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Pubbl. Sab, 5 Feb 2022

Lavoro autonomo occasionale: il nuovo obbligo di comunicazione preventiva

Editoriale a cura di Francesca Sparano



Il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, c.d. “Decreto Fisco-Lavoro”, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha introdotto l´obbligo di comunicazione preventiva in materia di lavoro autonomo occasionale.


Il lavoratore autonomo, ai sensi dell’art. 2222 c.c. (in tema di “prestatore d’opera”), è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente, verso un corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

Il lavoratore autonomo, ai sensi dell’art. 2222 c.c. (in tema di “prestatore d’opera”), è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente, verso un corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

Diversamente si definisce lavoratore subordinato, ai sensi dell’art. 2094 c.c., colui che si obbliga a fronte della retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di quest’ultima.

Sotto il profilo fiscale, occorre osservare che, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. “TUIR”), si considerano redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di professione abituale, ancorché non esclusiva.

Si rileva pertanto, in presenza di prestazioni di lavoro autonomo prive dei caratteri di abitualità e professionalità, che l’attività svolta ha carattere del tutto occasionale e che i redditi percepiti rientrano nella fattispecie dei redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1, lettera l) del TUIR, che così recita:

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: […] l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere […]”.

Pertanto, i redditi percepiti nell’anno d’imposta a titolo di lavoro autonomo occasionale vengono indicati in dichiarazione come “redditi diversi” ed assoggettati a tassazione IRPEF. Occorre però precisare che, come da istruzioni ministeriali dei relativi modelli dichiarativi, il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora abbia percepito esclusivamente redditi a tale titolo per un importo pari o inferiore ad € 4.800,00.

Sotto il profilo operativo, più in generale, i soggetti che effettuano prestazioni di lavoro autonomo occasionale non sono obbligati a disporre della Partita IVA e certificano i compensi percepiti mediante l’emissione di un’apposita ricevuta, applicando, in caso di committenti sostituti di imposta, la ritenuta d’acconto del 20% e la marca da bollo da € 2,00 in caso di prestazioni di valore superiore ad € 77,47.

Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, inoltre, il lavoratore autonomo occasionale, al superamento delle soglie reddituali indicate dall’art. 44 comma 2 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326) è obbligato all’iscrizione alla gestione separata INPS; tale disposizione stabilisce che:

“[…] A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000 […]”.

Pertanto, in presenza di redditi che superano detta soglia, sarà necessario calcolare e versare i contributi dovuti sulla quota eccedente il limite indicato.

Inoltre, per fornire un quadro ancor più completo ed aggiornato, occorre aggiungere che con la pubblicazione (in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021) della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del c.d. “Decreto Fisco-Lavoro” (d.l 21 ottobre 2021, n. 146), è stato introdotto l’obbligo, a partire dal 21 dicembre 2022, per il soggetto committente di comunicare in via preventiva all’Ispettorato del Lavoro l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale; le modalità attraverso le quali suddetta comunicazione deve essere effettuata sono state poi specificate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, la quale ha altresì stabilito che il destinatario della comunicazione in disamina è individuato in base a criteri territoriali, e più di preciso in ragione del luogo in cui si svolge la prestazione di lavoro autonomo occasionale.

La comunicazione può avvenire tramite SMS, posta elettronica o tramite le modalità già previste dall’art. 15 comma 3 d.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in materia di lavoro intermittente, a mente del quale:

“prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica […]”.

La comunicazione deve riportare i dati del committente e del prestatore; il luogo in cui si svolge la prestazione; una sintetica descrizione dell’attività svolta; la data di inizio ed il periodo di compimento della prestazione, ed infine l’ammontare del compenso pattuito. La disposizione di riferimento, peraltro, sancisce, in assenza delle informazioni dinanzi indicate, che la comunicazione si considera come omessa, con la conseguente applicazione della sanzione amministrativa compresa tra € 500,00 ed € 2.500,00 per ogni lavoratore interessato dall’obbligo comunicativo.

A tal riguardo si deve tuttavia aggiungere che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso le faq di cui alla nota n. 109 del 27 gennaio 2022, ribadendo la precedente nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha specificato che l’obbligo in parola riguarda soltanto i committenti che operano in qualità di imprenditori, con esclusione dei casi in cui questi impieghino lavoratori autonomi occasionali esercenti professioni intellettuali di cui agli art. 2229 e ss c.c.

L’Ispettorato, infine, nei chiarimenti forniti per il tramite delle suddette faq, ha chiarito che risultano esonerati dall’adempimento comunicativo i committenti rappresentati da enti non commerciali e del Terzo settore, salvo che essi non svolgano attività d’impresa anche in via marginale; le Fondazioni ITS, in assenza di attività istituzionale svolta in forma di impresa; le associazioni e società sportive dilettantistiche (le quali, infatti, operano senza scopo di lucro e, quindi, senza fini imprenditoriali); gli studi professionali non organizzati in forma di impresa; la Pubblica Amministrazione nonché gli enti pubblici non economici; le attività di vendita diretta a domicilio e le prestazioni del procacciatore d’affari occasionale disciplinate ai sensi art. 67 comma 1 lett. i) TUIR come attività commerciali non esercitate abitualmente.


Note e riferimenti bibliografici