Sommario: 1. La nozione di 'terzo' nel diritto romano: precisazioni; 2. La fattispecie nel dettaglio e i dubbi della dottrina sull’autenticità del passo; 3. L’interpretazione di Maria Floriana Cursi. Risoluzione del problema relativo alla compatibilità del principio di sussidiarietà dell’actio de dolo con quanto sostenuto da Giuliano nella fattispecie concreta; 4. Segue: l’interpretazione di Maria Floriana Cursi. Conclusioni e critica; 5. L’interpretazione di Tommaso dalla Massara. Conclusioni e critica; 6. Una ulteriore possibile soluzione; 7. Conclusioni: la posizione giuridica dello schiavo.
1. La nozione di 'terzo' nel diritto romano: precisazioni
Affrontare il tema del dolo negoziale del terzo nel diritto romano risulta una operazione complessa sotto diversi profili. Già a prima vista, e ciò è una preoccupazione tipica del giurista moderno, si riscontra un evidente problema definitorio. Invero, a differenza di quanto accade nella moderna teoria contrattualistica, nel diritto romano non è possibile rinvenire la definizione del concetto di ‘terzo’[1]. Tale assenza è spiegabile, da un lato, tenendo conto della forma mentis fortemente pragmatica del giurista romano, volta alla soluzione del caso concreto piuttosto che all’astrazione e alla sistemazione concettuale; dall’altro lato, avuto riguardo alla struttura e al regime delle obligationes ex contractu (nella costruzione gaiana).
Su questo secondo punto, che, rispetto al primo, avrebbe bisogno di una più ampia trattazione, non è possibile soffermarsi a lungo nel presente contributo. Basti qui ricordare, nell’àmbito di una evoluzione più volte lumeggiata da autorevole dottrina[2], il ruolo della sponsio quale ‘chiave di volta’ nel cambiamento di configurazione del rapporto obbligatorio.
Già a partire dalle XII Tavole, a differenza dei praedes e dei vades, i quali costituivano forme di eterogaranzia, per cui rispondeva un terzo garante al posto del soggetto in capo al quale gravava il dovere di comportamento, la sponsio, anch’essa peraltro nata quale forma di eterogaranzia, ma a vincolo potenziale e non reale sull’ostaggio, che era invece peculiarità soltanto dei praedes e dei vades, rappresentava un atto per mezzo del quale il debitore poteva assumere simultaneamente il c.d. rapporto di dovere (‘Schuld’) e la relativa responsabilità (‘Haftung’), preannunciando così la struttura dell’obligatio ex contractu classica, avente quale momento centrale la prestazione, caratterizzata dalla patrimonialità e dall’inerenza alla persona del debitore.
In particolare, il carattere personale della prestazione operava non soltanto dal lato passivo, per cui non era più possibile assumersi la responsabilità del fatto del terzo, ma anche dal lato attivo, in modo tale che destinatario della prestazione potesse essere soltanto il soggetto che aveva preso parte al negozio. A ciò conseguiva l’esclusione – peraltro non assoluta[3] – del contratto a favore di terzi nel diritto romano, sintetizzata esplicitamente nella regola ‘alteri stipulari nemo potest’[4] e basata, appunto, sulla necessaria coincidenza tra le parti del rapporto e quelle del negozio.
Come è evidente, a fronte di tale rigidità, il rilievo del soggetto ‘terzo’ non poteva che essere circoscritto ad ipotesi particolari, da valutare caso per caso, senza incorrere in generalizzazioni. Ciò significa, in altri termini, che fornire una definizione del concetto di ‘terzo’ nel diritto romano non soltanto è impresa ardua, ma anche in una certa misura fuorviante.
Pertanto, coerentemente con tali premesse, non si cercherà qui di fornire una definizione di ‘terzo’ suscettibile di fungere da contenitore, bensì si tenterà di precisare il concetto di ‘terzo’ alla luce dell’esegesi di una peculiare nonché celebre fattispecie su cui i Glossatori basarono la distinzione, a noi nota, tra dolus causam dans e dolus incidens [5].
2. La fattispecie nel dettaglio e i dubbi della dottrina sull’autenticità del passo
Il passo è tratto dall’undicesimo libro di commento all’editto di Ulpiano e viene riportato qui di seguito nella sua versione mommseniana:
D. 4, 3, 7 pr. (Ulp. 11 ad ed.): Et eleganter Pomponius haec verba ‘si alia actio non sit’ sic excipit, quasi res alio modo ei ad quem ea res pertinet salva esse non poterit. nec videtur huic sententiae adversari, quod Iulianus libro quarto scribit, si minor annis viginti quinque consilio servi circumscriptus eum vendidit cum peculio emptorque eum manumisit, dandam in manumissum de dolo actionem (hoc enim sic accipimus carere dolo emptorem, ut [ex empto] ˂ex vendito> teneri non possit) aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est. et quod minor proponitur, non inducit in integrum restitutionem: nam adversus manumissum nulla in integrum restitutio potest locum habere[6].
Il frammento può essere suddiviso in due parti: nella prima – da ‘Et eleganter…’ a ‘salva esse non poterit’ – Ulpiano riferisce il pensiero di Pomponio sulle parole dell’editto ‘si alia actio non sit’ relative all’actio de dolo e, nello specifico, alla sua sussidiarietà; nella seconda – quindi da ‘nec videtur…’ sino alla conclusione – il giurista severiano riporta invece una sententia di Giuliano su un caso specifico[7].
Ad ogni modo, prima di analizzare dettagliatamente il testo e le sue notevoli implicazioni, risulta opportuno dare conto della dottrina che se ne è occupata, prendendo le mosse da quella meno recente, che ha riservato pesanti critiche al passo in commento.
In particolare, Lenel, nella sua palingenesi, nonché Solazzi e Biondi sulla scia di quest’ultimo, hanno ritenuto il tratto ‘aut… circumscriptus est’ inaffidabile[8].
Altra parte della dottrina tedesca si è invece spinta oltre asserendo la non genuinità dell’ampio segmento che va da ‘hoc enim…’ ad ‘…in integrum restitutionem’[9].
Ulteriori perplessità sono state infine mostrate, soprattutto sotto il profilo della incoerenza del testo, da parte di Van Oven, Brutti, d’Ors[10] e Albanese[11].
Attualmente, al contrario, si è testimoni di una diffusa inversione di tendenza. La dottrina moderna, infatti, è sostanzialmente concorde nell’affermare la genuinità del passo, sulla base di una varietà di argomenti, che qui di seguito si cercherà di meglio chiarire. A tale scopo, è necessaria una previa disamina della fattispecie contenuta in D. 4, 3, 7 pr.
In apertura, Ulpiano afferma che i verba edittali ‘si alia actio non sit’ sono stati intesi elegantemente (‘eleganter’)[12] da Pomponio. Secondo quest’ultimo, con tali parole ci si riferiva al fatto che non si sarebbe potuta tutelare la situazione del deceptus in maniera diversa.
A ciò fa seguito un caso concreto discusso da Giuliano, preceduto però da una affermazione di un certo rilievo – ‘nec videtur huic sententiae adversari, quod Iulianus libro quarto scribit’ – che fa da anello di congiunzione con quanto affermato in precedenza da Pomponio[13]. Si dice, infatti, che non sembra esservi contrasto tra quanto sostiene Pomponio stesso e quanto scritto da Giuliano nel suo quarto libro[14], allorquando prendeva in considerazione il caso di un minore di venticinque anni che, indotto in errore dai fraudolenti consigli del proprio schiavo, lo vendeva ‘cum peculio’[15] ad un altro soggetto, il quale lo avrebbe poi manomesso[16].
Vengono quindi menzionati quattro diversi rimedi processuali[17], nel seguente ordine: I. l’actio de dolo nei confronti del servo liberato, autore del dolo; II. l’azione derivante dal contratto di compravendita esperibile nei confronti del compratore; III. la nullità del contratto di compravendita; IV. la in integrum restitutio.
Si proceda dunque ad esaminare i rimedi processuali appena elencati, illustrando altresì le perplessità avanzate dalla dottrina più risalente in merito al contenuto del testo e le soluzioni di recente proposte dagli studiosi.
I. Per quanto concerne l’actio de dolo, è stato autorevolmente sostenuto da Bernardo Albanese che il suo richiamo nel testo non fosse genuino[18] a fronte di una serie di ragioni. In primo luogo, ci si richiama ad un brano estratto dalle Istituzioni di Gaio, che così recita:
Gai 4, 78: Sed si filius patri aut servus domino noxam commiserit, nulla actio nascitur. nulla enim omnino inter me et eum, qui in potestate mea est, obligatio nasci potest; ideoque et si in alienam potestatem pervenerit aut sui iuris esse coeperit, neque cum ipso neque cum eo, cuius nunc in potestate est, agi potest […].
Secondo Gaio viene meno la responsabilità nossale quando il servo o il figlio soggetto alla potestà paterna commettono un delitto nei confronti del dominus o dell’avente potestà. In questi casi – dice Gaio –, poiché non sorge alcuna obbligazione tra il soggetto a potestà e il titolare della potestà stessa, non potrà concedersi alcuna azione.
Per il grande romanista palermitano, tale testimonianza verrebbe altresì rafforzata da quanto affermato in una costituzione dell’imperatore Gordiano[19]:
C. 2, 30, 2 [Imp. Gordianus A. Solanae]: etsi minor annis, ut adlegas, constituta servum tuum ab eo circumscripta in consilio manumisisti, tamen vindictae impositio, qua libertas iusta munitur, nec obtentu quidem aetatis rescindi potest. indemnitati vero tuae, a manumisso scilicet sarciendae, ab eo cuius iurisdictio est, quatenus iuris ratio permittit, consuli debet [a. 241]).
In questo provvedimento si riporta il caso di un minore di venticinque anni a cui non viene concessa l’azione di dolo contro lo schiavo ingannatore da lui stesso liberato[20]. Questa soluzione, messa in stretta connessione con il principio gaiano sopra riportato, portava l’Albanese a sostenere l’inaffidabilità del richiamo all’actio de dolo nel passo giulianeo.
Contro tale ipotesi si è però efficacemente argomentato – in primis dal Brutti, sino ad arrivare ai recenti contributi di Cursi e dalla Massara[21] – che esiste un testo, tratto sempre dall’undicesimo libro ad edictum di Ulpiano, nel quale si afferma esattamente il contrario, ossia che, analogamente a quanto accade in D. 4, 3, 7 pr., possa essere concessa al deceptus minore di venticinque anni l’azione di dolo (o un’actio utilis[22]) contro lo schiavo[23]. Si tratta di:
D. 4, 4, 11 pr. (Ulp. 11 ad ed.): Verum vel de dolo vel utilis actio erit in id quod minoris interfuit non manumitti: proinde quidquid hic haberet, si non manumisisset, id ei nunc praestabitur. sed et nomine earum rerum, quas dominicas servus manumissus supprimebat, competunt adversus eum actiones ad exhibendum et furti et condictio, videlicet quoniam et manumissus eas contrectabat. ceterum ex delicto in servitutem[24] facto domino adversus eum post libertatem actio non competit: et hoc rescripto divi Severi continetur[25].
Accanto all’actio de dolo e ad un’actio utilis[26] sono indicati nel brano anche altri rimedi processuali, con l’importante limite, però, di non poter esperire alcuna azione nei confronti del manomesso per i delitti commessi da quest’ultimo durante il periodo di schiavitù.
Ora, come si nota, il fatto che il principio gaiano affermato in Gai 4, 78 sia qui richiamato unitamente all’azione di dolo non può essere indenne da conseguenze, pena la non genuinità finanche di D. 4, 4, 11 pr.[27]. Sotto questo profilo, come ha da ultimo ben osservato il dalla Massara, è da sostenere l’idea secondo cui il dolo non sia da annoverare tra i delitti sottoposti al divieto espresso da Gaio[28], in quanto “… mostra una natura latamente delittuale, ma – tenuto conto anche dell’uso piuttosto elastico che nelle fonti si riscontra del termine delictum – al contempo non in tutto assimilabile… ai tipici delicta di furtum, rapina, damnum iniuria datum e iniuria”[29].
II. In ordine al secondo rimedio sopra riportato, quanto espresso dalle parole tra parentesi ‘hoc enim sic accipimus carere dolo emptorem, ut ex empto teneri non possit’[30] indica che in concreto non è stato commesso dolo da parte del compratore; pertanto, non può essere data alcuna azione contrattuale contro di lui (azione contrattuale che, come si è correttamente puntualizzato in passato, non poteva che essere l’actio venditi, e non l’actio empti[31]).
Ad ogni modo, si ponga ora il caso in cui il dolo fosse stato posto in essere anche dall’acquirente: come detto, in questa ipotesi sarebbe stata concessa contro di lui l’azione contrattuale. In altri termini, si sarebbe trattato di una ipotesi di collusio tra lo schiavo ed il compratore[32]. Tale collusio, a parere di chi scrive, si sarebbe potuta manifestare attraverso un preventivo accordo tra lo schiavo e il suo compratore, oppure – in maniera più velata ma altrettanto efficace – sulla base della mera conoscenza del dolo dello schiavo da parte del compratore (in sostanza, quindi, senza alcun preventivo contatto tra questi ultimi). Naturalmente, in entrambe le ipotesi quest’ultimo si sarebbe aggiudicato un vantaggio che doveva interessare in qualche modo il peculium del servo.
È ipotizzabile, infatti, che il compratore, dopo aver manomesso lo schiavo, abbia trattenuto proprio quale contropartita il peculio assieme al quale il servo era stato venduto. Per fare ciò, lo schiavo aveva con una certa probabilità tratto in inganno il suo padrone sull’entità stessa del peculium, facendogli credere che il suo valore fosse inferiore a quello reale. In compenso, l’acquirente si sarebbe così aggiudicato un peculio di importo superiore al prezzo della compravendita[33].
III. Strettamente collegata al richiamo all’actio de dolo è l’affermazione della nullità della compravendita nell’ipotesi in cui il minore di venticinque anni sia stato raggirato dallo schiavo ‘in hoc ipso ut venderet’, ossia “sul fatto stesso di concludere la compravendita”[34]. La stretta connessione tra le due ipotesi si può facilmente ricavare dal passo, quando si afferma in prima battuta ‘… si minor annis viginti quinque consilio servi circumscriptus eum vendidit cum peculio emptorque eum manumisit, dandam in manumissum de dolo actionem…’, e, successivamente, per mezzo di un ‘aut’, si dice che ‘… aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est…’.
Buona parte della dottrina ha in passato fortemente dubitato dell’affidabilità del richiamo alla nullità della vendita, e ciò sulla base del fatto che due soluzioni differenti – azione di dolo e nullità della compravendita – sarebbero prospettate in forza dello stesso presupposto, l’inganno perpetrato dal servo[35]. Si darebbe così luogo ad una insanabile contraddizione, rendendo il passo sostanzialmente incomprensibile.
Al contrario, la dottrina più recente ha tentato – per così dire – di “salvare” tale passaggio, basandosi su vari argomenti.
In particolare, secondo un recente ed importante contributo di Maria Floriana Cursi[36], le due ipotesi, una sanzionata con l’azione di dolo, e l’altra con la nullità della compravendita, presuppongono naturalmente entrambe la condotta fraudolenta dello schiavo, ma tale condotta inciderebbe diversamente sul negozio, determinando così due differenti situazioni.
Da un lato, affinché l’inganno possa rendere nulla l’emptio-venditio, lo stesso dovrebbe incidere su circostanze determinanti, quale è evidentemente la volontà stessa di concludere il contratto; dall’altro lato, nel caso di applicazione dell’azione di dolo, l’inganno dello schiavo dovrebbe aver riguardo soltanto a profili accessori (quali, ad esempio, l’entità del peculium), in modo tale che non si potrà pervenire alla caducazione del contratto (infatti, in questa ipotesi, la compravendita rimarrebbe valida), ma soltanto all’esposizione del servo – che, si noti bene, non è parte contrattuale – ad una condanna pecuniaria per tramite dell’actio de dolo. A diversità di presupposti sostanziali corrisponde quindi una diversità di rimedi[37].
IV. Per quanto attiene alla in integrum restitutio[38], sono riportate nella chiusa di D. 4, 3, 7 pr. le seguenti parole: ‘Et quod minor proponitur, non inducit in integrum restitutionem: nam adversus manumissum nulla in integrum restitutio potest locum habere’. Ora, è chiara la ragione per cui in questa ipotesi non viene concessa la in integrum restitutio (in primo luogo quella connessa all’età del dominus, tralasciando quella propter dolum)[39]: il favor libertatis la impedisce[40], come impedisce la rimessione in pristino basata sull’arbitratus de restituendo[41] inserito nella formula dell’actio de dolo[42]. Pertanto, lo schiavo manomesso non sarebbe più potuto tornare alla sua condizione di servo del minore di venticinque anni[43].
3. L’interpretazione di Maria Floriana Cursi. Risoluzione del problema relativo alla compatibilità del principio di sussidiarietà dell’actio de dolo con quanto sostenuto da Giuliano nella fattispecie concreta
Dopo aver illustrato nel dettaglio il testo in esame, dando altresì conto di autorevoli opinioni dottrinali – in particolare, quella di Maria Floriana Cursi –, rimane peraltro una questione ancora aperta. Come noto, l’azione di dolo non può essere concessa in presenza di rimedi tipici, in quanto sussidiaria a questi ultimi. E proprio con riguardo a D. 4, 3, 7 pr. si tratta di stabilire se il principio di sussidiarietà dell’actio de dolo, presente nella prima parte del testo (‘si alia actio non sit’), sia compatibile o meno con quanto affermato da Giuliano nella seconda parte. Da questo punto di vista, l’esegesi del brano proposta dalla Cursi non lascia spazio a dubbi. L’actio de dolo è compatibile con tutti gli altri rimedi elencati, poiché:
- il ricorso alla in integrum restitutio è escluso[44];
- la possibilità di esperire l’azione contrattuale contro l’acquirente è anch’essa esclusa;
- il regime dell’azione di dolo stessa e quello della nullità della compravendita sono tra loro compatibili[45].
4. Segue: l’interpretazione di Maria Floriana Cursi. Conclusioni e critica
Risolta anche quest’ultima questione, si può concludere affermando che, attraverso tale rinnovata e pregevole esegesi, Maria Floriana Cursi è riuscita a dimostrare la sostanziale genuinità del passo nella sua interezza[46].
Nonostante ciò, a parere di chi scrive, rimangono ancora dei punti su cui risulta utile soffermarsi.
Invero, a livello meramente formale, il testo viene quasi sempre riportato – e non solo dalla Cursi, beninteso, ma anche dalla maggior parte degli Autori sopra citati nelle note – nella sua versione mommseniana caratterizzata dalla parentesi ‘… (hoc enim sic accipimus carere dolo emptorem, ut ex empto teneri non possit)…’. Tale segno diairetico, a dire il vero, avrebbe però bisogno di essere giustificato (cosa che solitamente la dottrina non fa), in quanto il passo può parimenti essere ricostruito senza l’utilizzo della parentesi, ed a tale ricostruzione conseguono, come si vedrà più avanti, anche modifiche contenutistiche.
A livello sostanziale, invece, il passo manifesta una intrinseca contraddizione – che il Brutti già aveva fatto a suo tempo notare[47], seguito poi anche dalla Cursi[48] – su un punto, che si rivela sì sanabile, ma non senza difficoltà.
Per un verso, infatti, si esclude espressamente l’applicazione nel caso concreto della in integrum restitutio a causa del favor libertatis, in modo tale che lo schiavo già manomesso non ritorni ad essere schiavo a tutti gli effetti; per l’altro verso, invece, si afferma la nullità della vendita, soluzione quest’ultima però che comporterebbe il ritorno del servo allo stato servile, in quanto condurrebbe altresì alla nullità della manomissione.
Pertanto, con la negazione della in integrum restitutio adversus libertatem si favorirebbe lo schiavo manomesso, mentre con l’affermazione della nullità della vendita lo stesso verrebbe posto in una situazione paradossalmente contraria.
Anche in questo caso viene però in soccorso un passo, in tema di manomissioni testamentarie, sulle base del quale la contraddizione sopra descritta può essere superata. Il testo, riportato soltanto nella parte che ai nostri fini interessa, è il seguente:
D. 40, 4, 29 (Scaev. 23 dig.): […] quaesitum est, hi qui testamento libertatem acceperunt utrum liberi an servi sint. respondit filium quidem nihil praeiudicii passum fuisse, si pater eum ignoravit, et ideo, cum in potestate et ignorantis patris esset, testamentum non valere. servi autem manumissi si per quinquennium in libertate morati sunt, semel datam libertatem infirmari contrarium studium favore libertatis est.
Nell’ipotesi descritta dal presente passo, in forza del principio del favor libertatis (comune a D. 4, 3, 7 pr.), gli effetti della manomissione testamentaria non vengono intaccati sebbene sia rilevata la nullità del testamento ab initio.
Pertanto, la nullità dell’atto che è allo stesso tempo presupposto della manomissione non importa necessariamente la nullità di quest’ultima. In questo senso, ipotizzando che il giurista[49] intendesse fare uso della stessa soluzione anche per D. 4, 3, 7 pr.[50], sarà di conseguenza più difficile – anche se non del tutto escluso – dubitare dell’autenticità del richiamo alla nullità della emptio-venditio. Invero, è non tanto sulla genuinità di quest’ultimo richiamo, quanto sul significato stesso di ‘nulla est venditio’ che si snoda un recente e molto pregevole contributo del dalla Massara[51].
5. L’interpretazione di Tommaso dalla Massara. Conclusioni e critica
Ai fini della propria ricerca, quest’ultimo autore prende le mosse dalle parole del Biondi, secondo cui nel diritto romano classico “… non poteva affatto presentarsi ai romani quella distinzione fra dolo causam dans e incidens. L’actio doli, come tutte le azioni romane, aveva un contenuto sempre fisso e invariabile; l’effetto era, in ogni caso, identico: costringere, cioè, il reo a prestare all’ingannato una pena il cui ammontare era calcolato secondo l’id quod interest. Dunque, la questione fra dolo che intacca l’essenza stessa del negozio, e dolo che ne intacca solo gli elementi accidentali o secondari, non poteva proporsi: o l’agire di una persona non aveva i caratteri e la gravità del dolus, ed allora era inesperibile l’actio doli, o si accordava l’esercizio di detta azione ed allora l’effetto era sempre uno e costante, vale a dire attribuire all’offeso una pena equivalente all’id quod interest, mai però la nullità del negozio”[52].
Quanto espresso a modo di obiezione dal Biondi coglie – secondo il dalla Massara – un aspetto fondamentale della questione, relativo alla stessa “proponibilità logica”[53] della distinzione tra dolo determinante e dolo incidente. Si tratta, infatti, di “… un’obiezione che muove dai principi fondamentali del processo formulare: non v’è dubbio infatti che la condemnatio non avrebbe potuto avere per oggetto altro che una somma di denaro; invece, sarebbe stata impensabile una pronuncia che oggi chiameremmo di natura costitutiva, ossia intesa a introdurre per via giudiziale una modificazione della situazione di diritto, tale per cui si pervenga – nell’ipotesi del dolo – all’effetto della caducazione contrattuale”[54]. Ed è proprio su quest’ultimo profilo che l’esegesi del dalla Massara maggiormente si concentra.
Secondo l’importante studioso, l’affermazione per cui la venditio è nulla sarebbe da valutarsi sulla base di un angolo visuale diverso, per quanto ancora conservativo, rispetto a quello utilizzato dalla Cursi. Nello specifico, egli sostiene che la compravendita non si è mai perfezionata, in quanto le parti non sono addivenute ad alcun accordo a causa della condotta fraudolenta dello schiavo[55]. Egli riconsidera il contratto in chiave consensualistica e pone a fondamento di una tale soluzione l’aggettivo nullus-a-um (indefinito in latino; qualificativo, invece, in italiano e nelle altre lingue europee occidentali[56]), a cui i giuristi romani, nella maggior parte dei casi, conferivano un significato diverso da quello a noi noto[57]. Essi intendevano infatti indicare con tale aggettivo una vera e propria assenza del contratto (il contratto letteralmente ‘non è’, oppure ‘nessun contratto’)[58].
A fronte di tali considerazioni, il dalla Massara – nonostante ammetta espressamente come in D. 4, 3, 7 pr. “… sia leggibile la traccia della distinzione tra i due tipi di dolo…”[59] – conclude escludendo la presenza del dolus causam dans nella fattispecie e, più in generale, nello stesso pensiero classico romano. Al contrario, egli ritiene che nel diritto romano sia proponibile soltanto la figura del dolo incidente, sanzionato in forma di condanna pecuniaria nell’id quod interest per mezzo dell’actio de dolo, la quale ultima ritrova la propria eredità nel disposto di cui all’odierno art. 1440 c.c.[60].
Per concludere quanto sino ad ora rappresentato sull’interpretazione del romanista vicentino, non rimane che soffermarsi su due punti che, forse, risultano tuttora non del tutto chiari.
Il primo aspetto concerne il riferimento che il dalla Massara fa a quanto sostenuto dal Van Oven in merito al c.d. “principio classico di irrilevanza del dolo del terzo”[61]. Lo studioso olandese è persuaso che il richiamo alla nullità della compravendita – dovuto probabilmente ad un non molto acuto “… professeur byzantin du IV ou V siècle, nourri de philosophie et de rhètorique et un adhèrant convaincu du dogme de la volontè…”[62] – sia del tutto fasullo in quanto smentisce tale principio.
A questo punto, presumibilmente tentando di fornire base testuale al richiamato principio, il dalla Massara cita D. 4, 3, 1, 2 (celeberrimo brano ulpianeo contenente le definizioni di dolus malus fornite prima da Servio e poi da Labeone), da cui però non è dato ricavare alcunché circa l’irrilevanza del dolo del terzo[63]. Anzi, dalle parole utilizzate dal dalla Massara pare desumersi che tale passo del Digesto fosse già stato riportato dallo stesso Van Oven nel suo contributo, ma di ciò non v’è traccia.
Tuttavia, a parte questa piccola notazione, credo che la strada scelta dal dalla Massara, ovvero quella di riconsiderare il tratto ‘… aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est’ in chiave maggiormente consensualistica, sia quella più consona agli sviluppi del diritto romano classico.
Il secondo punto riguarda invece la struttura stessa del testo latino, così come riportato nell’Editio maior del Mommsen (e anche nell’edizione di Mommsen-Krüger), che crea non pochi problemi. Data l’importanza di tale aspetto, l’intero testo merita di essere nuovamente riletto, ed a ciò viene dedicato il paragrafo che segue.
6. Una ulteriore possibile soluzione
Dato che la prima parte del testo, da ‘Et eleganter…’ a ‘…non poterit’, non comporta problemi alla sua struttura complessiva, la rilettura si limiterà alla seconda parte (per intederci, quella dove viene riportata la sententia di Giuliano), questa volta però senza prendere a base la versione mommseniana[64]. Dunque:
D. 4, 3, 7 pr. (Ulp. 11 ad ed.): […] nec videtur huic sententiae adversari, quod Iulianus libro quarto scribit, si minor annis viginti quinque consilio servi circumscriptus eum vendidit cum peculio emptorque eum manumisit, dandam in manumissum de dolo actionem. hoc enim sic accipimus carere dolo emptorem, ut [ex empto] ˂ex vendito> teneri non possit, aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est. et quod minor proponitur, non inducit in integrum restitutionem: nam adversus manumissum nulla in integrum restitutio potest locum habere.
Nello specifico, senza apportare alcuna potatura al testo, si è eliminata la parentesi ‘… (‘hoc enim sic accipimus carere dolo emptorem, ut ex empto teneri non possit’)…’ e si è inserito il punto fermo dopo ‘… dandam in manumissum de dolo actionem’, in modo da scomporre la prima frase (da ‘nec videtur huic sententiae adversari, quod Iulianus libro quarto scribit, si minor annis viginti quinque consilio servi circumscriptus eum vendidit cum peculio emptorque eum manumisit, dandam in manumissum de dolo actionem.’) dalla seconda (‘hoc enim sic accipimus carere dolo emptorem, ut ex empto teneri non possit, aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est. et quod minor proponitur, non inducit in integrum restitutionem: nam adversus manumissum nulla in integrum restitutio potest locum habere.’)[65].
Ora, questa netta separazione tra le due proposizioni impone una serie di riflessioni. A livello puramente formale e linguistico, nel secondo periodo l’espressione ‘… nullam esse venditionem…’ è parallela a ‘… carere dolo emptorem…’ ed entrambe sono rette da ‘… sic accipimus…’; nel primo periodo, invece, ‘… dandam... actionem’ dipende da ‘… Iulianus... scribit…’: ciò evidentemente non solleva alcun contrasto tra le due locuzioni. In altre parole, l’alternativa (introdotta per mezzo dell’‘aut’) non sarebbe più riscontrabile tra ‘… si minor annis viginti quinque consilio servi circumscriptus eum vendidit cum peculio emptorque eum manumisit, dandam in manumissum de dolo actionem…’ e ‘… aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est…’, come accade nella prime due possibili interpretazioni del testo, ma tra ‘… carere dolo emptorem…’ e ‘… aut nullam esse venditionem…’. In questo senso, come si può notare, l’eliminazione della parentesi ‘… (‘hoc enim sic accipimus carere dolo emptorem, ut ex empto teneri non possit’)…’ dal testo porta con sé alcuni cambiamenti contenutistici.
Sotto questi profili, stando alla presente proposta di ricostruzione del passo, è molto probabile che il tratto da ‘hoc enim sic accipimus…’ a ‘… locum habere’ non sia di derivazione giulianea, come anche la serie di rimedi in esso contenuti, ma sia nella sua totalità di pugno ulpianeo. Ciò vale a dire che Giuliano avrebbe soltanto proposto quale rimedio l’actio de dolo, e non gli ulteriori elencati in successione nel brano, che sarebbero invece invenzione di Ulpiano.
Un primo forte indizio in tale direzione è dato dall’espressione ‘hoc enim sic accipimus…’[66], con cui il giurista di Tiro intendeva evidentemente introdurre le proprie puntualizzazioni, le quali non potevano che avere ad oggetto un aspetto problematico non risolto da Giuliano e relativo nello specifico alla sussidiarietà dell’actio de dolo.
In questo senso, si può ipotizzare che Ulpiano, dopo aver citato Pomponio e il principio ‘si alia actio non sit’ e aver riportato la oramai nota sententia di Giuliano – nella quale, sebbene venisse affermata la concessione dell’azione di dolo, non si teneva di per sé conto del carattere sussidiario della stessa –, abbia, proprio in conseguenza di tale lacuna, tentato di rendere compatibile il principio edittale della sussidiarietà con il parere giulianeo.
Al fine di rendere coerente quanto descritto da Giuliano con il principio appena richiamato, è lecito pensare che Ulpiano abbia appunto elencato un ventaglio di rimedi che, almeno in astratto, potevano tutti essere preferiti all’actio de dolo nel caso concreto. Tali rimedi consistevano proprio nell’actio venditi contro il compratore e nell’in integrum restitutio.
Per quanto riguarda l’actio venditi, il giurista severiano doveva dare per presupposto che questa non fosse configurabile per due ragioni, alternative tra loro (si veda in questo senso l’‘aut’), ossia:
- nell’ipotesi – rappresentata dall’espressione ‘… carere dolo emptorem…’ – in cui mancasse il dolo dell’acquirente stesso (in particolare quando quest’ultimo era ignaro dell’inganno perpetrato dallo schiavo nei confronti del venditore);
- nel caso – rappresentato dall’espressione ‘… nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet…’ – ove la natura dell’errore in cui era stato indotto il minore di venticinque anni impedisse di per se stessa la vendita.
A differenza del primo punto, che appare chiaro nella sua ratio, il secondo punto merita di essere osservato più da vicino.
Il senso dell’espressione ‘… nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet…’ potrebbe meglio comprendersi tenuto conto della riflessione che i giuristi romani hanno sviluppato, soprattutto a partire da Labeone, sul profilo consensualistico nei contratti[67]. Ulpiano certamente conosceva bene tale dibattito ed è molto probabile che egli abbia, proprio alla luce di ciò, tentato di dare delle solide fondamenta alla propria argomentazione. In specie, sono persuaso dal fatto che le parole sopra richiamate siano manifestazione di una certa attenzione ulpianea alla prospettiva consensualistica, già da quest’ultimo evocata in altri testi della compilazione[68], e in particolare in D. 18, 1, 9 pr. (Ulp. 28 ad Sab.)[69], dove in apertura egli afferma chiaramente che ‘In venditionibus et emptionibus consensum debere intercedere palam est: ceterum sive in ipsa emptione dissentient…, emptio imperfecta est…’.
Questo passo è, come noto, fondamentale ai fini della teoria dell’errore in tema di compravendita[70], e, nei limiti di quanto a noi qui interessa, può essere invocato per un confronto con D. 4, 3, 7 pr. Mi sembra infatti che si possa riscontrare, valorizzando il tutto in chiave maggiormente consensualistica, una certa concordanza tra le seguenti espressioni[71]:
- ‘… in hoc ipso ut venderet…’ (D. 4, 3, 7 pr.) e ‘… in ipsa emptione…’ (D. 18, 1, 9 pr.);
- ‘… nullam esse venditionem…’ (D. 4, 3, 7 pr.) ed ‘… emptio imperfecta est…’ (D. 18 1, 9 pr.), incisi da considerare equivalenti e che stanno a significare che la fattispecie giuridica della compravendita non si è perfezionata[72].
Prendendo le mosse da D. 18, 1, 9 pr., è evidente come qui il dissenso verta sulla natura stessa del contratto concluso (‘… in ipsa emptione…’) e sia cagionato da quello che la dottrina identifica con il termine error in negotio (che, nel caso di specie, viene definito error in ipsa emptione)[73], esempio quest’ultimo – se volessimo mutuare il linguaggio giuridico moderno – di errore ostativo (o errore sulla dichiarazione), che rende l’emptio, appunto, imperfecta[74].
Nel diritto romano, tuttavia, come si è accennato, la prospettiva dell’errore è fortemente permeata dall’elemento consensualistico; pertanto, ciò che conta è la presenza o meno del consenso sul regolamento d’interessi convenuto. Se il consenso manca o se vi è dissenso[75], la fattispecie giuridica non può essere integrata.
Ciò precisato su D. 18, 1, 9 pr., a me sembra che anche il richiamo alla nullità della vendita in D. 4, 3, 7 pr. possa essere spiegato in analoghi termini[76]. Il dominus minore di venticinque anni, sulla base dell’influsso fraudolento dello schiavo[77], potrebbe non essersi reso conto di aver venduto il suo stesso servo, essendo caduto in errore sulla portata della propria dichiarazione.
Ad esempio, si potrebbe ipotizzare che pensasse ad una locatio rei – ovvero di dare temporaneamente a godimento lo schiavo dietro il pagamento di un corrispettivo –, mentre invece concludeva, non rendendosene conto, un contratto di compravendita. Si tratterebbe pertanto di un errore ostativo unilaterale, avente ad oggetto la natura stessa del negozio concluso e produttivo di dissenso rilevante ai fini della mancata integrazione della fattispecie giuridica[78]. Anche qui perciò, come nella soluzione proposta dal dalla Massara, la compravendita non è mai venuta ad esistenza.
Sebbene vi sia la consapevolezza che una tale soluzione può essere avanzata soltanto con cautela, si può affermare, in conclusione, che la stessa, oltre ad aver reso forse giustizia all’elemento testuale, eliminando la parentesi (hoc enim sic accipimus carere dolo emptorem, ut ex empto teneri non possit), si rivela altresì maggiormente aderente alla linea di pensiero dei giuristi romani sul problema del consenso.
Portata a termine la complessa esegesi del passo, ora non resta che concentrarsi sulla posizione (giuridica) del servo, fondamentale ai fini della presenta ricerca.
7. Conclusioni: la posizione giuridica dello schiavo
Lo schiavo, nel caso di specie, si trova in una posizione peculiare. Egli è tanto res quanto uomo capace, poiché dotato di astuzia, di indurre altri in errore al fine di guadagnarsi la libertà[79]. Egli è quindi, in quanto res, oggetto del contratto, e in quanto uomo, autore del dolo. Ed ancora, poiché non è di certo parte contrattuale, deve giocoforza concludersi che egli è terzo rispetto al negozio[80].
Ciò considerato, si faccia ulteriormente una distinzione tra i rimedi considerati di possibile applicazione in D. 4, 3, 7 pr., ovvero l’actio de dolo e la nullità della compravendita, il tutto alla luce delle interpretazioni del testo illustrate nei precedenti paragrafi.
Per quanto concerne l’actio de dolo – caratterizzata da una intentio in personam scripta che, unitamente alla previsione dell’infamia in caso di condanna, imponeva l’obbligo di indicare precisamente l’autore del dolo –, il fatto che la condotta fraudolenta fosse stata posta in essere dalla controparte contrattuale o da un terzo estraneo al contratto non rilevava giuridicamente: l’importante era che venisse sanzionato l’autore del dolo, chiunque esso fosse[81] (naturalmente, come si è più volte prospettato, se il dolo fosse comune al compratore, egli risponderebbe a titolo contrattuale). In questo senso, pertanto, a prescindere dalla soluzione del caso concreto che si ritenga più verosimile, limitatamente all’actio de dolo non vi sarebbe comunque nulla da obiettare.
Al contrario, nell’ipotesi della nullità della vendita si devono distinguere due diversi effetti, corrispondenti il primo alla soluzione facente capo alla Cursi (a), e il secondo alla soluzione del dalla Massara (b) nonché a quella proposta nel presente contributo (c), sopra ampiamente illustrate. Pertanto:
a) sulla base della soluzione della Cursi, si avrebbe la nullità del contratto di compravendita a causa del dolus causam dans di un terzo. Ciò significa, da un lato, che il compratore, ignaro del comportamento fraudolento del terzo, deve subire a proprio svantaggio gli effetti di tale condotta (profilo quindi relativo alla tutela dell’affidamento); mentre, dall’altro lato, enfatizzando il rilievo del dolo del terzo – in caso di dolo determinante –, si rinviene la volontà di proteggere il deceptus contro l’inganno da lui subito (e ciò pur sempre a fronte dell’esigenza inderogabile di mantenere in condizione di libertà lo schiavo manomesso). Se la questione della tutela dell’affidamento non risulta essere decisiva[82], molto più problematico è invece giustificare una tale soluzione alla luce del principio di irrilevanza del dolo del terzo. In quest’ultima ipotesi, quindi, delle due l’una: o si ammette la nullità della vendita come eccezione a tale principio, oppure si deve propendere per un'altra soluzione;
b) con riguardo alla soluzione del dalla Massara, le ultime perplessità non possono sussistere, in quanto le volontà delle parti, a causa del dolo del servo, non si sono mai incontrate e il contratto, pertanto, non è venuto ad esistenza. Stando a questa ipotesi, la prospettiva dell’azione di dolo e quella ove si afferma che la venditio è nulla si collocano su due piani diversi tra loro, sulla base di presupposti del tutto differenti, per cui “… poco importa che la “causa impediente sia ravvisabile nell’attività della controparte oppure in quella del terzo”[83]. Naturalmente, anche in questo caso, l’esigenza di base è quella di mantenere in libertà il manomesso;
c) con riguardo, infine, alla mia ipotesi, nulla diverge in termini di effetti rispetto a quanto sostenuto dal dalla Massara. Come si è visto, le differenze rispetto all’interpretazione dell’importante studioso si risolvono su altri piani.
