Pubbl. Mar, 22 Feb 2022
L´applicabilità del regime processuale dell´art. 23 c.c. ai partiti: il rifiuto al rinnovo della iscrizione e la legittimazione attiva degli esclusi
Modifica paginaIl Tribunale di Lucca, sezione civile, con l´ordinanza del 14.1.2022 fornisce l´occasione per alcuni chiarimenti sul ”diritto dei partiti politici” e più in particolare in relazione al profilo della legittimazione attiva ad impugnare una decisione adottata da un organo di un partito politico, avente ad oggetto il diniego al rinnovo della iscrizione.
Sommario: 1. In premessa. Il regime processuale relativo alla impugnazione degli atti dei partiti politici; 2. L’ordinanza cautelare del Tribunale di Lucca, sezione civile, del 14.1.2022; 3. L’articolo 23 c.c. e la sua interpretazione giurisprudenziale. L’ampliamento del “confine esterno” e del “confine interno”; 4. Un’estensione ulteriore: la legittimazione ad agire da parte dei soggetti fattualmente esclusi. Il diniego al rinnovo della iscrizione; 5. Un problema non ancora risolto. Il sindacato del giudice ordinario sulle decisioni del partito.
1. In premessa. Il regime processuale relativo alla impugnazione degli atti dei partiti politici
L’ordinanza in commento, resa a definizione di un giudizio promosso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., fornisce l’occasione per alcuni chiarimenti in merito alla problematica del regime processuale relativo alla impugnazione degli atti dei partiti politici[1] e più specificatamente in relazione al profilo della legittimazione attiva ad impugnare una decisione adottata da un organo di un partito politico, avente ad oggetto il diniego al rinnovo della iscrizione.
La pronuncia in esame, con cui il Tribunale di Lucca ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per omessa attivazione proprio dell’impugnazione ex art. 23 c.c., si segnala, infatti, per aver riconosciuto il diritto di impugnativa di cui all’art. 23 c.c., non solo ai soggetti attualmente iscritti al partito, ma anche nei confronti di coloro che, in quanto precedentemente iscritti, siano stati destinatari di un atto di diniego del rinnovo, quindi anche nei confronti di soggetti fattualmente esclusi dal rapporto associativo (per quanto non in conseguenza di un procedimento disciplinare).
2. L’ordinanza cautelare del Tribunale di Lucca, sezione civile, del 14.1.202
Con ricorso presentato ai sensi dell’art. 700 c.p.c., alcuni attivisti di lungo corso di una Unione comunale del Partito Democratico (PD) agivano al fine di ottenere la sospensione cautelare del provvedimento con cui lo stesso Partito Democratico, in persona del commissario pro tempore, aveva rifiutato la loro richiesta di rinnovo della iscrizione.
Il PD di Viareggio, costituitosi in giudizio, contestava in rito e nel merito la domanda proposta, eccependo, per quanto qui di interesse, la inammissibilità del ricorso per omessa attivazione del rimedio di cui all’art. 23 c.c.
Il Tribunale di Lucca, accogliendo la eccezione di inammissibilità, ha rigettato il ricorso svolgendo alcune considerazioni importanti sul “diritto dei partiti politici” [2].
Tali considerazioni si apprezzano sia per quanto riguarda il perimetro applicativo dell’articolo 23 c.c. (relativamente al profilo della legittimazione attiva riservata, testualmente, agli “iscritti”) sia per quanto riguarda gli spazi di sindacabilità, nel merito, delle decisioni politiche rese da un organo del partito.
3. L’articolo 23 c.c. e la sua interpretazione giurisprudenziale. L’ampliamento del “confine esterno” e del “confine interno
L’ordinanza del Tribunale di Lucca, in assenza di una legge sui partiti politici[3], si pone in continuità con quel filone giurisprudenziale favorevole ad una interpretazione estensiva (o più correttamente, analogica) dell’articolo 23 c.c.
Tale disposizione, in materia di associazioni riconosciute, tratta dell’annullamento e della sospensione delle deliberazioni assembleari, qualora le stesse siano contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto (comma 1). In questi casi, gli organi dell’ente, i singoli associati o il pubblico ministero possono impugnare la delibera al fine di ottenere la sua caducazione in sede giurisdizionale[4].
Si prevede, inoltre, una tutela cautelare incidentale alla instaurazione del giudizio, post causam, al fine di ottenere la sospensione del provvedimento impugnato (comma 3).
Viene in rilievo, quindi, una particolare legitimatio ad causam espressamente prevista a tutela dei singoli associati (uti singuli) ma anche della minoranza (intesa come gruppo)[5].
Da un punto di vista teleologico, si tratta di una disposizione coerente (e che anzi si pone in stretta continuità) con la previsione costituzionale di cui all’art. 2, che riconosce la tutela dell’uomo (rectius, dei suoi diritti inviolabili) sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.
Allo stesso tempo, però, in un’ottica di bilanciamento, l’art. 23 c.c. assegna rilevanza anche ad un diverso interesse, e cioè quello della stabilità delle decisioni, a tutela della maggioranza.
Il regime “ordinario” della nullità, infatti, renderebbe maggiormente instabile l’atto, il quale, anche a distanza di molto tempo dalla sua adozione, ben potrebbe essere conosciuto e sindacato dal giudice ordinario[6] in caso di affermata lesione di una situazione giuridica soggettiva dell’associato.
Proprio alla luce di questa considerazione, la giurisprudenza ha affermato che la disciplina giuridica dell'annullamento di cui all'art. 23 c.c. rappresenti il frutto di una scelta legislativa di conversione di (alcune, nda) cause di nullità in cause di annullabilità per salvaguardare la volontà della maggioranza assembleare, similmente a quanto previsto dall’art. 2377 c.c. in ambito societario[7].
Ciò detto sul contenuto e sul fondamento dell’art. 23 c.c., deve osservarsi come, con riferimento al suo ambito applicativo, tale disposizione sia stata applicata analogicamente da parte del diritto vivente.
L’art. 23 c.c., che espressamente si riferisce alla sola impugnazione di delibere adottate dall’organo assembleare di associazioni riconosciute, è stato ritenuto direttamente applicabile anche nei confronti di delibere assembleari assunte da associazioni non riconosciute sebbene il legislatore abbia previsto, per queste ultime, un impianto minimo di etero-normazione, lasciando ampio spazio alla autonomia negoziale degli associati[8].
La giurisprudenza, con un indirizzo ormai consolidato, ha dunque esteso quello che si potrebbe definire il “confine esterno” della disposizione in commento, riguardante la individuazione delle associazioni (meglio, degli associati[9]) legittimati ad agire ai sensi dell’art. 23 c.c.
La disposizione sull’annullamento e sulla sospensione delle delibere assembleari è stata dunque ritenuta applicabile, nei limiti della compatibilità, anche nelle associazioni non riconosciute, in considerazione delle affinità fra questi due tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi i casi, della necessità di regolamentazione un medesimo bilanciamento di interessi[10].
In effetti, laddove non trovasse applicazione l’art. 23 c.c., si porrebbe il problema di capire quale tutela riconoscere all’associato che lamenti la lesione di un suo diritto/interesse in seno alla associazione; ciò, in quanto il regime giuridico previsto, in generale, per la invalidità del contratto non appare de plano applicabile anche agli atti adottati a valle dagli organi associativi, e cioè dagli organi che promanano dal contratto di associazione. Attraverso il riconoscimento del diritto di impugnativa ex art. 23 c.c. anche agli associati di enti privi di personalità giuridica, invece, si attribuisce al giudice il potere di tutelare le prerogative dell’associato (art. 24 Cost.) ponendo, quale parametro di legittimità per sindacare l’atto, non solo norme le imperative ordinamentali, ma anche e soprattutto, lo statuto dell’ente.
La (pacifica) estensione dell’art. 23 c.c. anche alle delibere adottate dall’assemblea delle associazioni non riconosciute ha poi determinato, quale logico corollario, la diretta applicazione di tale disposizione anche ai partiti politici, riconducibili, ancorché non senza incertezze interpretative[11], agli enti di diritto privato privi di personalità giuridica.
La Costituzione, infatti, pur non imponendo alcun vincolo di forma ai partiti politici, presuppone, all’art. 49, la dimensione associativa (“tutti hanno diritto di associarsi in partiti politici”) e, allo stesso modo, l’art. 2 del d.l. n. 149 del 2013 (in materia di abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici) qualifica i partiti politici come “libere associazioni”.
Al partito politico, quindi, in quanto fattispecie fenomenica riconducibile al più ampio paradigma normativo delle associazioni non riconosciute, si applica l’art. 23 c.c., con conseguente riconoscimento, in capo agli associati (rectius: in capo agli iscritti) del diritto ad impugnare le delibere adottate dalla maggioranza assembleare e di ottenere, in via incidentale, la loro sospensione qualora ricorrano “gravi motivi”[12] .
Pertanto, in presenza di un atto asseritamente illegittimo, perché contrario ad una norma di legge oppure ad una disposizione statutaria o dell’atto costitutivo, adottato dall’organo assembleare, gli iscritti astenuti o dissenzienti, pregiudicati dalla adozione di quella delibera, potranno agire ex art. 23 c.c. al fine di ottenerne l’annullamento e, se ricorrono in presupposti, anche la sospensione cautelare in via incidentale.
Ma non è tutto.
La interpretazione estensiva dell’art. 23 c.c. (o meglio, la sua interpretazione analogica da parte della giurisprudenza) ha riguardato anche un altro aspetto della disposizione in esame che, potremmo dire, interessa la delimitazione del suo “confine interno”.
Il diritto vivente, infatti, ha esteso ulteriormente l’ambito di applicazione dell’art. 23 c.c. riconoscendo il diritto di impugnativa anche nei confronti di atti diversi dalle deliberazioni assembleari purché assunti da organi previsti dallo Statuto della associazione.
Si è giustamente osservato come, in mancanza di una simile estensione, l’associato che lamenti la lesione di un proprio diritto o di un proprio interesse rimarrebbe privo di tutela per la mancanza di una disposizione ad hoc che espressamente preveda la impugnabilità delle deliberazioni rese da un organo diverso da quello assembleare (come ad esempio quello amministrativo con competenze gestorie)[13].
A sostegno di tale conclusione, è stato anche affermato che sarebbe “contrario allo spirito della norma” limitare le impugnazioni alle sole delibere assembleari, rimettendo la tutela cautelare e di merito alle disposizioni generali in caso di decisioni emesse da altri organi dell’associazione, tenuto conto della scelta effettuata dal legislatore di disciplinare un procedimento speciale riferito ad una casistica assai specifica[14].
4. Un’estensione ulteriore: la legittimazione ad agire da parte dei soggetti fattualmente esclusi. Il diniego al rinnovo della iscrizione
Il Tribunale di Lucca, con la ordinanza 14.1.2022, si pone nel solco di questa giurisprudenza, favorevole ad una interpretazione estensiva del perimetro applicativo dell’art. 23 c.c.
Il Giudice lucchese, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della decisione del commissario pro tempore di rigetto della domanda di rinnovo della iscrizione al partito, presentata da alcuni (ex) iscritti, ha dapprima ribadito l’applicabilità dell’art. 23 c.c. anche alle associazioni non riconosciute, e quindi anche ai partiti politici che, “in mancanza di una legge speciale” rientrano in tale categoria (1); il Tribunale ha poi riconosciuto la necessità di proporre tale azione anche nei confronti di atti diversi dalle delibere assembleari (2); infine, per quanto qui di maggiore interesse, ha riconosciuto la legittimazione ex art. 23 c.c. anche nei confronti di coloro che, a fronte del diniego al rinnovo della loro iscrizione, intendano invece permanere all’interno della compagine associativa (3).
Il Tribunale lucchese, senza soluzione di continuità rispetto ai precedenti giurisprudenziali sin qui richiamati, ha quindi esteso il rimedio tipico di cui all’art. 23 c.c. non solo agli iscritti (gli unici formalmente contemplati dalla disposizione in commento) ma anche nei confronti di coloro che, in quanto precedentemente iscritti, abbiano presentato formale richiesta di rinnovo della relativa iscrizione, nel caso di rifiuto alla re-iscrizione.
Secondo il Tribunale di Lucca, infatti, la legittimazione ad impugnare ex art. 23 c.c. deve ritenersi esclusa soltanto rispetto ai “soggetti estranei rispetto alla associazione”, nei confronti di atti che non riguardano, né potrebbero comunque riguardare, il rapporto associativo.
Tale conclusione è stata raggiunta, nella articolata motivazione della ordinanza in commento, in forza di un duplice argomento, letterale e teleologico.
Dal punto di vista teleologico, secondo il Tribunale di Lucca, la disciplina codicistica di cui all’art. 23 c.c. riuscirebbe a realizzare “la tutela dei singoli all’interno delle associazioni”, proprio attraverso il riconoscimento del potere di impugnare le decisioni adottate da un organo del partito qualora le stesse incidano negativamente nella loro sfera giuridica e, in particolare, “nel rapporto che intercorre tra loro e l’associazione”.
In questa prospettiva, l’art. 23 c.c. attribuisce “uno strumento di reazione processuale a coloro i quali si trovino in un rapporto qualificato con la associazione” per ottenere il sindacato ed eventualmente la caducazione degli atti illegittimamente adottati da organi del partito, prevedendo anche la possibilità di ricorrere alla tutela cautelare in corso di causa, al fine di ottenere la sospensione interinale del provvedimento impugnato.
Dal punto di vista letterale, inoltre, tale conclusione “trova conferma nel dato normativo, in quanto l’art. 23 c.c. fa riferimento alla legittimazione attiva degli associati o iscritti e tali devono intendersi, fino al momento del diniego al rinnovo della iscrizione, anche coloro che, come i ricorrenti, intendono permanere, attraverso la richiesta di rinnovo della iscrizione, all’interno della compagine associativa”.
Il Giudice chiamato ex art. 700 c.p.c. ha quindi posto a fondamento della sua decisione di inammissibilità la mancata attivazione del rimedio di cui all’art. 23 c.c., ritenendo che tale disposizione debba applicarsi non solo rispetto ai soggetti attualmente iscritti ma anche nei confronti di coloro che, precedentemente iscritti, chiedano il rinnovo della iscrizione, qualora gli stessi insorgano avverso l’atto che tale rapporto vorrebbe definitivamente far cessare.
La ordinanza in commento, quindi, si pone in continuità con quel filone giurisprudenziale di cui si è detto (sub 3) e che si caratterizza per un ampio ricorso all’analogia nella interpretazione dell’art. 23 c.c., con ciò confermando il carattere residuale e sussidiario del rimedio cautelare atipico di cui all’art. 700 c.p.c., inapplicabile laddove l’ordinamento appresti una tutela tipica, come nel caso previsto dall’art. 23, comma 3, c.c.
Gli elementi di novità rispetto al diritto vivente che si è formato sui partiti politici, e quindi la significatività dalla pronuncia in esame, riguardano proprio la legittimazione processuale riconosciuta agli esclusi, ancorché in via di fatto per il mancato rinnovo della relativa iscrizione e non a seguito di un procedimento disciplinare.
A quanto consta a chi scrive, infatti, non sussistono precedenti giurisprudenziali recenti sulla legittimazione processuale ex art. 23 c.c. di coloro che chiedano, senza ottenerlo, il rinnovo della iscrizione al Partito. Il noto caso che ha interessato la candidatura di Marco Pannella alle primarie del Partito Democratico[15] riguarda infatti una fattispecie sensibilmente diversa da quella in esame in quanto, in quella occasione, il ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato presentato nell’interesse di un soggetto del tutto estraneo alla compagine associativa, in quanto mai, neppure in precedenza, iscritto al partito.
5. Un problema non ancora risolto. Il sindacato del giudice ordinario sulle decisioni del partito
Nonostante gli aspetti di merito siano stati formalmente assorbiti dalla adozione di una pronuncia di inammissibilità, il Tribunale di Lucca si è comunque occupato, statuendo sul punto, del merito del ricorso.
Il Tribunale, pur concludendo nel senso della inammissibilità del ricorso d’urgenza, ha riconosciuto - in astratto - il potere dell’autorità giurisdizionale di sindacare sia la “legittimità procedimentale” delle scelte adottate dal partito (e cioè, la conformità del procedimento seguito in concreto con quanto disciplinato dagli atti interni) sia il “merito” della decisione che si è formata in seno al partito.
Il riconoscimento, prima facie, di un così ampio sindacato meriterebbe una riflessione più approfondita. In questa sede ci si limita a rilevare come tale conclusione sia condivisibile purché correttamente delimitata: il sindacato che può svolgere il giudice ordinario, chiamato a pronunciarsi ex art. 23 c.c., non pare infatti dissimile da quello esercitato dal giudice amministrativo qualora sia impugnato, anziché un atto del partito, un provvedimento della amministrazione; non può negarsi, infatti, come sussistano delle analogie tra le dinamiche intercorrenti, da una parte, tra sindacato giurisdizionale (amministrativo) e potere pubblico e, dall’altra, tra sindacato giurisdizionale (civile) e potere privato, dei partiti politici[16].
In entrambi i casi, tali giudizi possono avere ad oggetto soltanto la legittimità dell’esercizio di un potere la cui natura è, evidentemente, discrezionale (ove la discrezionalità è strumentale per assicurare, rispettivamente, il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico e il miglior soddisfacimento dell’interesse politico del partico).
Ne discende, pertanto, la impossibilità per il giudice di sostituire la propria decisione rispetto a quella spettante, rispettivamente, all’amministrazione o agli organi del partito.
Nel caso in esame, dunque, anche qualora il giudice avesse ritenuto di accogliere il ricorso ex art. 700 c.p.c., lo stesso non avrebbe potuto, ad avviso di chi scrive, ordinare la iscrizione al partito dei ricorrenti, come dagli stessi richiesto, in quanto la scelta sulle ammissioni ad un partito, per sua natura ampiamente discrezionale, presenta aspetti insindacabili di merito rispetto ai quali ogni valutazione è rimessa esclusivamente al partito.
[2] L’espressione è di E. Caterina, La riduzione civilistica del partito politico: appunti su due recenti sentenze dei Tribunali di Palermo e di Massa, in Forum di Quaderni Costituzionali, 1, 2022. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.
[3] Secondo S. Bonfiglio, L’art. 49 della costituzione e la regolazione del partito politico: “rilettura” o “incompiuta” costituzionale? in Nomos, 2018, la mancanza di una legge sui partiti politici avrebbe contribuito a negare il pieno sviluppo dell’art. 49 della Costituzione, il quale, se da un lato non impone una disciplina dei partiti, dall’altro, se maggiormente valorizzato, avrebbe potuto contribuire a rafforzare la dimensione costituzionale, e non solo privatistica, del partito. Nel senso della natura “anfibola” del partito, in cui si assiste ad una commistione tra diritto privato, da una parte, e diritto costituzionale, dall’altra, G. Alpa, Note sulla riforma dello Statuto giuridico dei partiti politici, in Pol. dir., 1993, 100.
[4] Come precisato in giurisprudenza, cfr. in particolare, Tribunale Milano sez. I, 18.6.2019, n. 5918, le decisioni dell'assemblea possono essere annullate esclusivamente per vizi di legittimità e non di merito, al fine di impedire ingerenze nell'esercizio del diritto di liberamente (art 2 e soprattutto dall’art. 18 Cost). In questo senso, qualificando la posizione sostanziale dell’associato in termini di interesse legittimo di diritto privato, si è espresso anche il Consiglio di Stato, Ad. Pl., 22.5.1993 n. 6, secondo cui negli enti privati l'associato gode di una posizione indirettamente protetta dall'ordinamento qualificabile come di interesse legittimo di diritto privato in ordine ai vizi attinenti alla formazione o al contenuto dell'atto, e ciò mediante la tecnica del sindacato giurisdizionale di legittimità in riferimento alle violazioni di legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, ai sensi dell'art. 23 c.c.
[5] In questi termini, seppur in una risalente pronuncia, si è espressa la Pretura Fasano, 28.2.1981 secondo cui l'art. 23 c.c. è posto a tutela delle minoranze dissenzienti e dei diritti individuali dei singoli associati.
[6] Il riferimento, in particolare, è all’art. 1422 c.c. che sancisce la imprescrittibilità dell’azione dichiarativa di accertamento della nullità.
[7] Si veda, in particolare, Cassazione civile, sez. lav., 17.8.2018, n. 20764; Cassazione civile 15.3.1975 n.1018.
[8] In questo, infatti, l’art. 36 c.c. prevede che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolate dagli accordi degli associati.
[9] Come precisato dalla giurisprudenza (cfr., in particolare, Cassazione civile sez. I, 10.6.2021, n. 16396) l’art. 23 c.c. non annovera, tra i soggetti legittimati ad impugnare la deliberazione assembleare, l'associazione dalla quale la deliberazione promana; l'associazione è, infatti, legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, perché da essa promana la manifestazione di volontà oggetto di censura e sarebbe dunque inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà per un fondamentale principio di divieto di venire contra factum proprium. Allo stesso modo, si esclude la legittimazione ad impugnare nei confronti del socio che, con la sua votazione, abbia contribuito alla formazione della delibera (Cassazione civile 2.3.1973 n. 579).
[10] In particolare, si vedano Cass., 4 febbraio 1993 n. 1408; Cass. 3 aprile 1978, n. 1498; Cass. 15 marzo 1975, n. 1018. L’unico elemento di distinzione che la giurisprudenza ha avuto modo di tracciare tra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute, con riguardo alla procedura prescritta dall'art. 23 c.c., riguarda la necessaria partecipazione al procedimento del pubblico ministero, il quale è parte necessaria (ex art. 70, primo comma, n. 1 c.p.c) nei giudizi instaurati per l'annullamento delle delibere adottate soltanto dalle associazioni riconosciute. Infatti, il potere di impugnazione conferito dall'art. 23 c.c. al pubblico ministero e, quindi, di partecipazione necessaria al processo d'impugnazione da altri promosso, è stato escluso quando la domanda di annullamento abbia ad oggetto una deliberazione assunta da assemblea (ovvero da altro organo) di associazione non riconosciuta, essendo tale potere di impugnazione ricollegabile all'assoggettamento delle associazioni riconosciute come persone giuridiche al controllo dell'autorità amministrativa; in quanto tale incompatibile con la mancanza di riconoscimento della personalità giuridica (cfr. Cass. 10 aprile 1990, n. 2983; Cass. 23 gennaio 2004, n. 1148).
[11] Il tema della natura giuridica dei partiti politici è affrontato funditus da N. Pignatelli, la giustiziabilità degli atti dei partiti politici tra autonomia privata ed effettività della tutela giurisdizionale: un modello costituzionale, cit., pp. 89 e ss., il quale, dopo aver indicato cosa non è un partito politico, ne ricostruisce la relativa natura come soggetto privato titolare di funzioni private di rilevanza costituzionale.
[12] Sulla applicabilità dell’art. 23 c.c. (e del rimedio cautelare tipico ivi previsto) anche ai partiti politici, la giurisprudenza di merito è molto ampia. Si vedano, a titolo esemplificativo, Cass., sez. civile, 4.2.1993 n. 1408; Cass., sez. civile, 3.4.1978, n. 1498; Cass., sez. civile, 15.3.1975, n. 101. Più di recente, cfr. anche Tribunale di Napoli, sez. VII, 18.4.2018; Tribunale di Roma, sez. civile, ord. 10.10.2018; Tribunale di Massa, sez. civ., 24.9.2021 in cui sono stati impugnati gli atti di commissariamento di un’unione comunale e dei conseguenti atti di individuazione del candidato Sindaco in vista delle elezioni amministrative del Comune di Carrara; Tribunale Palermo, V sez. civ., 11.10.2021 in cui è stato impugnato un provvedimento di sospensione disciplinare di un iscritto del M5S; Tribunale di Napoli, VII sez. civ, 3.2.2022, all’attenzione delle cronache giornalistiche degli ultimi tempi in cui, in sede di reclamo cautelare ex art. 669 c.p.c., i giudici partenopei hanno accolto la domanda di sospensione proposta in via incidentale ex art. 23 c.c. della delibera dell’Assemblea dell’Associazione M5S recante una modifica dello Statuto e la conseguente delibera di nomina del Presidente, Prof. Giuseppe Conte.
[13] Si veda Tribunale di Roma, sez. III, 9.3.2011 n. 5106.
[14] In questo senso, v. Tribunale di Massa, ordinanza 19.5.2017, resa in un giudizio sempre riguardante il PD. In quella occasione, il Tribunale di Massa, pronunciatosi in sede di reclamo, ha riformato la ordinanza cautelare resa ex art. 700 c.p.c. con cui il giudice del provvedimento reclamato aveva escluso l’applicabilità dell’art. 23 c.c. alla fattispecie in giudizio sul presupposto che non venisse in rilievo, in quel caso, l’impugnazione di una delibera assembleare ma l’annullamento di atti adottati da organi diversi, in particolare dalla Commissione regionale di garanzia e dal Segretario regionale. Il giudice del reclamo, uniformandosi alla giurisprudenza maggioritaria, ha invece ritenuto diversamente, concludendo nel senso della inammissibilità del ricorso presentato ex art. 700 c.p.c. In particolare, poiché l’art. 23, comma 3, c.c. prevede un rimedio cautelare tipico contro le delibere assembleari di associazioni riconosciute e/o non riconosciute, ne discende la impossibilità di utilizzare il rimedio atipico e residuale di cui all’art. 700 c.c.
[15] Si veda, in particolare Tribunale Roma, ordinanza del 20.5.2003. In quella occasione, il Tribunale, pur rigettando il ricorso, ha ammesso l’azionabilità della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. in luogo di quella ex art. 23, comma 3, c.c.
[16] Su questo tema, funditus, N. Pignatelli, La giustiziabilità degli atti dei partiti politici tra autonomia privata ed effettività della tutela giurisdizionale: un modello costituzionale, cit., 96 ss., il quale, dopo aver ricostruito la natura giuridica del partito politico come “soggetto privato che svolge funzioni private di rilevanza costituzionale”, rileva come lo stesso, nel suo dinamismo interno, si caratterizzi per la esistenza di una relazione giuridica potenzialmente conflittuale tra i poteri giuridici privati del gruppo e le situazioni giuridiche soggettive dell’iscritto.