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Pubbl. Sab, 31 Ott 2020

Notifica a mezzo PEC: non può dichiararsi nulla se è stata idonea al raggiungimento dello scopo.

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Federica Scordino



Sulla base del principio del ”raggiungimento dello scopo” sancito dall´art. 156 c.p.c., la Corte di Cassazione ha sostenuto la piena validità della notifica (ancorché viziata) a mezzo PEC della sentenza, qualora non abbia pregiudicato la conoscenza dell´atto alla controparte, ma le abbia consentito di difendersi adeguatamente, risultando così idonea a far decorrere il termine breve per l´impugnazione.


Sommmario: 1. La disciplina degli atti processuali; 2. Il regime di nullità degli atti processuali; 3. La decisione della Corte di Cassazione (Ordinanza n.20039/2020).

1. La disciplina degli atti processuali.

Al fine di comprendere quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20039/2020 è doveroso partire da un preminente esame circa la disciplina che il legislatore ha dettato per gli atti processuali.

Il titolo VI del libro I del codice di procedura civile si apre con il capo intitolato “Delle forme degli atti e dei provvedimenti” facendo palesemente intendere non solo che l’attenzione del legislatore, nelle norme che seguono sarà basata sugli atti processuali, ma più nello specifico nella loro forma; risulta così inevitabile premettere la distinzione tra forma e contenuto dell’atto. Quando si parla di forma ci si riferisce all’estrinsecazione dell’atto cioè a tutti quegli elementi oggettivamente individuabili attraverso un esame esteriore dell’atto medesimo; con il termine “contenuto” invece si fa leva sull’oggetto dell’atto, cioè sui suoi elementi intrinseci.

La disciplina, che da qui a poco verrà esaminata, pone a suo fondamento il requisito formale: questa è una caratteristica che contraddistingue la disciplina degli atti processuali, rispetto a quella appositamente pensata per gli atti di diritto sostanziale o negozi; infatti mentre, con riguardo a questi ultimi, il legislatore si preoccupa sia della loro formazione che della manifestazione di volontà delle parti, tali elementi non formano oggetto di preoccupazione del codice di procedura civile, il quale si limita ad attribuire validità ed efficacia agli atti con solo riferimento al rispetto delle forme eventualmente richieste dal legislatore.

Il termine “eventualmente” trova giustificazione nell’art. 121 c.p.c. (“Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”), il quale, pur nella consapevolezza che il legislatore difficilmente lasci indeterminata la forma degli atti, prevede comunque tale possibilità, individuando il regime da seguire. Tale disposizione normativa va letta in combinato disposto con l’art. 156 c.p.c.1 dal quale emerge la scelta di attribuire agli atti processuali una validità ed efficacia oggettiva, facilmente ricavabile dai soli elementi estrinseci dell’atto, prescindendo da qualsiasi esame di tipo soggettivo.

Il principio che ha ispirato il legislatore, nel dettare la disciplina, è quello del “raggiungimento dello scopo”, secondo il quale la validità di un atto processuale è direttamente collegabile all’idoneità dello stesso a raggiungere il suo obiettivo legale all’interno dell’attività processuale. Questo fondamentale principio trova ragione sulla logicità del processo civile: potendosi quest’ultimo considerare una concatenazione di atti, una loro valutazione esclusivamente formale e oggettiva, rende tale controllo molto più rapido e soprattutto garantisce alle parti il pieno rispetto dei diritti e delle garanzie, tralasciando qualsiasi esame soggettivo (ed eventualmente ostativo) sul singolo atto. Il processo civile comprende tutti gli atti che formano quel “procedere” garantito a ogni singolo individuo ai sensi dell’art. 24 Cost2: norma sulla quale ruota l’intero diritto processuale civile.

2. Il regime di nullità degli atti processuali.

Il titolo VI del libro I c.p.c. si conclude con il Capo III rubricato appunto “Della nullità degli atti”. Il regime di nullità degli atti processuali si caratterizza per particolari aspetti che, per un verso, sono tipici della disciplina di annullabilità, per altro, di quella della nullità del diritto sostanziale. Dalla prima disciplina viene ripresa la necessaria pronuncia del giudice, ciò significa che qualora un atto processuale sia viziato produrrà regolarmente i suoi effetti fintanto che non sia sopraggiunta una pronuncia di nullità da parte del giudice; dalla seconda disciplina invece viene ripreso il momento in cui la nullità si considera produttiva degli effetti: all’efficacia ex nunc si contrappone quella ex tunc, con la conseguenza che l’atto processuale dichiarato nullo si considera improduttivo di effetti fin dal momento in cui è stato posto in essere.

Si potrebbe ravvisare, a prima vista, una contrapposizione per il fatto che da un lato il legislatore individua i contenuti indispensabili degli atti processuali, dall’altro stabilisce che, nel caso in cui questi elementi manchino, l’atto è perfettamente valido qualora abbia comunque raggiunto il suo scopo; si tratta però di una contrapposizione apparente poiché l’indispensabilità di alcuni requisiti viene richiesta prima della realizzazione di un atto, mentre il raggiungimento dello scopo viene valutato successivamente, cioè dopo che l’atto viene posto in essere.

Gli stessi motivi che hanno indotto il legislatore ad utilizzare la “forma” dell’atto come indice della sua validità, giustificano il contenuto dell’art. 159 c.p.c.3 rubricato “Estensione della nullità”. Quest’ultima norma cumula un ragionamento logico che si estrinseca in due diverse ipotesi: quella della dipendenza di un atto processuale rispetto ad un altro atto nullo, e quello della indipendenza.

Nel primo caso si verifica la così detta estensione della nullità con la conseguenza che l’invalidità colpisce tutti gli altri atti processuali che sono dipesi da quello nullo; nel secondo caso, invece, la nullità dell’atto non andrà ad inficiare tutti gli altri atti che si pongono in una posizione di perfetta indipendenza. È chiara qui la logica del legislatore di evitare che un’intera attività processuale possa essere pregiudicata dalla nullità di un solo atto; allo stesso modo però qualora questo dovesse avvenire, potrebbe essere giustificato solo da ragioni di dipendenza.

A fronte di una regola generale sancita al primo comma dell’art. 156 c.p.c. fa seguito una condizione, al verificarsi della quale, l’atto risulti comunque valido: “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Naturalmente questo inciso presuppone che l’atto sia privo di uno dei requisiti fondamentali richiesti dal legislatore a pena di nullità poiché in caso contrario l’ipotesi di invalidità non avrebbe motivo di esistere.

Il filo logico e conduttore delle argomentazioni dei giudici di legittimità nell’ordinanza n. 20039/2020 trova fondamento nella disciplina che il legislatore detta per gli atti processuali che è stata preliminarmente analizzata. Tuttalpiù è doveroso precisare che la sanabilità dei vizi, la quale sopravviene quasi in virtù di un automatismo, nel caso in cui l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo legale, si lega alle ipotesi di nullità così detta “relativa”: cioè ipotesi di nullità la cui pronuncia può sopraggiungere solo a seguito di istanza di parte; a questa si contrappone la nullità “assoluta” pronunciabile soltanto d’ufficio e nei soli casi indicati tassativamente dal legislatore.

A conclusione di questo excursus logico-giuridico non può che confermarsi il principio di “strumentalità delle forme” degli atti processuali, secondo il quale la forma dell’atto diviene strumento ai fini della valutazione circa la validità ed efficacia dello stesso4; ciò per far fronte non soltanto ad esigenze formali, quali ad esempio l’attività processuale identificata in una sequenza di atti, ma anche ad un’esigenza pratica, quella cioè di garantire maggiore celerità al processo anche nell’individuazione dei vizi.

3. La decisione della Corte di Cassazione (Ordinanza n.20039/2020).

Nell’ordinanza n. 20039 del 2020, la Corte di Cassazione si limita a dare applicazione all’art. 156 c.p.c. L’ordinanza viene pronunciata a seguito di un ricorso proposto da un curatore fallimentare contro una sentenza della Corte di Appello di Napoli.

La controparte si costituiva in giudizio sollevando l’inammissibilità dello stesso per tardività della notificazione della sentenza; la parte ricorrente eccepiva l’invalidità della notifica della sentenza del giudice di secondo grado per una serie di vizi formali, rilevando come già il DM 21 Febbraio 2011 n. 44 avesse fornito indicazioni tecniche per l’utilizzazione in sede processuale della posta elettronica certificata (PEC) nelle comunicazioni e notificazioni degli atti e dei provvedimenti del processo civile; successivamente si giunge a statuire l’obbligo di comunicazione e notificazione per via telematica da parte del cancelliere e dell’obbligo di deposito degli atti processuali con il DL 18 Ottobre 2012 n. 179.

La parte ricorrente ha infatti dettagliatamente elencato i vizi riscontrati nella notifica a mezzo PEC, e in relazione a ognuno di essi, la Corte di Cassazione ha fornito motivo di rigetto.

È stata, in primis, sollevata la mancanza di attestazione di conformità in quanto non era chiaro se fosse stata notificata una copia informatica di documento informatico della sentenza, oppure una copia informatica di una copia analogica rilasciata dalla cancelleria; nella prima ipotesi la notificazione avrebbe dovuto contenere le indicazioni di cui all’art. 16 undecies DL 179/2012, nel secondo caso l’attestazione ex art. 3 bis5 L 53/1994. Sul punto la Corte esclude l’invalidità della notificazione in quanto sostiene che, laddove si parli di nullità, non si intende sanzionare anche le mere irregolarità dell’atto in relazione alle quali la controparte non subisca alcuna lesione al diritto di difesa, in quanto l’atto è stato comunque idoneo al raggiungimento del suo scopo.

Nell’elenco delle irregolarità della notificazione è sostenuta anche: a) l’inesistenza circa l’indicazione dell’elenco pubblico dal quale è stato estratto l’indirizzo PEC del destinatario; b) l’indicazione non completa del nome di una delle parti; c) mancata indicazione della sezione della Corte d’Appello che ha pronunciato la sentenza; d) l’assenza della dicitura "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.

In merito a quest’ultimo aspetto, la Corte ha ritenuto che la semplice dicitura “notifica telematica” risulta già essere sufficiente e satisfattiva; con riguardo al punto b): la nullità della notificazione per l’incompletezza del nome di una delle parti è da escludere quando l’identificazione e il riferimento a questa risultino essere univoci; il caso in esame, dunque, non risulta integrare la fattispecie di cui all’art. 160 c.p.c. consistente nella nullità della notificazione: i giudici di legittimità escludono che sussista un’incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta.

A sostegno di quest’ultimo inciso, si rammentino i casi in cui la stessa Corte ha considerato perfettamente valida la notificazione contenente indicazione di un’amministrazione differente rispetto a quella coinvolta nel processo, qualora risultava comunque chiara la riferibilità all’amministrazione interessata6.

Analoga conclusione, sulla scorta di precedenti giurisprudenziali ,7 va tratta per il vizio lamentato da parte ricorrente di cui al punto c): anche in questo caso, ci si troverebbe di fronte ad una mera irregolarità sanata dal fatto che l’obiettivo perseguito è quello di consentire un’univoca indicazione del processo a cui si riferisce la notificazione, e sembra essere stato pienamente raggiunto.

Per quanto riguarda invece la mancata indicazione del pubblico elenco di cui al punto a): la Corte sostiene che il notificante ha comunque dichiarato di aver estratto l’indirizzo PEC dal pubblico registro INIPEC comprovato in seguito dal documento allegato alla memoria dei controricorrenti.

Volendo sintetizzare la scelta che traspare da questa ordinanza dei giudici di legittimità, potremmo dire che questi non intendono sanzionare con l’inefficacia anche le innocue irregolarità, in relazione alle quali non viene leso il diritto alla difesa o altro pregiudizio ai fini della decisione finale.


Note e riferimenti bibliografici

1Art. 156 c.p.c.: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. (2) Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. (3) La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

2Art. 24 Cost.: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. (2) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. (3)Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. (4) La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.

3Art. 159 c.p.c.: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. (2) Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. (3) La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

4Mandrioli, Carratta, “Diritto Processuale Civile”.

5Art. 3 bis L 53/1994: “1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

6Cass. n.26489/2018: si sostiene che la notifica a mezzo PEC sia valida anche se sia stata indicata erroneamente un’amministrazione differente rispetto a quella effettivamente coinvolta nel processo. Si tratterebbe di un vizio di natura formale che investe solo la parte introduttiva della relata di notifica e che non inficia in alcun modo la validità della notifica del ricorso. La notifica ha raggiunto il suo scopo consentendo ai controricorrenti di difendersi adeguatamente in quanto la riferibilità all’amministrazione interessata è risultata comunque chiara.

7Cass. n.20845/2018: L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.