1. Il ruolo veritativo delle regole probatorie nel sistema canonico
Le regole probatorie partecipano al complesso delle regole procedurali che vanno osservate e custodite nella loro qualità di unica via percorribile per giungere alla decisione[1].
Oltre a ciò non si può dimenticare che il prudente apprezzamento del giudice nell’acquisire e valutare le prove e nel determinare i fatti provati della controversia è sempre limitato dalle regole generali della razionalità e della logica[2].
Provare, infatti, in quanto attività pubblica, ha senso solo entro una pratica cognitiva comune, tale che i partecipanti orientino verso essa le proprie aspettative accettandone i criteri di razionalità[3]. Il prudente apprezzamento, quindi, non rimanda ad una discrezionalità[4] senza regole equiparabile all’arbitrio. La discrezionalità del giudice implica piuttosto razionalità[5], e questa a sua volta implica un apprezzamento analitico e completo di tutti gli elementi che incidono sul valore conoscitivo di cui la prova è portatrice, al fine della determinazione giudiziale dei fatti.
Il prudente apprezzamento fa riferimento all’obbedienza che si deve alle regole probatorie e alla razionalità comune, poiché si prova solo entro lo spazio pubblico della comunicazione e del confronto intersoggettivi[6], e si giudica presupponendo la presenza degli altri e il rendere conto ad essi.
In altre parole, la prova in diritto vive nella tensione tra costruzione giuridica e razionalità comunicativa ed argomentativa[7].
Inoltre, il grado di conferma di un segmento narrativo deriva dalla quantità e dalla qualità delle prove disponibili, dal loro grado di attendibilità[8] (se si tratta di testimoni, dalla loro sincerità, competenza ed esattezza), di coerenza e di convergenza[9]. Elementi tutti che emergono nella fase del contraddittorio[10], configurando il processo come luogo di cooperazione e confronto interpretativo, come contesto interattivo in cui prende forma il reale giuridicamente compreso. La comunità processuale, costituita da tutti coloro che partecipano al processo, si struttura attorno alla costruzione di una storia, quella che è chiamata a definire il fatto giuridico su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi[11].
A questo punto si viene a porre il problema, quale istanza di maggiore attinenza, se ci siano regole sulla proposizione, l'ammissione, l'acquisizione e la valutazione delle Prove nel sistema canonico che, rispetto ad altri sistemi, corrano il rischio di assumere un ruolo contro epistemico, creando cioè un deficit che condiziona o limita l’accertamento della verità[12].
2. Regole sulla proposizione delle Prove
Focalizzando ora l’attenzione sulla ricerca di regole riguardo alla proposizione delle prove in ambito canonico rispetto ad altri sistemi, si cercherà di capire se tali regole corrano il rischio di assumere un ruolo contro-epistemico, andando cioè a condizionare negativamente o anche solo a limitare il raggiungimento della verità[13].
In cima al tema della proposizione delle prove, si collocano i temi del soggetto e dell’oggetto[14], con le integrazioni che impongono la relazione tra gli oneri probatori e l’orientamento dispositivo o inquisitorio del processo canonico[15], nonché l’incidenza delle presunzioni legali come motivo d’inversione dell’onere della prova o come eventuale delimitazione dei fatti oggetto dell’indagine[16].
La semplice lettura delle Norme canoniche, poste in relazione con le Norme di altri ordinamenti processuali[17], mostra a chiare lettere che non ci sono ostacoli reali alla ricerca della verità che derivino dall’accettazione nel sistema canonico di due regole probatorie tradizionali, anche se formatesi in altri contesti giudiziali: l’assegnazione dell’onere della prova a chi afferma e l’esclusione dall’obbligo di fornire prova dei fatti presunti dalla Legge o ammessi concordemente dalle parti[18].
Queste regole, comuni alla maggioranza degli Ordinamenti, comportano rischi per accertare la verità solo se alle medesime, per imprecisione sui concetti, si aggiungono altre conseguenze dal più marcato valore contro-epistemico.
Sono quattro le più significative conseguenze unite in apparenza alle Norme sul soggetto e l'oggetto della prova:
- le negazioni non richiedano prova[19];
- la combinazione tra allegazioni e contestazioni delle parti prevalga sulla rilevanza dei fatti da indagare[20], escludendone alcuni;
- non vi sia un’indebita automaticità tra massime di esperienza e la realtà oggettiva di ogni caso concreto;
- ciò di cui solo la parte può riferire non possieda la categoria di prova ma di mera allegazione, all’estremo opposto, possa avere valore di prova sufficiente.
Secondo alcuni autori autorevoli, nessuna di queste conseguenze possiede fondamento sufficiente nelle Leggi processuali canoniche[21].
Nello stabilire i fatti da accertare va ribadita l’inalterata vigenza del principio nemo Iudex sine actore, malgrado le facoltà inquisitorie del giudice[22]. Va puntualizzato che l’onere della prova riguarda i fatti storici alla base della pretesa affermata, mentre il principio dispositivo riguarda solo la riconduzione di tali fatti a una fattispecie legale, risultando fatti costitutivi solo quelli con i quali si qualifica in termini giuridici una data situazione.
Detta qualificazione è preclusa al Giudice, nonostante spetti a lui dare il nomen Iuris. Tale operazione non è riconducibile, quindi, ad una sua scelta discrezionale su quali fatti debbano essere considerati costitutivi e quali secondari.
Viceversa, non è dato stabilire preclusioni per il giudice su quali siano i fatti storici da accertare, tenendo presente, inoltre, che la prova dei fatti principali dipende spesso dalla certezza raggiunta sull’esistenza di un insieme di fatti storici secondari[23].
In tal senso, il protagonismo del Giudice nella raccolta delle prove, si fonda sulla differenza tra l’onere di provare i fatti allegati e l’onere di provare altri fatti che una parte dovrebbe allegare per ottenere i propri scopi[24].
Si richiede però molta attenzione per non privare l’indagine della sua storicità, imprigionandola nelle reti giuridizzate del sillogismo probatorio, e per non far dipendere l’onere della prova dei fatti dalla posizione assunta dalle parti sul Diritto sostanziale controverso, anziché sui fatti storici affermati o contraddetti[25].
3. Regole sull’ammissione delle Prove
Nel sistema canonico, sono pochi i limiti alla possibilità di produrre ogni mezzo di prova rilevante. Al contrario, la tesi secondo la quale il principio di rilevanza è l’unico criterio epistemico che dovrebbe regolare l’ammissibilità delle prove, pur sostenuto dalla dottrina extra- canonica più convincente, si scontra col fatto che certi mezzi di prova, rispetto a determinate materie, siano qualificati dalle Leggi processuali come Prove inammissibili[26].
La disciplina canonica generale è stabilita al Can. 1527.
In esso, rispetto al Codice precedente, fu introdotta una significativa formula nuova, cioè che in ogni Processo sono ammesse probationes cuius libet generis. Tale formula esprime l’obiettivo di massimizzare la ricerca della verità ammettendo le prove atipiche ed evitando di configurare limiti sul mezzo di prova che possano derivare dalla sua qualità estrinseca o dalla materia oggetto di Giudizio, sicché si pongono come uniche condizioni la liceità e l'utilità[27] della Prova la cui ammissione sia stata richiesta[28].
In tal senso, l’unica puntualizzazione da fare riguarda il bisogno di evitare che la selezione di prove utili impedisca di acquisire informazioni necessarie; non ci sono ragioni di tipo economico o di celerità temporale che possano prevalere sulla completezza dei dati conoscitivi da acquisire[29].
4. Regole sull’acquisizione delle Prove
Le possibilità di controllo e direzione da parte del giudice sono invece abbondanti in tema di acquisizione delle Prove, sia rispetto alla produzione di prove documentali precostituite e di prove peritali extra-giudiziali, sia rispetto alla formazione delle prove semplici, tanto orali, quanto tecniche.
Si può anzi affermare che nel sistema canonico sono presenti con maggiore chiarezza e da più tempo Norme corrispondenti alle linee di tendenza verso le quali si stanno evolvendo gli altri sistemi processuali moderni, inclusi quelli appartenenti alla famiglia del adversarial system, prevedendo cioè poteri istruttori autonomi in capo al giudice.
Sul punto, nonostante ci siano regole prive della sufficiente determinatezza e, pertanto, esposte al rischio di applicazioni controproducenti, risulta esagerato sostenere che le Norme canoniche in sé siano incoerenti con la funzione epistemica del processo[30].
L’esercizio dei poteri istruttori affidati al giudice obbliga questi ad agire in modo tale da consentire alle parti di controllare quelle sue iniziative potenzialmente più esposte al rischio di abuso[31].
Rispetto alle prove tecniche ordinate d’Ufficio, oltre all'esame equilibrato di Eccezioni e Ricusazioni, il miglior controllo da assicurare alle parti è l'ammissione di eventuali Perizie extragiudiziali fatte per loro iniziativa, nonché l’accoglienza generosa delle loro richieste di ottenere l'ausilio di un Perito privato.
Infine, per ogni tipo di prova acquisita di Ufficio è necessario assicurare che le parti possano discutere l’esito, per cui la pubblicazione delle medesime è imprescindibile, e rende davvero eccezionale la facoltà di disporre il segreto di cui al Can. 1598.
4. Regole sulla valutazione delle prove
L’attenzione principale ricade sulle prove legali, che caratterizzarono per molto tempo i sistemi processuali dell’Europa continentale, fino all’espansione del principio del libero convincimento[32]. Come è noto, per prove legali si intendono quelle il cui valore viene stabilito a priori dalla Legge, con efficacia quindi vincolante[33].
Malgrado ciò, permangono tuttora alcune tracce di prove legali[34], tra le quali si includono, come regole positive comuni a più sistemi, l'efficacia probatoria della Confessione giudiziale e dei documenti pubblici. Non mancano anche alcuni casi di regole di prova legale negativa, tra le quali la più frequente è il divieto incluso nel tradizionale principio Testis unus Testis nullus[35].
I tre casi indicati, uniti al divieto di ritenere veri i fatti dichiarati da una parte indotta da violenza, timore o errore[36], costituiscono le uniche Prove legali esistenti nel Processo giudiziale canonico.
Tali regole però non comportano vincoli assoluti. Così, i documenti pubblici fanno fede piena solo su ciò che costituisce il loro contenuto diretto e principale; su certi documenti, si è sentito l’esigenza di puntualizzare ciò che possiede natura pubblica, distinguendo tra l’autenticazione ad opera di un pubblico ufficiale e il contenuto, la cui natura rimane sempre privata.
Sulle Confessioni giudiziali non si prevede in modo espresso che facciano prova piena, ma solo indirettamente, in quanto liberano dall’onere della prova del fatto confessato, tra l’altro soltanto nelle Cause in cui sia in gioco un bene privato[37]. Il divieto di ritenere per vero quanto detto da un unico Teste prevede le eccezioni: quando si tratta di Teste qualificato o quando le circostanze della persona o del caso inducano a valutare diversamente[38].
«Nella valutazione delle Prove quindi, l’Ordinamento processuale canonico è ispirato al principio del libero convincimento, con il corrispettivo sistema di Prove libere che, pur rischiando di separarmi dalle definizioni normalmente utilizzate dai processualisti, ho sempre preferito definire non già come quelle Prove sulle quali la Legge affida al Giudice il compito di attribuire ad esse il loro valore, ma piuttosto come quelle in cui la Legge si limita ad indicare i criteri che il Giudice deve seguire per assolvere tale compito. Ho avuto modo di spiegare perché, nonostante siano indicati in relazione alla Prova testimoniale, i criteri di valutazione del Can. 1572 e dell'Art. 201 della Dignitas Connubii possono essere ritenuti validi per la valutazione di ogni altra Prova libera».[39]
In tal senso, la principale puntualizzazione riguarda proprio la differenza tra il libero convincimento e il convincimento arbitrario, quello che interpreta il primo come un assoluto esonero in capo al giudice di qualsivoglia criterio o vincolo razionale nella valutazione delle prove. Che le disposizioni del Can. 1572 siano regole di natura razionale e logica non significa che non siano giuridicamente vincolanti rispetto al cammino che il giudice deve seguire per formarsi la sua libera convinzione sui fatti di Causa, da accertare nel processo[40].
Inoltre, nessuna Logica, intesa come tecnica del ragionamento, può fornire in assoluto un modello esaustivo dell’attività espletata dall’Organo giudicante nell’accertamento dei fatti nel processo canonico.
Ciò in quanto non tutti i procedimenti cognitivi sono ad essa riconducibili e perché la Logica non è in grado di sostituire la funzione del giudice, espressa attraverso il suo equilibrio personale, nelle doti estimative, in quella speciale sensibilità cristiana ed empatia richiesti per esercitare il munus iudicandi, in particolar modo nei casi concreti di ricorso all’equità[41], ossia nei casi che vedono al centro la soggettività della persona.
Ma allo stesso tempo non si può verosimilmente eluderne l’articolata applicazione funzionale, che ricopre una porzione significativa dell’accertamento, tale da informarne, pur solo in modo inconsapevole, la metodologia e da garantirne gli esiti più validi[42].
5. La valutazione delle prove: coerenza e congruenza della narrazione
Sempre in un ambito di riflessione in filosofia del diritto si deve verificare, come in precedenza, il valore epistemico anche nelle regole della valutazione delle prove.I criteri che giustificano l’adozione di una ipotesi circa un possibile decorso della vicenda oggetto di causa sono l’aderenza ad un piano di realtà[43], la inerenza alla situazione[44] e la compatibilità con i dati a disposizione[45].
Ci si potrebbe chiedere, alla luce di quanto esposto riguardo alla prova, quali siano i criteri che devono essere soddisfatti per legittimare la scelta di una narrazione processuale rispetto ad altre pure possibili. focalizziamo due criteri:
- coerenza narrativa: è da preferire la narrazione che più delle altre riesce a dare senso unitario al molteplice eterogeneo, organizzandolo in una storia sensata e coerente.
- congruenza narrativa che la narrazione deve avere rispetto agli elementi di prova: è perciò da preferire la narrazione che più delle altre è in grado di essere provata nei segmenti narrativi in cui è scomponibile.
Non sono pertanto da contrapporre una visione olistica (primo criterio) e una visione atomistica (secondo criterio) delle narrazioni processuali[46], poiché, almeno in linea di principio, l’una sorregge l’altra e viceversa.
Ciò che interessa ai fini della decisione giudiziaria è stabilire quale versione dei fatti appare più attendibile sulla base degli elementi di conferma forniti dalle prove. Ma se da ciò deriva una narrazione sgangherata e incoerente, il giudice ne deve trarre le dovute conseguenze. D’altra parte, se ci si attenesse solo al criterio della coerenza della narrazione, senza valutarne l’attendibilità, ci troveremmo nella impossibilità di distinguere la realtà dalla finzione.
Sia il criterio analitico dell’attendibilità dei singoli segmenti narrativi, preferito per esempio da Taruffo[47], sia il criterio olistico della coerenza della narrazione processuale, preferito da MacCormick[48], concorrono e devono concorrere ad una decisione razionale da parte del giudice, in un circolo ermeneutico tra l’intero e le sue parti. Solo un racconto che sia coerente e congruente ad un tempo può assurgere a essere qualificato come una narrazione adeguata dei fatti oggetto di giudizio.
In tal senso, nella ricostruzione di un fatto molte possono essere le versioni che lo riferiscono in maniera veritiera, ma non tutte in maniera adeguata[49].
La narrazione processuale da scegliere deve obbedire al principio di non contraddizione e/o di coerenza (primo criterio) e al principio di ragion sufficiente (secondo criterio). E tuttavia, se si accetta l’idea che quanto più le prove copriranno la totalità delle circostanze del fatto, tanto più il racconto sarà credibile, allora si deve dire che in caso di conflitto tra coerenza e congruenza, un qualche primato spetti alla congruenza.
In tal caso il giudice dovrà prendere una decisione che si basi sui soli fatti provati, anche se formassero un puzzle non riducibile a coerenza[50]. Sarà questo il massimo di adeguatezza possibile.
Le prove nel loro complesso quindi garantiscono[51], nello spazio logico e pubblico delle ragioni, che la traslazione di senso dal vissuto al narrato sia stata fedele, e l’ascrizione di senso che il racconto propone sia giustificata (o anche il contrario).
La narrazione processuale cui si atterrà il giudice risulterà così provata, nel senso che essa viene legittimamente ritenuta in grado di riferirsi in modo adeguato alla verità.
