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Pubbl. Lun, 25 Ott 2021

Protezione dei minori e persone vulnerabili nella Chiesa: la recente legislazione canonica

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Luciano Labanca
Dottore di ricercaNessuna



Una riflessione sul tema spinoso della tutela dei minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa secondo le recenti provvisioni della legge canonica, soprattutto sotto il Pontificato di Papa Francesco. Con uno sguardo alla storia recente degli ultimi 20 anni, l´autore tenta di delineare sinteticamente i passi svolti dalla Chiesa cattolica per fronteggiare e combattere questa piaga, presentando un´analisi sintetica dei contenuti rilevanti degli ultimi interventi legislativi, specialemente quelli del 2019, con il m.p. Vos Estis Lux Mundi e le recentissime modifiche del libro VI del Codice di diritto canonico, che entreranno in vigore l´8 dicembre 2021.


ENG A reflection on the difficult and challenging issue of the protection of minors and vulnerable people in the Church according to the recent provisions of canon law, especially under the pontificate of Pope Francis. Looking at the recent history of the last 20 years, the author briefly outlines the steps taken by the Catholic Church to face and combat this scourge. He proposes a synthetic analysis of the relevant contents of the latest legislative interventions, especially those of 2019, with the motu proprio Vos Estis Lux Mundi and the very recent amendments to Book VI of the Code of Canon Law, which will come into force on 8 December 2021.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Cenni storici sul problema e interventi legislativi precedenti al 2019; 3. Interventi legislativi dal 2019 ad oggi; 4. Cenni sulla procedura canonica da eseguire in casi di abuso; 5. Nuova formulazione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico; 6. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione

Prima di entrare nello specifico della trattazione del tema della protezione dei minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa secondo una prospettiva canonica, sembra opportuno offrire una breve spiegazione introduttiva sull’importante distinzione teologico-giuridica tra peccato e delitto. Il peccato, come ci insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, rappresenta un'azione, una parola, un pensiero o un'omissione, che si configura come una mancanza contro la ragione, la verità e la retta coscienza, inficiando i rapporti con Dio e con gli altri uomini.[1]

Il delitto, invece, secondo la prospettiva canonica si basa su un elemento oggettivo, cioè la violazione esterna di una legge o di un precetto e l'elemento soggettivo, ossia la grave imputabilità dell’azione. In primo luogo, deve sussistere un elemento legale, cioè la sanzione legata alla violazione della legge o del precetto, cui si aggiunge l'elemento oggettivo, vale a dire una violazione esterna della legge o del precetto. Tale violazione si configura come un fatto fisico esterno che produce un danno alla società. Esso deve essere esterno, cioè percepibile, qualora vi siano altre persone presenti, in quanto gli atti interni non sono perseguibili penalmente.

Un famoso brocardo del diritto romano dice: de internis praetor non curat (il giudice non si interessa delle cose interne). É delitto, pertanto, non ogni azione esterna che viola una legge o un precetto, ma solo quella violazione per la cui inosservanza è prevista una sanzione: così l'atto fisico è delittuoso solo se è prevista la sua punibilità secondo il principio del nullum crimen, nulla pena sine lege.

Alla luce di questa distinzione in cui si intrecciano la teologia e il diritto canonico, dunque, si chiarisce che ogni delitto, data la sua dolosità e violazione esterna, è sempre peccato; non ogni peccato, tuttavia, è un delitto. Il peccato rientra nella sfera della morale, il delitto invece rientra nella sfera dell’ordine pubblico, perché danneggiando la comunità ecclesiale non solo in senso teologico e spirituale, come avviene per il peccato, ma anche in senso esterno, sociale e giuridico. Per tale ragione, il can. 1311 del Codice di Diritto Canonico ci ricorda che la Chiesa ha la potestà di imporre sanzioni ai fedeli che hanno commesso delitti[2].

Il problema spinoso degli abusi sessuali, emerso con forza negli anni duemila di questo secolo e che negli ultimi venti anni ha visto la Chiesa cattolica impegnata in una battaglia senza precedenti, ha dato nuovo impulso allo sviluppo e all’attuazione del diritto penale canonico, creando un forte movimento di riforma e di approfondimento, promosso particolarmente dai tre ultimi Romani Pontefici: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco.

Prima di delineare i principali passaggi storici sul modo in cui la Chiesa ha affrontato e sta affrontando questa dolorosissima piaga, è opportuno richiamare le parole di Papa Francesco all’inizio del m.p. Vos estis lux mundi, dove con un linguaggio chiaro si esprime la portata del problema:

“I crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell’annuncio evangelico e l’efficacia della missione della Chiesa”[3

2. Cenni storici sul problema e interventi legislativi precedenti al 2019

Dopo la violenta emersione del problema degli abusi di chierici su minori inizialmente negli Stati Uniti d’America e poi in altri Paesi del mondo, la Santa Sede ha operato una radicale riforma giuridica nella definizione dei delitti e delle procedure penali, fino a quel momento completamente segrete e risalenti agli anni ‘20 del XX secolo e finalizzate a perseguire il delitto di sollecitazione.

l primo intervento radicale avvenne nel 2001, quando Giovanni Paolo II emanò il m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela (SST)[4], attribuendo alla Congregazione per la Dottrina delle fede (CDF), il Dicastero della Santa Sede incaricato della tutela, della promozione e della difesa della fede e della dottrina, speciali facoltà nel perseguire alcuni delitti più gravi contro la fede, la santità dei sacramenti e anche il delitto contro il sesto comandamento del dialogo con minori di 18 anni commesso da chierici. Tale atto legislativo prevedeva una riserva di giurisdizione, attribuendo la competenza esclusiva per il giudizio su questi delitti alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Per tale ragione, questo tipo di delitti viene da allora definito in diritto canonico, come delicta reservata.

Dopo le prime norme del 2001, con l’esperienza degli anni e l’insorgere di ulteriori problematiche nel mondo, cui fece seguito un attento studio da parte degli esperti e delle Congregazioni della Santa Sede, il 15 luglio 2010 Benedetto XVI fece pubblicare una nuova versione delle Normae sostanziali e procedurali sui delitti più gravi già previste dal m.p. SST. In riferimento al delictum gravius contra mores cum minore, le nuove norme hanno aggiunto l’ulteriore fattispecie delittuosa dell’“acquisizione, detenzione o divulgazione, per scopi turbi, di immagini pornografiche di minori degli anni 14 da parte di un chierico effettuate in qualunque modo e con qualunque strumento” [5].

In tale documento, per la prima volta venivano equiparate ai minori anche le persone che abitualmente hanno un uso imperfetto di ragione. Importante era anche la novità introdotta sulla questione della prescrizione: nel testo del 2001 la prescrizione per tali delitti era di 10 anni dopo il compimento dei 18 anni di età della vittima, in quello del 2010 è stata elevata a vent’anni dal compimento del diciottesimo anno della vittima, con possibilità di potervi derogare da parte della stessa Congregazione, rendendo il delitto quasi imprescrittibile (art. 7).

Il pontificato di Francesco proseguendo con decisione il lavoro fortemente incentivato da Papa Benedetto, ha visto ulteriori iniziative: la costituzione di uno speciale Collegio presso la CDF per la trattazione degli appelli contro le decisioni della stessa Congregazione con un apposito regolamento[6]; la costituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori con l’approvazione del relativo Statuto[7], nella quale oltre a Cardinali, pastori diocesani, si ritrovano anche esperti e per la prima volta vittime di abuso; la promulgazione del m.p. Come una madre amorevole del 2016, con una dettagliata procedura per la rimozione dei Vescovi diocesani (o Eparchi o responsabili di chiese particolari anche a tempo determinato) ritenuti negligenti nella trattazione di casi di abusi sessuali su minori o adulti vulnerabili[8].

Mentre la CDF ha studiato migliaia di casi presentati da ogni parte del mondo, assumendo misure penali nei confronti di un elevatissimo numero di chierici, il Papa in numerosi interventi pubblici, come anche incontrando vittime di abusi in Vaticano e in occasione di diversi viaggi apostolici, ha fatto di questo tema una delle priorità del suo Pontificato.

Una pietra miliare di questo percorso è stato senza dubbio l’incontro di preghiera e di riflessione tenutosi in Vaticano tra il 21 e il 24 febbraio 2019, dove oltre ai Presidenti delle Conferenze Episcopali Nazionali e i responsabili dei Dicasteri Vaticani, si è avuta la presenza di Moderatori supremi di istituti religiosi, esperti del settore e vittime di abuso, per un totale di circa 190 persone. Il discorso finale del Papa ha presentato una analisi approfondita, con tanto di dati statistici del fenomeno degli abusi in generale, sottolineando poi i maggiori elementi della situazione ecclesiale[9].

Questo intervento pontificio è di fondamentale importanza sia a livello pastorale, offrendo linee guida circa il sentire e l’agire ecclesiale, ma anche a livello canonico, perché il Pontefice vi presenta la mens del legislatore canonico, specialmente per i successivi interventi legislativi. In esso, infatti, vengono sinteticamente presentate alcune dimensioni da seguire e realizzare: la tutela dei bambini, la serietà impeccabile, una vera purificazione, rafforzare e verificare le linee guida delle Conferenze Episcopali, accompagnare le persone abusate, l’attenzione al mondo digitale e al fenomeno del turismo sessuale. Tra tali dimensioni, spicca quella della formazione dei futuri ministri ordinati, con una particolare sottolineatura sui temi del celibato e della castità.

3. Interventi legislativi dal 2019 ad oggi

A poco più di un mese dal termine dell’incontro in Vaticano, il 26 marzo 2019 Francesco ha emanato tre provvedimenti con il medesimo contenuto e titolo “Protezione dei minori e delle persone vulnerabili”: uno come Capo dello Stato della Città del Vaticano (la Legge 26-3-2019, n. CCXCVII) per lo Stato della Città del Vaticano, uno come Supremo Pastore della Chiesa Universale (il Motu Proprio riguardante la Curia Romana) e uno come Ordinario dello Stato della Città del Vaticano (Linee guida per il Vicariato della Città del Vaticano). Tali provvedimenti contengono delle importanti novità, come l’equiparazione dei minori alle persone vulnerabili, l’obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali del Vaticano, quando nell’esercizio delle proprie funzioni abbiano notizia o fondati motivi di ritenere un minore o una persona vulnerabile vittima di un reato di abuso nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, ad eccezione della conoscenza dei fatti avvenuta in confessione sacramentale, nonché la necessità di accompagnare le vittime, lavorare sulla prevenzione e l’identificazione dei comportamenti sbagliati[10].

Dopo questi primi tre interventi, il 7 maggio 2019 Papa Francesco pubblicava il Motu proprio Vos estis lux mundi (VELM)[11]. Approvato ad experimentum per tre anni, il nuovo documento introduce una procedura valida per tutta la Chiesa in cui si stabiliscono le modalità di presentazione di segnalazioni di abuso nei confronti di minori e persone vulnerabili e per la prima volta introduce un obbligo di segnalazione alle autorità ecclesiastiche in capo sia ai chierici, sia ai religiosi che vengono a conoscenza della commissione dei delitti che sono ben tipizzati all’art. 1 par. 1. Si tratta, in particolare, di delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti nella costrizione di qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; il compimento di atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; la produzione, l’esibizione, la detenzione o la distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché il reclutamento o l’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche.

Accanto a queste fattispecie delittuose si aggiungono anche le condotte consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti summenzionati. Questo secondo genere di condotte perseguibili è esteso alle persone con una responsabilità particolare nella Chiesa, elencate nell'art. 6 del m.p.: Cardinali, Patriarchi, Vescovi, Legati del Romano Pontefice, chierici che sono stati o sono alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un’entità ad essa assimilata, compresa la Prelatura personale, per i fatti commessi durante munere; coloro che sono o che sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri sui iuris, per i fatti commessi durante munere.

All’art. 1 par 2, poi, il documento con una chiara explicatio terminorum, introduce i concetti di minore, per cui si intende una persona avente un’età inferiore a diciott’anni o per legge ad essa equiparata e persona vulnerabile, ossia in uno stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa. Viene anche spiegato il concetto di materiale pedopornografico, per cui sarebbe da intendere qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.

Il concetto di persona vulnerabile è una novità di questo documento, dal momento che le vittime di tali condotte vengono presentate in maniera molto più ampia rispetto alla normativa precedente. Si tratta ora di persone che si trovano in uno stato di fragilità non solo abituale, ma anche occasionale, dovuta a certe circostanze di natura fisica, morale o istituzionale, per esempio a causa di un rapporto di disparità tra l’autorità costituita e il sottoposto. È certamente una definizione speculare al concetto espresso già fra le fattispecie perseguibili, dove si parla anche di atti sessuali compiuti o subiti con costrizione, violenza, minaccia o abuso di autorità. Certamente si pone il problema giuridico di individuare e accertare le situazioni indicate, in primis l'occasionalità della mancanza di intendere e di volere. Fino alle Normae precedenti, infatti, ci si limitava all’equiparazione del minore con la persona abitualmente priva di tali facoltà. Si tratta sicuramente di un concetto limite, molto dinamico, non facilmente individuabile e per il quale si richiede anche l’individuazione di sillogismi probatori nuovi o percorsi logici da stabilire per raccogliere gli elementi istruttori.

Un’altra importante novità di questo documento è poi data dall’estensione dell’ambito soggettivo: i fatti segnalati che rientrano nella perseguibilità di questo documento possono essere stati commessi non solo dai chierici (come nel caso dei delicta graviora di competenza della CDF), ma anche dai membri di Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica.

Dopo l’individuazione delle fattispecie, i soggetti attivi e passivi della normativa, il m. p. VELM stabilisce anche le modalità concrete per effettuare le segnalazioni, invitando le autorità ecclesiastiche, singolarmente o insieme, possibilmente entro un anno dalla pubblicazione, a disporre un sistema stabile e facilmente accessibile al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l’istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico (art. 2 par. 1).

Di fondamentale importanza, poi, risulta essere il contenuto dell’art. 3 del m.p., che cita testualmente:

“§1. Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC e 1229 §2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all’articolo 1, ha l’obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all’Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal §3 del presente articolo.

§2. Chiunque può presentare una segnalazione concernente le condotte di cui all’articolo 1, avvalendosi delle modalità di cui all’articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato.

§3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all’articolo 6, essa è indirizzata all’Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata alla Santa Sede, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio.

§4. La segnalazione contiene gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un’accurata valutazione dei fatti.

             §5. Le notizie possono essere acquisite anche ex officio” (Art. 3).

 Ci si ritrova di fronte ad un nuovo dovere dei chierici e dei membri degli Istituti di vita consacrata e Società di Vita Apostolica: alla notizia o al fondato sospetto che sia avvenuto uno dei fatti delittuosi dell’art. 1,  un chierico (diacono, presbitero o Vescovo) o un membro di IVC o SVA, ossia professo di voti almeno temporanei, ha l’obbligo giuridico, non solo dunque di ordine morale, di segnalare con tempestività all’Ordinario del luogo dove siano accaduti i fatti o ad un altro Ordinario[12], la condotta criminosa con elementi ben circostanziati, indicazioni precise di tempo e luogo, delle persone coinvolte o informate e ogni altra circostanza utile. A tale obbligo vengono naturalmente apposte delle eccezioni: quanto si è appreso sotto il sigillo della confessione sacramentale o comunque in ragione dell’ufficio, per esempio per via di colloqui spirituali, non può mai essere oggetto di tale denuncia diretta. Il confessore se si ritrova di fronte ad una vittima dovrà indirizzarla prudentemente col consiglio e l’accompagnamento a denunciare il fatto a chi di competenza, sia nell’ambito civile che in quello canonico; anche in caso di confessione di un reo di tali delitti, sembrerebbe necessario dover agire sulla sua consapevolezza e coscienza al fine che possa essere lui stesso a denunciare il fatto. In ogni caso, chi è vincolato dal sigillo sacramentale, non può in alcun modo segnalare i fatti conosciuti in tale ambito.

 Accanto a quanto stabilito per i chierici e i membri degli IVC e SVA, il m.p. presenta la possibilità, non un vero e proprio obbligo giuridico, ma piuttosto un obbligo morale, di denunciare questi fatti per tutti coloro che ne venissero a conoscenza. Pur non essendo un obbligo giuridico in senso stretto come per i chierici e religiosi, per gli altri fedeli si tratta di una possibilità comunque altamente auspicabile.

Si stabilisce chiaramente all’art. 4, poi, che la segnalazione di cui sopra non viola il segreto d’ufficio. Quindi qualora le informazioni siano state acquisite ratione officii, naturalmente al di fuori del sigillo sacramentale, esse possono essere segnalate a chi di competenza (ad esempio un chierico o un religioso che operi in un tribunale ecclesiastico e che venisse a conoscenza di fatti del genere dagli atti di una causa su altre materie, nella quale incidentalmente emergessero i fatti in questione, se li segnalasse all’ordinario non violerebbe il segreto di ufficio).

Nel m.p., all’art. 5, si esplicita il tema della cura delle vittime da trattare sempre con dignità e rispetto, offrendo loro tutto l’aiuto necessario dal punto di vista medico, professionale e spirituale.[13]

Il titolo II del m.p. VELM presenta una procedura specifica per coloro che nella Chiesa hanno un’autorità particolare: Cardinali, Patriarchi, Legati del Romano Pontefice, chierici attualmente o già alla guida di una Chiesa particolare ed equiparata o di una prelatura personale, nonché Moderatori supremi di IVC e SVA di diritto pontificio, o Monasteri sui Iuris, per fatti commessi durante munere. Per tali casi si presenta una procedura particolare con segnalazione diretta alla Santa Sede ad opera del Metropolita oppure se l’accusato fosse lo stesso Metropolita, il Vescovo suffraganeo più anziano per data di ordinazione, mediante le Rappresentanze Pontificie, ossia le Nunziature Apostoliche. A seconda dei territori e degli ambiti, la competenza di giudicare i fatti e prendere gli opportuni provvedimenti nei riguardi dei rei viene attribuita a diverse Congregazioni della Santa Sede (artt. 6-18).

 È evidente come la ricerca di responsabilità, giustizia e trasparenza, in questo nuovo approccio al problema degli abusi nella Chiesa, sia ormai estesa a 360°. Ciascuno, in base al ruolo e al servizio che presta nella Chiesa, è chiamato a rispondere in prima persona ai delitti o alle negligenze di cui può essere stato colpevole.

Dopo tale atto legislativo, l’anno 2019 si è chiuso con due altre importanti decisioni del Pontefice. In primo luogo si  è realizzata la pubblicazione di un’Istruzione sulla riservatezza delle cause in materia di abusi su minori[14], dove si stabilisce che denunce, processi e decisioni riguardanti i delitti più gravi (art. 6 delle Normae della CDF e dell’art. 1 del m.p. VELM) non sono più sottoposti al segreto pontificio, per permettere alle vittime di avere giustizia e di conoscere le decisioni sui loro abusatori, ma anche per gli accusati che, qualora assolti, verrebbero pienamente reintegrati nella loro buona fama di fronte all'opinione pubblica e alla comunità ecclesiale. Si conferma naturalmente il mantenimento del segreto d’ufficio, per tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte. Tale segreto d’ufficio, però, non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili. L'altro intervento legislativo di cui si faceva cenno, ha visto una modifica delle Normae annesse al m.p. SST[15]: il ruolo di avvocato o procuratore delle cause sui delitti suddetti fino a quel momento era riservato ad un chierico. Esso viene ora esteso anche ai laici in possesso dei requisiti previsti (titolo di studio in diritto canonico). Un'ulteriore modifica ha interessato anche il diritto sostanziale: si è innalzato il limite di età dei minori rappresentati nelle immagini pedopornografiche fino a 18 anni (precedentemente erano 14).

Uno strumento di grande utilità per poter affrontare la problematica degli abusi e offrire un aiuto agli Ordinari e agli operatori del diritto è sicuramente il Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, pubblicato dalla CDF il 16 luglio 2020[16]. Esso è un testo utile, una sorta di manuale di istruzioni per muoversi nel ginepraio delle normative speciali emanate per tali fattispecie criminose nel cui rango rientrano le Normae della CDF e quelle del m.p. VELM.

4. Cenni sulla procedura canonica da eseguire in casi di abuso 

Partendo proprio dal Vademecum sembra utile delineare in maniera sintetica la procedura da seguire in queste circostanze. Una volta acquisita mediante segnalazione, denuncia o altra forma la notizia di un crimine commesso (notitia criminis), l’Ordinario nel caso dei chierici o il Superiore Maggiore nel caso dei membri di IVC e SVA, verificata la verisimiglianza della stessa, deve procedere con l’investigatio praevia[17], una procedura amministrativa di investigazione, mediante testimoni e documenti, per approfondire la conoscenza della situazione. Si prevede l’ascolto, il rispetto e la tutela delle presunte vittime.

Per i delicta reservata, diversamente da quanto previsto per gli altri casi per cui eventuali misure cautelari possono essere imposte al presunto reo solo all’apertura del processo penale vero e proprio, l’Ordinario può imporre restrizioni cautelari al chierico o religioso indagato, già iniziando questa fase amministrativa [18].

Dopo aver svolto l’indagine previa l’Ordinario o il Superiore maggiore invia gli atti alla CDF che, a seconda dei casi e della gravità dei fatti, decide la strada ulteriore da intraprendere dando specifiche istruzioni all’Ordinario: l’archiviazione, l’imposizione di misure disciplinari o ammonizioni oppure l’apertura di un processo penale. Tale processo può seguire la via giudiziale (con tutti i riti del processo canonico), oppure quella extragiudiziale (procedura amministrativa), o nei casi gravissimi, disporre il deferimento diretto al Pontefice, con una decisione dello stesso in merito alla dimissione dallo stato clericale, quando consti manifestatamente il compimento del delitto e dopo che al reo sia stata data la possibilità di difendersi.

 Solitamente si dà all’Ordinario il mandato di svolgere in loco il processo giudiziale o extragiudiziale, ma la CDF può sempre avocare a sé tale processo. In ogni caso il Supremo Tribunale per i delicta reservata stabilmente costituito presso la CDF è competente per gli appelli contro le sentenze (in caso di processo penale giudiziale) o, attraverso il Collegio appositamente esistente presso la CDF, è competente a trattare i ricorsi contro i decreti extragiudiziali, che vengono impugnati mediante ricorso amministrativo.

5. Nuova formulazione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico

Con la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei del 23 maggio 2021, dopo un processo di molti anni, Papa Francesco ha promulgato la nuova versione delle norme penali del CIC, raggruppate nel libro VI, che entrerà in vigore per tutta la Chiesa latina l’8 dicembre 2021. La riforma è stata animata essenzialmente da tre criteri, ossia da un’adeguata determinatezza delle norme penali, con un’indicazione più precisa e sicura a chi deve applicarle, da una maggiore protezione della comunità e l’attenzione alla riparazione dello scandalo e risarcimento del danno e dalla correzione, oltre che la prevenzione di situazioni che potrebbero divenire più gravi e arrecare danno alla Chiesa[19].

Anche la problematica degli abusi sessuali trova spazio in tale riforma, inserendo le fattispecie delittuose nel titolo VI “Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo”. Diversamente dalla versione precedente, le fattispecie penali relative all'abuso su minori e persone vulnerabili non vengono più classificati tra i delitti contro obblighi speciali. È un cambio di prospettiva importante, perché si sottolinea specialmente la centralità della persona colpita da tali comportamenti nefasti. 

Si ha una novità anche nei riguardi delle vittime: recependo le recenti normative, in particolare quella del m.p. VELM, il nuovo can. 1398 che delinea la fattispecie delittuosa del delictum contra sextum cum minore, aggiunge la dicitura: “o con una persona alla quale il diritto riconosce pari tutela”[20].

 Altra novità chiaramente espressa è quella relativa alle pene annesse al mancato adempimento dell’obbligo di denuncia per chierici e religiosi di fatti delittuosi da essi conosciuti. Il can. 1371, infatti, al par. 6 stabilisce che chi omette la comunicazione della notizia del delitto, alla quale sia obbligato per legge canonica, deve essere punito [21].

6. Osservazioni conclusive 

La Chiesa Cattolica, ogni singolo responsabile di comunità, nonché gli stessi operatori del diritto sono carichi di una nuova e grave responsabilità, specialmente dopo il lungo e articolato percorso portato avanti dalla Chiesa universale, dalla Santa Sede, dalle Conferenze Episcopali e dai singoli Ordinari per affrontare il gravissimo dramma degli abusi su minori, al fine di estirparne la piaga e sensibilizzare le comunità e i singoli perché questo non accada più.

Vigilare attentamente sul clero, nonché sui candidati agli ordini sacri e alla vita religiosa, nei Seminari e nei Noviziati, conoscere, comprendere e curare eventuali fragilità che possono emergere nei percorsi formativi, essere attenti alle esigenze dei fedeli, accrescere la capacità di ascolto delle vittime, di costruire empatia e fiducia, sono le strade da percorrere perché le ferite delle vittime possano emergere ed essere curate. La trasparenza, la giustizia e l’onestà di tutti, sono le medicine per poter curare queste piaghe e farsi che le vittime possano trovare accoglienza e vedere riparata la giustizia, i rei possano prendere consapevolezza di quanto male hanno causato alle vittime stesse, alla società e alla Chiesa intera e intraprendere percorsi di emendamento e guarigione. In tal modo il popolo di Dio non sarà provato nella propria fede, confidando nella veridicità di un’istituzione credibile, quale la Chiesa deve essere in fedeltà al mandato divino.

Ogni ministro di culto, ogni pastore e operatore del diritto nella Chiesa deve crescere in consapevolezza e coscienza dei nuovi doveri stabiliti dalle recenti decisioni di Papa Francesco, in particolare quella della denuncia di fatti di abuso conosciuti, della trasparenza e della responsabilità dei singoli atti, compreso il modo in cui si approcciano i minori e le persone vulnerabili negli ambienti pastorali e formativi della Chiesa.

 Crescere in uno stile consapevole e trasparente, in cui ciascuno fa la propria parte per chiamare le cose per nome e perseguire giustizia e verità, aiuta anche a non ricadere negli errori del passato, quale la terribile piaga della negligenza nell’affrontare tali questioni o peggio ancora del coprirle, sottraendosi alla collaborazione con il potere civile e al perseguire tali crimini, che deturpano il volto bello della comunità cristiana.

Papa Francesco, con il suo ministero, magistero e governo della Chiesa Universale, sta chiedendo a tutti una vera e propria conversione alla responsabilità e alla trasparenza, per evitare che la controtestimonianza di pochi finisca per danneggiare la freschezza dell’annuncio evangelico.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Catechismo della Chiesa Cattolica, Città del Vaticano, 1992, n. 1849: “Il peccato è una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza; è una trasgressione in ordine all'amore vero, verso Dio e verso il prossimo, a causa di un perverso attaccamento a certi beni. Esso ferisce la natura dell'uomo e attenta alla solidarietà umana. È stato definito «una parola, un atto o un desiderio contrari alla Legge eterna».

[2] La nuova versione del can. 1311, che entrerà in vigore l’8 dicembre 2021, pur presentando sostanzialmente una formulazione identica al can. 1311 del Codice di diritto canonico del 1983 almeno nella parte iniziale, si completa con un secondo paragrafo di più ampia portata in cui si spiega in senso più esteso e con una prospettiva pastorale più accentuata il senso del diritto penale nella Chiesa, che – insieme agli altri mezzi della sollecitudine pastorale – persegue il fine di reintegrare la giustizia, correggere il reo e riparare lo scandalo. Il testo stabilisce testualmente: "La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti. § 2. Chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l’esempio della vita, con il consiglio e l’esortazione e, se necessario, anche con l’inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo".

[3] Cf. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Vos estis lux mundi, 7 maggio 2019, in L’Osservatore Romano, 10 maggio 2019.

[4] Cf. GIOVANNI PAOLO II, motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, del 20 aprile 2001, in AAS 93 (2001), 737-739.

[5] Cf. Congregazione per la dottrina della fede, Rescriptum ex audientia Santissimi con il quale è emendato il Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, 21 maggio 2010, in AAS, 102 (2010), 419-430.

[6] Cf. Segreteria di Stato, Regolamento dello speciale Collegio giudicante istituito per l’esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la dottrina della Fede, 12 maggio 2015. Approvato definitivamente nel 2018.

[7] Cf. FRANCESCO, Chirografo Minorum tutela actuosa, 22 marzo 2014, in AAS 107 (2015), 546-567.

[8] Cf. FRANCESCO, m.p. Come una madre amorevole, in AAS 108 (2016), 715-717.

[9] Cf. FRANCESCO, Discorso conclusivo dell’incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa, 24 febbraio 2019, in L’Osservatore Romano, 25-26 febbraio 2019, 10-11: “La disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica. Il consacrato, scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza, si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana, o dalla propria malattia, diventando così uno strumento di satana. Negli abusi noi vediamo la mano del male che non risparmia neanche l’innocenza dei bambini. Non ci sono spiegazioni sufficienti per questi abusi nei confronti dei bambini. Umilmente e coraggiosamente dobbiamo riconoscere che siamo davanti al mistero del male, che si accanisce contro i più deboli perché sono immagine di Gesù. Ecco perché nella Chiesa attualmente è cresciuta la consapevolezza di dovere non solo cercare di arginare gli abusi gravissimi con misure disciplinari e processi civili e canonici, ma anche affrontare con decisione il fenomeno sia all’interno sia all’esterno della Chiesa. Essa si sente chiamata a combattere questo male che tocca il centro della sua missione: annunciare il Vangelo ai piccoli e proteggerli dai lupi voraci. Vorrei qui ribadire chiaramente: se nella Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso – che rappresenta già di per sé una mostruosità – tale caso sarà affrontato con la massima serietà. Fratelli e sorelle: nella rabbia, giustificata, della gente, la Chiesa vede il riflesso dell’ira di Dio, tradito e schiaffeggiato da questi disonesti consacrati. L’eco del grido silenzioso dei piccoli, che invece di trovare in loro paternità e guide spirituali hanno trovato dei carnefici, farà tremare i cuori anestetizzati dall’ipocrisia e dal potere. Noi abbiamo il dovere di ascoltare attentamente questo soffocato grido silenzioso [...] È giunta l’ora, pertanto, di collaborare insieme per sradicare tale brutalità dal corpo della nostra umanità, adottando tutte le misure necessarie già in vigore a livello internazionale e a livello ecclesiale. È giunta l’ora di trovare il giusto equilibrio di tutti i valori in gioco e dare direttive uniformi per la Chiesa, evitando i due estremi di un giustizialismo, provocato dal senso di colpa per gli errori passati e dalla pressione del mondo mediatico, e di una autodifesa che non affronta le cause e le conseguenze di questi gravi delitti”.

[10] Per approfondire tali interventi legislativi, cf. C. GENTILE, Le novità normative della lotta agli abusi sessuali a un anno dall’incontro in Vaticano del 2019, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, 21 (2020) 92-98.

[11] Cf. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Vos estis lux mundi, 7 maggio 2019, in L’Osservatore Romano, 10 maggio 2019, 10.

[12] Cfr. per comprendere chi sia l’Ordinario del luogo si deve tener presente il can. 134: “§1. Col nome di Ordinario nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria.  §2. Col nome di Ordinario del luogo s'intendono tutti quelli recensiti nel §1, eccetto i Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica”.

[13] Cf. FRANCESCO, M.P. Vos estis lux mundi, art. 5: “§1. Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare: a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi; b) assistenza spirituale; c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico. §2. Sono tutelate l’immagine e la sfera privata delle persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali”.

[14] Cf. Segreteria di Stato, Rescriptum ex audientia SS.mi con cui si approva l’Istruzione sulla riservatezza delle cause, 6 dicembre 2019, in L’Osservatore Romano, 18 dicembre 2019, 5.

[15] Cf. Segreteria di Stato- Congregazione per la dottrina della fede, Rescriptum ex audientia SS.mi con cui si introducono alcune modifiche alle Normae de gravioribus delictis, 3 dicembre 2019, in L’Osservatore Romano, 18 dicembre 2019, 4.

[16] Cfr. Congregazione per la dottrina della fede., Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, 16 luglio 2020, ver. 1.0, in L’Osservatore Romano, 17 luglio 2020, 7-10 (accessibile anche sul sito web della Santa Sede in diverse lingue). Per alcuni esempi di decisioni della CDF relative a casi di delicta reservata, cf. C. PAPALE, Delicta reservata. 130 casi giuridici, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2021.

[17] Per investigatio praevia si intende quanto stabilito dal Can. 1717: “§1. Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua. §2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno. §3. Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso”.

[18] Si vedano in combinato disposto il can. 1722 del Codice di diritto canonico “L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale” e l’art. 19 delle Normae procedurales annesse al m.p. SST: “Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.”

[19] Cf. F. LOMBARDI, Diritto e buon governo ecclesiale. Il “vademecum” per i casi di abuso sessuale e la riforma del diritto penale canonico, in La Civiltà Cattolica, 2021 III 525-535, q. 4110.

[20] La formulazione completa del nuovo can. 1398 si articola come segue: “§ 1. Sia punito con la privazione dell’ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico:  1º che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela; 2º che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate; 3º che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione. § 2. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l’aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.”

[21] Can. 1371 § 6: "Chi omette la comunicazione della notizia di un delitto, alla quale sia obbligato per legge canonica, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l’aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto”. Per le pene con cui colpire l’omissione di denuncia, si fa riferimento alla norma seguente: “Can. 1336 - § 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono quelle elencate nei §§ 2-5.  § 2: Ingiunzione: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2° di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale. § 3: Proibizione: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi; 3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine; 4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo; 5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli; 6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici; 7° di portare l’abito ecclesiastico o religioso. § 4 Privazione: 1º di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi; 2º della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare; 3º della potestà delegata di governo; 4º di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli; 5º di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can. 1350, § 1”.