Sommario: 1. Il contesto normativo; 2. Ragioni di bilanciamento e di interferenza; 3. La vicenda; 4. Il precipitato di legittimità; 5. Gradazione dell’accertamento
1. Il contesto normativo
L’art. 595 co. III c.p. sanziona la condotta di chi, avvalendosi dei mezzi di informazione di massa, offende l’altrui reputazione.
La disposizione immortala, in una sorta di climax ascendente, la volontà del Legislatore di punire più severamente il comportamento di chi, approfittando della propria posizione professionale, metta in atto le condotte diffamatorie sanzionate dalla norma.
Si tratta di una condotta qualificata, realizzata in un contesto professionale con uso di mezzi ad ampia portata, così che la sua configurabilità penale può comportare, altresì, la punizione di chi, contravvenendo ai propri obblighi di controllo, ne consenta (rectius agevoli) la realizzazione.
Ed infatti, l’art. 595 c.p. rappresenta reato presupposto rispetto all’autonoma e diversa figura di cui all’art. 57 c.p. che, sotto la rubrica “Reati commessi col mezzo della stampa periodica”, delinea la responsabilità del soggetto professionalmente preposto al controllo delle pubblicazioni [1].
Quest’ultima figura designa un reato proprio, integrabile solo dal soggetto titolare di una particolare qualifica, qual è quella di “direttore o vice-direttore responsabile”.
In particolare, l’art. 57 c.p. sanziona la penale responsabilità del soggetto che, per culpa in vigilando, permetta la realizzazione della diffamazione, dando la stura alle propalazioni di notizie lesive dell’altrui onore.
In questo senso, l’architettura codicistica pone il reato di cui all’art. 595 co. III c.p. quale reato presupposto rispetto a quello di cui all’art. 57 c.p.; quest’ultimo addebitabile al preposto per responsabilità omissiva di natura colposa, il primo addebitabile al giornalista autore delle espressioni diffamatorie.
2. Ragioni di bilanciamento e di interferenza
La reazione punitiva statale rappresenta, sempre, l’extrema ratio del sistema.
Alla luce di questo principio di palmare evidenza, la punizione deve trovare ragione e fondamento nel bilanciamento di tutti i valori sottesi al sistema.
Così, dinanzi ad una fattispecie storica ascrivibile alla fattispecie astratta della diffamazione, è d’uopo interrogarsi in ordine al fatto se la condotta materiale non sia scusabile, in ragione di evidenze costituzionali che riposano sulla libertà di manifestazione del pensiero e, in ultimo, sul diritto di critica e/o di cronaca.
Giova chiarire preliminarmente che il diritto di critica va inteso come libertà di dissentire dalle altrui opinioni, sottoponendo a censura le altrui tesi e condotte. Sebbene la giurisprudenza abbia, in un primo momento, correlato il diritto di critica a quello di cronaca, ne ha più recentemente affermato la totale autonomia. Così, i limiti della verità, della pertinenza e della continenza, espressione del diritto di cronaca costituzionalmente riconosciuto, assumono nell’ambito del diritto di critica una valenza affatto particolare [2].
Se questo rappresenta il consolidato iter ermeneutico per la configurazione del reato di diffamazione a mezzo della stampa periodica, una recente evoluzione giurisprudenziale, restringendo il vaglio della punibilità, sembra aver introdotto un ulteriore filtro [3].
3. La vicenda
La pronuncia degli Ermellini è occasionata dalla condanna inflitta in primo grado al direttore responsabile di un quotidiano.
In particolare, il Tribunale competente, ai sensi dell’art. 57 c.p., condannava il direttore responsabile di un quotidiano per omesso controllo sui contenuti del giornale, facendo sì che fossero pubblicati contenuti diffamatori e lesivi dell’altrui reputazione.
Trascurando per economia concettuale i fatti storici oggetto del giudizio, giova precisare che la vicenda traeva origine da un articolo di denuncia e critica a cui veniva allegata una foto raffigurante un soggetto, non coinvolto ed estraneo alle vicende denunciate, al solo scopo di individuare l’argomento dibattuto. Tale allegazione, evidentemente, portava a ricondurre le condotte denunciate al soggetto effigiato, il quale, essendo estraneo alla vicenda, ne subiva il carico diffamatorio, con evidente lesione del proprio onore.
La decisione del giudice di prime cure di condannare il direttore responsabile, ritenendo integrato il reato presupposto di diffamazione, veniva confermata anche in grado di appello.
Così, il direttore del quotidiano proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello territoriale, lamentando che fosse impossibile delinearsi il reato di cui all’art. 57 c.p., vista l’insussistenza del reato presupposto di cui all’art. 595 c.p..
4. Il precipitato di legittimità
La Corte di Cassazione ha censurato le deduzioni del giudice di prime cure, rilevando l’erronea sovrapposizione tra “lettore medio” e “lettore frettoloso”, che hanno portato alla condanna in spregio del principio di offensività.
Ed infatti, il Tribunale ha ritenuto sussistente la fattispecie di reato sulla base del fatto che il giornalista, allegando la foto, avrebbe indotto il lettore medio nell’erronea convinzione che il soggetto raffigurato nell’immagine fosse proprio il protagonista della vicenda descritta nell’articolo.
Ebbene, un simile modo di approcciare alla lettura di un articolo giornalistico non è ascrivibile alla qualifica soggettiva di “lettore medio”, quanto piuttosto a quella di chi, senza soffermarsi sul contenuto dell’articolo, legga sommariamente la pubblicazione, traendo indebite conclusioni già solo dal titolo e degli evidenziati nonché dalle fotografie allegate.
Il lettore medio, invece, viene definito dalla Suprema Corte come “colui che, sulla base di tutti gli elementi contenuti nella pubblicazione in contestazione, senza effettivi sforzi o particolare arguzia, sia perfettamente in grado di avvedersi del fatto che la persona raffigurata nella fotografia non abbia nulla a che fare con la vicenda di cui all’articolo in contestazione”. Solo nel caso in cui l’articolo, per la sua stessa portata offensiva, sia tale da ingenerare anche nel lettore medio l’erronea convinzione che i fatti siano ascrivibili al soggetto effigiato, sarà integrato il reato presupposto e, conseguenzialmente, il fatto del terzo responsabile.
In particolare la Corte di Cassazione si è espressa nei seguenti termini “Non può configurarsi il reato di diffamazione, presupposto del reato di cui all’art. 57 c.p., quando il lettore medio, sulla base di tutti gli elementi contenuti nella pubblicazione di un articolo di giornale, senza effettivi sforzi o particolare arguzia è perfettamente in grado di avvedersi del fatto che la persona effigiata non ha nulla a che vedere con il soggetto cui si riferisce il titolo dell’articolo, con conseguente inoffensività della pubblicazione”.
5. Gradazione dell’accertamento
Alla luce di tutto quanto sopra visto, sembra che, ai fini della penale configurabilità del reato presupposto di cui all’art. 595 co. III e, per l’effetto, di quello ex art. 57, sia imposto un vaglio giudiziale estremamente delicato in cui l’interprete deve tenere fermi i principi generali del diritto penale moderno.
Ed infatti, come visto, al fine dell’implementazione delle ragioni di sussidiarietà, saranno punibili solo quei fatti che non potranno essere qualificati come espressione di un diritto.
In via ulteriore, poi, nella rilevazione del fatto di reato, l’interprete dovrà fare attenzione alla valutazione in termini di materialità/offensività della condotta, guardando al complesso degli elementi di essa, desumibili anche dalle condizioni soggettive di conoscenza e/o conoscibilità del quivis de populo.
Un vaglio stringente, francamente necessario, motivato dall’esigenza di dare concretezza a fattispecie di reato sempre più diffuse e, allo stesso tempo, evanescenti, tanto per i mezzi utilizzati (si pensi, altresì, alle sempre più diffuse figure di diffamazione a mezzo social network) quanto per la crescente sensibilità sociale in ordine a diverse figure lesive dell’onore, quale bene tutelato in ragione del mutato contesto storico.
