Mar, 8 Set 2026 · anno XIII · fascicolo III · mese IX ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Rivista Cammino Diritto Periodico trimestrale · ISSN 2421-7123 · editoriale della redazione Vai al quotidiano →
GIUR-12/ADIRITTO PROCESSUALE CIVILE Modifica

È onere dell´opposto promuovere la mediazione a pena di revoca del decreto ingiuntivo

Editoriale a cura della redazione
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ISSN 2421-7123
Contributo n. 5790
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Abstract

Le Sezioni Unite, con la sentenza 19596 del 18/09/2020, hanno risolto il contrasto circa l´onere di promozione della procedura di mediazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aderendo alla tesi che valorizza la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta. In assenza della mediazione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Parole chiave promuovere · mediazione

Come anticipato in un articolo pubblicato su questa Rivista (1), la Terza Sezione Civile della Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di massima:

se, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ricada sul debitore opponente, in quanto parte interessata all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, posto che, in difetto, il decreto acquista esecutorietà e passa in giudicato, ovvero sulla parte opposta, che ha proposto la domanda di ingiunzione ed è attore in senso sostanziale, tenuto conto che l’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 onera dell’attivazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale chi intende esercitare in giudizio un’azione.

Le Sezioni Unite, con Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, decidendo sulla predetta questione, hanno affermato il seguente principio:

“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Allegata all'articolo la Sentenza citata. 

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Note e riferimenti bibliografici

(1) P. GIANNINI, F. GENTILE, "Istanza di mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: rimessa alle Sezioni Unite la questione", Cammino Diritto (Quotidiano), 5/2020.

Come citare questo contributo

LA REDAZIONE, "È onere dell´opposto promuovere la mediazione a pena di revoca del decreto ingiuntivo" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

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