Pubbl. Mer, 21 Lug 2021
Per le Sezioni Unite l´omicidio aggravato dall´autore dello stalking configura un reato complesso
Modifica paginaEditoriale a cura di Ilaria Taccola
Per le Sezioni Unite la fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell´agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. - punito con la pena edittale dell´ergastolo - integra un reato complesso, ai sensi dell´art. 84, comma primo, cod. pen., in ragione della unitarietà del fatto.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state chiamate a risolvere il contrasto interpretativo sorto in merito al delitto di omicidio aggravato dall’autore del reato di stalking commesso nei confronti della stessa persona offesa ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5.1, c.p.
Come è noto, le aggravanti previste dall’art. 576 c.p. comminano la pena dell’ergastolo. Tuttavia, l’aggravante prevista dall’art. 576, comma primo, n. 5.1, c.p. ha destato molteplici dubbi interpretativi a seguito della sua formulazione poco chiara.
Invero, secondo un primo orientamento[1], l’omicidio commesso dall’autore dello stalking non configurerebbe un reato complesso, poiché l’aggravante in questione andrebbe intesa in senso soggettivo, nel senso che farebbe riferimento alla medesima identità tra l’autore del delitto di omicidio e l’autore del delitto di atti persecutori. In altri termini, l’aggravante non avrebbe la finalità di punire la condotta degli atti persecutori, ma solo il fatto che l’omicidio è stato commesso dal medesimo autore dello stalking, non rilevando neanche il momento temporale in cui sono stati commessi.
Tale assunto viene giustificato dal dato letterale, dal momento che viene utilizzato dal legislatore la locuzione “autore del delitto previsto dall’art. 612 bis c .p.”, evidenziando quindi la valenza soggettiva. Di conseguenza, secondo questa tesi, l’aggravante in questione non assorbirebbe il delitto di stalking che potrebbe concorrere con l’omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5.1, c.p.
Secondo un diverso orientamento[2], la fattispecie dell’omicidio aggravato prevista dall’art. 576, comma primo, n. 5.1, c.p. configurerebbe un reato complesso, che assorbe, quindi, la fattispecie di atti persecutori. Tale tesi deriva dal fatto che, nonostante la formulazione utilizzata dal legislator,e non si potrebbe addebitare l’aggravante per il solo fatto che si tratti del medesimo autore del delitto di atti persecutori, proprio perché si dovrebbe punire il reo per la condotta che ha commesso.
Infatti, «la pena si giustifica non per ciò che l’agente è, ma per ciò che ha fatto». Di conseguenza, avallando questa teoria, il delitto di atti persecutori non potrebbe concorrere con l’omicidio aggravato dall’autore dello stalking nei confronti della medesima persona offesa. L’interpretazione favorevole al concorso di reati, viceversa, contrasterebbe con il principio di ne bis idem sostanziale per cui non si può addebitare la medesima condotta due volte. Tale principio citato è alla base del concorso apparente di norme e del reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p.
A seguito di tale contrasto la quinta sezione della Corte di cassazione[3] ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito:
«se, in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., sussista un concorso di reati, ai sensi dell’art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. pen., che assorba integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa»
Le Sezioni Unite hanno risposto al quesito interpretativo avallando la tesi che ritiene l’omicidio aggravato dall’autore dello stalking nei confronti della medesima persona offesa un reato complesso. Infatti, si legge nella soluzione resa pubblica il 15 luglio 2021 che
«La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. - punito con la pena edittale dell'ergastolo - integra un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., in ragione della unitarietà del fatto».
In attesa delle motivazioni si può ipotizzare che le Sezioni Unite abbiano avallato il secondo orientamento in osservanza del principio del ne bis in idem che, nonostante la mancata tipizzazione e a differenza del ne bis in idem processuale, assume valore cardine del nostro ordinamento.
Nonostante le motivazioni delle Sezioni Unite non siano ancora state pubblicate, alcune testate giornalistiche[4] hanno riportato erroneamente come titolo che a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite lo stalking diventerebbe un’aggravante e quindi ci sarebbe una minor tutela per la violenza di genere. Tuttavia, tale semplificazione è palesemente erronea dal momento che per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione l’omicidio aggravato dall’autore dello stalking è un reato complesso e per tale motivo non può concorrere con il delitto di atti persecutori, dal momento che l’aggravante prevista all’art. 576, comma primo, 5.1 c.p. racchiude già di per sé il disvalore del delitto di atti persecutori.
[1] Cass. Sez. I, 14 maggio 2019 n. 20786.
[2] Cass. Sez. III, 6 novembre 2020, n. 30931.
[3] Cass., Sez. V, ord. 1° marzo 2021 (dep. 20 aprile 2021), n. 14916.
[4]Femminicidi, lo stalking diventa un'aggravante: “Così le donne indifese” in https://www.repubblica.it/cronaca/2021/07/16/news.