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Pubbl. Dom, 25 Ott 2015

Cosa c’è da sapere sul nuovo Ddl Concorrenza

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Ugo Tedesco


Il decreto ha avuto via libera alla camera con 269 si e 168 no (23 gli astenuti). Adesso parola al Senato.


Via libera dall’Aula della Camera per il disegno di legge annuale sulla concorrenza che ora passa sotto la lente del Senato. Gli argomenti trattati dal decreto sono molteplici e su un ampio ventaglio di settori, dalle professioni all’energia, dai servizi postali alla RcAuto.

Avvocati e società interprofessionali 

Il disegno di legge (1), dopo essere passato sott’esame nella commissione Finanze e Attività produttive, apre all’ingresso di soci di capitale nelle società tra avvocati. Per l’iscrizione all’albo però, i due terzi della società deve essere composta da professionisti che esercitano la professione e che abbiamo i due terzi della maggioranza nelle deliberazioni che riguardano le società. Il Decreto inoltre prevede la possibilità di poter costituire delle società interprofessionali, ovvero società composte da varie professioni ordinistiche. Inoltre nell’esercizio della professione forense da parte di tali società, viene mantenuto il principio della personalità della prestazione.

Misure per la concorrenza del notaio

Il decreto (2) prevede l’aumento del numero di notai sul territorio, che passeranno da 1 ogni 7mila abitanti a uno ogni 5mila. Tutto ciò con l’obiettivo di portare il numero dei notai da 7mila fino a 10-12mila, anche se l’esito di tale aumento dipenderà anche dai concorsi. Il Decreto prevede inoltre, che la competenza esclusiva sulla possibilità di effettuare i passaggi di proprietà di beni immobili non residenziali di valore catastale superiore ai 100mila euro resti in capo ai notai. Inoltre con una serie di emendamenti bipartisan al ddl, approvati dalle commissioni, viene sostituito l’articolo 28 del provvedimento, ovvero la semplificazione del passaggio di proprietà di immobili adibiti ad uso non abitativo, con una norma che trasferisce al Consiglio nazionale del notariato, dai tribunali, il registro delle successioni.

Farmacie, sì all’ingresso di società di capitale

Il decreto (3) conferma l’esclusività da parte delle farmacie di vendere i farmaci di fascia C da parte delle farmacie, a danno delle parafarmacie e della grande distribuzione. Nel settore della distribuzione farmaceutica è stato rimosso il limite delle 4 licenze attualmente previste in capo ad un identico soggetto nel settore, in modo da consentire economie di scala tali da condurre all’abbassamento dei costi per il consumatore. 

Inoltre viene consentito l’ingresso di soci di capitali all’interno del settore farmaceutico, fissando alcuni paletti: non potranno comparire tra i soci della società di capitale medici, produttori di farmaci e informatori scientifici. Sono compatibili all’ingresso in società gli intermediari del settore.

RC Auto, gli obblighi di sconto e tabella unica dei risarcimenti 

Per quanto concerne il fronte dello RC Auto (4), viene stabilito l’obbligo per le compagnie di perpetrare sconti significativi in presenza di alcune condizioni:

  1. Coloro che presentano proposte all’assicurazione accettano di sottoporre il veicolo a ispezione
  2. Nel caso in cui vengono istallati su proposta dell’assicurazione meccanismi che registrano l’attività
  3. del veicolo (scatole nere ed equivalenti)
  4. Installazione di meccanismi che impediscano l’avvio in caso di tasso alcolemico del guidatore oltre i limiti consentiti
  5. Stipula di una polizza con clausola di guida esclusiva
  6. Rinuncia della cedibilità del diritto di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento

Inoltre il ddl cancella tra le condizioni quella di far riparare la macchina dopo un incidente in una carrozzeria convenzionata, stabilendo che resta ferma la facoltà per l’assicurato di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia. Viene confermata che l’eventuale installazione della scatola nera sul veicolo resti in capo all’agenzia assicuratrice.
Per le assicurazioni che rifiutano o eludono gli obblighi a contrarre e a rinnovare una polizza sono previste multe fino a 15 euro e per quelle che non applicano gli sconti obbligatori fino a 40mila euro.

Verrà inoltre redatta entro 120gg dall’approvazione della legge, una tabella unica dei risarcimenti per danni di non lieve entità non patrimoniali riferiti a incidenti stradali. Tale tabella verrà redatta in concerto dal ministero dello Sviluppo, dell'Economia, della Salute, del Lavoro e della Giustizia tenendo conto delle tabelle di Milano, che sono l’attuale testo di rifermento.

Energia elettrica, gas e carburanti 

Il decreto (5) abroga la disciplina che prevede la definizione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e del gas, delle tariffe per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Sono state introdotte anche delle disposizioni volte a garantire: la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni di piena liberalizzazione e le comunicazioni obbligatorie che debbono esser attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione.

Al riguardo della distribuzione di carburanti, le introduzioni fatte dalla discussione parlamentare vieta di subordinare l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del MiSE, di concerto con il MIT (sentite l’Autorità Antitrust e la Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della normativa europea). Inoltre in Parlamento sono stati introdotte innovazioni riguardanti i seguenti aspetti:                                                                                                                           

  • La verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale. Gl’impianti che non sono a norma devono essere adeguati entro un anno, in caso contrario l’attività deve cessare entro 9 mesi;
  • L’autorizzazione all’installazione dei nuovi impianti;
  • Procedure semplificate di dismissione degli impianti, che consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra e nella rimozione dei fondami e degli eventuali residui presenti nei serbatoi.

Telefonia, spese di recesso

Per quanto riguarda la telefonia (6), il ddl approvato in parlamento reintroduce le cd. Penali per quanto riguarda il recesso e/o il cambio operatore. Inoltre il testo approvato prevede che le spese e gli altri oneri di ricesso e trasferimento dell’utenza siano noti al momento della stipula del contratto, e che le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione. Nel caso di offerte promozionali il contratto non può avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale deve essere proporzionata al valore del contratto. I gestori devono avere il previo consenso espresso dai clienti per l’eventuale addebito di servizi in abbonamento offerto da terzi.

Stop al monopolio di Poste S.p.A. di notifiche

Viene soppressa (7), a decorrere dal 10 giugno 2016, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A. dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.

Trasparenza su assicurazioni per mutui

Il testo (8) approvato prevede in materia di servizi bancari, l’obbligo agli istituti di assicurare che l’accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche tramite chiamate da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori alla tariffazione ordinaria urbana. La sanzione in caso di violazione della seguente norma prevede una sanzione pari a 10000 euro e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

Inoltre all’atto di stipulare polizze assicurative o accessorie legate all’erogazione di mutui, gli istituti bancari sono obbligati di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti finanziari e agli intermediari finanziari stessi. All’atto della stipula di un finanziamento, il richiedente va informato se la concessione dello stesso è subordinata o meno alla stipula di una polizza.

 

Note e rifermenti bibliografici

(1) Sole 24 Ore, “Ddl Concorrenza, stralciate le novità su società tra avvocati e autentiche sul trasferimento di immobili”, di Giovanni Negri.

(2). Disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” del 3 aprile 2015 art. 27, 28, 29.

(3) Disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” del 3 aprile 2015 art. 33

(4)  Ddl concorrenza: le novità su assicurazioni e fondi pensione, redezione www.giurdanella.it, Rivista di Diritto Amministrativo.

(5) Disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” del 3 aprile 2015 art. 19, 20, 21, 22.

(6) Disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” del 3 aprile 2015 art. 16, 17.

(7) Disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” del 3 aprile 2015 art. 18

(8) Sole 24 Ore, “Ddl Concorrenza, più trasparenza su assicurazioni per mutui”, di Manuela Perrone.