ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mer, 22 Set 2021

Stalking: la reciprocità dei comportamenti aggressivi non esclude la configurabilità del reato, ma l´onere di motivazione è rafforzato

Modifica pagina

Vittorio Guarriello
Laurea in GiurisprudenzaUniversità della Campania Luigi Vanvitelli



L´articolo si prefigge lo scopo di esaminare in maniera approfondita la più recente giurisprudenza afferente al reato di atti persecutori (c.d. stalking), di cui all´articolo 612 bis del codice penale, in caso di reciproche comportamenti aggressivi tra stalker e persona offesa. Segnatamente, verranno passate in rassegna le argomentazioni sulla scorta delle quali i giudici della Suprema Corte ne hanno ammesso la sussistenza ed i principi giuridici che ne sono alla base.


ENG This paper aims to examine in detail the most recent jurisprudence afferent to the crime of persecutory acts (c.d. stalking), referred to in article 612 bis penal code, in the case of reciprocal aggressive conducts among stalker and injured party. In particular, will be reviewed the argument on the basis of which the judhes of Supreme Court have admitted its subsistence and the legal ´principles at the base.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Il reato di atti persecutori nell’ordinamento giuridico italiani: ratio ed evoluzione legislativa; 3. Analisi della fattispecie: elementi essenziali e bene giuridico tutelato; 4. L’ammissibilità del reato qualora sussistano reciproche condotte aggressive; 5. L’orientamento della Corte di Cassazione; 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di procedere ad un’attenta disamina della più recente e rilevante giurisprudenza afferente alla configurabilità del reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p., nel caso di reciproche condotte aggressive tra stalker e persona offesa.

Più in particolare, verranno analizzate le motivazioni delle pronunce[1] maggiormente rilevanti con le quali, nel corso del tempo, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha fornito risposta affermativa al suddetto quesito, precisando unicamente la sussistenza di un onere motivazionale rafforzato in capo al Giudice. Inoltre, saranno, altresì, approfonditi i principi giuridici posti alla base delle suddette sentenze.

2. Il reato di atti persecutori nell’ordinamento giuridico italiani: ratio ed evoluzione legislativa

Il reato di atti persecutori, previsto e punito dall’art. 612 bis c.p., è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dal D.L. numero 11 del 23.02.2009, poi convertito, con modificazioni, in legge numero 38 del 23.04.2009 al fine di fornire un’autonoma risposta sanzionatoria al fenomeno delle condotte persecutorie, estremamente diffuso anche nella realtà sociale italiana[2]..

Infatti, le condotte in parola venivano sanzionate – antecedentemente alla novella legislativa del 2009 – mediante le previgenti fattispecie tipizzate all’interno del Codice penale, ossia, principalmente, la molestia, l’ingiuria, la violenza privata o le lesioni.

Nondimeno, sovente il suesposto sistema sanzionatorio si era rivelato inadeguato nel contrasto allo stalking, in ragione delle particolari modalità con cui, nella maggior parte dei casi, tali condotte persecutorie vengono poste in essere.

Difatti, spesso lo stalker perseguita la persona offesa mediante una vera e propria “progressione di condotte persecutorie”, cominciando da atteggiamenti di per sé innocui (es. singoli messaggi o telefonate) – sicché gli stessi non sempre risultano sussumibili nell’alveo applicativo delle cennate fattispecie di reato -  sino a sfociare in gravi episodi di interferenza nella vita privata, come violazioni di domicilio o pedinamenti,  sino a progredire, talvolta, in aggressioni violente o, per fortuna con minore frequenza, addirittura in omicidi[3].

Pertanto, il legislatore ha inteso sanzionare mediante l’introduzione dell’art. 612 bis c.p. tutte quelle reiterate condotte minacciose o moleste, suscettibili di 

<cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita>[4]

Al riguardo, giova precisare che il legislatore ha inteso approntare un sistema di tutela non strettamente penalistico, ma anche imperniato su altre tipologie di provvedimenti in grado di contrastare e sanzionare il fenomeno in trattazione sotto altri profili.

In proposito, può essere citato a titolo esemplificativo il provvedimento amministrativo dell’ammonimento del Questore – introdotto nell’ordinamento giuridico sempre con la novella legislativa del 2009 – che si pone su di un piano logicamente e cronologicamente indipendente rispetto all’eventuale procedimento penale e che consente all’ Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di rivolgere un ammonimento verbale al soggetto nei cui confronti è stata richiesta l’emanazione del provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e valutando l’adozione nei suoi confronti di provvedimenti in materia di armi e/o munizioni[5].

Inoltre, la commissione del reato di cui all’art. 612 bis c.p. da parte di un soggetto già ammonito comporta la procedibilità d’ufficio dello stesso ed un aumento del trattamento sanzionatorio.

Ancora, possono annoverarsi tra le misure  che fanno parte di questo "sistema di tutela multidisciplinare", quella precautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 384 bis c.p., che può essere adottata dalla Polizia Giudiziaria, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, qualora intervenga in fragranza di reato in caso, tra l'altro,  di stalking  e la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che è adottabile anche nei confronti del soggetto ritenuto responsabile del reati di cui all'art. 612 bis c.p. e che , a seguito della promulgazione della legge numero 69/2019 può essere eseguita - all'uopo di evitare condotte elusive - anche mediante l'adozione degli strumenti di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p. (c.d. braccialetto elettronico)[6]

Per maggiore completezza espositiva, risulta necessario, poi, precisare che nel corso del tempo la norma incriminatrice in esame è stata oggetto di varie modifiche ed aggiornamenti.

Nel dettaglio, il D.L. numero 78 del 01.07.2013, convertito con modificazioni in l. numero 94 del 09.08.2013, ha elevato il massimo edittale della pena a cinque anni, a fronte degli originari quattro.

Oltre a ciò, il predetto decreto-legge ha previsto che l’aggravante di cui al secondo comma, originariamente operante solo nei confronti del coniuge anche separato o divorziato della persona offesa, si applichi anche al soggetto all’attualità degli accadimenti legato alla vittima da una relazione affettiva e qualora le condotte siano state poste in essere mediante strumenti informatici e/o telematici. Tale ultima previsione si giustifica in considerazione della maggiore pervasività sulla sfera privata delle condotte persecutorie poste in essere mediante tali tipologie di dispositivi[7].

Infine, la legge numero 69 del 19.07.2019 (c.d. Codice Rosso) ha novellato la norma in trattazione che ha elevato il trattamento sanzionatorio ad un anno nel minimo (a fronte degli originari sei mesi) ed a sei anni nel massimo, in luogo dei cinque anni risultanti dall'aumento operato dalla legge 94/2013.

3. Analisi della fattispecie: elementi essenziali e bene giuridico tutelato

In linea generale, il reato di cui all’articolo 612 bis c.p. si atteggia come un reato comune, abituale, di evento e a dolo generico.

Infatti, come si evince dal termine “chiunque” adoperato dal legislatore in apertura della norma in questione, non è necessario ai fini della sua configurabilità che il soggetto agente rivesta una particolare qualifica soggettiva.

Inoltre, esso si atteggia come reato abituale c.d. improprio poiché è richiesta una pluralità di condotte moleste o minacciose, di per sé costituenti reato, ai fini dell’integrazione dell’illecito penale in parola. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che tale numero minimo di condotte è pari a due.

Nondimeno, le predette condotte devono risultare eziologicamente idonee a cagionare nella persona offesa uno dei tre sopraesposti eventi alternativamente tipizzati dalla fattispecie incriminatrice. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che (ex plurimis Cass.Pen. Sez. V num. 46331/2013 e 6417/2010[8]) il nesso eziologico tra la condotta posta in essere dal soggetto agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima dovrà essere accertato in concreto dal giudice, esaminando il singolo caso posto al suo vaglio.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che è sufficiente il dolo generico ai fini dell’integrazione del reato di atti persecutori. Vale a dire che è sufficiente la consapevolezza, in capo allo stalker, dell’idoneità delle condotte di minaccia e molestia da lui poste in essere alla produzione di uno dei tre eventi tipizzati dalla norma, non occorrendo che egli si rappresenti anticipatamente il risultato finale del danno arrecato alla vittima[9].

Sotto il profilo dell’elemento oggettivo, invece, la fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. si riferisce esplicitamente alle condotte di minaccia o molestia già tipizzate dal Codice penale.

La Corte costituzionale, investita della questione inerente a un presunto deficit di tassatività della fattispecie in parola, ha specificato con la sentenza numero 172/2014 che, in realtà, è la lunga tradizione applicativa in sede giurisdizionale di tali fattispecie ad agevolarne l’interpretazione ed a testimoniare la concreta riscontrabilità di tali condotte nella realtà fenomenica [10].

Più in particolare, la condotta di minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto sia secondo la specifica tipizzazione di cui all’art. 612 c.p. sia secondo il significato che il termine assume nel senso comune.

La molestia consiste, invece, sempre secondo il senso comune, nell’alterazione fastidiosa o importuna dell’equilibrio psichico di una persona normale.

Ancora, come anticipato, la fattispecie di atti persecutori richiede ai fini della sua configurabilità la produzione, alternativamente, in capo alla persona offesa di un perdurante e grave stato di ansia e paura, di un fondato timore per la propria incolumità o di una modificazione delle proprie abitudini di vita.

Ebbene, la Suprema Corte ha più volte precisato che mentre l’ultimo dei cennati eventi è facilmente accertabile in giudizio, riguardando una condotta esteriore della persona offesa,  i primi due – riguardando la sfera emotiva e psicologica del singolo individuo -  devono essere accertati ancorando la prova di tali stati di ansia e di paura a precisi elementi di fatto ( dichiarazioni vittima del reato, testimonianza di persone alla stessa vicina, comportamenti conseguenti alla commissione dell’illecito)[11].

Infine, appare necessario precisare che la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti qualificano  il reato di atti persecutori come plurioffensivo, essendo posto a presidio sia della  libertà morale dell’individuo - e ciò si evince dal riferimento che opera la norma alle abitudini di vita della persona offesa che non devono subire cambiamenti dovuti  alle altrui condotte persecutorie - sia della sua salute psicofisica, e ciò si evince dalla circostanza che la norma prevede quale evento lesive il perdurante stato d'ansia e/o di turbamento.

4. L’ammissibilità del reato qualora sussistano reciproche condotte aggressive

Una delle questioni maggiormente complesse su cui si è dovuta più volte pronunciare la giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni è quella relativa all’ammissibilità del reato di atti persecutori nel caso di reciproche condotte aggressive tra soggetto agente e persona offesa.

Detto altrimenti, ci si è interrogati in ordine alla possibilità che la realizzazione di comportamenti violenti nei confronti dello stalker ad opera della persona offesa, rendesse non configurabile il reato in questione.

I sostenitori di tale opzione esegetica ritenevano che la reazione della persona offesa alle minacce o alle violenze poste in essere dal soggetto agente escluderebbe di per sé la sussistenza del reato di cui all’art. 612 bis c.p.

Invero, come rilevato in precedenza, esso è qualificabile come reato d’evento, sicché ai fini della sua integrazione risulta necessario il verificarsi in capo alla vittima del perdurante stato d’ansia, del fondato timore per la propria incolumità o della modificazione delle proprie abitudini di vita.

Ebbene, ad avviso di coloro che aderiscono a tale tesi, il fatto che il soggetto passivo abbia reagito alle altrui condotte persecutorie appare di per sé idoneo ad escludere la sussistenza di tali stati di soggezione nei confronti del reo e, di conseguenza, la configurabilità del reato.

Diverso e contrapposto orientamento ritiene, invece, che il compimento di comportamenti aggressivi da parte dell’offeso non sia un elemento di per sé idoneo ad escludere la sussistenza del reato di atti persecutori, atteso che non inficia la sussistenza dei sopradescritti eventi.

Difatti, la tipizzazione legislativa dello stalking non richiede che la vittima rimanga completamente senza difendersi.

Al contrario, verificandosi per lo più le condotte di atti persecutori in un contesto relazionale e, spesso, per periodi di tempo non brevi, è ben possibile che la vittima – pur nutrendo un fondato timore per la propria incolumità o versando in un perdurante stato d’ansia – reagisca anche in maniera decisa e/o violenta alle molestie del soggetto agente.

Orbene, la giurisprudenza sia di merito sia di legittimità hanno prevalentemente aderito alla seconda delle suesposte tesi, ritenendola maggiormente conferente alla ratio ed al dettato dell’art. 612 bis c.p.

Infatti, la Suprema Corte in tre sentenze particolarmente rilevanti sul punto, ossia la numero 45648/2013 – relativa alla vicenda di un uomo condannato per stalking nei primi due gradi di giudizio per aver reiteratamente posto in essere minacce e pedinamenti nei confronti di una donna –  la  numero 2726/2020, afferente il caso di un uomo condannato per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. nei confronti di alcuni suoi condomini e la numero 17261/2020, involgente la vicenda giudiziaria di un soggetto condannato in primo ed in secondo grado per atti persecutori nei confronti di un uomo  – ha ritenuto la sussistenza degli atti persecutori, pur essendo emerse processualmente talune condotte aggressive tenute dalle vittime nei confronti del loro aggressore..

5. L’orientamento della Corte di Cassazione

Nel dettaglio, la Corte della nomofilachia ha ritenuto in tutte le suddette vicende processuali, rifacendosi ad un proprio noto precedente giurisprudenziale[12], la configurabilità del reato di stalking, atteso che la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude automaticamente la sussistenza del delitto di atti persecutori, ma impone all’organo giudicante  un onere motivazionale maggiormente accurato  in relazione alla  sussistenza dell'evento in danno della persona offesa, quale lo stato d'ansia o di paura, l’effettivo timore per l'incolumità propria o di persone vicine o la necessità del mutamento delle abitudini di vita.

Con maggiore impegno esplicativo, il Giudice dovrà valutare il contesto in cui nel caso concreto sono state realizzate le condotte persecutorie, potendo escludere la sussistenza del reato in esame soltanto se le stesse sono maturate in un ambito di litigiosità di soggetti che agiscono tra loro in una situazione di parità.

Per converso, qualora venga accertato che – nonostante le condotte aggressive siano reciproche – una delle parti versa in uno stato di soggezione rispetto all’altra, sarà pienamente configurabile il reato di atti persecutori.

Invero, in tale caso non può escludersi la realizzazione degli eventi tipizzati dall’art. 612 bis c.p. e le condotte della vittima risulterebbero tendenzialmente riconducibili ad azioni difensive.

In altre parole, il Giudice dovrà compiere un maggiore sforzo ermeneutico nell’inquadrare (e, conseguentemente, nell’esplicitare in motivazione) il contesto in cui sono maturati gli atti persecutori, prestando particolare attenzione a tutti quegli elementi che facciano ritenere la posizione di predominanza di uno dei soggetti sull’altro e, conseguentemente, l’idoneità delle molestie o delle minacce a cagionare uno degli eventi tipizzati dall’art. 612 bis c.p.

Da ultimo, la Corte di Legittimità ha ribadito il suesposto orientamento in una pronuncia afferente ad una vicenda in cui l'imputato del reato di atti persecutori adduceva a sua difesa proprio la reciprocità dei comportamenti aggressivi tra lui e la persona offesa, arguendo che da ciò conseguisse l'insussistenza del reato di atti persecutori.

Orbene, i giudici della nomofilachia hanno respinto le doglianze dell'imputato, nuovamente precisando[13] che il reato di atti e persecutori è qualificabile quale reato di evento, sicché ai fini della sua sussistenza dovrà essere verificata da parte del Giudice, la sussistenza dell'alterazione delle  abitudini di vita della vittima, del perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, del fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla persona offesa legata da relazione affettiva.

Ebbene, in caso di ipotizzate condotte aggressive tra persona offesa ed imputato, la Cassazione ha ribadito che  non è certamente possibile escludere a priori  la sussistenza dei predetti eventi lesivi, essendo tenuto l' organo giudicante solamente ad un più pregnante obbligo motivazionale in ordine alla sussistenza dello stato d'ansia o di paura della persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita.

Nel caso di specie, tale obbligo risultava essere stato adempiuto dalla Corte di Appello, atteso che il Giudice di Merito aveva accuratamente motivato la sussistenza dello stato d'ansia da parte della persona offesa, riconducendola alla circostanza che le minacce dell'imputato erano rivolte anche nei confronti dei figli di quest'ultima, sicché le conseguenze psicologiche delle condotte vessatorie del soggetto agente dovevano reputarsi sicuramente più incisive e suscettibili di cagionare gli eventi lesivi tipizzati dall'art. 612  bis c.p. 

6. Conclusioni

Il descritto orientamento della Suprema Corte ha avuto, a parere di chi scrive, il pregio di valorizzare i tratti caratterizzanti del reato di atti persecutori, in ossequio sia alla tipicità della fattispecie penale sia agli scopi di tutela in ragione dei quali è stata introdotta nell’ordinamento giuridico.

Invero, come è noto il fenomeno dello stalking è caratterizzato dalla reiterazione di condotte moleste o minacciose, sicché è verosimile ipotizzare che la vittima, pur continuando a patire una limitazione della propria libertà individuale ed una lesione del proprio benessere psicofisico, non assuma un atteggiamento totalmente passivo ed indifeso, ma reagisca anche in maniera violenta.

Nondimeno, escludere la configurabilità del reato in questione per la sola sussistenza di comportamenti aggressivi da parte della persona offesa avrebbe comportato un vulnus di tutela, atteso che l’illecito penale de quo sarebbe stato configurabile, allora, solo nei casi in cui quest’ultima avesse assunto un atteggiamento inerme e remissivo, in contrasto con le intenzioni del legislatore, che invece ha inteso sanzionare tutte le tipologie di reiterate  condotte persecutorie, a prescindere dalla reazione della vittima.

Ovviamente, appare parimenti condivisibile la necessità - rimarcata dalla Suprema Corte nelle citate pronunce - che in siffatte ipotesi il Giudice compia un’analisi maggiormente approfondita della complessiva situazione in cui sono maturati gli atti persecutori e motivi in modo più stringente in ordine alla sussistenza dello stalking anche in presenza di reazioni veementi della persona offesa.

Infine, non appare ultroneo precisare che la Corte di legittimità ha di recente adottato un simile orientamento anche con riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia[13], che è stato ritenuto configurabile anche in caso di offese reciproche, qualora, però, le condotte delle parti non risultino di intensità equivalente, sicché possa dirsi che vi è un soggetto che maltratta ed uno che è maltrattato.

Di converso, ha precisato la Cassazione[14] che quando le condotte aggressive siano di gravità, intensità e violenza tra loro equivalenti non potrà ritenersi integrato il reato di cui all’art. 572 c.p. che postula il sistematico compimento di atti di violenza fisica o morale nei confronti della vittima, tali da generare sofferenza in quest’ultima e che l’agire sia teso ad imporre alla vittima uno stile di vita vessatorio ed umiliante.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Ex multis, si citano e saranno analizzate per la loro rilevanza Cass. Pen. Sez. III. numero 45648 del 14.11.2013; Cass. Pen. Sez. V numero 2726 del 23.01.2020 e Cass.Pen. Sez. V numero 17361 del 08.06.2020.

[2] Così, S.DE BONIS, La configurabilità del delitto di «atti persecutori» nel caso di condotte eteroaggressive poste in essere dalla persona offesa nei confronti dello stalker , in Penale diritto e procedura, 2020, 2 ss. 

[3] S.DE BONIS, Op.cit.

[4] Dispositivo dell’articolo 612 bis comma 1 del codice penale. 

[5] S.DE BONIS, Op.cit.

[6] L.PASSALACQUA, L’imputato di stalking e maltrattamenti o violenza sessuale,  in  www.liviapassalacqua.com2020, 1.

[7] G.ZICCARDI, Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici, in Rassegna italiana di criminologia, num.03,2012, 172.

[8] R.GIOVAGNOLI, Manuale di diritto penale - parte speciale , Torino, 2021, 521 ss.

[9] F.TOSCANO, Stalking:sufficiente il dolo generico per integrare il reato – Cass. Pen. 20993/2013, in  Giurisprudenza Penale, 2014, 1 ss.

[10] R.GIOVAGNOLI, Op.cit., 523.

[11] In tal senso, Cass.Pen. Sez. V numero 14391 del 14.04.2012.

[12] Cass. Pen. Sez. V numero 17698 del 17.02.2010.

[13] Cass. Pen. Sez. V 17361 del 08.06.2020.

[14] Cass.Pen. Sez. VI numero 19922 del 09.05.2019.

[15] Cass.Pen. Sez. VI numero 4935 del 31.01.2019.

 Bibliografia

DE BONIS S., La configurabilità del delitto di «atti persecutori» nel caso di condotte eteroaggressive poste in essere dalla persona offesa nei confronti dello stalker , in Penale diritto e procedura, 2020, pp. 2 e  ss.

GIOVAGNOLI R., Manuale di diritto penale - parte speciale , Torino,2021, pp. 521e ss.

PASSALACQUA L., L’imputato di stalking e maltrattamenti o violenza sessuale,  in www.liviapassalacqua.com,2020, p.1.

TOSCANO F., Stalking : sufficiente il dolo generico per integrare il reato – Cass. Pen. 20993/2013, in Giurisprudenza Penale, 2014, pp. 1 e ss.

ZICCARDI G., Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici, in Rassegna italiana di criminologia, num.03, 2012,p.172