ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Ven, 23 Ott 2020

Concorso tra esercizio arbitrario ed estorsione: la soluzione delle Sezioni Unite

Modifica pagina

Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Le Sezioni Unite oltre a definire la distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione hanno stabilito che ”il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità


Come avevamo anticipato[1] con l'ordinanza n. 25 settembre 2019 (dep. 16 dicembre 2019) n. 50696 erano stati rimessi alle Sezioni Unite i seguenti quesiti:

"se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione all'elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza o della minaccia esercitate, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico, e, in tale seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elemento";

"se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere qualificato come reato proprio esclusivo e, conseguentemente, in quali termini si possa configurare il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile"

Nella giornata odierna, è stata depositata la sentenza delle Sezioni Unite 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020, n. 29541 che ha fornito la seguente soluzione:

"i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo;

il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie;

il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità."


Note e riferimenti bibliografici

[1] Vedi “Le Sezioni Unite sul rapporto tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni” in Cammino Diritto 7/2020