Pubbl. Mar, 9 Nov 2021
Per le Sezioni Unite la nuova convivenza non determina la perdita automatica dell´assegno divorzile
Modifica paginaEditoriale a cura di Ilaria Taccola
Le Sezioni Unite con la sentenza del 5 novembre 2021, n. 32198 hanno stabilito che l´instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 5 novembre 2021, n. 32198 ha stabilito dei nuovi principi in merito alla sorte dell’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole nell’ipotesi in cui quest’ultimo instauri una stabile convivenza con un nuovo compagno.
In primo luogo, le Sezioni Unite hanno affermato che l’instaurazione della nuova convivenza non comporta automaticamente la perdita integrale del diritto all’assegno divorzile in favore dell'ex coniuge economicamente più debole.
Tuttavia, l’instaurazione di una nuova convivenza può incidere sul diritto all’assegno divorzile, poiché l’ex coniuge più debole non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno, ma nonostante ciò non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno, che verrà quantificata tenendo in conto anche la durata del matrimonio, sempre che si provi l’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio.
Pertanto, le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi:
“L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
Infatti, qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.
A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto altresì della durata del matrimonio”.