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Pubbl. Lun, 5 Ott 2015

Il sequestro preventivo di una rivista online

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Angela Cuofano


Con la sentenza n. 31022/2015, la Suprema Corte, nella sua massima funzione nomofilattica, si pronuncia circa la possibilità o meno di assoggettare una rivista online a sequestro preventivo. Analizziamo però nello specifico cosa ha deciso.


Con la storica sentenza del 17 luglio 2015, n. 31022, la Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata circa la possibilità o meno di eseguire un sequestro preventivo di una rivista online.

Tale pronuncia si prospetta senz'altro interessante, dato che provvede ad approfondire una problematica attuale che è stata recentemente oggetto di diverse decisioni, le quali si erano semplicemente limitate ad accennare la questione.

Lo spunto nasce da un preciso caso giudiziario.

Il caso in esame.

Il G.i.p. del Tribunale di Monza disponeva, nell'ambito di un processo penale a carico di alcuni giornalisti in danno di un magistrato, il sequestro preventivo tramite "oscuramento" della pagina web di un quotidiano in cui era stato pubblicato un articolo diffamatorio nei confronti di predetto magistrato, reo di aver violato il dovere di astensione in un altro procedimento penale che coinvolgeva un collega.

Confermata anche in sede di riesame, la questione arrivava alla Corte di Cassazione.

Le questioni giuridiche.

Due sono le questioni giuridiche poste all'attenzione delle Sezioni Unite:

  • "se sia ammissibile il sequestro preventivo, anche parziale, di un sito web";
  • "se sia ammissibile, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il sequestro preventivo della pagina web di una testata giornalistica debitamente registrata".

Tali problematiche sono strettamente connesse fra loro e devono essere analizzate con estrema cautela.

La Sezione rimettente aveva manifestato forti perplessità circa entrambe. In particolare, per quanto concerne la prima, essa riteneva - discostandosi da precedenti decisioni della stessa Cassazione (1) - che non fosse possibile imporre, a scopo preventivo, all'imputato, all'indagato o a terzi privati un facere, intendondosi  per tale il compimento di tutte quelle operazioni volte a rendere il sito inaccessibile agli utenti. Osservava, invero, che il sequestro preventivo può avere ad oggetto solo il risultato di un'attività e non l'attività in sè (2), dato che la suddetta misura cautelare mira esclusivamente al congelamento della situazione pericolosa e non è destinata a svolgere una funzione inibitoria, vista l'esistenza di istituti di natura diversa (arresto e fermo) aventi tale finalità (3). In contrasto con giurisprudenza (4) anche per quanto riguarda il secondo punto, la stessa decideva di rimettere d'ufficio ex art. 618 c.p.p. entrambi i ricorsi.

Il ragionamento delle Sezioni Unite.

In relazione alla prima questione, partendo dal noto principio di legalità processuale e dal dato di fatto che l’art. 321 c.p.p. ha natura reale e comporta la materiale apprensione della cosa pertinente al reato oggetto della misura cautelare, bisognava stabilire se il dato informatico abbia una sua fisicità tale da rientrare nel concetto di res e quindi essere oggetto della misura cautelare reale.

Sulla base di questi presupposti, le Sezioni Unite hanno osservato che l'art. 321 c.p.p. deve essere applicato alla luce degli artt. 14, 15, 16, 17 D. Lgs n. 70/2003 - che disciplinano le responsabilità in materia di conduit, hosting e caching - per consentire l'applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo a dati informatici liberi di circolare via internet in forma dematerializzata.

Dunque, secondo il ragionamento operato dagli Ermellini, sarà sicuramente possibile il sequestro preventivo di una pagina web, qualora ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

Una volta risolto positivamente questo nodo, occorre stabilire se la stampa telematica rientri o meno nel concetto di stampa tradizionale, così come previsto dalla Costituzione.

La libertà di stampa è infatti protetta dall'art. 21 Cost,, il quale sancisce che la stampa non può essere soggetta a censura e che il sequestro è sottoposto alla duplice garanzia della riserva di legge e di giurisdizione.

Ciò significa che esso può essere disposto solamente in casi espressamente previsti:

  • violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sull’indicazione dei responsabili (artt. 3 e 16 Legge n. 47/1948);
  • stampati osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero divulganti mezzi atti a procurare l’aborto (articolo 2 R.Dlgs. n. 561/1946);
  • stampa periodica che faccia apologia del fascismo (art. 8 Legge n. 645/1952);
  • violazione delle norme a protezione del diritto d’autore (art. 161 Legge n. 633/1941).

Le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato come un giornale telematico possa godere delle garanzie riservate alla "carta stampata" ex art. 21 Cost., qualora persegua le finalità informative di un vero e proprio giornale cartaceo.

Infatti, con l'avvento del web e dei suoi strumenti, "è lapalissiano come un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea), non può certo considerarsi come un qualsiasi sito web, dove ognuno di noi può inserire i contenuti più vari, ma assume una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, sicché appare incongruente, sul piano della ragionevolezza, ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest'ultimo" (5).

Ne consegue che, pur essendo ammissibile l’ordine dell’autorità giudiziaria rivolto all’Internet Service Provider di rendere inaccessibile un intero sito o una singola pagina web, non può essere sottoposta a sequestro preventivo una testata giornalistica telematica, al pari di quella cartacea, se non nei casi previsti espressamente dalla legge; casi in cui, ad ogni modo, non rientra il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Conclusioni.

La Corte di Cassazione, concludendo, ha espresso due principi di diritto:

1. “La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di “stampa” e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività d’informazione professionale diretta al pubblico”;

2. “Il giornale online, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa”.

Così ha dimostrato ancora una volta l'ampiezza dei principi costituzionali, norme aperte che sono al servizio della singola esigenza, al cui interno possono essere comprese le situazioni più varie.

 

Note e riferimenti bibliografici

(1) tra le altre Cass. Pen. n. 11895/2013;

(2) art. 321 c.p.p. e art. 104 disp. att. c.p.p.;

(3) Cass. Pen. n. 4016/1998;

(4) Cass. Pen. n, 10594/2013, che esclude la possibilità di applicare, sia in via estensiva che analogica, la normative sulle garanzie per la stampa ai giornali telematici;

(5) Fonte Altalex.

- R, GAROFOLI  Manuale di Diritto Penale - Parte Generale, XI Edizione, 2015, Nel Diritto Editore

- Altalex.it