Sommario: 1. A mo' di introduzione; 2. Dal «triangolo» della rappresentanza politica moderna al «quadrilatero» del parlamentarismo contemporaneo; 3. I gruppi come «soggetti della rappresentanza politica».
1. A mo' di introduzione
Il concetto di rappresentanza politica non sembra potersi irrigidire in statiche ed immutabili definizioni, valide, se così si può dire, sul solo piano teorico-concettuale[1]. Al contrario, esso tratteggia una categoria la cui morfologia si nutre dei contesti storico-politico-culturali in cui viene declinata, oltre che delle regole costituzionali destinate ad organizzare i rapporti di potere tra gli organi di vertice dello Stato-apparato.
Ciò che si vuol dire è che, per poter comprendere l’effettivo tasso di democraticità di un ordinamento, non appare sufficiente limitarsi all’analisi delle “forme” con cui esso si manifesta in “superficie”, ma occorre anche interrogare le concrete “dinamiche” che ne scandiscono il perenne divenire nelle “profondità” politico-reali[2].
Del resto, la stessa rappresentanza politica è costantemente soggetta al mobile assemblaggio tra «rapporto» e «situazione» rappresentativa[3], il cui delicato equilibrio determina differenti modi di esercizio e, soprattutto, di interpretazione della fondamentale funzione di «rendere visibile e illustrare un essere invisibile per mezzo di un essere che è presente pubblicamente»[4].
Se quanto sin qui argomentato risponde almeno in parte a criteri di validità logica, si dovrebbe trarre la seguente, soltanto provvisoria, conclusione. Il rapporto di rappresentanza politica impone costantemente di guardare alle concrete dinamiche di funzionamento delle Assemblee legislative, dal momento che, in una democrazia parlamentare, il pluralismo politico-sociale si invera attraverso delicati equilibri interni agli organi rappresentativi. È il “processo” assembleare, infatti, a perseguire, per il tramite di regole procedurali (costituzionali, legislative e dei regolamenti camerali), il precipuo obiettivo di realizzare i principi del relativismo politico che innervano la democrazia costituzionale[5]. Sono le disposizioni parlamentari a dettare, a livello pratico-applicativo, tempi e modi della rappresentanza stessa[6], attraverso i quali si sostanziano e vengono in essere le dinamiche democratico-rappresentative. Si realizza, cioè, l’indirizzo politico dello Stato.
Per esprimersi con stretta logica aritmetica, il «diritto parlamentare» sta al «diritto costituzionale» come il «diritto processuale» sta al «diritto sostanziale». Isolare le due dimensioni impedirebbe, forse, la possibilità di comprensione dei reali equilibri costituzionali che strutturano il nostro ordinamento giuridico-formale.
Ecco perché indagare le dinamiche assembleari ed i “processi” della rappresentanza politica assume una importanza particolare. È attraverso essi, infatti, che si produce l’ordinamento giuridico-formale. In questa prospettiva, non può essere sottovalutato il ruolo rivestito dai gruppi parlamentari nel dare concreta attuazione all’indirizzo politico dello Stato. A ben vedere, sono i gruppi, veri e propri soggetti «necessari» della rappresentanza politica che albergano nelle istituzioni parlamentari, a riempire di contenuto ed a strutturare l’organizzazione ed il funzionamento delle Assemblee legislative[7]. La rappresentanza politica moderna, in effetti, non può che manifestarsi nell’ontologica articolazione in gruppi. Non già per mezzo di singole personalità, ma attraverso raggruppamenti politico-parlamentari formati da una pluralità di individui, democraticamente legittimati, i quali condividono il medesimo progetto di trasformazione o di conservazione della società. E, al fine di attuare quel progetto, adottano, nel rispetto delle regole procedurali della democrazia parlamentare, un determinato indirizzo politico, quello appunto «di maggioranza-minoranza»[8].
È sui gruppi, quindi, che si tenterà di svolgere qualche riflessione di ordine giuridico-costituzionale, anche in vista della possibilità di riconoscere loro la facoltà di tutelare le proprie prerogative costituzionali dinanzi alla Consulta. Assumendo, cioè, la veste di «organo-potere» dello Stato[9].
2. Dal «triangolo» della rappresentanza politica moderna al «quadrilatero» del parlamentarismo contemporaneo
Il circuito della rappresentanza politica moderna dischiude, pertanto, una serie di criticità, legate al particolare processo di moltiplicazione dei soggetti (singoli eletti, partiti, gruppi) che si frappongono tra il corpo elettorale e la determinazione dell’indirizzo politico da parte dell’asse Governo-gruppi parlamentari di maggioranza. Proprio per tal motivo, sembra opportuno indagare le peculiarità del rapporto «rappresentativo» che intercorre tra «gruppi politici», «gruppi parlamentari» e «corpo elettorale».
Tradizionalmente raffigurato attraverso una triade[10], in base alla quale tra rappresentati e rappresentanti si interpone la necessaria mediazione del partito politico[11], il rapporto di rappresentanza pare aver sperimentato un patologico processo di alterazione. E tanto, proprio a causa dell’ampia autonomia politica riconosciuta, all’interno delle dinamiche assembleari, ai gruppi parlamentari. Questi ultimi, infatti, nella loro qualità di realtà collettive in grado di “istituzionalizzare” le forze politiche trasformando in concreto, mediante i lavori delle commissioni permanenti, i programmi elettorali in provvedimenti normativi, si configurano quali veri e propri soggetti della rappresentanza politica.
Soggetti indefettibili del circuito rappresentativo, la cui autonomia politica rispetto, tanto al partito di riferimento, quanto – a monte – al corpo elettorale, ha contribuito a delineare un pernicioso disallineamento verso la sola «situazione» rappresentativa, con ciò producendo una patologica – come si diceva – separazione dell’attività degli eletti dagli orientamenti espressi dagli elettori in occasione della consultazione elettorale. Nei casi in cui una simile alterazione del circuito della rappresentanza politica moderna si è di fatto verificata, il risultato è stato infatti quello di rendere concretamente possibile la sostituzione della “Nazione” rappresentante alle forze politiche elette dal corpo elettorale.
A voler esprimersi ancora mediante il ricorso alla metafora geometrica, già in altra sede[12] si è sottolineato come la progressiva acquisizione di autonomia politica dei gruppi politico-parlamentari, rispetto alle forze politico-partitiche ed al corpo elettorale, abbia contribuito a disvelare il quarto “lato” della geometria variabile della rappresentanza politica. A guardar bene, soprattutto a seguito della “svolta” maggioritaria del 1993, l’originario «triangolo» si è rivelato essere un «quadrilatero».
Quest’ultimo, rimasto per così dire latente nella prima fase repubblicana, dacché tra partiti e gruppi politici intercorreva uno stretto rapporto di subordinazione dei secondi a favore dei primi, ha successivamente reso esplicito l’affiancamento al «triangolo» elettori-partiti-eletti di un quarto elemento, i gruppi parlamentari appunto. Gruppi, i quali, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari, hanno così potuto farsi essi stessi rappresentanti diretti delle presunte nuove istanze sociali provenienti dagli elettori. Ovverosia, attraverso scissioni, fusioni e costituzioni di nuovi gruppi in corso di legislatura essi hanno rescisso l’originario legame con il partito (o coalizione di partiti) di cui il gruppo medesimo era espressione ad inizio legislatura.
In tal modo, il gruppo parlamentare ha mostrato la propria potenziale funzione rappresentativa autonoma[13], mettendo in crisi tutte quelle dottrine aventi come comune denominatore l’idea che la rappresentanza sia triangolare, con i gruppi quali meri organi amministrativi delle Camere o meri organi di partito, in modo da neutralizzare la rappresentatività politica del gruppo medesimo[14].
Oltre che disvelare un pericoloso processo di alterazione del tradizionale circuito rappresentativo, il germogliare, all’interno delle Assemblee legislative, di nuovi «partiti parlamentari»[15] non corrispondenti al quadro politico esistente al momento delle elezioni, ha peraltro comprovato l’ontologica esistenza costituzionale dei gruppi politici. In effetti, anche quando formatisi in assenza di un collegamento diretto con il corpo elettorale, l’articolazione in raggruppamenti finisce per confermare la endemica strutturazione “gruppocentrica” dell’organizzazione e del funzionamento delle Assemblee legislative. Una realtà dinamica, quest’ultima, che neppure la recente modifica dell’art. 14, co. 4 r.S.[16] sembra essere riuscita ad imbrigliare, sol che si pensi alla formazione del gruppo politico-parlamentare “Italia Viva-PSI”[17].
La novella regolamentare del 2017, questa la conclusione cui sembra potersi giungere sulla base dell’analisi delle concrete dinamiche politico-parlamentari, non si è rivelata uno strumento in grado di limitare l’incipiente creatività delle forme e delle forze della politica. Non a caso, un’interpretazione alquanto lata della disposizione citata ha permesso di aggirare il divieto di costituzione di nuovi gruppi in corso di legislatura, con inevitabili ripercussioni sulla tenuta del rapporto di rappresentanza e sulla responsabilizzazione delle forze politiche elette in Parlamento[18]. Fattori, questi ultimi, ulteriormente stressati dalla umbratile diffusione dei c.d. intergruppi parlamentari, raggruppamenti trasversali di deputati e senatori i quali, pur appartenendo a differenti gruppi politici regolarmente costituitisi ad inizio (od in corso, nei termini di cui supra) legislatura, si aggregano informalmente in vista della possibilità di tradurre particolari interessi di categoria in concreti provvedimenti normativi. Benché gli intergruppi «sembrerebbero costituire un’ulteriore manifestazione dell’esigenza di una maggiore tecnicalità nell’elaborazione di leggi destinate ad incidere trasversalmente su di una serie di settori produttivi»[19], la loro pratica affermazione si presta ad una serie di considerazioni critiche.
In particolare, essi, nel silenzio pressoché totale dei regolamenti parlamentari, lasciano trapelare la sempre più preoccupante incapacità del sistema costituzionale di distinguere ciò che dovrebbe tradursi, nel rispetto delle regole formali delle procedure parlamentari, in indirizzo politico dello Stato e quel che, invece, dovrebbe albergare all’esterno della produzione normativa statale[20]. Il riferimento, è evidente, è ad interessi privati non selezionati attraverso la consultazione elettorale. Interessi, questi ultimi, destinati ad entrare a far parte della dialettica parlamentare soltanto se in essa introdotti da forze politico-parlamentari, democraticamente legittimate, nel rispetto dei crismi di trasparenza e pubblicità che innervano l’incedere formale delle regole della democrazia costituzionale.
Ed è per questo motivo che, pur nel lodevole tentativo di tutelare taluni interessi particolarmente virtuosi[21], il fenomeno «anomico»[22] degli intergruppi parlamentari sembrerebbe imporre un tempestivo intervento di riconoscimento e di regolamentazione. La necessaria riforma dei regolamenti parlamentari, in un certo senso imposta dalla recente riduzione del numero degli eletti, potrebbe quindi rappresentare l’occasione propizia per formalizzare ciò che accade al di sotto della superficie delle regole procedurali.
Proprio il riferimento al ridimensionamento della rappresentanza politica, dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020[23], consente di svolgere qualche ulteriore considerazione sull’operatività dei gruppi parlamentari nel parlamentarismo contemporaneo. In effetti, al fine di evitare irresponsabili disallineamenti tra gruppo politico-partitico e gruppo politico-parlamentare, si potrebbe pensare, all’interno di un Parlamento sensibilmente ridotto nella propria dimensione numerica, di introdurre adeguate modifiche regolamentari tese a scongiurare ipotesi di distorsione patologica del rapporto rappresentativo.
Tra queste, in particolare, a rilevare potrebbe essere l’eliminazione del requisito numerico per la costituzione di un gruppo, in modo da consentire, all’interno del Parlamento, la formazione di raggruppamenti politici soltanto se questi corrispondono a forze politico-partitiche presentatesi alle elezioni e che hanno superato lo sbarramento elettorale[24].
In altre parole, nell’alveo tracciato dalla riforma regolamentare del Senato del 2017, si eviterebbe così qualsiasi scollamento, in corso di legislatura, tra soggetto politico-partitico legittimato dal voto elettorale e soggetto politico-parlamentare operante, in virtù della ridetta legittimazione democratica, all’interno del “processo” rappresentativo. Ancor più incisivamente, ad essere scongiurata sarebbe la pratica vanificazione del principio democratico. Come è stato fatto notare, infatti, oltre che «costituzionalmente necessari e legati ai partiti politici», i gruppi parlamentari sono – e devono restare – «espressione della volontà sovrana del corpo elettorale»[25]. Una conclusione, quest’ultima, in un certo senso imposta dalla circostanza che, quando chiamato ad esercitare il proprio diritto di voto, il corpo elettorale non può che presumere in termini di sostanziale coincidenza il rapporto sussistente tra i partiti politici ed i rispettivi gruppi parlamentari.
Senza poter qui approfondire gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sui meccanismi di formazione e di funzionamento dei gruppi[26], le riflessioni da ultimo svolte intorno alla patologia del “quadrilatero” della rappresentanza politica, come tale connotante una sorta di (corto)circuito del rapporto rappresentativo medesimo, tornano utili al fine di esprimere qualche osservazione intorno alla natura giuridica dei gruppi politici, permettendo di osservarla da una specola più propriamente costituzionale in considerazione della sua «ontologia»[27].
L’argomento appare tutt’altro che semplice[28]. Alla radice di tali difficoltà di inquadramento epistemologico v’è forse un duplice ordine di ragioni. In primis la circostanza che, in materia, parrebbero essere mancati studi specifici della giuspubblicistica italiana, la quale ha soltanto incidentalmente lambito la tematica in occasione di contributi relativi allo studio dei partiti politici[29]. In secondo luogo, il fatto che, consultando le varie definizioni di «gruppo parlamentare» contenute in questi lavori, «si ha talvolta l’impressione che esse, più che a qualificare giuridicamente il soggetto, tendano a descriverne il ruolo e le attività»[30].
Ad ogni buon conto, nelle pagine che seguono si proverà a riflettere sulla natura giuridica dei gruppi in chiave «costituzionale», con particolare attenzione alla “fisiologia” e alla “patologia” del circuito della rappresentanza politica.
3. I gruppi come «soggetti della rappresentanza politica»
Se sul piano della legislazione sub-costituzionale il gruppo parlamentare appare assumere la innovativa fisionomia dell’«organismo di diritto pubblico»[31], un discorso più ampio merita invece di essere affrontato se si assume, come s’è fatto in premessa, che il gruppo parlamentare sia un soggetto necessario del circuito della rappresentanza politica.
Tuttavia, prima di svolgere alcune riflessioni di tipo giuridico-costituzionale, sembra opportuno prendere l’abbrivio da una considerazione di carattere generale, come tale implicante una alternativa epistemologica. In primo luogo, dunque, i raggruppamenti parlamentari appaiono direttamente rappresentativi: a) dei partiti politici, quando costituiscono una loro proiezione all’interno delle Assemblee legislative; b) in via immediata, dei cittadini elettori, in tutte quelle ipotesi in cui la formazione del gruppo parlamentare precede quella del partito politico, ossia quando il gruppo si forma in Parlamento in ipotetica rappresentanza di una parte del corpo sociale non ancora politicamente aggregatasi in occasione delle consultazioni elettorali.
La prima ipotesi, per intenderci, è quella che ha trovato frequente realizzazione pratico-applicativa durante la c.d. prima Repubblica; in un arco temporale, cioè, in cui il rapporto tra partiti e gruppi è stato di tipo «bottom-up», con i gruppi tendenzialmente corrispondenti a quei partiti politici presentatisi alle elezioni. La seconda, invece, è quella, già evidenziata, molte volte manifestatasi dal 1994 in poi, con soggetti politici generalmente nati conseguentemente a trasformazioni dei gruppi avvenute in Parlamento, dunque in base ad un rapporto di tipo «up-down»[32].
Volendo provare a fare un po' di chiarezza, anche in ordine al rapporto intercorrente tra gruppi e forze politiche operanti all’esterno del Parlamento, a livello sub-costituzionale si dovrebbe distinguere il gruppo politico-partitico (associazione non riconosciuta di diritto privato) dal gruppo politico-parlamentare (come accennato, «organismo di diritto pubblico»). Invero, sul piano meramente storico-sociologico, ciò che sembra esistere nella realtà è una pluralità di gruppi politici che, dopo l’avvento dei partiti di massa, nella loro fase genetica si costituiscono tanto all’esterno quanto all’interno del Parlamento. Ed è così che, per rimanere al fenomeno oggi più tradizionale, ossia quello di costituzione di gruppi parlamentari mediante un processo di tipo bottom-up, il gruppo politico-partitico preesistente all’esterno del Parlamento ha, dopo le elezioni, la possibilità di “duplicarsi” all’interno delle Camere al fine di concorrere, assieme agli altri gruppi politico-parlamentari, alla definizione dell’indirizzo politico dello Stato.
In prima battuta, sembra dunque potersi dire con sufficiente certezza che il gruppo politico nasca come associazione di diritto privato e, nei fatti, appaia come una sub-unità del partito. Le cose sembrano complicarsi nel momento in cui, esaurita la fase elettorale ed iniziata la legislatura, a ciascun membro del neoeletto Parlamento viene imposto l’obbligo di iscriversi ad un gruppo parlamentare. Proiezione, ma inizialmente sarebbe meglio dire “duplicazione” camerale, del gruppo politico-partitico collocato all’esterno delle Camere. Dunque, ed è da qui che appare opportuno prendere le mosse al fine di provare a definire la sua natura giuridico-costituzionale, il gruppo politico, in quanto dotato di un apparato più o meno ideologico condiviso dai suoi membri, rappresenta un’entità unitaria esistente nella realtà sociale ex art. 49 Cost., a prescindere dalla sua formale istituzionalizzazione all’interno delle Assemblee legislative, i cui regolamenti prescrivono regole sui gruppi di mera attuazione degli artt. 72, comma 3, e 82, comma 2, della Carta repubblicana.
Di conseguenza, l’inizio della Legislatura – questa la seconda osservazione di ordine logico-costituzionale – sembrerebbe giuridicamente segnare la linea di confine tra la fase «privatistica» del gruppo politico e quella «pubblicistica» del gruppo stesso. In altre parole, costituendosi in seno alle Camere, il raggruppamento “pubblicizza” la sua attività politica, intanto trasformatasi in «parlamentare». Entra, cioè, a far parte dell’ordinamento giuridico dello Stato. Se il fenomeno appena descritto riguarda la dimensione collettiva del raggruppamento politico, l’istituzionalizzazione del gruppo fa sì che i rispettivi membri, una volta eletti, appaiono mantenere lo status di componenti di un’associazione di diritto privato (gruppo-partito) fino al momento della scelta di iscriversi al gruppo parlamentare. Una volta iscrittisi, i parlamentari, pur mantenendo la qualità di membri dell’associazione «gruppo-partito politico», sommano, in aggiunta ad essa, la qualifica di membro del «gruppo-politico parlamentare». E, nella loro qualità di componenti di un raggruppamento, essi, assieme a tutti gli altri gruppi regolarmente costituitisi, parteciperanno alla precipua funzione di realizzare l’indirizzo politico dello Stato.
Ed è proprio questa funzione, necessariamente pubblica, a far assumere ai gruppi politico-parlamentari la natura di «organismi di diritto pubblico». In altri termini, non è il mero fatto di essere ed operare all’interno delle Camere, ma è l’attività funzionalmente deputata al perseguimento dell’indirizzo politico che, sul piano sub-costituzionale, causa quella mutazione genetica del gruppo cui s’è accennato. Trasforma, cioè, giuridicamente, l’«associazione politica» operante in Parlamento in «organismo di diritto pubblico»[33].
Una volta chiarito che, a livello sub-costituzionale, è l’attività di indirizzo politico a modificare funzionalmente la natura del gruppo da associazione di diritto privato a soggetto di diritto pubblico, sul piano giuridico-costituzionale sembrano potersi sostenere almeno tre argomenti.
In primo luogo, essendo il gruppo parlamentare un soggetto necessario della rappresentanza politica, per quanto le dinamiche della realtà storica abbiano messo in evidenza il suo essere (anche) altro dal partito politico, a livello teorico esso dovrebbe essere considerato un ente espressione della rappresentanza dei partiti politici. Se invero si vuole mantenere la fisiologia del «triangolo della rappresentanza politica» (costituito dalla triade elettori-eletti-partiti politici), quello che oggi è divenuto un vero e proprio quarto soggetto della rappresentanza politica – il gruppo parlamentare, appunto – non può che costituzionalmente risultare espressione del partito politico votato dagli elettori.
Insomma, sul piano della rappresentanza politica, bisognerebbe considerare gruppo politico-partitico e gruppo politico-parlamentare come una realtà unitaria, legati tra loro da un vero e proprio rapporto di rappresentanza. Ogni disallineamento tra gruppo politico-partitico e gruppo politico-parlamentare, come detto, farebbe di quest’ultimo un soggetto della rappresentanza autonomo, del tutto svincolato da qualsiasi ipotesi di legittimazione democratica diretta[34]. Con il risultato, peraltro, di invertire i fisiologici rapporti di forza esistenti tra gruppi e partiti, introducendo un ulteriore filtro rappresentativo, ad effetto invero distorsivo, tra il corpo elettorale rappresentato e la nazione rappresentante.
Quest’ultima sostanzialmente legittimata ad interpretare liberamente, id est irresponsabilmente, rispetto al partito le istanze sociali provenienti dalla realtà rappresentata. A disvelare, cioè, una pericolosa smaterializzazione del «rapporto» nella «situazione» rappresentativa, ossia, dell’elemento democratico (il «rapporto», appunto) nella dimensione oligarchica (la «situazione») dell’attività rappresentativa. In altre parole, richiamando quanto si è provato ad argomentare in precedenza, il «quadrilatero» rappresenta la patologia del circuito rappresentativo, come tale espressione di una ipostatizzata idea di rappresentanza politica foriera di irresponsabili alterazioni della geografia politica tratteggiata dal voto elettorale[35].
Ed è proprio dal momento che il disallineamento tra partito politico e gruppo parlamentare costituisce una patologica espressione di un (corto)circuito rappresentativo, si dovrebbe insistere verso soluzioni – come quella della necessaria coincidenza tra soggetto politico presentatosi alle elezioni e raggruppamenti politici formatisi in Parlamento – in grado di limitare, se non obliterare del tutto, irresponsabili artifici della creatività politica, spesso ben lontani dal perseguimento dell’”interesse della Nazione” (ex art. 67 Cost.).
In secondo luogo, poiché esiste un «nucleo duro» dell’art. 67 Cost., consistente non già nell’impossibilità da parte del gruppo politico-partitico di imprimere direttive al gruppo politico-parlamentare[36], ma riassumibile nell’impossibilità per l’eletto di perdere il proprio seggio, sotto questo aspetto, la previsione del gruppo Misto nei regolamenti parlamentari, nonostante il nome, non sembra propriamente riguardare il gruppo in sé, quanto le prerogative del singolo eletto. La sua ratio appare essere quella di garantire il libero mandato del rappresentante e, pertanto, la sua «somma funzione» appare coincidere con l’assicurare il «sommo dissenso», consentendo la permanenza dell’eletto all’interno di un gruppo politico (eventualmente articolato in «componenti») necessariamente parlamentare[37].
Con la necessaria precisazione, però, che tale raggruppamento non si costituisce per volontà dei membri che ad esso intendono iscriversi. Esso, cioè, non deve la sua presenza assembleare ad una manifestazione di volontà dei parlamentari che non aderiscono ad altri gruppi politici o che, in corso di legislatura, da questi ultimi intendono dissociarsi. Ecco perché, già in altra sede, si è avuto modo di precisare che il gruppo Misto sarebbe forse meglio rinominarlo “Nazionale”[38]. E tanto, dal momento che, nell’alveo di una fisiologica articolazione (triangolare) del rapporto rappresentativo, in esso devono trovare libertà di espressione esclusivamente quei membri del Parlamento che rappresentano «la Nazione» (art. 67 Cost.) in modo divergente rispetto alle forze politiche nelle cui fila sono stati eletti. E dalle quali, soprattutto, si sentono di dissociarsi in quanto ritenute responsabili – politicamente parlando – della mancata, distorta o soltanto parziale attuazione del programma elettorale in cui hanno riposto fiducia gli elettori.
Ed è così che il parlamentare volontariamente fuoriuscito o espulso dal partito/gruppo di appartenenza dovrà, qualora non decidesse di dimettersi dalla carica, confluire nel gruppo “Misto”. All’uopo, ad esempio, si potrebbe pensare di introdurre, nei regolamenti parlamentari, un’iscrizione motivata a tale gruppo, in cui il parlamentare renda edotte le Camere e gli elettori di tutte quelle ragioni che lo hanno portato ad abbandonare il raggruppamento d’origine. In tal modo, il «nucleo duro» del principio del libero mandato parlamentare non subirà alcun tipo di lesione, essendo esso preordinato a garantire la possibilità per gli eletti di far valere il proprio dissenso avverso qualsiasi eccesso di autorità da parte del raggruppamento di appartenenza, senza con ciò decadere dalla carica.
Il gruppo Misto, questa la conclusione cui pare potersi giungere sulla base dell’analisi delle concrete dinamiche assembleari, sembra costituzionalmente necessario[39] proprio perché preordinato a garantire il libero esercizio del mandato parlamentare. Ciò che si vuol dire è che il gruppo Misto, così come ogni raggruppamento politico, invera anch’esso una realtà ontologica alle istituzioni parlamentari. Basti pensare al fatto che, pur in assenza di iscritti, non viene cancellato dal novero delle possibili forme costituzionali in cui è legittimata a manifestarsi l’articolazione politica intra-parlamentare. Al contrario, esso vive in quiescenza. La volontà dell’eletto, pertanto, non risulta essere costitutiva della sua giuridica esistenza. Essa rileva soltanto per (ri)attivarlo, ossia per la sua esclusiva messa in funzione.
In terzo luogo, se sul piano giuridico-costituzionale il raggruppamento politico-parlamentare costituisce una realtà rappresentativa di un fenomeno che dovrebbe apparire «unitario» (lo stesso gruppo politico-partitico che, dopo le elezioni, si costituisce in seno alle Camere nelle medesime sembianze), a configurarsi come «potere» dello Stato legittimato a sollevare conflitto di attribuzione dovrebbe pertanto essere non soltanto il singolo eletto, ma anche e soprattutto il raggruppamento politico-parlamentare. Appare invero del tutto illogico, stando anche agli orientamenti da ultimo espressi dalla Consulta, che la singola porzione di rappresentanza che la Costituzione attribuisce all’eletto (ex art. 67 Cost., «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione») possa valere più della somma delle quote di rappresentanza espresse dai parlamentari all’interno del gruppo politico regolarmente costituitosi in seno alle Camere[40]. Nel far ciò, la Consulta, peraltro sul solo piano formale, parrebbe assecondare rigurgiti proto-liberali tendenti, come noto, a sbilanciare il rapporto rappresentativo sulle singole individualità, piuttosto che sui raggruppamenti assembleari.
Bisognerà così attendere che il giudice delle leggi avverta l’esigenza di riconsiderare le dinamiche assembleari, al fine di risolvere le implicazioni derivanti dal patologico quadrilatero della rappresentanza politica[41].
In definitiva, in un momento storico caratterizzato da profonde incertezze, derivanti dalla incapacità politica dei rappresentanti di rimodulare gli assetti delle regole parlamentari a seguito della riduzione del numero degli eletti, forse occorrerebbe partire proprio da qui: dal riconoscimento, anche formale, del gruppo quale «soggetto della rappresentanza». Soggetto, cioè, non riducibile a solo organo assembleare o associazione di diritto privato, mera derivazione del partito politico.
