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Pubbl. Lun, 8 Nov 2021

I reati culturalmente orientati: la Cassazione conferma la non configurabilità di una scriminante culturale

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Federica Coppola
Dottorando di ricercaUniversità degli Studi di Salerno



Il presente lavoro si pone l´obiettivo di analizzare l´iter giurisprudenziale concernente l´incidenza del fattore culturale nell´accertamento della responsabilità penale. In particolare, la disamina in oggetto verte sulle conclusioni della giurisprudenza di legittimità Cass. pen. Sez. V n.30538/2021 che ha escluso la sussistenza di una scriminante culturale in materia penale.


ENG This paper analyses the most recent jurisprudential paths, specifically Cass. pen. Sez. V n.30538/2021, about the autonomous relevance of the culturally motivated crime. The issue concerns the difficult application and recognition of the ´cultural defense´ in criminal law.

Sommario: 1. Premessa introduttiva; 2. Trattazione del fatto oggetto della sentenza; 3. Analisi del reato ed incidenza del fattore culturale; 4. Posizioni dottrinali sul tema; 5. L’evoluzione della giurisprudenza: in ultimo Cass. pen. Sez. V n.30538/2021; 6. Considerazioni conclusive.

1. Premessa introduttiva

La categoria ermeneutica dei reati culturalmente orientati si inserisce nella problematica di un sistema ordinamentale fortemente influenzato, nel contesto storico – culturale attuale, dal fenomeno dell’integrazione multietnica frutto dei flussi migratori dell’epoca recente e, più in generale, della globalizzazione.

La questione oggetto di analisi afferisce, in particolare, all’ammissibilità del riconoscimento di una rilevanza penale del fattore culturale tale da diminuire ovvero escludere ipotesi di responsabilità penale del soggetto che abbia compiuto una condotta considerata, da un lato, penalmente rilevante dall’ordinamento penale dello Stato in cui vive, ma, dall’altro lato, sorretta da una c.d. motivazione culturale.

La disamina concerne l’an e il quomodo della rilevanza da riconoscere al c.d. fattore culturale nella lettura trasversale della struttura del reato[1] , ovvero comprendere in che modo l’appartenenza culturale dell’autore possa influire sulla realizzazione del reato.

Si considerano quali reati culturalmente orientati, o c.d. culturalmente motivati, quei comportamenti realizzati da soggetti appartenenti ad un gruppo etnico di minoranza che sono considerati illeciti penali dalle norme del sistema culturale dominante, ma che nella cultura d’origine sono accettati, se non imposti e quindi considerati doverosi[2].

Tali tipologie di reato si inseriscono nella problematica inerente all’integrazione culturale e, quindi, ai fenomeni migratori[3].

Con il termine multiculturalismo, infatti, si intende la conseguenza del fenomeno dell’integrazione etnica, ovvero la sussistenza su un determinato territorio di varie culture che si integrano ed interfacciano nelle dinamiche della vita relazionale dei consociati.

Premesse tali definizioni metodologiche, è necessario comprendere in che termini la cultura del gruppo etnico di minoranza possa comportare, per i singoli soggetti appartenenti, situazioni di conflitto generate dalla discrasia tra le norme penali dello Stato della cultura dominante e le norme che governano la vita del gruppo minoritario.

È in questi termini che si palesano fenomeni di conflitto tra le norme penali applicabili in un determinato territorio e la cultura dello stato d’origine dell’autore, conflitti, questi ultimi, risolti dall’agente a favore della cultura d’origine. La norma penale, di per sé, è «una delle espressioni più esplicite dei valori prevalenti in una certa area culturale»[4].

I reati culturalmente orientati, quindi, «traducono giuridicamente il conflitto tra ordinamenti di tipo consuetudinario, tradizionale e ordinamenti di tipo statuale; sono espressione di un conflitto normativo»[5].

Nell’ottica della disamina dell’ordinamento giuridico complessivo dello Stato si ravvisa una duplice prospettiva di approccio alla questione del multiculturalismo[6] il quale, da fenomeno sociale, deve tradursi in punto di norme di diritto[7] che regolino la vita degli appartenenti ad un’unica comunità. Si discorre, in un senso, di un’ottica c.d. assimilazionista, la quale postula una politica di uguaglianza formale e valorizza l’applicazione della legge dello Stato in cui vive il soggetto autore della condotta[8]. Tale approccio sistemico comporta una maggior garanzia della certezza del diritto ma, di contro, mortifica l’esigenza di tutela delle diversità[9].

Il modello assimilazionista di approccio alla questione dei reati culturalmente orientati comporta l’assunzione di un atteggiamento alternativo in termini di indifferenza, nel senso che il legislatore non diversifica i giudizi a seconda dell’identità culturale del soggetto, ovvero di intolleranza, con l’inasprimento della risposta penale per il gruppo etnico minoritario[10].

Per altro verso, invece, si discorre del c.d. approccio multiculturalista, c.d. pluralista[11], per quanto concerne la valorizzazione, ad opera dello Stato, dell’opera di riconoscimento delle diversità e, di conseguenza, comporta l’esaltazione del principio di uguaglianza sostanziale e non formale[12] tra i consociati. Lo Stato, in tale prospettiva, non assume un atteggiamento indifferente rispetto alle diversità culturali dei consociati ma adotta un approccio interventista.

La rilevanza del fattore culturale nella realizzazione del reato, tuttavia, non può giungere al punto di disconoscere la sussistenza di lesioni di diritti fondamentali dell’individuo rispetto al quale il diritto penale è posto a presidio. I diritti fondamentali, infatti, rappresentano lo «sbarramento invalicabile»[13] ad una qualsiasi rilevanza possa riconoscersi, in punto di antigiuridicità o dosimetria della pena, al fattore culturale.

2. Trattazione del fatto oggetto della sentenza

Con la sentenza in esame la Cassazione si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 600 c.p., aggravato ai sensi dell’art. 602 ter c.p., comma 5 e comma 6, commesso ai danni della figlia minore.

La vicenda riguarda un padre, appartenente alla comunità Rom, che obbliga sua figlia minore a sposarsi e che riceve, quale sorta di corrispettivo a fronte del matrimonio della propria figlia, una somma di denaro.

La Corte di Assise di Firenze sussume il fatto nella fattispecie di cui all’art. 600 c.p. prima parte, quale comportamento tendente alla reificazione della figlia, quale esercizio su di essa di  poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, rimodulando in tal senso la pena irrogatagli in primo grado.

Avverso la sentenza ricorrono il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze e l’imputato.

Il ricorso del pubblico ministero si articola in tre motivi. I primi due concernono la erronea applicazione della legge penale e i vizi di motivazione in merito alla concessione delle attenuanti generiche riconosciute all’imputato in ragione della “particolare condizione subculturale” in cui verserebbe. Con il terzo motivo, invece, viene denunziata l’erronea applicazione della legge penale per quanto concerne il bilanciamento tra le attenuanti riconosciute e le aggravanti contestate in violazione dell’art. 602 ter c.p., comma 10.

Il ricorso proposto dall’imputato si articola invece in quattro motivi.

Con il primo si deduce l’erronea applicazione della legge penale e i vizi di motivazione con riferimento alla configurabilità in astratto del reato contestato ex art. 600 c.p. In particolare, il ricorrente lamenta l’erronea individuazione del vantaggio conseguito dall’imputato nel c.d. prezzo della sposa, in quanto secondo i giudici lo sfruttamento della vittima, minino comune denominatore della fattispecie di cui all’art. 600 c.p., è stato individuato nel vantaggio economico ottenuto dall’imputato dalla cessione della figlia minore al patriarca della famiglia cui apparteneva il soggetto a cui era stata promessa la sposa, rimasta estranea all’accordo. Secondo il ricorrente, invece, i giudici del merito non avrebbero tenuto conto del fatto che egli abbia agito ponendo in essere comportamenti conformi ad un vero e proprio “ordinamento giuridico primario” in cui si riconosce la comunità cui appartiene. In tale ottica il c.d. prezzo della sposa non assurge a corrispettivo di una compravendita, ma ad un risarcimento per la perdita di un componente di una famiglia.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia gli stessi vizi in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico, in particolare per quanto concerne la consapevolezza da parte dell’imputato della reificazione della figlia attraverso il proprio comportamento.

Il ricorso dell’imputato si ritiene «infondato ed a tratti inammissibile e deve pertanto essere rigettato».

3. Analisi del reato ed incidenza del fattore culturale

Il reato di cui all’art. 600 c.p. è espressamente rubricato “Riduzione o mantenimento in schiavitù” e punisce colui che esercita su una persona poteri di signoria corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. In sintesi, punisce la condotta di servile assoggettamento con comportamenti tendenti alla reificazione della persona offesa.

La norma in oggetto tutela il bene giuridico dello status libertatis considerato nella sua globalità, ex art. 13 Cost., nonché della dignità umana, quale predicato imprescindibile di ogni persona.

Trattasi di fattispecie delittuosa multipla e a forma libera, in quanto punisce alternativamente la condotta di reificazione ovvero di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni che ne determinano lo sfruttamento (es. prestazioni sessuali, di accattonaggio, prelievo di organi).

Dal punto di vita dell’elemento soggettivo, il reato in esame richiede il dolo generico, ovverosia la mera coscienza e volontà di reificare la persona col fine dello sfruttamento.

La sentenza in esame merita attenzione per due ordini di motivi. In primis, la “particolare condizione subculturale” è valorizzata dalla Corte di Assise di Appello di Firenze quale circostanza attenuante generica ex art. 62 bis c.p. In secundis, l’imputato impugna la sentenza di condanna valorizzando come il c.d. prezzo della sposa corrisponderebbe ad un antico e consolidato istituto giuridico della propria cultura d’origine, che in questi termini possa escludere la responsabilità penale del padre autore del fatto.

4. Posizioni dottrinali sul tema

L’orientamento tradizionale della dottrina penalistica è fortemente aderente al principio di legalità formale che permea il diritto penale, e considera irrilevante l’incidenza del fattore culturale tanto nell’an del riconoscimento della responsabilità penale quanto nel quomodo della stessa, ovvero in punto di diminuzione del trattamento sanzionatorio da comminare all’autore del reato.

Tale opzione ermeneutica fonda le proprie ragioni sulla valorizzazione del principio di obbligatorietà e di territorialità del diritto penale, rispettivamente agli artt. 3 e 6 c.p.

L’opzione ermeneutica consolidata, quindi, ha avallato il connotato strettamente territoriale e nazionale del diritto penale, di cui si evidenzia una «frammentarietà localistica»[14]. In altri termini, le scelte di politica criminale operate dal legislatore risentono delle influenze della cultura dominante del territorio di riferimento, la quale orienta la discrezionalità della politica nella definizione di ciò che è o non è penalmente rilevante

In definitiva, la dottrina penalistica risulta contraria al riconoscimento dell’efficacia scriminante di norme straniere in ragione della consolidata valorizzazione degli artt. 3 e 6 c.p.

Atteso l’insussistenza di una norma ad hoc che riconosca come scriminante generale, e quindi causa di esclusione dell’antigiuridicità, la c.d. motivazione culturale, un’opzione ermeneutica sviluppatasi nel corso della parabola evolutiva in materia di reati culturalmente orientati tende a ricondurre alle scriminanti tradizionali tale fattore.

Un esempio di tale opera ricostruttiva è rappresentato dal ricondurre la motivazione culturale all’art. 51 c.p. ovvero alla scriminante dell’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, attraverso un’interpretazione estensiva del concetto di “norma giuridica”, riferendosi in tal senso all’ordinamento consuetudinario concernente la cultura dell’autore del reato. In particolare, tale soluzione ermeneutica valorizza la legge straniera quale fonte del diritto alla propria identità culturale da preservare e porre in bilanciamento, e talvolta da rendere prevalente, rispetto alla necessità di punire comportamenti penalmente rilevanti e lesivi di altrettanti diritti tutelati dalle norme incriminatrici.

Tale impostazione è stata criticata in ragione della mancanza di una previsione esplicita che tuteli il diritto all’identità culturale, mero frutto dell’interpretazione estensiva di disposizioni costituzionali poste a tutela delle sue componenti di lingua (art. 6 Cost.) e religione (art. 19 Cost.)[15].

Deve considerarsi altresì come l’esercizio di un diritto si esplichi nei c.d. limiti interni ed esterni che ne rendano legittimo l’esercizio[16]. In particolare, l’esercizio del diritto deve realizzarsi secondo modalità conformi e coerenti con il fine per cui si è titolari di quel diritto, e tale esercizio non può comportare la lesione o messa in pericolo di beni meritevoli anch’essi di tutela penale. In tale ultimo caso opera una logica di bilanciamento tra diritti, nel senso che non potrà ritenersi sussistente un esercizio legittimo del diritto ove si mettano in pericolo diritti fondamentali dell’individuo quali, ad es., la vita e l’incolumità fisica.

In questi termini emerge chiara l’accezione di “limite invalicabile” dei diritti fondamentali rispetto a qualsiasi riconoscimento scriminante o di favor del fattore culturale sulla responsabilità penale del soggetto.

Allo stesso modo altro approccio esegetico valorizza la non punibilità del reo che abbia agito in quanto spinto dalla c.d. motivazione culturale con il consenso della persona di cui si è leso o posto in pericolo un diritto. Assume rilievo in tal senso la disposizione di cui all’art. 50 c.p. quale scriminante del “Consenso dell’avente diritto”, la quale ha assunto rilevanza rispetto a casi di cui si discuteva del riconoscimento della responsabilità penale nei casi di maltrattamenti in famiglia perpetrati da coloro che ritenevano di agire col consenso di coloro di cui veniva leso il diritto.

Tuttavia, a tale ricostruzione si eccepisce la prevalenza del valore costituzionalmente garantito del diritto alla salute, di cui all’art. 32 Cost., nonché la necessità di evitare una diminuzione permanente dell’integrità fisica ovvero atti di disposizione del proprio corpo che siano contrari a legge, ordine pubblico o buon costume (art. 5 c.c.).

A tali coordinate ermeneutiche si aggiunge in materia una soluzione interpretativa che, valorizzando la categoria dogmatica della colpevolezza, considera la motivazione culturale quale fattore tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere del soggetto di cui all’art. 85 c.p. Tale ricostruzione risulterebbe in realtà fuorviante se non pericolosa, in quanto ove si considerasse il fattore culturale quale causa di esclusione dell’imputabilità, ciò potrebbe veicolare il messaggio secondo cui la diversità culturale sia capace di incidere in punto di infermità mentale[17]. Tale conclusione minerebbe il processo di integrazione del soggetto appartenente al gruppo etnico di minoranza rispetto alla cultura dominante[18].

L’identità culturale non esclude la capacità di autodeterminarsi del soggetto in quanto l’individuo mantiene sempre un libero arbitrio, un margine di scelta che gli permette di ripudiare la spinta motivazionale a comportarsi conformemente ai dettami della cultura d’origine. I condizionamenti culturali non possono considerarsi tali da provocare un’infermità mentale nell’individuo, «schiavo della propria cultura»[19], in quanto quest’ultimo consapevolmente e scientemente decide di aderirvi, e non sussiste alcun valido indice sintomatico della presenza di una forma di vizio di mente.

Altra soluzione esegetica dà rilievo alla motivazione culturale in quanto sussumibile nella categoria generale della inesigibilità, all’interno della quale ricondurre il compimento di un fatto che, per circostanze anomale, influenza la volontà e la capacità psicofisica del soggetto agente. L’interpretazione prevalente in tema critica aspramente la qualificazione dell’inesigibilità quale scusante ultralegale, in quanto è assente una specifica norma che la preveda e che cristallizzi un criterio certo e tassativo per valutare il grado di inesigibilità della condotta doverosa e la discrasia rispetto alla condotta effettivamente tenuta. In definitiva, la prospettazione dell’inesigibilità quale categoria ultralegale di scusante generale comporta inevitabili frizioni con il principio di legalità formale che permea il diritto penale[20].

In definitiva, la ricostruzione maggiormente avallata dagli interpreti in subiecta materia tende alla valorizzazione del fattore culturale nell’ambito dell’art. 5 c.p., ovvero in punto di errore di diritto. In altri termini, per il tramite del dictum della Corte Cost. con la sentenza n. 364/1988, si ritiene che il soggetto autore del reato, spinto da una motivazione culturale, possa invocare l’ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale, quale errore di valutazione circa la rilevanza penale della condotta tenuta perché conforme alle norme culturali di appartenenza, seppur in contrasto con la normativa della cultura dominante. La “non colpevole carenza di socializzazione” dell’autore del fatto di reato si considera, in tale pronuncia, tra le precipue ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale.

È nell’ambito dei criteri di commisurazione della pena di cui all’art. 133 c.p. che si paventa la soluzione più equilibrata[21] per dar rilievo al fattore culturale nella realizzazione del reato, in quanto non si opera un vaglio su scelte di politica criminale di cui è titolare esclusivo il legislatore, ma si opera un’analisi che orienti la discrezionalità del giudice nella delineazione della pena giusta in ipotesi di reati culturalmente motivati.

In particolare, il fattore culturale risulta riconducibile alla capacità a delinquere del colpevole desunta dai motivi a delinquere (art. 133 co. 2 n.1 c.p.), nonché dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo (art. 133 co. 1 n. 4 c.p.).

Si aggiunga che, in sede di dosimetria della pena, la motivazione culturale risulta riconducibile ad ipotesi di circostanze del reato di cui all’art. 61 n. 1 c.p., ovvero all’aggravante comune dell’aver agito per motivi abietti e futili, nonché all’art. 62 n. 1 c.p., quale attenuante comune dell’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, ed in ultimo all’art. 62 bis c.p., cioè in termini di attenuanti generiche, quale altra “circostanza diversa” tale da giustificare una diminuzione della pena.

Tali considerazioni sono confermate, in ultimo, dalla sentenza in esame Cass. pen. Sez. V n. 30538/2021.

5. L’evoluzione della giurisprudenza: in ultimo Cass. pen. Sez. V n.30538/2021

L’orientamento tradizionale della giurisprudenza, conforme alla posizione risalente della dottrina penalistica, tenda a ritenere irrilevante la categoria dei reati culturalmente orientati in ragione della valorizzazione del principio di obbligatorietà e territorialità del diritto penale, rispettivamente agli artt. art. 3 e 6 c.p.

Nell’analisi della parabola evolutiva in materia assume rilievo fondante la pronuncia della Cass. pen. Sez. III del 02.7.2018 n. 29613 dalla quale si desumono le coordinate generali sul tema dei reati culturalmente orientati.

La Cassazione prende atto che tale categoria possa essere valutata solo in base ad un «attento bilanciamento tra il diritto, pure inviolabile, del soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose, sociali, e i valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta».

Per il tramite di tale pronuncia la giurisprudenza di legittimità supera la rigida interpretazione tradizionale circa l’irrilevanza della categoria in esame in quanto tale impostazione contrasta con il principio di uguaglianza sostanziale tra gli individui, anch’esso da valorizzare; deve tenersi conto, in altri termini, della norma culturale a supporto del comportamento criminoso, e quindi a fondamento della condotta dell’imputato.

Alla luce delle coordinate ermeneutiche desunte da tale pronuncia si afferma che il fattore culturale possa rilevare nella categoria dogmatica della colpevolezza quale causa di esclusione dell’imputabilità, di ignoranza inevitabile e quindi scusabile ex art. 5 c.p., ed esclusione del dolo.

La giurisprudenza di legittimità, in particolare, valorizza l’operatività dell’art. 5 c.p. in base a determinate condizioni e presupposti di cui tener conto cumulativamente: a) la condotta non deve essere sanzionata e quindi giuridicamente vietata anche nel paese d’origine; b) la regola culturale cui si conforma la condotta dell’agente deve essere omogenea e quindi comunemente osservata e rispettata, condivisa in maniera unanime e diffusa nel paese d’origine; c) deve tenersi conto del grado di inserimento dell’imputato nel contesto sociale in cui vive ed il grado di perdurante adesione alla cultura d’origine, indi per cui maggior è il grado di inserimento dell’imputato, maggiore sarà la possibilità di applicazione della sanzione penale nei suoi riguardi.

Il dictum della Cassazione nel 2018 avalla la prospettiva esegetica tendente a valorizzare la necessità di test culturali, quali procedure rigorose volte a verificare l’effettiva incidenza di una qualche motivazione culturale nella concreta realizzazione della condotta illecita attraverso l’indagine su determinati presupposti[22].

Per il tramite di tale pronuncia, in altri termini, si prospetta un’analisi della tematica che prescinda dal considerare a priori irrilevante l’incidenza della motivazione culturale nell’accertamento della responsabilità penale del soggetto agente.

È necessario, in primis, valutare l’esistenza effettiva di una norma giuridica che abbia vincolato l’attività dell’autore del reato[23]. In secundis, è necessario che tale regola di diritto sia omogenea, quindi cristallizzata nella cultura d’origine del soggetto e non afferente ad una mera visione individuale dello stesso[24]. In ultimo, deve valutarsi la condizione generale dell’individuo, ovvero la sua partecipazione alla cultura del paese ospitante, nel senso che «la credibilità di una difesa culturale risulta inversamente proporzionale al grado di integrazione dell’imputato nella cultura del Paese, di fronte ai cui giudici è chiamato a rispondere del fatto commesso»[25].

In definitiva, si rende evidente come l’incidenza del fattore culturale debba valutarsi negli spazi di discrezionalità lasciati dal legislatore al giudice nell’opera di accertamento della fattispecie criminosa. Si esclude, quindi, nell’ottica della valorizzazione della tutela di valori superiori ed inviolabili cui è posto a presidio il diritto penale, l’inserimento di una norma ad hoc in tema di rilevanza penale del fattore culturale[26].

Alle conclusioni della Cassazione del 2018 si conforma, in ultimo, Cass. pen. Sez. V, 13 maggio 2021 – 4 agosto 2021, n.30538, la quale ha escluso la configurabilità della scriminante culturale generica in tutti i casi in cui l’esercizio del diritto dell’agente alla propria identità culturale si traduca nella negazione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. Tale tendenza ermeneutica persegue il fine di evitare che il riconoscimento di una norma ad hoc che scrimini tali reati realizzi un indebolimento della «carica di protezione di beni giuridici di rango primario» tutelati dalle norme incriminatrici [27].

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche non può escludersi, tuttavia, che il fattore culturale si consideri ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, del riconoscimento di attenuanti generiche, comuni o speciali, ove configurabili, di cui alla sentenza in esame.

La Cass. pen. Sez. V, in primis, conferma l’impostazione della giurisprudenza tradizionale la quale esclude l’incidenza del fattore culturale su elementi strutturali del reato quali tipicità, antigiuridicità, e colpevolezza.

In particolare, non esclude la sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 600 c.p. in quanto la connotazione consuetudinaria del comportamento del padre non incide sulla qualificazione del fatto quale lesivo dello status libertatis della figlia, bene giuridico di rango superiore tutelato dalla carta costituzionale all’art. 13 Cost.

Si aggiunga che la stessa Cassazione specifica come una valenza scriminante della consuetudine possa essere assunta solo in ragione del richiamo operato dalla legge, in ossequio al disposto dell’art. 8 disp. prel. c.c. e al principio della gerarchia delle fonti.

In punto di colpevolezza, la consapevolezza del carattere illecito della condotta ad opera dell’agente è desunta da indici sintomatici quali lo stabile e duraturo inserimento dello stesso nel contesto italiano, ed in ragione di ciò non può ragionevolmente ritenersi incapace di comprendere il disvalore penale delle proprie azioni. Tale riflessione avalla l’impostazione della Cassazione del 2018, ut supra, la quale sottolinea la necessità di tener conto, nella valutazione del grado di incidenza del fattore culturale nell’accertamento del fatto, del grado di inserimento dell’imputato nel contesto sociale del paese ospitante.

In definitiva, dalla sentenza della Cassazione 2021 in esame si manifesta «la preoccupazione da parte della giurisprudenza dell’indefettibile ed uniforme applicazione nei confronti di tutti i possibili destinatari delle norme penali”. Si conferma, in altri termini, la valorizzazione del principio di legalità ex art. 25 co. 2 Cost., e dei suoi corollari, in primis di riserva di legge, nonché del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Di conseguenza, risulta necessaria una stretta e rigorosa applicazione dei principi di obbligatorietà e territorialità del diritto penale ex art. 3 e 6 c.p.

In particolare, la Cassazione rifiuta di aderire all’alternativa semplicistica tra «assimilazionismo e relativismo multiculturale», valorizzando invece la necessità di un «attento bilanciamento tra il diritto pure inviolabile, del soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose, sociali ed i valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta» (cfr., ut supra, Cass. Sez. III n. 29613 del 29.1.2018).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e in nessun caso può esser riconosciuta prevalenza assoluta ad uno di essi. In altri termini, nessun diritto può divenire «tiranno» rispetto ad altri (cfr. Corte cost. n. 264/2012; Corte cost. n. 85/2013; Corte cost. n. 58/2018; Corte cost. n. 33/2021).

In definitiva, è inammissibile la configurazione di una scriminante culturale ogniqualvolta il diritto della persona a rimanere fedele alle regole della propria cultura d’origine si traduca nella negazione dei diritti fondamentali configurati dall’ordinamento costituzionale e tutelati dalle norme penali violate.

Nella sentenza in esame, in sintesi, la Cassazione rigetta il motivo di ricorso dell’imputato per quanto concerne l’esclusione della tipicità del fatto in quanto la condotta del padre si sussume nella fattispecie di cui all’art. 600 c.p. perché lesiva dello status libertatis della figlia minore, quale bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, di valore preminente rispetto al diritto all’identità culturale.

Allo stesso modo, i giudici di legittimità considerano inammissibili le censure sollevate per quanto riguarda l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato quale consapevolezza dell’illiceità della propria condotta, poiché aderente ad una tradizione consolidata della propria tradizione culturale.

La Cassazione avalla l’analisi esegetica che valorizza gli indici sintomatici della consapevolezza dell’individuo di agire violando l’ordinamento giuridico del paese ospitante, in particolare sottolineando la presenza duratura del soggetto sul territorio italiano. In questi termini si esclude che il movente culturale possa aver inciso sulla configurabilità del dolo.

6. Considerazioni conclusive

In conclusione, la Cass. Sez. V 2021 conferma l’impostazione tradizionale tendente ad escludere qualsiasi incidenza del fattore culturale circa l’accertamento dell’an della responsabilità dell’autore del reato. Per converso, valorizza l’impostazione della Cassazione del 2018 che considera rilevante la motivazione culturale nella scelta del trattamento sanzionatorio idoneo al caso concreto, come nel caso di specie nel riconoscimento, ad opera della Corte d’Assise d’Appello di Firenze, della circostanza attenuante ex art. 62 bis c.p. in ragione della “particolare condizione subculturale” del soggetto agente.

È necessario, in altri termini, esaltare il ruolo del giudice[28] quale autore dell’opera di bilanciamento tra il diritto all’identità culturale dell’autore del fatto culturalmente orientato ed i diritti tutelati dalle norme incriminatrici, poste in pericolo dalla sua condotta. In quest’ottica si potrà valorizzare la sensibilità del singolo giudice che debba vagliare le peculiarità del singolo caso sottoposto al suo sindacato.

L’esclusione di un qualsiasi riconoscimento normativo ad hoc del fattore culturale, quale elemento capace di diminuire ovvero escludere la responsabilità penale di un soggetto, deriva dalla necessità di evitare che si possano creare frizioni nella società della cultura dominante. Si realizzerebbe una disparità di trattamento in ambito penale, contrariamente all’interpretazione consolidata degli artt. 3 e 6 c.p., e ciò comporterebbe il pericolo di un senso di avversione nei confronti del gruppo etnico di minoranza cui verrebbe riconosciuto, in un certo senso, un «ingiustificato privilegio»[29].

Nella materia dei reati culturalmente orientati deve disconoscersi la possibilità di adottare soluzioni aprioristiche, poiché la rilevanza del fattore culturale deve essere desunta da indici sintomatici dedotti dalla condotta dell’autore, i quali permettano di procedere alla modulazione della risposta penale nei confronti di colui che abbia agito spinto dalla motivazione culturale.


Note e riferimenti bibliografici

[1] V. sul punto G. CANZIO, Multiculturalismo e giurisdizione penale, in Criminalia, diScrimen, 19.11.2018, 2, secondo cui «la domanda è se e quale rilievo possa attribuirsi alla motivazione culturale dell’autore del fatto».

[2] Sul punto v. la definizione di J. VAN BROECK, Cultural defence and culturally motivated crimes (cultural offences), in European Journal of Crime, Criminal Law and criminal Justice, vol 9/1, 2001, 31, quale «comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad un gruppo etnico di minoranza, che è considerato reato dalle norme del sistema della cultura dominante. Lo stesso comportamento, nella cultura del gruppo di appartenenza dell’agente, è invece condonato, accettato come normale, o è approvato, o, in determinate situazioni, è addirittura imposto». V. altresì F. BASILE, Quanto conta la ‘cultura’? La Cassazione torna sui reati c.d. culturalmente motivati, in Giurisprudenza italiana, ottobre 2018, 2247, secondo cui «calata nella concreta dinamica processuale, tale definizione potrebbe coprire tutti quei fatti di reato rispetto ai quali l’imputato chiede (o il giudice ritiene comunque opportuna) una estensione della cognizione processuale anche al suo background culturale, affinché il giudice possa addivenire ad una più corretta ricostruzione dei fatti e, quindi, nelle aspettative dell’imputato, ad una decisione a lui più favorevole»; A. RENTELN, The cultural defense, New York, 2004, 7, secondo cui alla categoria di tali reati afferiscono «casi in cui alle Corti viene chiesto di tener conto del background culturale dell’imputato».

[3] In tema v. P. PAROLARI, Cultura, diritto, diritti: diversità culturale e diritti fondamentali negli Stati costituzionali di diritto, Giappichelli, Torino, 2015, 1, secondo cui «in molti Stati europei il diritto alla diversità culturale è stato messo radicalmente in discussione da quando l’urto dei fenomeni migratori più recenti ha contribuito a far crollare il mito della pretesa omogeneità delle comunità nazionali, determinando una rinnovata diffidenza nei confronti del pluralismo culturale».

[4] In tal senso G. L. PONTI, Compendio di criminologia, Milano, 1999, 37. V. altresì G. BETTIOL – L. PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, XII ed., Padova, 1986, 13, secondo cui «poche discipline giuridiche sono, come il diritto penale, permeate del contenuto proprio alle concezioni dominanti, di quel complesso cioè di elementi che determinano l’atmosfera culturale del momento storico nel quale la norma viene alla luce».

[5] In questi termini L. BELLUCCI, I reati culturalmente motivati tra conflitti normativi e dimensione geopolitica: l’escissione come “crime” nella giurisprudenza francese, in Quest. giust., 2017 n.1, 1 e ss. V. altresì P. SCEVI, Riflessioni sui reati culturalmente motivati e sistema penale italiano, in Archivio Penale, n.3/2016, 3, secondo cui «si disvela dunque la possibile antinomia tra due norme aventi come destinatario il medesimo soggetto: quella culturale che tollera, autorizza o prescrive ciò che invece quella giuridica vieta e punisce»; M. R. FERRARESE, v. Globalizzazione giuridica, in Enciclopedia del Diritto, 4, 2011, 546 e ss., secondo cui il diritto consuetudinario diventa «espressione di diritto muto, che vengono traghettate in occidente dai fenomeni di migrazione globale e si riproducono in manifestazioni di multiculturalismo giuridico». In giurisprudenza, ex multis, Cass. 16.12.2008 n.46300 che considera i reati culturali quale «frutto di un conflitto normativo, suggestivamente espresso con il termine di “interlegalità”, intesa come condizione di chi, dovendo operare una scelta, è costretto a fare riferimento ad un quadro normativo articolato di norme, contemporaneamente vigenti e interagenti tra sistemi giuridici diversi».

[6] V. in tema G. CANZIO, Multiculturalismo e giurisdizione penale, op. cit., 19.11.2018, il quale analizza l’approccio multiculturalista, di matrice inglese, e assimilazionista, con riferimento all’ordinamento francese.

[7] In tema di «multiculturalismo giuridico» v. P. CONSORTI, Diritto e religione, Laterza, Roma – Bari, 2014, 186 e ss.; A. BERNARDI, Multiculturalismo, diritti umani, pena, Giuffrè, Milano, 2006, 40 e ss.

[8i] Cfr. F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nella società multiculturale, Giuffrè, 2010, 57, secondo cui l’approccio assimilazionista postula una «logica di assoluta uguaglianza formale, di asettica neutralità dello Stato di fronte alle differenze culturali».

[9] Sul punto v. N. COLAIANNI, Diritti, identità, culture tra alti e bassi giurisprudenziali, in Diritto penale e processo, n.8/2019, 1118, secondo cui deve farsi riferimento al «principio positivistico ita lex (…) questa andrebbe applicata in maniera uniforme e indifferenziata, senza tener conto delle condizioni personali e culturali: la legge è uguale per tutti, dura lex sed lex. Per vero, questa rigidità della legge è smentita almeno in sede di commisurazione della pena, per cui in base ai criteri posti dall’art. 133 c.p. se ne giustifica una qualche mitigazione».

[10] In questi termini V. MASARONE, L’incidenza del fattore culturale sul sistema penale tra scelte politico – criminali ed implicazioni dommatiche, in Diritto penale e processo, n.10/2014, 1239.

[11] In questi termini V. MASARONE, ibidem.

[12] Sul punto v. A. BERNARDI, Il “fattore culturale” nel sistema penale, Torino, 2010, 7, con riferimento alla prospettiva multiculturalista sottolinea come questa comporti il «valorizzare le specificità identitarie delle minoranze, e dunque rispettare o quantomeno tollerare nei limiti del possibile le condotte “culturalmente motivate” ancorché distoniche rispetto ai costumi dominanti».

[13] Espressione di Cass. 2018 n. 29613.

[14] Cfr. F. BASILE, Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati, in Politica criminale, vol. 6 n. 12, art. 4, pp. 348 e ss., il quale sottolinea come «il localismo del diritto penale ha cause culturali (…) in quanto il diritto penale non è un prodotto culturalmente neutro, ma è anzi fortemente impregnato della cultura del luogo da dove esso promana».

[15] Sul punto v. I. RUGGIU, Il giudice antropologo, Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali, F. Angeli, Milano, 2012, 240.

[16] Ex multis F. VIGANO', Commento all’art. 51 c.p., in E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Codice penale commentato, vol. I, ed. II, Milano, 2006, pp. 544 e ss.

[17] Sul punto v. P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, II ed., Padova, 1982, 259, secondo cui l’incapacità di intendere il carattere illecito non è infermità ma «solo uno status psichico di incomunicabilità tra l’individuo e la società».

[18] Emblematica la riflessione di G. DE FRANCESCO, Multiculturalismo e diritto penale nazionale, in A. BERNARDI, Multiculturalismo, diritti umani, pena, Milano, 2006, p. 143, secondo cui «non può non osservarsi, d’altronde, come l’idea di far leva, per escludere la responsabilità, sul richiamo ad esempio allo “stato mentale” proprio dell’autore del fatto non possa non suonare come una profonda “mortificazione” delle culture espresse da coloro che ne invocano il rispetto; rappresentare in particolare questi ultimi come soggetti “insani di mente” significa degradarne le convinzioni e le credenze al livello di casi psichiatrici meritevoli di interventi volti a fronteggiare gli squilibri e colmare i deficit intellettivi di chi ne è affetto: davvero un pessimo servizio (…) per le aspettative nutrite (e le soluzioni auspicate) da parte dell’ampia e qualificata schiera di tutti coloro (…) che vanno da tempo promuovendo la necessità di quelle “politiche di riconoscimento” delle diverse culture». Conforme al disconoscimento di qualsiasi esclusione dell’imputabilità ad opera del fattore culturale anche C. GRANDI, Diritto penale e società multiculturali: stato dell’arte e prospettive de iure condendo, in Ind. Pen., 1/2007, p.275, secondo cui «non sembra davvero si possa considerare di per sé sintomatica di una condizione patologica la scelta comportamentale consapevolmente orientata in modo conforme ad una regola di matrice culturale o religiosa e difforme rispetto ad una norma di diritto positivo, con la conseguenza di etichettare come “malato di mente” il soggetto che ponga in essere tale scelta». 

[19] In questi termini F. BASILE, Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati, in Politica criminale, vol. 6 n.12, art. 4, p. 348, secondo cui «quanto più ampia sia in concreto tale libertà – se quindi il singolo individuo si avvicini di più all’immagine di un attore schiavo della propria cultura oppure all’immagine di un attore libero e volitivo – non può, tuttavia, essere stabilito in astratto una volta e per tutte, ma dipende dalle condizioni empiriche del caso di specie, che favoriscono il prevalere dell’una o dell’altra di queste due caratterizzazioni del rapporto tra cultura e libertà umana” non può quindi accettarsi l’idea di un “determinismo culturale che finisca per far disconoscere la libera autodeterminazione del soggetto agente, ogni qualvolta questi appartenga ad un gruppo culturale di minoranza». Sul punto v. M. N. CAMPAGNOLI, Osservazioni sulla possibile rilevanza del fattore culturale, in Aa. Vv., Immigrazione, marginalizzazione, integrazione, Torino, 2018, p. 199., che discorre di «diritto d’uscita» con riferimento al diritto del singolo individuo di ripudiare il condizionamento culturale del gruppo etnico minoritario di appartenenza ogniqualvolta percepisca il rischio di violare diritti fondamentali della persona.

[20] Cfr. in dottrina M. ROMANO, Giustificazione e scusa nella liberazione da particolari situazioni di necessità, in Riv. it. dir. proc.  pen., 1991, 43, secondo cui il rifiuto totale dell’inesigibilità quale causa generale di scusabilità è «dovuto alla sua incompatibilità con primarie esigenze di tenuta dell’ordinamento e di determinatezza dei confini legali della responsabilità penale». V. altresì F. MANTOVANI, Diritto penale parte generale, VII ed., Padova, 2011, 366, secondo cui «la formula dell’inesigibilità di una condotta diversa manca di quella concretezza necessaria per costituire un principio generico superiore, cui ricondurre casi non contemplati dalla legge»; D. PULITANO’, Diritto penale, III ed., Torino, 2009, 397, afferma che l’inesigibilità non può assurgere a «grimaldello utilizzabile in sede interpretativa per arrivare ad esiti di deresponsabilizzazione, al di fuori delle scusanti che il legislatore abbia specificamente riconosciuto».

[21] V. le riflessioni di V. MASARONE, L’incidenza del fattore culturale sul sistema penale tra scelte politico – criminali ed implicazioni dommatiche, op. cit. 1248, secondo cui «anche a prescindere dall’introduzione di una o più norme ad hoc, che variamente qualificate sotto il profilo dommatico, diano adeguato riconoscimento al condizionamento culturale eventualmente subito dall’autore di un reato, de iure condito viene in rilievo l’istituto della commisurazione giudiziale della pena».

[22] Sul concetto di test culturali v. F. BASILE, Quanto conta la ‘’cultura”? La Cassazione torna sui reati c.d. culturalmente motivati, op. cit., 2250, intesi quali «procedura standardizzata di accertamento di determinati requisiti». V. altresì V. MASARONE, L’incidenza del fattore culturale sul sistema penale tra scelte politico – criminali ed implicazioni dommatiche, op. cit., 1249, secondo cui il test culturale sembra «individuare tutte le questioni cruciali da risolvere per stabilire quando si è in presenza di un fattore culturale meritevole di considerazione giuridica».

[23] Sul punto v. A. PROVERA, Carezze o violenza? La Cassazione affronta il problema dei reati sessuali a presunto orientamento sessuale, in Diritto penale e processo, n.11/2018, 1432, secondo cui, in tema di test culturali, è necessario «accertare che tale regola culturale sia esistente ed effettiva nel periodo storico attuale. Non solo, occorre che esista una ‘conduct norm’ (…) che abbia orientato la condotta dell’imputato».

[24] Cfr. V. MASARONE, L’incidenza del fattore culturale sul sistema penale tra scelte politico – criminali ed implicazioni dommatiche, op. cit., 1238, secondo cui «l’identificazione delle norme culturali minoritarie in grado di confliggere in un senso penalmente valutabile con le norme giuridiche imposte dall’ordinamento localmente vigente non può estendersi fino a ricomprendere la personale visione del mondo».

[25] Emblematica la riflessione di F. BASILE, Quanto conta la “cultura”? La Cassazione torna sui reati c.d. culturalmente motivati, op. cit., 2250.

[26] Cfr. sul punto A. BERNARDI, Il “fattore culturale” nel sistema penale, op. cit., 94.

[27] In questi termini G. FORNASARI, Nuove riflessioni sulle categorie dogmatiche del diritto penale davanti alla sfida del multiculturalismo, in La magistratura, 2010, 37.

[28] Cfr. F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, op. cit., p. 357, secondo cui «meglio, allora, lasciare che siano i giudici a prendere in considerazione le tante variabili legale al caso di specie, affinché – in applicazione delle norme e degli istituti ordinari già esistenti – si possa trovare di volta in volta la soluzione più adeguata (a livello di fatto tipico, di antigiuridicità, di colpevolezza, di commisurazione della pena: ciò dipenderà dal caso concreto), e pervenire, così, ad una risposta sanzionatoria il più possibile personalizzata ed equa per ogni singola ipotesi di reato culturalmente motivato».

[29] F. BASILE, ibidem, p. 367.