Pubbl. Mer, 7 Lug 2021
Per la Corte costituzionale è illegittima la sospensione della prescrizione per il rinvio del processo per motivi organizzativi legati al coronavirus
Modifica paginaEditoriale a cura di Ilaria Taccola
La Corte costituzionale con la sentenza 140/2021, depositata il 6 luglio 2021, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 140/2021, depositata il 6 luglio 2021, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
Tuttavia, per quanto concerne la sospensione della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 prevista dall’art. 82, comma quarto, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza per le ragioni pronunciate nella sentenza n. 278/2020 depositata il 23 dicembre 2020 dove ha escluso la violazione del principio di irretroattività ex art. 25 Cost.
Nel caso dell’art. 83, comma nono, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 si tratta della sospensione della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 per il rinvio dell’udienza disposta dal capo dell'ufficio giudiziario nell'ambito di misure organizzative volte al contrasto dell'emergenza epidemiologica.
Nel comunicato della Corte costituzionale si legge che
«Contrasta con il principio di legalità la sospensione della prescrizione prevista qualora il capo dell’ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell’udienza penale, nell’ambito di misure organizzative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
E’ quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 140, depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso) dichiarando illegittimo l’articolo 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione «per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020».
In particolare, la Corte ha ravvisato la violazione del principio di legalità (sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione) perché il rinvio delle udienze, cui si ricollega la sospensione della prescrizione, costituisce il contenuto soltanto eventuale di una misura organizzativa che il capo dell’ufficio giudiziario può adottare, quale facoltà solo genericamente delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire.
La sentenza spiega che la previsione normativa della sospensione del decorso della prescrizione ha valenza sostanziale in quanto determina un allungamento complessivo del termine di estinzione del reato e, dunque, ricade nell’area di applicazione del principio di legalità che richiede - proprio perché incide sulla punibilità - che la fattispecie estintiva sia determinata nei suoi elementi costitutivi in modo da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità.
La norma censurata, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una regola processuale non riconducibile alle ipotesi indicate nell’articolo 159 del Codice penale, in quanto il suo contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario, «così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione».