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Pubbl. Ven, 21 Gen 2022

Per la Cassazione è rapina aggravata con l´utilizzo della mascherina anche se obbligatoria

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Per la Corte di cassazione (Sez. II Pen., 17 gennaio 2022, n. 1712) si integra la rapina aggravata con l´uso della mascherina anche se obbligatoria, poiché il travisamento medesimo risulta essere stato materialmente collegato alla commissione del delitto e comunque idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell´autore del fatto. La presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere.


Vista la risonanza mediatica della pronuncia della Corte di cassazione, pubblichiamo la sentenza del 17 gennaio 2022 n.1712, oggetto di vari articoli giornalistici.

L’imputato per il delitto di rapina aggravata ha proposto ricorso in Cassazione per due motivi, tra cui in particolare la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante relativa al travisamento del volto, avvenuto con mascherina resa obbligatoria dalla normativa conseguente all'emergenza pandemica da COVID-19.

Si afferma nel ricorso che, infatti, si tratterebbe in sostanza di un comportamento imposto dalla legge che non potrebbe essere anche considerato come aggravante del reato di rapina.

Tuttavia, la Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso poiché ha escluso che l’obbligo di indossare la mascherina possa essere considerato come un mero adempimento di dovere e soprattutto ha affermato che il travisamento del volto risulta collegato alla commissione del delitto.

Infatti, si legge che:

“Quanto alla possibilità di ipotizzare l'aggravante del travisamento del volto in relazione all'obbligo di indossare la mascherina in conseguenza della emergenza pandemica, deve rilevarsi che il travisamento medesimo risulta essere stato materialmente collegato alla commissione del delitto e comunque idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell'autore del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 56937 del 20/11/2017 Rv. 271667 - 01). La presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere”.

Pertanto, è integrata l’ipotesi di rapina aggravata dal travisamento del volto laddove il reo, profittando del relativo obbligo di indossare la mascherina, in conseguenza dell’attuale status emergenziale pandemico, occulta il proprio viso per eludere il suo riconoscimento, tentando di assicurarsi, in tal modo, l’impunità: questo comportamento è collegato alla commissione del delitto di rapina. Ciò posto, l’uso della mascherina non può esclude la configurazione dell’aggravante in parola, dato che il suo utilizzo, orientato a determinate finalità delittuose, non può essere equiparato all’adempimento di un dovere; così tale atteggiamento è espressione di una pervicace intenzione criminale.


Note e riferimenti bibliografici