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Pubbl. Lun, 2 Nov 2020

Diffamazione: la scriminante del diritto di critica

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Annamaria Di Clemente



Con recente sentenza, 24 giugno 2020, n. 3051, la Corte d´appell0 di Roma ha affermato il principio secondo cui l´ esimente del diritto di critica non opera qualora i fatti narrati, seppur veri, siano stati strumentalmente manipolati o travisati, a nulla rilevando, a tal fine, la pretesa natura dubitativa e non assertiva delle dichiarazioni rese ricorrendo all’uso dell’avverbio “probabilmente” se tutte complessivamente convergenti nel medesimo senso di carattere diffamatorio, rappresentando, al contrario, la rilevanza del ruolo specifico rivestito dal soggetto attiv0


ENG With the recent sentence, 24 June 2020, n. 3051, the Court of Appeal of Rome reaffirmed the principle according to which the exemption of the right of criticism does not operate if the facts narrated, even if true, have been instrumentally manipulated or misrepresented, noting anything, for this purpose, the alleged nature doubtful and non-assertive statements made using the adverb "probably" if they all converge in the same sense of a defamatory nature, representing, on the contrary, the relevance of the specific role played by the active subject

Sommario: 1. Premessa; 2. Il reato di diffamazione; 3. Le circostanze aggravanti; 4. Le scriminanti specifiche: il diritto di cronaca, il diritto di critica ed il diritto di satira; 5. Nota di commento a sentenza Corte d’appello Roma, 24 giugno 2020, n. 3051; 6. Riflessioni conclusive.

1. Premessa 

Preliminarmente, giova svolgere alcune riflessioni sulla libertà di informazione anche alla luce dei più recenti interventi della Corte costituzionale.
La libertà di manifestazione del pensiero consacrata, com’è noto, nell’art. 21 Cost. costituisce principio fondamentale, quale caposaldo indefettibile, degli ordinamenti democratici di cui la libertà di informazione ne rappresenta espressione. A tale libertà corrisponde un correlativo diritto all’informazione dei cittadini caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere le notizie anche secondo punti di vista differenti o contrastanti, così da consentire ad ognuno di scegliere e maturare liberamente il proprio convincimento (1).

In ambito sovranazionale, la libertà di espressione è prevista e tutelata dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dall’art. 11 della Carta di Nizza che riconosce non solo la libertà di ricevere e di comunicare informazioni, ma anche il pluralismo dei mezzi di informazione, ed infine dall’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948.

Da qui la rilevante importanza dell’attività giornalistica avente, quindi, il ruolo di “informare i consociati e di contribuire alla formazione degli orientamenti della pubblica opinione, anche attraverso la critica aspra e polemica delle condotte di chi detenga posizioni di potere”(2).
Anche in ambito europeo, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha più volte riaffermato il ruolo centrale dell’informazione quale pietra angolare degli ordinamenti democratici raccomandando, però, al tempo stesso, la “criminalizzazione delle condotte di incitamento alla violenza, all’odio o alla discriminazione” (3). 

Parimenti di rilevante importanza, tuttavia, il diritto della persona alla tutela della propria reputazione, diritto, questo, fondamentale ed inviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost. (4) e che rappresenta, al contempo, una componente essenziale del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU (5) oltre che un diritto espressamente riconosciuto dall’art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
 

La violazione di tale diritto della persona, in assenza di una scriminante, di cui si dirà in prosieguo, integra l’ipotesi del reato di diffamazione previsto nel nostro ordinamento dall’art. 595 c.p..
Su tali premesse, appare chiaro come il reato di diffamazione sottenda il delicato bilanciamento teso a trovare il punto di equilibrio proprio tra la libertà di informazione e la tutela della reputazione individuale, valori, questi, non cristallizzati ed immutabili, ma, al contrario, in continua evoluzione, in special modo in epoca informatizzata, come quella attuale, in cui le vittime di eventuali abusi di detta libertà sono oggi esposte a rischi ancor maggiori.

Tale preoccupazione è stata espressa a chiare lettere dalla Consulta con  recente intervento riguardo “agli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet, il cui carattere lesivo per la vittima – in termini di sofferenza psicologica e di concreti pregiudizi alla propria vita privata, familiare, sociale, professionale, politica – e per tutte le persone a essa affettivamente legate risulta grandemente potenziato rispetto a quanto accadeva anche solo in un recente passato”(6).
Per altro aspetto, detta recente pronuncia rappresenta un cosiddetto monito attesa l’esplicita richiesta di intervento del legislatore al fine di rimodulare la pena prevista per il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. “anche alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte EDU, che al di fuori di ipotesi eccezionali considera sproporzionata l’applicazione di pene detentive, ancorché sospese o in concreto non eseguite, nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui. E ciò in funzione dell’esigenza di non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall’esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri”(7).

In attesa dell’auspicato intervento del legislatore e nel richiamare proprio la suddetta pronuncia del Giudice delle leggi, con recentissima sentenza la Corte di Cassazione ha riaffermato che, con riguardo al reato di diffamazione, potrebbe trovare ancora applicazione la pena della reclusione laddove l’inquadramento delle notizie divulgate dagli articoli pubblicati e reputate diffamatorie rientri nell’ambito di quelle di particolare gravità (8). 

2. Il reato di diffamazione

Il reato di diffamazione è previsto e disciplinato dall’art. 595 c.p. che così recita: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032”.
I commi successivi prevedono, inoltre, le circostanze aggravanti di cui si dirà al successivo paragrafo del presente contributo.

Nel procedere alla disamina del reato di diffamazione nei suoi elementi costituitivi alla luce delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali, va innanzitutto evidenziato come, ai fini della configurabilità dello stesso, sia richiesta l’assenza dell’offeso e ciò per effetto del richiamo all’articolo precedente, vale a dire all’art. 594 c.p., abrogato dall'art. 1 D.Lgs. 15.01.2016, n. 7 con decorrenza dal 06.02.2016, che nel prevedere il reato di ingiuria richiedeva, diversamente, la presenza della persona offesa.

Sull’esatta portata dell’assenza va precisato, però, che “secondo la dottrina e la giurisprudenza largamente dominante l’assenza non va intesa in senso rigorosamente fisico-spaziale ma come impossibilità di percezione fisica dell’offesa da parte del soggetto passivo; per cui si ha diffamazione anche nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il soggetto passivo, pur presente, non è in grado di percepire l’offesa”(9).

Per altro aspetto, secondo l’oramai pacifico orientamento di dottrina e giurisprudenza, il soggetto passivo può essere anche un soggetto minore o incapace.
Invero, come osservato in dottrina proprio per quanto qui rileva, “la reputazione non può identificarsi con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico” (10).

Ed ancora riguardo alla dignità quale parametro di riferimento ai fini della ricorrenza del reato in esame, si è espressa anche la Suprema Corte osservando come, se pur in riferimento al reato di ingiuria, “l’oggetto della tutela penalistica va individuato in termini più ampi, nel valore della dignità umana in quanto tale, ed è dunque irragionevole escludere dalla protezione i soggetti incapaci”(11). 

Inoltre, alla luce dei più recenti orientamenti in dottrina e giurisprudenza, possono assurgere ad ipotetici soggetti passivi del reato di diffamazione, anche le persone giuridiche e, più in generale, qualsivoglia ente collettivo.

Non si è mancato di osservare, invero, come “nessun dubbio sussiste in ordine alla configurabilità della lesione alla reputazione nei confronti di un ente collettivo; lesione che deriva dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca; ancora più delicata posizione quando si tratti di un'associazione di consumatori”(12).

Altro aspetto che qui rileva è quello relativo alla tutela di soggetti la cui reputazione sia già compromessa, reputazione, questa, la cui compromissione non può, per ciò solo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, precludere altre ed ulteriori lesioni per effetto della diffamazione.

Sul punto va richiamata una delle pronunce che maggiormente ha interessato l’opinione pubblica relativa al caso in cui è stata esclusa l’esimente del diritto di critica del soggetto attivo, il quale in occasione della morte di un boss mafioso aveva usato e divulgato espressioni tali da assimilarlo, così negandone la stessa sua umanità, “a cose, animali o concetti ritenuti ripugnanti, osceni o disgustosi” (13). 

Con tale decisione la Cassazione ha avuto modo di porre l’attenzione, invero, sulla centralità del valore fondamentale della persona, “di qualunque persona, anche del riconosciuto autore di delitti efferati, giacché proprio il rispetto di tali diritti vale a qualificare la superiorità dell'ordinamento statale, fondato sulla centralità della protezione dell'individuo, rispetto ad organizzazioni criminali, che invece si nutrono del sostanziale disprezzo di chi non risponda alle proprie finalità, quale che sia il modo in cui esse possano autorappresentarsi per cercare di conquistare consenso sociale”.

Al tempo stesso, la Cassazione ha evidenziato come "il fondamento costituzionale del nostro sistema penale postula la "rieducabilità" anche del peggior criminale (art. 27, comma terzo, Cost.) e, pertanto, non può tollerare, neanche come artifizio retorico, la sua reificazione".

Infine, altro aspetto da considerare riguardo al soggetto passivo è quello relativo alla mancanza della sua indicazione specifica.
Sul punto la giurisprudenza è costante:“Non integra il reato di diffamazione l’affermazione offensiva, caratterizzata da preconcetti e luoghi comuni, che non consenta l’individuazione specifica ovvero riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato individuo, giacché il soggetto passivo del reato deve essere individuabile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita. Tale criterio non è surrogabile con intuizioni o con soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di un’accusa denigratoria, di poter essere uno dei destinatari”(14).

Sotto altro profilo, nell’esaminare il soggetto passivo del reato di diffamazione secondo il breve excursus delle più significative pronunce in tema, sin qui svolto, è stato individuato anche il bene giuridico tutelato, vale a dire l’altrui reputazione che, come già evidenziato, è in continua evoluzione e quindi mutevole a seconda del contesto storico cui inerisce, non risiedendo, invero, “in uno stato o un sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, né tanto meno nel semplice amor proprio: la reputazione è il senso della dignità personale nell'opinione degli altri, un sentimento limitato dall'idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico” (15).

Per quanto concerne, invece, il soggetto attivo, sul rilievo che in punto di espressione contenuta in una norma al fine di annoverare, più in generale, un reato tra quelli comuni ovvero propri, come evidenziato da autorevole dottrina, non bisogna arrestarsi ad essa, occorrendo, invece, “un accurato esame della norma incriminatrice per accertare se il reato può effettivamente essere commesso da qualsiasi persona, oppure soltanto da chi rivesta una data qualità o si trovi in una certa situazione”(16), il reato in esame è reato comune atteso che, come previsto dalla relativa previsione normativa, e pur senza fermarsi ad essa, può essere commesso da “chiunque” senza, quindi, la ricorrenza di una determinata posizione giuridica o di fatto dell’agente.

Altro requisito richiesto dalla norma in esame ai fini della configurabilità del reato di diffamazione è la “comunicazione” con una pluralità di persone, ritenendosi a tal fine necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero, in mancanza, anche con una sola persona, purchè le modalità siano tali da ritenere che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, evento che egli deve rappresentarsi e volere (17).

Con riguardo all’elemento soggettivo è, altresì, pacifico in dottrina e giurisprudenza ritenere sufficiente, ai fini della configurabilità del reato in esame, la ricorrenza del dolo generico, senza, necessariamente, l’animus diffamandi per essere "irrilevanti l'intenzione, lo scopo, le particolari finalità, le motivazioni dell'agente, giacché l'art. 595 c.p. non esige il dolo specifico, essendo invece sufficiente che sussista quello generico, inteso come coscienza e volontà della condotta adottate, cioè della comunicazione dell'addebito offensivo ad almeno due persone, con la consapevolezza dell'idoneità delle espressioni adottate a menomare apprezzabilmente la reputazione del soggetto passivo” (18).

E’ da ritenersi, tuttavia, per la ravvisabilità del reato di diffamazione, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche “sufficiente la sussistenza del dolo eventuale, e cioè che l’autore abbia previsto ed accettato il rischio del verificarsi della lesione al bene protetto: tale giudizio di prevedibilità va effettuato con riferimento all’agente modello, in rapporto all’attività concretamente svolta”(19).

3. Le circostanze aggravanti

L’art. 595 c.p.c. prevede, inoltre, nei commi dal secondo al quarto, le seguenti circostanze aggravanti: “Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

Le circostanze aggravanti possono essere, quindi, così sintetizzate: a) attribuzione di un fatto determinato; b) offesa arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico; c) offesa recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio.
 

In riferimento alla circostanza aggravante speciale rappresentata dall’attribuzione del “fatto determinato”, la ratio dell’inasprimento della pena base è da rinvenirsi, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nella maggiore concretezza e ricchezza di dettagli con la quale l’azione disonorevole attribuita viene esposta, per modo che questa risulti maggiormente attendibile e causa di più grave pregiudizio per l’offeso” (20).

La terza circostanza aggravante richiede, invece, ai fini della sua configurabilità la ricorrenza della collegialità propria, quindi, dei rispettivi "corpi" previsti dal quarto comma dell'articolo in esame.
Per quanto interessa maggiormente la presente breve indagine conoscitiva, la diversa ed ulteriore circostanza aggravante speciale ricorre nei casi in cui l’offesa venga arrecata “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico”, là dove la ratio dell’inasprimento della pena è da rinvenirsi nella maggiore incisività dell’offesa e, quindi, nella più grave lesione del bene tutelato, attesa, questa la peculiarità, la maggiore diffusività del mezzo utilizzato. 
Sull’esatta portata della “stampa” vanno ricomprese, ai sensi dell’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.

La giurisprudenza, inoltre, ha elaborato la nozione di “lettore medio”, quale parametro di riferimento ai fini di una compiuta ed esatta indagine in ordine alla ricorrenza dell’offensività del reato di diffamazione a mezzo stampa, là dove l'assenza di offensività della pubblicazione agli occhi del "lettore medio", esclude il reato di cui all'art. 595 c.p..

Con recente pronuncia la Corte Suprema ha precisato, invero, che il concetto di "lettore medio" non coincidendo con quello di "lettore frettoloso", incapace di andare oltre la lettura di titoli e foto, è perfettamente in grado, senza ricorrere a particolare arguzia o sforzi interpretativi, anche con una mera progressione visiva di tutti gli elementi che concorrono a formare la pubblicazione dal titolo agli altri (oltre all’immagine, occhiello, sottotitolo e didascalia), di comprendere l’esatta ed eventuale carica offensiva della pubblicazione (21). 

Per altro aspetto, è interessante osservare che le Sezioni Unite, nell'assimilare i giornali on line alla stampa cartacea, hanno statuito il seguente principio di diritto "Il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. E', infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all'Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hostig pro vider, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC”(22).

Tale percorso ermeneutico, precisano le Sezioni Unite, è, invero, "il solo che scongiura tensione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta fondamentale, evitando il rischio di riservare, al di là di qualsiasi ragionevolezza, trattamenti differenziati a due fattispecie praticamente identiche sotto il profilo della loro funzionalità (diffusione dell'informazione professionale)”.

L'attuale epoca informatizzata registra, inoltre, anche decisioni giurisprudenziali in ordine alla possibile configurabilità del reato di diffamazione a mezzo internet attraverso l'uso di una bacheca "facebook", con la ricorrenza della circostanza aggravante in esame, dovendosi presumere il requisito della comunicazione con più persone, per essere, tale mezzo, con le relative visite, intrinsecamente destinato all'utilizzo in tempi assai ravvicinati da parte di un numero indeterminato di soggetti (23).

In particolare, la Cassazione non ha mancato di osservare come “anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, poichè la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perchè, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perchè l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015). Pertanto, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'art. 595 c.p.p., comma terzo”(24). 

Più di recente, ritornando sul tema, la Suprema Corte ha precisato che “la eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive non può indurre a ritenere che, in realtà, venga, in tale maniera, integrato l'illecito di ingiuria (magari, a suo tempo, sub specie del delitto di ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 594, comma 4, cod.pen.), piuttosto che il delitto di diffamazione, posto che, sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato ('e-mail' o 'internet) consenta, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente l'offesa, il fatto che il messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori - i quali, peraltro, potrebbero venirne a conoscenza in tempi diversi -, fa si che l'addebito lesivo si collochi in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso” (25).

Infine, secondo orientamento pacifico, nella nozione degli “altri mezzi di pubblicità” diversi dalla stampa sono da annoverarsi la radio e la televisione.

4. Le scriminanti specifiche: il diritto di cronaca, il diritto di critica ed il diritto di satira

Le scriminanti comuni, previste, come tali, per tutti i reati, trovano applicazione anche per il reato di diffamazione.
Le ipotesi sono, com’è noto, quelle previste dall’art. 50 c.p. “consenso dell’avente diritto”, dall’art. 51 c.p. “esercizio di una facoltà legittima” e dall’art. 52 c.p. “legittima difesa”.
Per quanto concerne le scriminanti tipiche della diffamazione queste sono rappresentate dai seguenti diritti: diritto di cronaca, diritto di critica e diritto di satira.

Al fine di meglio delineare tali esimenti va subito evidenziato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità i requisiti di riferimento, se pur nelle diverse modulazioni di cui in prosieguo, sono rappresentati dal necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato (26).

Più da vicino, la nozione di interesse sociale va rapportata al “parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica” (27). 
Per ciò che riguarda più propriamente il diritto di critica, pur essendo  per definizione non rigorosamente obiettivo ed asettico (28), sulla ricorrenza della rilevanza sociale dell’argomento trattato, non può, comunque, trascendere in gratuiti attacchi personali (29) ricorrendo, vieppiù, ad espressioni non corrette (30).
 

Il delitto di diffamazione, invero, come ribadito più di recente dalla Cassazione,  “deve ritenersi integrato quando le espressioni utilizzate si traducano in gratuiti attacchi alla persona ed in arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem" (31).
Tuttavia, “va considerato il depotenziamento della carica semantica di talune espressioni in riferimento al contesto in cui vengono utilizzate, quale quello politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati, ed il rilievo secondo cui la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Rv. 237260). Di guisa che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poiché nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, 232125)” (32).

Per quanto concerne il requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, la Suprema Corte ha precisato che “si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione” (33).
In conclusione, come osservato dalla Cassazione, “l’art. 21 Cost., analogamente all'art. 10 Cedu, non tutela unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano", con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva, che, una volta riscontrata, integra l'esimente del diritto di critica” (34). 
Per quanto riguarda, infine, il requisito della “verità del fatto”, secondo la giurisprudenza di legittimità, lo stesso si modula diversamente a seconda del tipo di esimente. 

Invero, la Cassazione, riaffermando principi già statuiti in ordine al distinguo, per quanto qui rileva, tra diritto di critica e diritto di cronaca, ha precisato che " il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (che ha, per sua natura, carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica), con la precisazione che, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass., ord., 26/10/2017, n. 25420; Cass. 6/04/2011, n. 7847; v. anche Cass. pen. 27/09/2013, n. 40930), non è invece necessario che tale fatto sia esposto con la completezza che si richiede quando si perseguono scopi esclusivamente informativi (Cass. 25/05/017, n. 13152), quando, cioè, si esercita il diritto di cronaca" (35).

Con precipuo riferimento, invece, al diritto di satira ed alla diversa portata, in tal caso, della nozione di "verità del fatto", si registra un recente intervento della Suprema Corte secondo cui "il principio per cui in materia di diffamazione a mezzo stampa, se può affermarsi, in via di principio, che la aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità di offendere la reputazione e che la satira è incompatibile col metro della verità, nondimeno essa non si sottrae invece al limite della continenza, poiché comunque rappresenta una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi espressivi. Ne consegue che, come ogni altra critica, la satira non sfugge al limite della correttezza, onde non può essere invocata la scriminante ex art. 51 cod. pen. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo e dileggio. Peraltro, pur dovendosi valutare meno rigorosamente le espressioni della satira sotto il profilo della continenza, non di meno la satira stessa, al pari di qualsiasi altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica (Sez. 5, n.2128 del 02/12/1999 - dep. 2000, Vespa, Rv. 215475)”(36).

Interessante, infine, citare un recentissimo intervento della Cassazione che, con specifico riferimento all'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, riaffermando alcuni principi già statuiti con precedenti pronunce, ha così osservato: “non è, più in generale, consentito al giornalista - che ben può avere un'opinione al riguardo - rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente, effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di presunzione di innocenza dell'imputato, ed a fortiori dell'indagato, sino a sentenza definitiva ( cfr. Sez. 5, Sentenza n. 39503 del 11/05/2012 Ud. (dep. 08/10/2012 ) Rv. 254789 - 01 ); e che il giornalista, in ragione della fluidità ed incertezza ontologica del contenuto delle investigazioni - deve raccontare i fatti senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendogli consentite aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria ( cfr. Sez. 5, Sentenza n. 4158 del 18/09/2014 Ud. (dep. 28/01/2015 ) Rv. 262169 - 01 )” (37).


 5. Nota di commento a sentenza Corte d’appello Roma, 24 giugno 2020, n. 3051

La sentenza in commento, ponendosi nel solco degli orientamenti giurisprudenziali innanzi illustrati, riafferma la necessità, ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di critica, della ricorrenza della corrispondenza tra la narrazione e quanto realmente accaduto, precisando, vieppiù, la necessità che i fatti narrati, seppur veri, non vengano strumentalmente travisati o manipolati e che l’esposizione degli stessi avvenga nei limiti della continenza, a nulla rilevando, a tal fine, la pretesa natura dubitativa e non assertiva delle dichiarazioni rese ricorrendo all’uso dell’avverbio “probabilmente” se tutte complessivamente convergenti nel medesimo senso di carattere diffamatorio, rappresentando, al contrario, la rilevanza del ruolo specifico rivestito dal soggetto attivo.  

Interessante, quindi, tale modulazione inedita che arricchisce e rafforza i principi statuititi dalla giurisprudenza secondo i costanti orientamenti già esaminati.
Il caso trae origine dall’appello proposto dall’interessato avverso la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, per il contestato reato di diffamazione, pronunciata, all’esito del giudizio di primo grado, dal Tribunale di Roma.
Il gravame, così proposto, veniva affidato ad un unico motivo di censura rappresentato dall’erroneita’ della valutazione svolta dal primo giudice in punto di sussistenza della scriminante del diritto di critica.

All'esito del giudizio in sede di gravame, la Corte d’appello di Roma, facendo applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte in tema, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della pronuncia impugnata, ha condannato l’appellato al versamento in favore dell’appellante “dell’importo di € 10.000,00, con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo”, a titolo di danno non patrimoniale chiesto dall’appellante, inteso quale sofferenza soggettiva, determinato, quindi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. come danno morale da reato e liquidato in via equitativa. 

La Corte d’appello ha accolto, altresì, la proposta domanda aggiuntiva di risarcimento del danno non patrimoniale in forma specifica, disponendo, vieppiù, a cura e spese del soccombente, la pubblicazione in forma integrale della sentenza “sulla piattaforma web YouTube, nonché su “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” ” con condanna delle spese legali del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante; respingendo, invece, la domanda di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948, trattandosi di sanzione correlata alla diffamazione a mezzo stampa, nella specie non ricorrente. 
 

Nella parte motiva della sentenza si legge, infatti, come, sulla premessa che le espressioni ritenute lesive del bene protetto dall’art. 595 c.p. “debbono essere valutate nell’ambito dei più rigidi parametri del diritto cronaca, primo fra tutti quello della verità oggettiva del fatto”, con riguardo alle dichiarazioni rese dal soggetto attivo del contestato reato di diffamazione, gli assunti del primo giudice non siano condivisibili “ne’ con riferimento all’inquadramento di tali dichiarazioni nell’ambito del diritto di critica anziché’ in quello del diritto di cronaca, ne’ in relazione alla rilevanza da attribuirsi alla natura dubitativa e non assertiva delle dichiarazioni rese dall’appellato (“probabilmente”)”.

Nel riaffermare, invero, l’importanza della verità del fatto ai fini della ricorrenza della scriminante specifica in esame, osserva come l’utilizzo dell’avverbio “probabilmente” non valga ad escludere tout court natura diffamatoria delle dichiarazioni rese se tutte complessivamente convergenti in tale medesimo senso. 

A ciò aggiunge la rilevanza, sempre ai fini della esclusione della scriminante in oggetto, del ruolo specifico del soggetto attivo, nella specie “ausiliario del PM ricoperto nell’inchiesta”, le cui dichiarazioni “non possono dunque essere valutate come il mero punto di vista di un giornalista, o di un quisque de populo, bensi’ come quelle di un diretto protagonista delle indagini, che aveva proceduto ad effettuare le intercettazioni telefoniche, le cui dichiarazioni erano per cio’ stesso assistite da una peculiare presunzione di attendibilita’ al cospetto degli ascoltatori”. 

Sul punto la Corte d’appello cita il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 37140/01, “secondo cui in presenza di un’intervista resa da un soggetto qualificato il giornalista è esentato dall’obbligo di controllare la veridicità delle affermazioni dell’intervistato, dovendo escludersi l’esimente soltanto al cospetto dell’atteggiamento adesivo dell’intervistatore rispetto alle dichiarazioni rese dal soggetto intervistato” (cfr. Cass. pen. 6911/2015, Cass. civ. 23168/2014, Cass. pen. 28502/2013)".

Riguardo al requisito della continenza, la Corte d’appello riafferma il principio già statuito dalla Cassazione con pronuncia del 17 giugno 2016, n. 12522, secondo cui “in tema di diritto di critica il requisito della continenza si atteggia non solo come correttezza formale delle espressioni adoperate, ma anche come corretta manifestazione delle proprie opinioni, sicché l'aggressione all'altrui reputazione non scriminata dal diritto di critica, e perciò fonte di responsabilità, si riscontra, pur in assenza di espressioni in sé offensive, anche in caso di accostamento allusivo di fatti ed opinioni tali da non consentire di distinguere gli uni dalle altre e da alterare la portata ed il significato dei primi al fine di corroborare surrettiziamente le seconde”. 

6. Riflessioni conclusive

Dalla breve disamina sin qui svolta non può negarsi che, pur dinanzi ai consolidati principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, come riaffermati e modulati dalla Corte d'appello con  la sentenza di cui innanzi, permane, in ordine ai requisiti necessari ai fini della ricorrenza e della valida efficacia dell’esimente del diritto di critica, un margine di obiettiva difficoltà per l’interprete attesa la particolare sensibilità del tema ai cambiamenti sociali ed al relativo rapido mutare del comune modo di sentire del bene tutelato, vale a dire la reputazione, che, comunque, non potrà giammai sacrificare quel mininum rappresentato dalla dignità umana appartenente, come tale, a ciascuna persona.


Note e riferimenti bibliografici

(1) per tali riaffermati principi, ved. Corte Costituzionale 26 giugno 2020, n. 132;  2019, n. 206;  2002, n. 155; 1993, n. 112; 1972, n. 172
(2) Corte Costituzionale 26 giugno 2020, n. 132, cit.
(3)  ex plurimis, Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Risoluzione 4 ottobre 2007, n.  1577
(4) in termini, Corte Costituzionale sentenze n. 37 del 2019, n. 379 del 1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973
(5) in termini, ex plurimis, Corte EDU, sentenza 6 novembre 2018, Vicent del Campo contro Spagna
(6) Corte Costituzionale 26 giugno 2020, n. 132, cit.
(7) Corte Costituzionale 26 giugno 2020, n. 132, cit.
(8) Cassazione 22 settembre 2020, n. 26509
(9) G. Fiandaca e E. Musco, Diritto penale parte speciale, II, tomo I, I delitti contro la persona, Bologna,   2006, 89
(10) per tale consolidato orientamento, cfr. A. Diurni, A. Negro, M. Sella, A. Venchiarutti, in Commentario al codice civile, a cura di P. Cendon, artt. 2043 - 2053, Fatti illeciti, Milano, 2008, 232 - 233
(11) Cassazione 10 novembre 1998, n. 2486
(12) Cassazione, 10 marzo 2014, n. 5499; in termini, ex plurimis, Cassazione 25 luglio 2013, n. 18082; 4 giugno 2007, n. 12929
(13) Cassazione 10 maggio 2017, n. 50187; in termini, ex multis, Cassazione 12 febbraio 1992 n. 148
(14) per tutte, Cassazione 9 giugno 2016, n. 24065 
(15) Cassazione 24 marzo 1995, n. 3247
(16) F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte generale, Milano, 1982, 147
(17) in termini, per tutte,  Cassazione 36602/2010

(18) Cassazione 19 dicembre 2001, n. 2972
(19) Tribunale Bologna 12 febbraio 2004, n. 288; per il costante orientamento, ex multis, Cassazione 12 aprile 2002, n. 21549

(20) in termini, ex plurimis, Cassazione 18 gennaio 1991
(21) Cassazione 1 aprile 2020, n. 10967

(22) Sezioni Unite, 17 luglio 2015, n. 31022

(23) per il consolidato orientamento, cfr. per tutte,  Cassazione 1 marzo 2016, n. 8328
(24) Cassazione 28 aprile 2015, n. 24431
(25) Cassazione 20 febbraio 2019, n. 7904
(26) per tutte, Cassazione 18 febbraio 2019, n. 7340
(27) per tutte, Cassazione 11 maggio 2012, n. 39503
(28) in tal senso, per tutte, Cassazione 26 settembre 2016, n. 25518
(29) in tal senso, per tutte, Cassazione 1 dicembre 2010, n. 8824
(30) in tal senso, per tutte, Cassazione 10 giugno 2005, n. 23805
(31) Cassazione 24 aprile 2020, n. 12460
(32) Cassazione 18 febbraio 2019, n. 7340, cit.
(33) in tal senso, per tutte, Cassazione 18 novembre 2016, n. 4853
(34) Cassazione 21 febbraio 2007, n. 25138
(35) Cassazione 7 giugno 2018, n. 14727

(36) Cassazione 22 luglio 2019, n. 32862 

(37) Cassazione 14 maggio 2020, n. 1509