L´impeachment nell´ordinamento statunitense
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Saverio Regasto
Il contributo approfondisce il tema della messa in stato d´accusa del Presidente degli Stati Uniti d´America
Sommario: 1. La nascita dell’istituto; 2. Natura giuridica; 3. Il procedimento; 4. Il ruolo del Presidente; 5. Condotte rilevanti; 6. Ancora sul procedimento; 7. L’accusa; 8. Il giudizio; 9. La condanna.
1. La nascita dell’istituto
Le origini dell’istituto dell’impeachment sono da ricercare all’interno della dottrina inglese, un suo antenato può essere considerato questo: «diritto di presentare petizioni, alla Corona ed al Parlamento, per la riparazione degli abusi»[1].Siamo di fronte ad una sorta di intervento, sotto forma di petizione, previsto nel diritto comune, in favore di ogni signore feudale, nei confronti del Re. Solo successivamente esso sarà utilizzato in via generalizzata anche da altri soggetti per casi di violazioni del diritto comune. Attraverso tale strumento, i Comuni sollecitavano l’intervento del Sovrano, il quale poteva, discrezionalmente, assecondarli o meno.
Il primo vero e proprio caso di utilizzo dell’impeachment ebbe luogo nel 1376, nei confronti di un certo Lord John Latimer, in quel caso specifico non fu una mera richiesta d’intervento. Infatti, non c’erano gli elementi di una richiesta parlamentare al Re (che poi avrebbe preso la sua decisione in autonomia). Nello specifico caso, invece, venne per la prima volta rivendicato dal Parlamento il diritto di giudicare i consiglieri del Re, indipendentemente dal parere del Sovrano.
A differenza delle sue origini e il suo utilizzo da parte degli inglesi che risulta basarsi su una natura giurisdizionale-penale, nella realtà̀ americana l’uso dell’impeachment è stato recepito direttamente come strumento di controllo di tipo essenzialmente politico-amministrativo.[2]
Già all’interno della stessa Dichiarazione d’indipendenza ritroviamo l’istituto, che come anticipato, prende spunto da quella particolare petizione inglese e ne aggiorna e modifica struttura e contenuto. In particolare, modificando soggetti passivi, le sanzioni e le condotte rilevanti. Inizialmente quindi, l’impeachment si caratterizzava come uno strumento da utilizzare contro funzionari pubblici per rimuoverli dalle loro cariche se avessero commesso comportamenti rientranti nel «maladministration or misconduct».[3]
L’obbiettivo, quando si è inserito tale strumento nella Dichiarazione, era quello di evitare possibili abusi da parte dell’esecutivo, che già allora sembrava troppo potente per come era stato concepito. Vi era la ricerca di una sorta di “responsabilizzazione del Presidente riguardo alle sue condotte. Come c’era da aspettarsi l’inserimento di uno strumento così potente creo molte discussioni all’interno della stessa convenzione di Filadelfia. Tali disaccordi cercarono di essere superati attraverso l’inserimento di un motivo ulteriore per attivare l’impeachment, ossia la “negligenza” (tale profilo venne successivamente accantonato). Le correnti e le motivazioni erano le più varie, c’era chi ne richiedeva la definitiva abrogazione, sostenendo che avrebbe condizionato eccessivamente l’esecutivo, e chi voleva ampliare in modo generalizzato tale strumento a ogni soggetto politico. Si arrivo infine alla decisione di inserirlo stabilmente all’interno della Costituzione stessa, con una larga maggioranza, infatti gli unici voti contrari arrivarono dal Massachusetts e dal South Carolina.[4]
I punti focali del procedimento erano l’attribuzione alla Camera del potere di accusa e il compito di giudicare tali accuse venne assegnato alla Corte Suprema.
I motivi per i quali si poteva ricorrere furono racchiusi nella triade “tradimento, concussione, corruzione”, mentre gli effetti che derivavano da una colpevolezza in tal senso vennero limitati alla rimozione dalla carica e interdizione dai pubblici uffici.
Successivamente venne però messa in dubbio l’imparzialità e l’idoneità della Corte di giudicare il Presidente, in quanto i giudici da cui era formata venivano (e vengono) nominati proprio dal Capo dello stato. Quindi si è optato per insignire di questo onore e onere il Senato, che risultava essere l’organo più idoneo e soprattutto più imparziale, caratteristica quanto meno fondamentale in un procedimento come quello.
La scelta appena illustrata di utilizzare la camera alta per mettere sotto “stato d’accusa” il Presidente portò però al difficile utilizzo per fini politici dello strumento. Questo perché, nel corso del tempo si è consolidata la regola che per arrivare al giudizio è necessaria la maggioranza qualificata del Senato (quindi i due terzi). Due esempi di come questo procedimento sia complesso da portare a termine sono il caso del giudice Chase e quello del Presidente Johnson, nei quali non fu raggiunta la maggioranza necessaria per la condanna.[5]
La domanda che ci si pose dopo aver assegnato la direzione al Senato fu però a chi affidare la direzione del suo operato. Non poteva essere infatti a capo di tali operazioni il Vicepresidente (che normalmente è dirige le sedute di tale camera), in quanto palesemente imparziale per ovvi legami politici ma anche per possibili mire personali (visto che a seguito della condanna sarebbe stato lui il diretto successore). Si convenne quindi che la presidenza del senato in questi particolari casi spettasse al “Chief Justice” della Corte suprema. Che venne insignito di tale carica senza il diritto di voto e quindi in. Una posizione assolutamente super partes.[6]
Quando nel giugno 1788 la Costituzione americana venne ratificata (nonostante il tumultuoso e discusso iter per l’approvazione) l’impeachment fece quindi il suo definitivo ingresso nell’ordinamento.
2. Natura giuridica
Va chiarito come in realtà la Costituzione americana non prevede una definizione specifica d’impeachment, né si preoccupa di precisare la sostanza dello stesso.
In base alla definizione data dalla dottrina di fine XIX secolo, l’impeachment è «un processo penale contro un funzionario pubblico che, attivato per un’accusa scritta chiamata “articoli di impeachment”, si celebra davanti ad un tribunale quasi politico»[7].
Nasce quindi un dibattito sulla natura dell’istituto, che da una parte della dottrina viene visto come vero e proprio processo penale, tanto da farlo ricomprendere nei procedimenti ordinari, e connotarlo con una valenza prettamente giurisdizionale.
Al contrario una diversa visione dottrinale lo classificherebbe come atto politico, sottolineando la natura stragiudiziale del procedimento (che appunto avviene all’infuori delle corti ad hoc). Quest’ultima descrizione sembra la più attinente, in quanto, in primis l’istituto nasce con fini politici, ovvero l’intento di mantenere un equilibrio istituzionale e sostituire figure politiche inadatte. Inoltre, sarebbe confliggente con una sua visione prettamente giurisdizionale, la possibilità di avviare un successivo procedimento giudiziario ordinario, come indicato dall’ art. I, sez. 3, 7° comma, secondo il quale “il condannato potrà, nondimeno, essere soggetto e sottoposto ad incriminazione, processo, giudizio e sanzione secondo le leggi ordinarie”.
Risulta quindi chiaro come la vera natura dell’impeachment sia di tipo politico e pur avendo connotazioni giurisdizionali non possa rientrare nel novero dei procedimenti ordinari, in quanto è lo stesso Senato a chiarie come esso non possa sostituirsi al potere giurisdizionale. Esso non è destinato a punire un colpevole, quanto a garantire lo Stato, non tocca né alla persona né i beni del reo, ma lo priva semplicemente della sua capacità politica.[8]
3. Il procedimento
Prima di entrare nello specifico riguardo al procedimento stesso dell’istituto è doveroso fare una precisazione, l’art. II, sez. 4, della Costituzione «il Presidente, il Vice- Presidente e ogni altro funzionario civile degli Stati Uniti» possono essere soggetti alla procedura di impeachment.[9]
Quindi dalla lettura di questo articolo risulta chiaro che il Presidente, nonostante sia il bersaglio principale, non è l’unico soggetto sottoponibile al impeachment. Naturalmente in tale sede tratteremo solamente dell’utilizzo dell’istituto nei suoi confronti.
4. Il ruolo del Presidente
Tutte le attività poste in essere dal Capo dello stato sono a lui imputabili, quindi il Presidente è considerato responsabile per gli atti che esso ha compiuto all’interno del suo mandato.
Questa premessa è importante per inquadrare il campo di applicazione di questo strumento. È chiara quindi la divisione tra i procedimenti ordinari che accertano responsabilità di tipo civile o penale, da questo speciale procedimento volto a identificare esclusivamente la responsabilità politica.
Una particolarità che caratterizza il procedimento di impeachment, è che durante il suo svolgimento il Presidente non può essere sospeso dalle proprie funzioni.[10] Questo perché la sua sospensione creerebbe un eccessivo squilibrio istituzionale, che non sarebbe stato colmabile dalla reggenza eccezionale del Vicepresidente. Inoltre, la sospensione sarebbe contraria ad uno dei principi cardine di ogni stato di diritto che si rispetti, ovvero il principio della “non colpevolezza”, quindi che nessun soggetto può essere considerato colpevole prima che si arrivi ad una sentenza definitiva.
5. Condotte rilevanti
Una volta individuati i soggetti contro cui è possibile procedere è necessario comprendere quali sono le condotte che possono portare alla sanzione e che fanno scaturire il procedimento. L’articolo II, sez. 4 della Costituzione degli Stati Uniti fa riferimento a “Tradimento, corruzione e altri reati gravi”. Per i primi due è chiaro comprendere di che tipo di comportamenti si tratti, mentre l’ultimo, complice la sua vaghezza, ha scaturito parecchi dubbi e dibattiti a livello dottrinale e giurisprudenziale.
È corretto allora vederli singolarmente più nello specifico.
- Tradimento: tale reato mostrava parecchie insidie agli occhi dei padri fondatori, in quanto reputavano che una definizione troppo generica e poco definita di tale reato avrebbe inficiato l’indipendenza stessa dell’itero neo-stato.
Secondo l’art 3, sez. 3, della Costituzione federale, infatti, sarebbe stato «considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l’aver impugnato le armi contro di essi, o l’aver fatto causa comune con nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e soccorsi. Nessuno [sarebbe stato] dichiarato colpevole di alto tradimento, se non su testimonianza di due persone che [fossero state] presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero quando egli [avesse confessato] la sua colpa in pubblico processo».
Un caso recente di impeachment (tentato) che rientra in questa categoria è quello avvenuto nei confronti del Presidente Donald Trump, secondo le accuse mosse dai democratici allora il tycoon cercò di ricattare l’Ucraina per ottenere un vantaggio politico. Il presidente avrebbe trattenuto gli aiuti militari per il governo ucraino in cambio della promessa di aprire un’indagine su Joe Biden (attuale presidente degli Stati Uniti) e suo figlio. Il Presidente avrebbe così “messo i suoi interessi politici e personali al di sopra di quelli degli Stati Uniti”. Ma non solo: avrebbe anche “usato il suo incarico per incoraggiare un paese straniero a interferire nella campagna elettorale delle elezioni del 2020”. Ma alla fine nonostante i documenti e le e-mail raccolte, che certificavano la genuinità delle accuse, non si arrivo alla condanna in quanto non si raggiunsero i due terzi dei voti favorevoli in senato.
- Corruzione: in inglese “bribery”, è sì previsto come causa di impeachment ma non sono definiti, all’interno della costituzione, i suoi caratteri fondamentali. Per trovare una sua definizione completa bisogna fare riferimento e attingere dalla common law.
La corruzione è definita nel mondo del diritto come l'offerta, la consegna, la ricezione o la sollecitazione di qualsiasi oggetto di valore per influenzare le azioni di un funzionario, o altra persona, responsabile di un dovere pubblico o legale.
Una tangente è un dono illegale o non etico o uno sforzo di lobbying elargito per influenzare il destinatario.
Può essere denaro, beni, proprietà, preferenze, privilegi, emolumenti, oggetti di valore, vantaggio o semplicemente una promessa di indurre o influenzare l'azione, il voto o l'influenza di una persona in veste ufficiale o pubblica.
Era quindi la legislazione penale a definire la materia del reato di bribery, di conseguenza il congresso dovrà attenersi alle disposizioni del codice penale federale, e valutare in che casi possano sussistere accuse di carattere politico, e in che casi invece si è di fronte a fattispecie esclusivamente penali.
Infatti «il rimedio costituzionale dell’impeachment per bribery non [avrebbe dovuto] dipendere dalle decisioni parlamentari relative all’omonima fattispecie contenute nel codice penale federale».[11]
- Altri reati gravi: la Costituzione, come ultime condotte rilevanti menziona questi “high crimes and misdemeanours” ovvero “crimini gravi e misfatti”, categoria che di primo acchitò sembra essere fin troppo ampia e imprecisa per ricoprire il ruolo sensibile di cui è stata insignita. L’ espressione andrebbe letta come «altri gravi reati e reati minori»; oppure, se il termine «high» riferito ad entrambi i sostantivi, «altri gravi reati e gravi reati minori». Tale lettura sembra quasi suggerire che gli illeciti compiuti dal Presidente dovrebbero essere di una tal gravità da richiedere un intervento immeditato, senza poter aspettare le elezioni successive. In caso contrario, saranno gli elettori con il nuovo voto a “condannare” la condotta del Presidente.
In realtà in sede costituente vi erano state proposte ancora più vaste che ricomprendevano una maggior quantità di possibili attività incriminabili. Per esempio, Mason voleva inserire la “maladministration”[12] all’interno dell’articolo, ma non venne accolta la sua mozione per i motivi definiti qui sopra.
Le discussioni su tali reati sono tutt’oggi vive, tanto che si sono formate vere e proprie correnti di pensiero dottrinali, che di volta in volta individuano i reati che rientrano o meno in tale categoria. Le due teorie più incisive sono quella “giurisdizionale” e quella “permissiva”. Nella prima viene teorizzato come solo le infrazioni penali, quindi veri e propri crimini previsti all’interno del codice penale, possano essere ricompresi come comportamenti che permettano anche il procedimento politico. Mentre la seconda teoria, più tardiva, voleva attribuire al Congresso il potere discrezionale di valutare come condizione di procedibilità determinati comportamenti, anche se questi non avessero violato norme penali.[13]
Vi era inoltre, una terza teoria minoritaria, in quest’ultima veniva sostenuto che sarebbero state nulle tutte quelle leggi che avrebbero tentato di inserire nuove ipotesi di reato da quelle formalizzate nel 1787 all’interno della Costituzione. Questo perché, secondo i sostenitori di tale teoria, ciò avrebbe causato una modifica della Costituzione.
Tutte queste correnti sono tutte in parte corrette e portano a loro favore argomenti convincenti, la verità à che tutt’oggi la generalità della definizione di questo reato rende possibile delle interpretazioni e degli attacchi creativi da parte del Congresso nei confronti del Presidente di turno.
6. Ancora sul procedimento
Come anticipato nel capitolo introduttivo, va ricordato che l’impeachment è stato previsto all’interno della Costituzione americana dai padri fondatori, e la sua disciplina è frammentata tra vari articoli. Nell’art. I, sez. 2, 5° comma si stabilisce che la “Camera dei Rappresentanti...sola avrà il potere di esercitare l’impeachment”. Mentre nell’art. I, sez. 3, 6° comma, si precisa, invece, che il “Senato avrà il potere esclusivo di giudicare l’impeachment”[14].
Inoltre, risultano fondamentali anche un paio di altre norme, l’art. I, sez. 3, 6° comma, «nessun accusato potrà essere dichiarato colpevole senza una maggioranza dei due terzi dei membri presenti» in Senato[15],tale norma permette infatti che il procedimento permanga complesso nella sua approvazione). Infine, sempre l’art. I, sez. 3, 7° comma, che chiarisce «le condanne pronunziate in tali casi non avranno altro effetto se non di allontanare l’accusato dalla carica che occupa e di interdirgli, negli Stati Uniti, l’accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia o retribuita; ma il condannato potrà nondimeno essere soggetto o sottoposto ad incriminazione, processo, giudizio e sanzione secondo le leggi ordinarie»[16]. Tale ultimo comma chiarisce un concetto già esposto ma di focale importanza nel bilanciamento dell’istituto, ovvero che giacché l’unica sanzione prevista è l’esclusiva rimozione dall’ufficio di Presidente, il procedimento non si presenta come alternativo a quello penale, ma rappresenta una precondizione dello stesso.[17]
7. L’accusa
È necessario ora andare ad analizzare come materialmente si compie l’impeachment. Naturalmente la scelta di riservare il potere d’accusa, cioè di attivazione di tale procedimento, alla Camera deriva dal fatto che i deputati sono appunto nominati direttamente dal popolo e ciò quindi da una legittimazione rappresentativa al Congresso che li tramuta in una sorta di “inquisitori della Nazione”.[18]
Ogni deputato facente parte della Camera dei rappresentati ha quindi il potere di mettere sottostato d’accusa il Presidente. Ciò può essere posto in essere attraverso varie modalità, come un intervento diretto in aula dello stesso deputato, una dichiarazione scritta o la presentazione di una resolution.
Inoltre, nonostante non sia codificato, negli anni si è consolidata la concezione per la quale anche lo stesso Presidente mediante sui messaggi diretti a Parlamentari o membri del Governo, può formulare accuse che dovranno poi essere formalizzate dalla Camera che dovrà farle proprie[19], così da rispettare Nell’art. I, sez. 2, 5° comma.
La richiesta per l’avvio di un procedimento di impeachment è così importante e di preminente interesse tanto che la sua trattazione viene considerata una questione privilegiata che va trattata immediatamente appena se ne viene a conoscenza.
Come sappiamo è al Camera a decidere sulla procedibilità dell’impeachment stesso, ma non ha assolutamente voce in capitolo per quanto riguarda la decisione in riferimento alla colpevolezza. Prima che avvenga la discussione della questione vera e propria all’interno dell’aula vi è una sorta di fase istruttoria (volta a raccogliere più informazioni e prove possibili) eseguita da una commissione ad hoc.[20]
Anche se nel 1983 vi fu una piccola parentesi di tempo in cui venne sottratto tale potere di in istruttoria alla commissione e venne nominato un organo indipendente. L’esperimento fu un fallimento visto che tali organi risultavano privi di influenze e facilmente ostacolabili dagli indagati di turno. Ciò riporto all’originale attribuzione alla Commissione giustizia.
Tale fase istruttoria si differenziò come approcci nel corso del tempo. In principio infatti operava secondo un modello inquisitorio, per poi successivamente passare ad uno accusatorio.[21]
Fino al caso del Presidente Johnson[22]l’istruttoria si sviluppava senza la possibilità di difesa da parte dell’indagato. Vi era quindi una somiglianza tra la Camera e l’organo d’accusa di un procedimento ordinario.
Successivamente verrà invece aggiunta la possibilità per l’indagato di usufruire di mezzi di difesa specifici. Tra questi vi sono, la possibilità di essere interrogato sull’accusa, interrogare a sua volta i testimoni portati dalla Camera, inserire nuove prove testimoniali e addirittura richiedere che i propri difensori siano ammessi ai lavori della Commissione (per garantirne la genuinità). Tale ultima facoltà è considerata come un elemento che viene concesso discrezionalmente dalla Commissione, quindi l’indagato non ha sempre la sicurezza di poterne disporre.
Conclusa l’istruttoria la commissione ha il compito di pubblicare una relazione che includa l’esito delle indagini, e descriva i vari illeciti di cui è accusato il Presidente valutando quanto siano riconducibili effettivamente alla sua persona e se rientrano nelle condotte rilevanti per il procedimento d’impeachment. Ovviamente è in tale relazione che si chiarisce se vi sia l’intenzione di proseguire con l’incriminazione o meno.
Il documento viene successivamente recapitato alla Camera dei Rappresentanti per la votazione, essa avverrà in seduta plenaria. Per la sua definitiva approvazione il procedimento non richiede una maggioranza qualificata dalla Costituzione, quindi basta appunto una maggioranza semplice per validarne l’approvazione.[23]
La Commissione ha successivamente l’ulteriore compito, in caso si voti a favore della effettività delle accuse, di stilare i “capi d’accusa” con cui vengono definitivamente inseriti nel procedimento prove e accuse. Essi saranno di fondamentale importanza per
la totalità del procedimento e soprattutto per la fase del giudizio.[24]
Vengono poi eletti cinque soggetti che vengono chiamati “managers” ed hanno il compito di presentare davanti al Senato i risultati delle indagini, essi sono solamente formati in modo eterogeneo tra le forze politiche, per garantire l’equilibrio istituzionale.
Infine, la conclusione dell’accusa avviene con la presentazione ufficiale della notifica in senato della messa in stato d’accusa, questo atto porta definitivamente il procedimento nella fase di giudizio.
8. Il giudizio
Come abbiamo già precedentemente analizzato, la discussione che porto alla scelta dell’organo adatto per giudicare il Presidente fu complessa e si protrasse per molto tempo.
La prima idea fu di creare un organo ad hoc, poi successivamente l’opzione più centrata sembrò quella di attribuire alla Corte Suprema tale potere, ma ciò in entrambi i casi risulto inadatto, per motivi differenti ma comunque attinenti all’indipendenza e il potere di influenza degli stessi.
Risultò quindi chiaro che l’organo più adatto fosse il Senato, e che per garantire ancora di più il suo buon funzionamento in tale nuova posizione bisognasse prevedere delle ulteriori disposizioni.
Tali fondamentali aggiunte, che contribuirono materialmente alla buona riuscita di tale scelta, furono in primis la necessità di raggiungere la maggioranza qualificata (i due terzi) per emanare la condanna. Mentre l’altra aggiunta fu la cessione della presidenza del Senato da parte del Vicepresidente nei confronti del “Chief Justice”[25](ovviamente solo per la durata del procedimento).
La fase introduttiva consiste semplicemente nella ricezione da parte del Senato della notifica della messa in stato d’accusa del Presidente da parte della Camera. Il procedimento entra nel vivo con la fase costitutiva, in questa fase il senato interrompe qualsiasi attività ordinaria stesse compiendo e richiede il giuramento dei senatori. Essi devono giurare di “fare giustizia in modo imparziale secondo la costituzione e le sue leggi.”[26] Sarà poi compito del Senato informare la Camera del successo nella costituzione dell’organo giudicante.
Il primo contatto con l’indagato avviene con la fase comunicativa, con cui appunto sei rende noto a quest’ultimo della sua citazione in aula. Tale presenza non è però necessaria, in caso di mancata comparizione o addirittura di mancata risposta, si proseguirà comunque con l’iter d’impeachment, mantenendo saldo il principio costituzionale di base, cioè la “non colpevolezza”.
Subito dopo si procede con la fase probabilmente più sensibile, quella acquisitiva. Come dice la parola stessa in questa fase l’obbiettivo è quello di ammettere le prove nel procedimento (tutto ciò avviene se non perviene un’ammissione preventivamente).
Per quanto riguarda l’organo competente a compiere un’azione tanto delicata, esso è dibattuto, infatti vi sono due differenti visioni al riguardo.[27] La prima, semplicemente fa rientrare tale mansione nell’attività del Senato che si svolgono in adunanza plenaria.
La seconda, più complessa, prevede la nomina di un’ennesima Commissione direttamente dall’ufficio del Presidente. Essa dovrà rimanere in uno stato di totale imparzialità, visto che la sua attività principale sarà la raccolta di testimonianze, prove e relazioni sulla propria attività.
Vi è però un dubbio che fin da subito appare evidente, nonostante sia indubbiamente più funzionale alleggerire la pressione che già permane sul Senato aggiungendo un organo di quel tipo, rimane il fatto che privare la Camera alta di un compito attribuitogli direttamente dalla Costituzione sia sostanzialmente incostituzionale.
Come al solito è stata la Corte Suprema a risolvere la diatriba. Infatti, nel 1993 ha sottolineato, attraverso una sentenza, l’autonomia del senato in tale attività: determinazione delle norme procedurali più idonee ad un più̀ adeguato svolgimento dei lavori (...) in applicazione della potestà regolamentare che la Costituzione attribuisce espressamente ed in maniera esclusiva a ciascun ramo del Parlamento».[28]
Due particolarità su questa fase acquisitiva che è importante sottolineare hanno a che fare con le prove. La prima grossa differenza dal procedimento ordinario riguarda nello specifico le “prove indirette” che per evitare di influenzare la giuria in esso non sono ammissibili, mentre nel procedimento per impeachment se ne può fare uso visto che i senatori vengono reputati soggetti meno condizionabili rispetto al cittadino medio.
L’altra particolarità fa riferimento all’utilizzo dell’onere della prova, infatti ci sono approcci differenti a tale principio a seconda che sia usato all’interno di un procedimento penale o civile. La Costituzione non chiarisce espressamente come utilizzarlo all’interno del procedimento d’impeachment, quindi anche in questo caso si sono formate correnti contrastanti.
Si è reputato che né la visione civilistica esclusivamente riferita al rapporto tra le prove e la condanna, né la visione penalistica che richiede la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, siano applicabili. Viene quindi a formarsi una concezione indipendente da quelle due correnti derivanti dalla dottrina giurisdizionale, secondo la quale “la scelta del criterio in base al quale valutare la colpevolezza dell’imputato è demandata al libero convincimento di ciascun membro del Senato”.[29]
Infine, terminata anche l’acquisizione, si arriva alla fase del procedimento della discussione. Questa è la fase più propositiva in cui ciascuna parte può compiere i propri rispettivi interventi. Il Senato potrà inoltre valutare se rinnovare l’assunzione di prove o l’ascolto di testimoni. Mentre i rappresentanti dell’accusa avranno la possibilità di concludere con un’arringa finale, che poi sarà seguita dalle riflessioni dei singoli senatori.
Si conclude il tutto con la fase della votazione, è questo il momento in cui i vari membri del senato votano sulla colpevolezza o meno dell’indagato. Se verrà raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi, il senato sarà abilitato ad emettere la definitiva sentenza di condanna.
9. La condanna
“Le condanne pronunziate non avranno altro effetto se non di allontanare l’accusato dalla carica che occupa e di interdirgli, negli Stati Uniti, l’accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia o retribuita; ma il condannato potrà̀ nondimeno essere soggetto o sottoposto ad incriminazione, processo, giudizio e sanzione secondo le leggi ordinarie”. [30]
La parte conclusiva dell’articolo inerente all’impeachment della Costituzione, e da ciò traspare come vi sia un collegamento tra la sentenza che deriva da tale procedimento e gli eventuali procedimenti ordinari che verranno istaurati successivamente contro il condannato.
La conclusione finale del procedimento di impeachment, a meno che non pervenga l’assoluzione, è la condanna.
Tuttavia, oltre a questi due possibili epiloghi se ne è formalizzato un altro attraverso la prassi, ovvero il caso in cui l’indagato prima che venga emessa la decisione finale, si dimetta volontariamente dalla propria posizione.[31]
Le dimissioni, secondo alcuni autori «rappresentano un’adeguata ed anticipata conclusione dell’impeachment. Il congresso, infatti, potrà lasciare la questione nelle mani della giurisprudenza ordinaria laddove i comportamenti si concretizzino nella violazione delle leggi penali generali”[32].
Va però evidenziato che la costituzione non prevede espressamente l’interruzione del procedimento in conseguenza alle dimissioni dell’indagato dalla carica, vi furono casi (solamente per impeachment di giudici e non Presidenti) in cui si prosegui comunque nonostante le avvenute dimissioni.
Una situazione più unica che rara, che si riallaccia a tale dibattito sull’utilizzo dell’impeachment, è quella avvenuta con il Presidente uscente Donald Trump. Egli, infatti, il 9 febbraio scorso è stato (per la seconda volta) sottoposto al procedimento d’impeachment. La prima particolarità sta nel fatto che ciò lo rende il primo Presidente a subire due procedimenti di impeachment, ma il dubbio di costituzionalità consiste e si concentra sul suo ruolo al momento dell’incriminazione. Infatti, a febbraio Trump era già formalmente e ufficialmente l’ex Presidente. In ogni caso l’esito della votazione in Senato ha reso inutile tale riflessione che resterà confinata nei manuali di diritto costituzionale americano.
[1] M.V. CLARKE, The Origin of impeachment, in Fourteenth Century Studies, Oxford 1937, p. 242;
[2] M. OLIVIERO, L'impeachment. Dalle origini inglesi all'esperienza degli Stati Uniti d'America, Roma, 2001.
[3] «Cattiva amministrazione o cattiva condotta» che erano inizialmente gli unici motivi per i quali si poteva essere sottoposti ad impeachment.
[4] M. OLIVIERO, L'impeachment. Dalle origini inglesi all'esperienza degli Stati Uniti d'America, Roma, 2001.
[5] La Camera approvò gli articoli di impeachment il 2 e il 3 marzo 1868 e li inoltrò al Senato. Il processo al Senato iniziò tre giorni dopo, presieduto dal presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti Salmon P. Chase. Il 16 maggio, il Senato non riuscì a condannare Johnson su uno degli articoli, con il voto di 35-19 a favore della condanna che non superava la necessaria maggioranza dei due terzi per un solo voto. Determinante fu a questo proposito il voto contrario del senatore del Kansas Edmund G. Ross, che, venendo meno alla disciplina del proprio partito, votò contro la condanna, come fecero anche altri sei suoi colleghi repubblicani. Fu chiesto un tempo di dieci giorni prima di tentare un nuovo impeachment per ulteriori violazioni. Ciò non cambiò l'esito, tuttavia, poiché il 26 maggio gli accusatori non riuscirono a incriminare il Presidente su due articoli, il processo fu archiviato.
[6] E.S. CORWIN, The Constitution and what it Means Today, Princeton, 1973, p. 14 ss.
[7] H.C. BLACK, Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, VI ed., St. Paul, 1998, p. 886.
[8] J.M. WRIGHT, Some Account of the Life and Services of William Blount, Washington, 1884, p.53.
[9] Costituzione degli Stati Uniti d’America, 1787. M. OLIVIERO, L'impeachment. Dalle origini inglesi all'esperienza degli Stati Uniti d'America, Roma, 2001; T.F. GIUPPONI, Le immunità della politica. contributo allo studio delle prerogative costituzionali, Torino, 2005.
[12] M. OLIVIERO, L'impeachment. Dalle origini inglesi all'esperienza degli Stati Uniti d'America, Roma, 2001
[14] Costituzione degli Stati Uniti d’America, 1787.
[15] Costituzione degli Stati Uniti d’America, 1787.
[16] Costituzione degli Stati Uniti d’America, 1787.
[17] P. PASSAGLIA (a cura di), L’impedimento dei titolari del potere esecutivo a comparire in udienza come imputati, novembre, 2010.
[18] A. HAMILTON, J. MADISON, J. JAY, The Federalist, 1788; M. OLIVIERO, L'impeachment. Dalle origini inglesi all'esperienza degli Stati Uniti d'America, Roma, 2001
[20] Fin dal 1813 questo compito venne svolto direttamente dalla Commissione giustizia. M. OLIVIERO, L'impeachment. Dalle origini inglesi all'esperienza degli Stati Uniti d'America, Roma, 2001.
[22] Il 24 febbraio 1868, il presidente Johnson fu messo sotto accusa dalla Camera dei rappresentanti. La Camera ha accusato Johnson di aver violato il Tenure of Office Act. La presunta violazione derivava dalla decisione di Johnson di rimuovere il Segretario alla Guerra Edwin Stanton, un eminente repubblicano radicale rimasto dal governo Lincoln. Oliviero, L'impeachment. Dalle origini inglesi all'esperienza degli Stati Uniti d'America, Roma, 2001; M.J. GERHARDT, The Federal Impeachment Process: A Constitutional and Historical Analysis, Chicago, 2000.
[25]Chief Justice è il giudice capo della Corte Suprema degli Stati Uniti e il più alto funzionario della magistratura federale degli Stati Uniti. L'articolo I, Sezione 3, Clausola 6 designa il capo della giustizia a presiedere durante i processi di impeachment presidenziale al Senato; questo è successo tre volte. M. OLIVIERO, L'impeachment. Dalle origini inglesi all'esperienza degli Stati Uniti d'America, Roma, 2001.
[28] Walter Nixon v. United States 506 US 224,1993. M. OLIVIERO, L'impeachment. Dalle origini inglesi all'esperienza degli Stati Uniti d'America, Roma, 2001.
[30] L’art. I, sez. 3, 7° comma Costituzione Stati Uniti d’America, 1787.
[31] Un chiaro esempio di tale pratica fu il caso del Presidente Richard Nixon che si dimise in seguito allo scandalo” Watergate”, prima che il procedimento di impeachment fosse terminato.
[32] E.B. FIRMAGE, R.C. MANGRUM, Removal of the President: Resignation and Procedural Law of Impeachment, in Duke Law Lurnal, 1974, p. 1104.