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Pubbl. Gio, 11 Mar 2021

Il reato di speculazione di mascherine si configura solo se un rincaro ingiustificato altera il mercato generalizzato di un bene

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Giulia Rizzo



Con il presente contributo si vuole proporre una breve riflessione in merito ad una fattispecie di reato ormai dimenticata, di cui all´art. 501-bis c.p., analizzando il principio di diritto enunciato dalla recente giurisprudenza di legittimità sul punto, alla luce delle manovre speculative sui dispositivi di sicurezza in tempi di pandemia.


ENG This essay is intended to propose a brief reflection on a type of offence, almost forgotten, with reference to the art. 501-bis c.p. of the Italian Penal Code. It wants to analyse the principle of law stated by the recent jurisprudence concerning the legitimacy on this point, in the light of the speculative operations actions on the security arrangements during the pandemic.

Sommario: 1. Premessa; 1.1. Introduzione al delitto di manovre speculative su merci, di cui all’art. 501-bis c.p.; 1.2. L’ analisi del caso pratico; 1.2.1. Segue:  le motivazioni della Suprema Corte; 1.3. Considerazioni conclusive

1.  Premessa

Nessuno avrebbe mai immaginato di vivere un’emergenza sanitaria, qual è quella dovuta alla diffusione del virus Sars-Cov-2, meglio definito “Coronavirus”, eppure essendo stato il 2020 l’anno bisestile, il proverbio “anno bisesto, anno funesto” non poteva che essere così calzante. A seguito dell’emergenza epidemiologica che tutt’ora permane, l’utilizzo delle mascherine, sin da subito, è divenuto obbligatorio, rappresentando, pertanto, lo strumento volto a tutelare la salute pubblica, nonché a garantire la mobilità dei singoli per motivi di necessità e lavoro in sicurezza. Difatti, le mascherine sono divenute, da un anno a questa parte, prodotti di “prima necessità”, essenziali per la vita quotidiana. Basti pensare al fatto che dal mese di Marzo dell’anno scorso ad oggi è indispensabile utilizzare la mascherina prima di varcare la soglia della porta di casa. Tuttavia, in un contesto sociale ed economico non facile e di difficile ripresa non sono mancati comunque episodi sfociati in fatti di reato in merito al mercato delle mascherine. Più precisamente, non sono mancate manovre speculative per la vendita con forti rincari delle mascherine. Ebbene, tali episodi rappresentano il punto di partenza per analizzare una fattispecie di reato quasi dimenticata, quella di cui all’art. 501-bis c.p., la quale disciplina il delitto di manovre speculative su merci, su cui la giurisprudenza di legittimità, dopo la rinomata e, forse, unica sentenza del 1989, è tornata nuovamente a pronunciarsi dopo ben oltre trent’anni di silenzio. Pertanto, in prima battuta si procederà all’analisi generale della fattispecie summenzionata e, in secondo luogo, all’analisi del caso di specie, nonché al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in merito alla vicenda verificatasi.

1.1. Introduzione al delitto di manovre speculative su merci, di cui all’art. 501-bis c.p.

Il delitto di manovre speculative, introdotto con D.L. n. 704/1976, convertito con modificazioni in L. n. 787/1976[1], si colloca sistematicamente nel Titolo VIII del Libro II del codice penale ed è posto a tutela dell’economia pubblica a fronte di manovre speculative su merci.

In altri termini, attraverso tale fattispecie di reato, di cui all’art. 501-bis c.p., si vuole tutelare l’interesse pubblico a che i prezzi si formino secondo le regole del mercato o per il legittimo intervento delle pubbliche autorità competenti[2].

Il delitto de quo viene definito come reato proprio nonostante l’espressione “chiunque” posta, dopo la clausola di riserva, in apertura del precetto normativo. La ragione di tale considerazione è abbastanza intuitiva in quanto il soggetto attivo non può che essere solo chi eserciti un’attività produttiva o commerciale, ancorchè in modo abusivo, ovvero occasionalmente, come d’altronde espressamente previsto dalla norma stessa.

Ciò, pertanto, determina una certa contestualità tra l’attività produttiva o commerciale svolta dall’agente e la condotta descritta ai sensi dell’art. 501-bis c.p. affinchè si configuri l’elemento oggettivo. 

Difatti, ai fini della configurabilità della fattispecie di reato oggetto di analisi, la condotta penalmente rilevante si sostanzia in una molteplicità di azioni tra loro alternative, prestabilite dal legislatore, attesa la natura di reato a forma vincolata dell’art. 501-bis c.p., e consistenti nel compiere manovre speculative, ovvero nell’occultare, accaparrare, incettare materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, al fine di determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno.

La condotta penalmente rilevante non si esaurisce solo nelle azioni appena descritte ma si estende anche all’ipotesi in cui vengano sottratte all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità delle predette merci; in altri termini il co.2 dell’art. 501-bis c.p. punisce anche la condotta di chi si accaparri di materie prime impedendo la messa in commercio dei prodotti finiti e, di conseguenza, creando un pericolo all’economia nazionale.

Proprio in merito alla sussistenza del reato in esame, come sostenuto dall’epocale giurisprudenza di legittimità, l’art. 501-bis c.p. può configurarsi anche nell’ipotesi di aumento ingiustificato dei prezzi da parte del singolo commerciante che approfitti delle particolari contingenze di mercato. Tuttavia, la condotta per assumere i connotati della rilevanza penale deve essere pericolosa << […] nei confronti dell’andamento del mercato interno […] >>, tale da determinare un << […] rincaro dei prezzi generalizzato o comunque diffuso […][3] >>.

In virtù di quanto appena affermato, dunque, secondo i giudici di legittimità, l’art. 501-bis c.p.  non può integrarsi con la semplice giacenza di merci in quanto è necessario che la condotta dell’agente abbia prodotto un serio pericolo per l’economia nazionale[4].

Inoltre, secondo l’orientamento maggioritario, a differenza di quanto sostenuto da chi ritiene che l’art. 501-bis c.p. debba qualificarsi come reato di pericolo astratto, la fattispecie in esame deve definirsi, invece, come reato di pericolo concreto[5] in quanto è necessario che venga ricercato un effettivo rapporto di causa-effetto tra la condotta speculativa e la rarefazione o il rincaro delle merci.

Proprio per tale ragione, trattandosi di reato di pericolo, la soglia di punibilità viene anticipata al momento della potenziale messa in pericolo del bene dell’economia nazionale, atteso che nei reati di pericolo la lesione al bene giuridico tutelato non si concretizza materialmente ma è meramente potenziale.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, non vi sono particolari problemi interpretativi, essendo sufficiente, sia per quanto concerne la condotta di cui al co.1, sia per quanto concerne quella di cui al co.2 dell’art. 501-bis c.p. il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalle norme incriminatrici.

1.2. L’analisi del caso pratico

Fatta questa doverosa premessa in merito al reato in esame, occorre ora passare all’analisi del caso di specie dal quale è scaturita la pronuncia della giurisprudenza di legittimità dopo oltre un trentennio di silenzio. Brevemente il caso di specie riguarda il titolare di una piccola impresa che, in tempi di pandemia, vendeva mascherine sul noto sito di acquisti online Amazon con un ricarico pari al 350 per cento. Si era, pertanto, proceduto, al sequestro probatorio delle scritture contabili necessarie per meglio accertare il reato ipotizzato, ai sensi dell’art. 501-bis c.p. La questione è stata sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione nei confronti della quale il ricorrente lamentava l’erronea applicazione della normativa sostanziale, nonchè l’astratta configurabilità del reato contestato.

1.2.1. Segue: le motivazioni della Suprema Corte

Il principio di diritto[6] enunciato dalla Suprema Corte trae le sue origini dall’interpretazione del dato letterale di “mercato interno”, di cui al co.1 dell’art. 501-bis c.p., in quanto esso non deve essere inteso come mercato nazionale ad ampio spettro, ma nemmeno soltanto come mercato di vicinato. Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti << […]sebbene l’espressione mercato interno non deve essere intesa quale sinonimo di mercato nazionale, tuttavia neanche è pensabile che, al fine di integrare il reato di cui trattasi, tenuto conto che il bene da esso tutelato è l’ordine economico nazionale, sia sufficiente incidere sui prezzi praticati in un ambito di mercato solo di vicinato[…]>>.

Più precisamente secondo i giudici di legittimità, ai fini della configurabilità dell’art. 501-bis c.p., occorre guardare ai presupposti della condotta per verificare la rilevanza penale di una manovra speculativa.

In altri termini, è necessario verificare se la condotta posta in essere, in considerazione delle dimensioni dell’impresa, della quantità delle merci vendute e della possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, possa tradursi in un effettivo  rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso, come previsto dalla norma stessa. Solo in questo caso la condotta sarà penalmente rilevante e, dunque, offensiva del bene giuridico tutelato. Viceversa, la condotta non sarà suscettibile di incidere sul “mercato interno” o, comunque, sul “mercato di vicinato”, non essendo in grado di ledere il bene  della “pubblica economia”.

Invero, nel caso di specie la Suprema Corte sostiene che la mediocricità della struttura imprenditoriale di cui l’imputato fosse a disposizione <<[...]dimostrata dalla esiguità delle scorte presso di lui sequestrate e dalla unicità del macchinario da lui utilizzato nella catena produttiva, rende del tutto improbabile la possibilità che, attraverso la sua condotta, fosse consentito incidere sul mercato in maniera tale da determinare un generale rincaro dei prezzi delle mascherine protettive[…]>>.

Sulla base di tali considerazioni che tengono conto della ricostruzione operata dagli ermellini in merito all’oggetto materiale, alla condotta e all’offesa al bene giuridico protetto, la Cassazione giunge al seguente principio di diritto secondo cui << […]l´evento da cui dipende l´esistenza del reato è identificabile nella possibile rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci oggetto della condotta dell´agente; è evidente che il rincaro o la rarefazione debbono assumere delle forme, per intensità e durata, di assoluta eccezionalità, posto che, diversamente, qualunque momentanea penuria di merci, essendo questa fisiologicamente idonea a comportare, per la stessa dinamica del punto di equilibrio fra la domanda e l´offerta, un aumento dei prezzi del genere in questione, potrebbe costituire il limite per la contestazione del reato in questione[…]>>, affermando, dunque, l’insussistenza del fumus boni iuris nel caso di specie.

In conclusione, il reato di speculazione si configura solo se un rincaro ingiustificato, nel caso di specie dovuto al quantitativo dei dispositivi di protezione, sia in grado di alterare il mercato generalizzato di un bene, in quanto […]la fattispecie di cui all'art. 501-bis c.p. richiede come evento la possibile rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci oggetto della condotta dell'agente, la quale deve potersi riverberare, se non sull'intero mercato nazionale, comunque su una fetta significativa dello stesso, in modo tale da influenzare il comportamento di altri operatori del mercato e integrare una situazione di pericolo e di possibile nocumento per la economia pubblica generale[…].

Per tali ragioni, secondo la Suprema Corte, l’imputato non può essere condannato ai sensi dell’art. 501-bis c.p., non essendosi verificati la rarefazione o il rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque diffuso.

1.3. Considerazioni conclusive

Tuttavia, nonostante il principio di diritto espresso dalla Terza Sezione della Suprema Corte, le condotte sanzionate ai sensi dell’art. 501-bis c.p. potrebbero essere classificate come “pratiche commerciali scorrette”, come previsto all’art. 20 del Cod. cons. e, pertanto, essere soggette a sanzioni amministrative da parte dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), in ossequio a quanto disposto dall’art. 27 del d.lgs. n. 206/2005. A prescindere da tali considerazioni, è chiaro come la pandemia abbia dato una “scossa” alla giurisprudenza di legittimità che solo a distanza di tanto tempo è tornata a pronunciarsi su una fattispecie di reato che era ormai caduta nell’oblio, facendo riemergere gli aspetti caratterizzanti la norma sopra esaminata ed interpretandoli in un contesto sociale-economico più evoluto, seppur connotato dalla presenza della forte crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del c.d. "Coronavirus". Nonostante gli anni passati, comunque il principio di diritto enunciato dalla recentissima giurisprudenza di legittimità non sembra poi discostarsi da quello enunciato trent’anni fa, essendoci quindi, almeno per ora, uniformità giurisprudenziale sul punto.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Tale fattispecie di reato è stata introdotta per far fronte ad una situazione di emergenza, ovvero alla crisi del 1973 relativa all’aumento del prezzo del petrolio, cui fecero seguito manovre speculative lesive dell’economia nazionale. Il reato in esame è tornato in auge, a distanza di oltre trent’anni, a seguito di un’altra grave situazione di emergenza, dovuta alla diffusione del virus Sars-Cov-2.

[2] V. sub. Art. 501-bis c.p. in Codice penale ragionato, di R. Garofoli, VII ed., 2020, 651.

[3] Cass. pen., Sez. VI, 27 ottobre 1989  n. 14534  in www.smartlex24.ilsole24ore.com

[4] Cass. pen., Sez. VI, 18 marzo 1983 n. 2385  in www.smartlex24.ilsole24ore.com

[5] Ciò significa che il pericolo deve effettivamente sussistere dal momento che costituisce un elemento tipico espresso, dovendo, pertanto,  il giudice accertare attraverso un giudizio di probabilità relativa ed una valutazione ex ante della condotta  la concreta esistenza del pericolo, non potendo quest’ultimo presumersi e ritenersi sussistente de plano.  Sul punto v. M. Catenacci, Note introduttive allo studio delle fattispecie penali, II ed., 2019, Giappichelli Editore, 79 ss.

[6] Cass. pen., Sez. III, 16 ottobre- 22 dicembre 2020 n. 36929 in www.smartlex24.ilsole24ore.com