erogano prestazioni mediche, sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i documenti fiscali emessi, di fatto alternativo alla trasmissione telematica del documento al Sistema di Interscambio (SdI).
I predetti soggetti potevano comunque utilizzare il formato elettronico, per la generazione e trasmissione telematica del documento al Sistema di Interscambio, ad esclusione degli operatori sanitari per i quali il D.L. 119/2018 aveva sancito il divieto di emettere fattura elettronica per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 squisitamente per le prestazioni sanitarie. La ratio di tale disposizione è da ricercare nell’intento del legislatore di indirizzare i dati per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e, di conseguenza, di separare il canale STS dal Sistema di Interscambio. A seguito dei dati inviati al Sistema Tessera Sanitaria, invero, l’Agenzia delle Entrate poteva mettere a disposizione dei contribuenti l’importo detraibile delle spese mediche nella dichiarazione precompilata, sia per chi presentava il modello 730 sia per coloro che sceglievano il modello Redditi.
In quanto non obbligatoria, per incentivare l’impiego della e-fattura da parte dei soggetti forfettari, l'articolo 1 comma 692 lett. f) della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto il così detto regime premiale, che comportava la riduzione di un anno del termine di decadenza per le attività di accertamento di cui all’articolo 43 comma 1 del DPR n. 600/1973, in base al quale gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Ora, a seguito dell’autorizzazione dell’UE, l’art. 18, comma 2, DL 36/2022 interviene a modificare l’art. 1, comma 3, D.lgs 127/2015 abrogando le situazioni di esonero soggettivo da obbligo di emissione della fattura elettronica con decorrenza differenziata in ragione della dimensione economica del contribuente. In particolare, viene disposto che a partire dal 1° luglio 2022 vi sarà l’obbligo della fattura elettronica per i seguenti soggetti con ricavi/compensi 2021 superiori a € 25.000:
- contribuenti rientranti nel regime forfettario o dei minimi;
- per gli enti che adottano il regime di cui alla legge 398/91.
Restano fuori ancora le operazioni sanitarie. Il Decreto Fisco-lavoro 2022, in sede di conversione in legge, ha prorogato il divieto di emettere fatture elettroniche a fronte di prestazioni sanitarie per i soggetti che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS.
Per quanto riguarda i soggetti che rientrano nel regime forfettario e nel regime di vantaggio, è bene precisare che, per verificare la soglia dei 25.000 euro, bisogna fare riferimento al criterio di cassa, mediante il quale le somme dichiarate sono quelle effettivamente percepite in un determinato periodo di imposta. In altre parole, per determinare i ricavi/compensi conseguiti nell’anno 2021 rileva esclusivamente il momento dell'incasso. Così, ad esempio, un contribuente in regime forfettario, che nel corso dell’esercizio 2021, emette fatture per un totale di euro 30.000 ma alla data del 31.12.2021 ne incassa 20.000 non sarà obbligato alla e-fattura per il 2022. I ricavi/compensi così determinati saranno indicati nel rigo LM22 campo 3 di Unico/2022. Per quanto riguarda, invece, il regime di vantaggio, anch’esso interessato alla nuova disposizione in vigore dal 1° luglio 2022, bisognerà tenere presente il campo LM2 della dichiarazione dei redditi denominato “totale componenti positivi”.
Per tali nuovi soggetti:
- non sarà più applicabile il regime premiale di cui al già menzionato articolo 1 comma 692 lett. f) della legge di bilancio 2020;
- fino al 30 settembre 2022 non sono previste sanzioni se la fattura elettronica sarà emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in deroga alla regola generale secondo al quale l’invio della fattura elettronica al SdI deve essere effettuata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. Le sanzioni in parola sono disciplinate dall’art. 6 comma 1, D. Lgs 471/1997 secondo il quale “chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”;
- scatta anche l’obbligo all’invio della “Comunicazione delle Operazioni Transfrontaliere”, adempimento collegato con l’obbligo della fattura elettronica, conosciuto anche come esterometro, che consiste nella trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Al riguardo, si ricorda che la legge di bilancio 2021 ha modificato le modalità di invio dell’esterometro, adottando le modalità telematiche già previste per le fatture elettroniche (al posto della trasmissione trimestrale della Comunicazione).
In merito a questo ultimo punto precisiamo che per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 (termine differito in sede di conversione del D.L. n. 146/2021), i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML. Per completezza di esposizione puntualizziamo che:
- per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica indicando nel campo “codice destinatario” sette volte X;
- per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il contribuente italiano dovrà generare un’autofattura elettronica di tipo TD17, TD18 e TD19.
Coloro che non raggiungono invece la già menzionata soglia dei 25.000 euro saranno tenuti alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.