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Pubbl. Sab, 27 Nov 2021

Tabelle di Milano: per la Cassazione non sono applicabili al danno da perdita parentale

Editoriale a cura di Fabrizio Cesareo



Con sentenza del 10 novembre 2021, n. 33005, la Terza Sezione Civile della Cassazione è intervenuta in materia di liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare.


I giudici di Piazza Cavour sono stati chiamati a sentenziare sulla domanda di risarcimento del danno promossa dai congiunti per il decesso di un parente procurato da errore medico; in particolare, la Corte d'Appello rilevava che i congiunti, pur avendo invocato l'attuazione delle tabelle di Milano, ne avevano omesso la produzione.

I giudici di Piazza Cavour sono stati chiamati a sentenziare sulla domanda di risarcimento del danno promossa dai congiunti per il decesso di un parente procurato da errore medico; in particolare, la Corte d'Appello rilevava che i congiunti, pur avendo invocato l'attuazione delle tabelle di Milano, ne avevano omesso la produzione.

Con il primo motivo, infatti, è stata denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. per non essere state prodotte nei giudizi di merito le Tabelle milanesi, ma la Corte ha precisato che "l'informatica giuridica è ormai mezzo universalmente diffuso per l'accesso alle tabelle in generale di liquidazione del danno patrimoniale adoperate dagli uffici giudiziari, non solo quindi quelle milanesi (ad esempio, a parte le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, quelle adottate dal Tribunale di Roma). Può pertanto sul punto concludersi che onere necessario e sufficiente per la parte è quello dell'istanza di liquidazione del danno patrimoniale non mediante la clausola generale dell'art. 1226 ma mediante le tabelle. Sarà poi il giudice, sulla base della domanda, ad applicare la liquidazione tabellare conforme a diritto."

Richiamando la sentenza del 21 aprile 2021, n. 10579 la Cassazione ha inoltre precisato che le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c., mantenendo inalterato il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Tali tabelle constano di un elemento materiale, costituito dalla circostanza fattuale del punto d'invalidità e di un elemento formale, rappresentato dal valore monetario e non sono una fonte di diritto che il giudice è tenuto a conoscere in virtù del potere di qualificazione giuridica dei fatti.

Questa pronuncia ha poi ribadito che "al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella."

La Cassazione ha ricordato quindi che "Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa Cass. n. 10579 del 2021", e non sono pertanto applicabili in situazioni analoghe.


Note e riferimenti bibliografici